Incarto n.
11.2003.100

Lugano

26 luglio 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __.____.__ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 15 marzo 1999 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________ __________ __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________);

 

giudicando ora sull'ordinanza del 7 luglio 2003 cui il Pretore ha respinto un'istanza del convenuto intesa alla modifica dell'ordinanza sulle prove;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 22 luglio 2003 presentata da __________ __________ contro l'ordinanza emessa il 7 luglio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                           che tra __________ __________ __________ (1935) e __________ nata __________ (1946) è pendente dal 15 marzo 1999 dinanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un'azione di separazione, successivamente tramutata in azione di divorzio;

 

                                         che con ordinanza sulle prove del 16 ottobre 2002 il Pretore ha ammesso, tra l'altro, l'edi­zione dal convenuto di tutti i giustificativi delle spese di amministrazione, manutenzione e assicurazione riguardanti immobili di sua proprietà, come pure dei relativi contratti di locazione;

                                     

                                         che __________ __________ ha chiesto il 3 gennaio 2003 la modifica dell'ordinanza, nel senso di esonerarlo dalla produzione dei citati documenti, domanda alla quale __________ __________ si è opposta;

 

                                         che il 7 luglio 2003 il Pretore ha respinto l'istanza e ha assegnato all'interessato un nuovo termine di 30 giorni per presentare la nota documentazione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese a carico di lui, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 150.– per ripetibili;

 

                                         che contro tale giudizio __________ __________ è insorto con un appello del 22 luglio 2003 nel quale chiede, previo conferimento del­l'effetto sospensivo al ricorso da parte del Pretore, l'accoglimento della sua istanza;

 

                                         che il 23 luglio 2003 il Pretore ha sospeso il termine per la produzione dei documenti;

 

                                         che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                       che per l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione;

 

                                         che parimenti, in caso di richiesta di modifica (art. 182 cpv. 3 CPC), il giudice emana una nuova ordinanza;

 

                                         che tale ordinanza, come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407);

 

                                         che per quanto riguarda invece la domanda di edizione, il giudice statuiva – fino al 31 marzo 2001 – mediante decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC);

 

                                         che l'art. 213bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213a CPC (BU 2001 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione verso la controparte il giudice statuisce con ordinanza, mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi;

 

                                         che il nuovo art. 213a CPC è applicabile, dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 379), a tutti i processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC; I CCA, sentenza del 12 dicembre 2001 in re H., consid. 2; sentenza del 24 giugno 2002 in re P., consid. 1);

 

                                         che pertanto le parti devono attendere l'emanazione della sentenza finale per esprimersi sulla rilevanza dell'edizione rivolta a una di loro;

                                        

                                         che, ciò posto, l'appello si rivela di primo acchito improponibile;

 

                                         che l'emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso;

 

                                         che gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili;

 

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

– avv. __________ __________. __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario