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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Verda, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa SP.2003.20 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 27 marzo 2003 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 AP 1 (patrocinato dall'avv. RA 1 ); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 luglio 2003 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa il 7 luglio 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1959) e AO 1 (1962) si sono sposati a __________ il 5 settembre 1986. Dal matrimonio è nata M__________, il 22 ottobre 1987. Il marito è alle dipendenze della __________, __________, come capo del personale per il Cantone Ticino. La moglie, casalinga, ha cominciato a lavorare anch'essa per la __________, nel gennaio del 2000, al 40%. I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio del 2003, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 5844 RFD, proprietà della parti in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________ Il 12 marzo 2003 i coniugi hanno venduto la casa e AO 1 si è trasferita, con la figlia, in un appartamento, sempre a __________.
B. Il 27 marzo 2003 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione di vivere separata, l'affidamento della figlia (riservato al padre il diritto di visita), l'assegnazione in uso di una Daewoo “Matiz”, un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili per sé e uno di fr. 1670.– mensili per la figlia (entrambi dal febbraio 2003) e l'addebito al marito di metà delle spese straordinarie occasionate da M__________. All'udienza del 15 aprile 2003, indetta per la discussione, il convenuto ha offerto un contributo alimentare di fr. 880.– mensili per l'istante e uno di fr. 1620.– mensili per la figlia, subordinatamente un contributo di fr. 830.– mensili per la moglie di fr. 1670.– mensili per la figlia, non opponendosi alle altre domande. Terminata l'istruttoria, alla discussione finale del 17 giugno 2003 AO 1 ha confermato le proprie richieste iniziali. AP 1 ha ribadito la propria posizione, salvo offrire dall'aprile del 2003 un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la moglie e uno di fr. 1670.– mensili per la figlia.
C. Statuendo il 7 luglio 2003, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha affidato M__________ alla madre (riservato al padre il diritto di visita, da concordare direttamente con la figlia), ha assegnato la Daewoo “Matiz” in uso all'istante e l'altra automobile di famiglia (una Peugeot) in uso al convenuto, obbligando quest'ultimo a versare dal 1° marzo 2003 un contributo alimentare di fr. 2924.– mensili per l'istante e uno di fr. 1670.– mensili per la figlia (assegno familiare compreso). La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 150.– sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 21 luglio 2003 nel quale chiede che il contributo di mantenimento per l'istante sia ridotto a fr. 1500.– mensili e che gli oneri processuali siano posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Nelle sue osservazioni del 21 agosto 2003 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Litigioso rimane, in questa sede, il contributo di mantenimento per la moglie. A tal fine il Pretore ha calcolato il reddito del convenuto in fr. 9402.75 netti mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 3292.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 740.–, premio della cassa malati fr. 348.85, assicurazione dell'economia domestica fr. 42.70, spese di trasferta fr. 200.–, assicurazione dell'automobile fr. 108.90, imposta di circolazione fr. 31.75, posteggio professionale fr. 107.60, tassa rifiuti fr. 12.50, imposte fr. 600.– stimati). Per quanto riguarda l'istante, egli ha accertato un reddito di fr. 1550.– netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2958.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1080.–, premio della cassa malati fr. 334.45, assicurazione del mobilio e contro la responsabilità civile fr. 30.85, assicurazione dell'automobile fr. 81.20, imposta di circolazione fr. 19.90, tassa rifiuti fr. 12.50, imposte fr. 300.– stimati). Il fabbisogno in denaro della figlia M__________ è stato valutato in fr. 1670.– mensili. Constatata un'eccedenza di fr. 3031.55 mensili, il Pretore ha riconosciuto all'istante un contributo alimentare di fr. 2924.– mensili per sé e uno di fr. 1670.– mensili per la figlia, retroattivamente dal 1° marzo 2003.
3. I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Finora questa Camera ha ritenuto di poter transigere sull'ascolto del figlio ove in appello rimanesse contesa la sola questione dei contributi alimentari, ma non l'affidamento né la disciplina del diritto di visita (sussistendo litigio su uno di questi due punti, gli atti erano rinviati al Pretore perché procedesse senza indugio all'audizione: I CCA, sentenza inc. 11.2003.81 del 24 luglio 2003, consid. 3). Il Tribunale federale ha avuto modo di specificare nel frattempo, tuttavia, che per principio i figli minorenni vanno sempre ascoltati (nelle procedure a tutela dell'unione coniugale: SJ 126/2004 I 583, consid. 2.2), e ciò sin dai sei anni d'età (DTF 131 III 553). L'indulgenza di cui ha dato prova questa Camera non può dunque essere rinnovata, né spetta a questa Camera sentire i figli essa medesima, sostituendosi al giudice naturale, ogni qual volta si ometta in prima sede tale formalità (cfr. Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Anzi, il giudice che disattende norme essenziali di procedura – come il diritto di essere sentiti – può vedersi annullare la sentenza e rinviare l'incarto perché statuisca di nuovo (art. 326 lett. a CPC). Nel caso specifico M__________ aveva, al momento in cui ha statuito il Pretore, 15 anni. Perché non sia stata ascoltata non è dato di sapere. Ciò non è ammissibile. Il primo giudice è avvertito che, dovessero ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli in età scolastica sia trascurato (foss'anche solo sui contributi alimentari) senza giustificazione pertinente, questa Camera annullerà d'ufficio i dispositivi della sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornerà gli atti in prima sede perché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato alla mancanza, eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice può sempre far capo).
4. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia suddiviso l'eccedenza coniugale a metà. Fa valere che prima della separazione di fatto “la coppia riusciva a risparmiare tutto il surplus”, di modo che “l'importo eccedente il minimo vitale dovrebbe andare tutto a favore del marito”. Non fosse la Camera di tale opinione – egli soggiunge – per gli stessi motivi “il riparto dell'eccedenza deve essere fatto (…) almeno nella misura dell'80% a favore del marito e il 20% a favore della moglie”. In entrambe le eventualità il contributo offerto di fr. 1500.– mensili risulta dunque “più che equo” (memoriale, punto 3).
a) Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (sentenza del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 maggio 2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1). Da tale principio non v'è ragione di scostarsi, né del resto il convenuto pretende ciò.
b) Il metodo appena citato non deve condurre a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altro caso in cui il Tribunale federale ha ritenuto inapplicabile il noto metodo non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo descritto in DTF 126 III 8). Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – per principio – dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune (DTF 118 II 378 consid. 20b; sentenza 5P.231/2000 consid. 3a, pubblicato in: FamPra.ch 2001 pag. 764; cfr. anche DTF 128 III 67 consid. 4a). Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo raggiunta o superata (come quella di acquistare una casa: FF 1996 I 127; sentenza del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 maggio 2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5C.230/2003, consid. 4.1). Comunque sia, spetta al coniuge che chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estremi (I CCA, sentenza inc. 11.1998.74 dell'11 maggio 1999, consid. 2 in fine, pubblicato in: FamPra.ch 2000 pag. 148).
c) Nella fattispecie l'appellante sostiene che fino all'autunno del 2002 quasi tutto lo stipendio della moglie era destinato al risparmio, tant'è che il conto n. 31 473 a lei intestato presso la __________ su cui era accreditato lo stipendio registrava il 31 dicembre 2002 un saldo di “ben fr. 17 086.–” (memoriale, pag. 2 in fondo). L'argomento non manca di disinvoltura. L'istante ha cominciato a lavorare al 40% per la __________ nel gennaio del 2000 (osservazioni all'appello, pag. 3 in fondo, ove l'interessata smentisce l'inizio della sua risposta n. 16 data all'interrogatorio formale del 15 maggio 2003), non il 1°gennaio 2001 come assevera l'appellante (memoriale, pag. 3 nel mezzo). Agli atti figura solo l'estratto del conto n. 31 473 dal 29 dicembre 2001, allorché il saldo attivo era di fr. 7996.– (doc. U, 8° foglio). Se il guadagno dell'istante fosse stato interamente destinato al risparmio, dandosi un guadagno della moglie accertato dal Pretore in fr. 1550.– netti mensili, mal si comprende come mai alla fine del 2002 il saldo attivo fosse di fr. 8000.– scarsi. E se il guadagno dell'istante fosse stato interamente (o quasi interamente) destinato al risparmio anche solo dal gennaio del 2002, il saldo del conto a fine anno sarebbe di circa fr. 26 600.– (o poco meno), non di soli fr. 17 086.–. Su questo punto l'appello si rivela destituito perciò di ogni consistenza.
d) L'appellante soggiunge che fino alla costruzione della casa unifamiliare sulla particella n. 5844 RFD di __________, costata fr. 178 284.50, lui e la moglie accantonavano cifre cospicue. Così argomentando, egli trascura però che la casa è stata ultimata almeno un anno e mezzo prima della separazione di fatto, di modo che il tenore di vita a quel momento non è più di rilievo. Certo, a suo avviso l'ammortamento ipotecario annuo di fr. 3000.– dimostra come “i coniugi vivessero con il minimo vitale” (memoriale, pag. 3 in alto), ma l'asserto non è serio. Intanto non è per nulla verosimile che nel caso specifico un accantonamento pari a fr. 250.– mensili (fr. 3000.– : 12) pesasse sul bilancio familiare al punto da ridurre i coniugi a vivere con il solo minimo esistenziale. Inoltre, si ammettesse – per avventura – che i coniugi vivessero in modo particolarmente parsimonioso per rimborsare il mutuo ipotecario, tale finalità è ormai superata (la casa è stata venduta a terzi nel marzo del 2003: doc. 2 e 3). La circostanza non entra più in considerazione, pertanto, nella valutazione del tenore di vita (sopra, consid. b). Anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
5. Per quanto attiene al proprio reddito, l'appellante afferma ch'esso non ammonta a fr. 9402.75 netti mensili (come ha accertato il Pretore), ma solo a fr. 8495.25, poiché la cosiddetta “quota di successo” non è garantita, è condizionata dalle sue prestazioni e dipende dal risultato dell'azienda. Non andrebbe inclusa, dunque, nello stipendio mensile (memoriale, punto 5). L'argomento è una volta ancora infondato. È vero che nel caso in esame la cosiddetta “quota di successo” non è garantita dalla __________, essendo calcolata in base al raggiungimento di determinati obiettivi stabiliti per anno civile (interrogatorio formale del convenuto del 17 giugno 2003, risposta n. 3.2; doc. 4). Da quando è stata istituita nel 2000, tuttavia, l'appellante l'ha sempre ricevuta (interrogatorio formale del 17 giugno 2003, risposta n. 3.1; doc. 8, 9). Per di più, l'importo è rimasto sostanzialmente stabile negli anni: fr. 12 000.– nel 2000 (doc. 9), fr. 10 890.– nel 2001 (doc. O), fr. 11 628.– nel 2002 (doc. 21, 3° foglio) e non si ravvisano indizi che ne lascino presumere la soppressione. Nulla giustifica pertanto di trattare tale “quota di successo” diversamente da una tredicesima, da una gratifica, da una provvigione, dai bonus, dalle partecipazioni agli utili, dalle mance, dalle indennità per straordinari o per altri incarichi, i quali se percepiti abitualmente rientrano nel reddito (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 125 CC; v. anche Schwenzer, FamKommentar, Berna 2005, n. 17 ad art. 125 CC; Wullschleger in: Schwenzer, op. cit., n. 21 ad art. 285 CC;
identica disciplina vigeva già sotto il vecchio diritto del divorzio: Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 265 ad art. 156 CC). Dovesse la “quota di successo” modificarsi apprezzabilmente, il convenuto potrà sempre chiedere al giudice di aggiornare i contributi alimentari alle mutate circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).
6. Quanto alla moglie, l'appellante afferma che il reddito di lei ammonta a fr. 1736.90, non a fr. 1550.– netti mensili. Oltre a ciò, essa potrebbe aumentare agevolmente il proprio grado d'occupazione al 60% e guadagnare fr. 2680.– netti mensili, preparandosi così a sostentarsi autonomamente, visto che una riconciliazione coniugale appare esclusa (memoriale, punto 4). Le due argomentazioni toccano temi distinti e vanno trattate separatamente.
a) Il Pretore ha accertato il guadagno dell'istante in fr. 1550.– netti mensili sommando allo stipendio mensile di fr. 1495.45 la già citata “quota di successo” (sentenza impugnata, consid. 4 in fine). Su quali documenti egli si sia fondato non è dato di sapere. Nel caso del convenuto egli ha fatto sicuramente capo al certificato di salario 2002 per la dichiarazione d'imposta, dal quale si evince – appunto – un reddito netto di fr. 9402.75 mensili (doc. P, identico al doc. 7). Nulla giustificava dunque che per calcolare lo stipendio della moglie il primo giudice ignorasse il parallelo certificato contenuto nel fascicolo richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ (10° foglio), da cui si desume un reddito medio di fr. 1736.90 netti mensili. Del resto, nelle osservazioni all'appello l'istante nulla obietta al proposito. Ne segue che, come sottolinea l'appellante, ai fini del giudizio occorre dipartirsi da un reddito netto della moglie di fr. 1736.90 mensili.
b) Altro è il discorso per quel che concerne il grado d'occupazione della moglie, che l'appellante vorrebbe veder passare dal 40 al 60%. Il problema di sapere se e in che misura un coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di fatto sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, è stato ricapitolato ultimamente da questa Camera alla luce della giurisprudenza più recente del Tribunale federale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4). In sintesi, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a condizione
– che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o, almeno provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune,
– che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e
– che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la situazione del mercato del lavoro.
Le tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).
c) Ciò posto, per definire i “contributi pecuniari” di un coniuge in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), il giudice si fonda prima di tutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dai coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune. Resta il fatto che, ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti).
d) Nella fattispecie le parti si sono sposate il 5 settembre 1986 e per una quindicina d'anni l'istante risulta essersi dedicata alla casa e alla famiglia. Nel gennaio del 2000 essa è entrata alle dipendenze della __________ al 40% (“perché con mio marito avevamo deciso che avrei ripreso a lavorare per aiutare finanziariamente la famiglia, ma non in misura superiore al 40% perché mi devo dedicare alla figlia”: interrogatorio formale dell'istante del 15 maggio 2003, risposta n. 1.4). Alla separazione di fatto tale era dunque l'assetto adottato dai coniugi. Il convenuto non pretende che la moglie si fosse impegnata ad aumentare il proprio grado d'occupazione, né rende verosimile che per finanziare due economie domestiche separate non basti attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, né asserisce che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) siano insufficienti per coprire i costi delle due economie domestiche. Anzi, come si vedrà oltre (consid. 9), nel caso in esame il bilancio familiare denota una sostanziosa eccedenza. Pretendere che l'istante estenda la sua attività lucrativa in condizioni del genere nel quadro di misure protettrici dell'unione coniugale è fuori discorso. Al riguardo la sentenza impugnata va esente da critiche.
7. In relazione al proprio fabbisogno minimo l'appellante fa valere ch'esso ascende a fr. 3986.70 e non solo a fr. 3292.30 mensili. Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente.
a) L'appellante rivendica un'indennità di fr. 200.– mensili per pranzi fuori casa e “spese di lavo-stiro”. Il Pretore ha respinto la richiesta perché “non documentata” (sentenza impugnata, consid. 5). Tale motivazione è erronea, giacché in una procedura a tutela dell'unione coniugale basta rendere le pretese verosimili; non occorre necessariamente comprovarle. Il convenuto abita a __________ e già davanti al Pretore aveva spiegato di rimanere a __________ durante la pausa di mezzogiorno (riassunto scritto presentato alla discussione del 15 aprile 2003, pag. 4; riassunto scritto presentato al dibattimento finale del 17 giugno 2003, pag. 3 in alto). L'istante muove generiche contestazioni, ma nulla eccepisce in merito, nemmeno nelle osservazioni all'appello (pag. 6). Se si pensa che, relativamente ai soli pranzi fuori domicilio, la tabella per il calcolo dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo riconosce una maggiorazione di fr. 11.– per pasto principale (FU 2/2001 pag. 75, cifra II n. 4 lett. b), l'indennità di fr. 200.– mensili esposta dal convenuto si giustifica già per tale motivo.
b) Il Pretore ha espunto dal fabbisogno minimo del convenuto il premio per un'assicurazione sulla vita (fr. 494.40 mensili: doc. 19) “che non rientra nel fabbisogno allargato” (sentenza impugnata, loc. cit.). L'appellante se ne duole, ricordando che è arbitrario non tenere conto in modo generale, nella determinazione dei contributi di mantenimento in favore della moglie, dei premi d'assicurazione che il marito è tenuto a pagare (DTF 114 II 395 consid. 4c). A giusto titolo. Come questa Camera ha già avuto occasione a sua volta di rammentare, nel fabbisogno minimo del debitore il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale inserisce anche, in quanto i mezzi finanziari a disposizione siano sufficienti, i premi delle assicurazioni destinate a coprire rischi riguardanti l'unione coniugale o la comunione domestica, sia pur sospesa (RDAT I-1999 pag. 206 consid. 2a). L'istante obietta che il premio annuo della polizza (di “terzo pilastro”) stipulata presso la __________ era destinato ad ammortare il debito ipotecario gravante l'alloggio coniugale, ormai alienato. A parte il fatto però che l'obiezione è sollevata per la prima volta nelle osservazioni all'appello (pag. 3 nel mezzo), l'interessata non pretende che la polizza sia stata disdetta nel frattempo (si veda il fascicolo richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________, 28° foglio) né che il rischio sia stato assicurato in favore di terzi. Come si vedrà in appresso, poi, i mezzi a disposizione della famiglia bastano per pagare il premio. In definitiva, a ragione l'appellante chiede che l'ammontare del suo fabbisogno minimo sia portato da fr. 3292.30 a fr. 3986.70 mensili.
8. Il fabbisogno minimo della moglie non è contestato. La procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per un coniuge essendo governata dal principio dispositivo (Hausheer/Spycher/ Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine), non incombe dunque a questa Camera procedere a verifiche d'ufficio. In tema di filiazione si applica per contro il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 411), di modo che questa Camera interviene di propria iniziativa, senza essere vincolata né alle richieste dei genitori né agli importi fissati dal primo giudice. In concreto la figlia delle parti aveva, quando ha statuito il Pretore, 15 anni. Il suo fabbisogno in denaro è stato valutato dal primo giudice in fr. 1670.– mensili (come indicavano i genitori) con generico richiamo alle “tabelle dell'Ufficio della gioventù di Zurigo” (sentenza impugnata, consid. 5 in fine). In realtà la questione merita più attenta disamina.
a) Per un figlio unico in età compresa fra i 13 e i 18 anni la tabella 2003 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (quella che avrebbe dovuto applicare il Pretore) prevedeva un fabbisogno in denaro di fr. 1980.– mensili, compresi fr. 310.– per cura e educazione. Lavorando al 40%, la madre affidataria poteva fornire il 60% di tale importo in natura (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b), di modo che sotto questo profilo il fabbisogno in denaro della figlia si riduceva a fr. 1794.– mensili.
b) Verso l'alto andava adeguato invece il costo dell'alloggio, che ammontava non a fr. 320.– mensili (valore medio stimato dalla tabella 2003), bensì a un terzo di fr. 1400.– mensili (doc. C), ossia a fr. 466.70 (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Ciò impone evidentemente di rettificare il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo dell'istante, riconducendolo da fr. 1080.– a fr. 933.30 mensili. Verso l'alto andava adattata anche, nel fabbisogno della figlia, la voce “altri costi” (fr. 820.– mensili secondo la tabella 2003), M__________ risultando frequentare una scuola privata di musica, la cui retta di fr. 130.– mensili (fr. 780.– ogni semestre: doc. D) non rientra nelle previsioni della tabella (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 a metà: “Musikunterricht”). In ultima analisi il fabbisogno in denaro della figlia risulta perciò di fr. 2070.70 mensili, non di fr. 1670.–.
9. Nelle circostanze descritte il quadro delle entrate e uscite familiari si presenta come segue:
reddito del marito (consid. 5) fr. 9 402.75
reddito della moglie (consid. 6) fr. 1 736.90
fr. 11 139.65 mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 3 986.70
fabbisogno minimo della moglie (rettificato come
al consid. 8b: fr. 2958.90 ./. fr. 1080.– + fr. 933.30) fr. 2 812.20
fabbisogno in denaro di M__________ (consid. 8) fr. 2 070.70
fr. 8 869.60 mensili
eccedenza fr. 2 270.05
metà eccedenza fr. 1 135.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3986.70 + fr. 1135.– fr. 5 121.70 mensili,
deve versare alla moglie:
fr. 2812.20 + fr. 1135.– ./. fr. 1736.90 fr. 2 210.30
arrotondati a fr. 2 210.— mensili
e destinare a M__________ fr. 2 070.70
arrotondati a fr. 2 070.–– mensili.
Il contributo per la figlia risulta più alto di quello chiesto a suo tempo dall'istante e più alto di quello deciso dal Pretore, ma nei confronti dell'appellante ciò non raffigura una reformatio in peius, suscettibile di avvertimento previo da parte della Camera. Questa si verifica, nelle protezioni delle unioni coniugali, solo ove il totale dei contributi litigiosi – e non solo un singolo contributo – si riveli più alto di quello stabilito in prima sede (cfr. RVJ 38/2004 pag. 131 in fondo con rinvii di dottrina e giurisprudenza). Ciò non è il caso in concreto.
10. Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio e all'impegno richiesto dall'esame dell'appello, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il Pretore aveva condannato il marito a versare contributi di mantenimento per complessivi fr. 4594.– mensili (fr. 2924.– per l'istante, fr. 1670.– per la figlia). Nell'appello il convenuto contestava solo il contributo per l'istante, che chiedeva di ridurre a fr. 1500.– mensili. In esito all'attuale sentenza egli si vede tenuto a erogare contributi per complessivi fr. 4280.– mensili (fr. 2210.– per l'istante, fr. 2070.– per la figlia). Si considerasse solo il contributo per la moglie, l'appellante uscirebbe soccombente a metà. Si tenesse conto solo del risultato finale, egli soccomberebbe per circa tre quarti. Dato che nelle cause vertenti sul diritto di famiglia si può prescindere, in caso di reciproca sconfitta, da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili in virtù di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148 CPC), appare congruo far sopportare all'appellante due terzi dei costi, con obbligo di rifondere all'istante un'indennità per ripetibili ridotte.
11. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di prima sede sono state poste dal Pretore per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Ricordato che in materia di spese e ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, sicché la sua decisione è censurabile solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148), il dispositivo da lui emesso può rimanere invariato. Tanto più che in primo grado il convenuto riconosceva alla moglie un contributo di soli fr. 1000.– mensili (per rapporto ai fr. 1500.– riconosciuti in appello), sicché il suo grado di soccombenza risulta maggiore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato a versare a AO 1, dal 1° marzo 2003, i seguenti contributi alimentari:
fr. 2210.– mensili per la moglie e
fr. 2070.– mensili per la figlia M__________, assegno familiare compreso.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 340.–
b) spese fr. 50.–
fr. 390.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e per un terzo a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 700.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria