Incarto n.
11.2003.104

Lugano,

11 agosto 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.____.___ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 25 aprile 2003 da

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 agosto 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 23 luglio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che __________ e __________ __________ sono conduttori di vani adibiti alla ge­stione di un esercizio pubblico (“____________________”) in uno stabile situato sulla particella n. __________RFD di __________, proprietà di __________ __________;

                                     

                                         che il 15 e 22 aprile 2003 essi hanno diffidato __________ __________, il quale possiede anche un autosalone nei pressi, a spostare talune vetture da lui messe in mostra sul piazzale antistan­te l'esercizio pubblico;

 

                                         che, __________ __________ avendo rifiutato di ottemperare all'ingiunzione, il 25 aprile 2003 __________ __________ ha promosso contro di lui un'azione di manutenzione per ottenere – sotto com­minatoria dell'art. 292 CP – la rimozione delle automobili esposte;

 

                                         che all'udienza del 4 giugno 2003, indetta per la discussione, __________ __________ ha chiesto di respingere l'istanza e al dibattimento finale, tenuto seduta stante, le parti hanno confermato le rispettive domande;

 

                                         che con sentenza del 23 luglio 2003 il Pretore ha respinto l'azione e ha addebitato gli oneri processuali di complessivi fr. 400.– all'istante, tenuto a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 600.– per ripetibili;

 

                                         che contro la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto un appello del 4 agosto 2003 nel quale postula l'accoglimento dell'azione possessoria e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

 

                                         che l'appello non è stato intimato a __________ __________;

 

e considerando

 

in diritto:                        che tanto l'azione di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC) quanto l'azio­ne di manutenzione (art. 928 cpv. 1 CC) possono essere intentate dal possessore diretto anche contro il possessore indiretto (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 92 n. 331; Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 62 all'introduzione degli art. 926–929 CC);

 

                                         che il Pretore ha respinto l'azione, in concreto, rilevando come l'istante fosse bensì conduttore dei vani adibiti alla ge­stione del “__________ __________ ”, ma non dello spiazzo antistante, onde l'inesistenza di qualsiasi turbativa del possesso;

 

                                         che nell'appello l'istante si pretende conduttore anche del piazzale davanti all'esercizio pubblico in virtù di un “contratto di affitto agli atti”;

 

                                         che l'unico “contratto di affitto” agli atti si riferisce nondimeno a un fondo estraneo alla lite, ovvero a una porzione della particella n. __________RFD di __________, non lontana dall'esercizio pubblico, ma situata oltre la strada cantonale (doc. 2);

 

                                         che il solo contratto nel fascicolo processuale menzionante la particella n. __________RFD di __________ è il contratto di locazione relativo all'esercizio pubblico, il quale comprende “il locale dirimpetto alla strada cantonale, il terrazzo esterno, una cantina, il locale deposito, attrezzatura come a distinta, toilette”, senza accennare minimamente allo spiazzo antistante (doc. 1, corrispondente al doc. B, clausola n. 1);

 

                                         che, come sottolinea il Pretore, un punto di tale contratto allude invero al piazzale davanti al bar (clausola n. 14), ma solo per autorizzare il parcheggio di biciclette, motorini e motociclette, “escluso il posteggio automobile”;

 

                                         che ciò non basta lontanamente, tanto meno a un giudizio di verosimiglianza come quello preposto all'esame di un'azione possessoria (art. 929 segg. CPC), per legittimare l'istante ad agire come conduttore dell'area litigiosa;

 

                                         che nelle condizioni descritte, tutt'al più, l'istante risulta titolare di un permesso scritto rilasciatogli dal proprietario del terreno per il parcheggio di cicli e motocicli;

 

                                         che, si volesse ritenere data l'azione possessoria anche al titolare di un simile precario, in concreto la causa non sarebbe destinata a miglior sorte;

 

                                         che l'istante, in effetti, non spiega come né per quali ragioni le automobili esposte dal convenuto davanti all'esercizio pubblico impedirebbero o renderebbero difficile il posteggio di cicli o motocicli;

 

                                         che nelle condizioni illustrate l'appello, non privo di temerarietà, si rivela infondato già di primo acchito;

 

                                         che i costi del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato quindi spese presumibili;

 

 

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria