Incarto n.
11.2002.00099

Lugano

15 ottobre 2002/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.____.______ (modifica di misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza dell'8 maggio 2001 da

 

 

__________, ora in __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________, __________

(patrocinata dall'avv. __________, __________);

 

premesso che, statuendo il 23 agosto 2002 su un'istanza volta alla modifica di misure provvisionali proposta l'8 maggio 2001 da __________, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ridotto il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1430.– mensili;

 

accertato che contro il giudizio appena citato __________ ha introdotto, il 5 settembre 2002, un ap­pello per ottenere la completa soppressio­ne del contributo;

 

ricordato che con decisione del 16 settembre 2002 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata contestualmente all'appello;

 

preso atto che il 7 ottobre 2002 l'istante ha comunicato di ritirare l'appello;

 

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado;

 

rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

 

ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________, __________;

                                         – avv. __________, __________.                     

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario