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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2001.31 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 23 luglio 2001 da
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AO 1 __________,
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contro |
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AP 1
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giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da AP 1
l'11 settembre 2001;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso (¿appello¿) del 13 agosto 2003 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 28 luglio 2003 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1975) e AO 1 (1980), cittadini croati, si sono sposati a __________ (Croazia) il 31 maggio 1997. Dal matrimonio è nato il figlio A__________, il 4 settembre 1998. Il marito lavora per la ditta __________ di __________, la moglie per il ristorante con alloggio __________¿ di __________. I coniugi si sono separati una prima volta nel dicembre del 1999, con misure cautelari a protezione dell'unione coniugale da loro concordate e omologate dal Pretore del Distretto di Leventina il 17 gennaio 2000. In seguito i coniugi hanno ripreso la vita comune, sicché il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli (DI.1999.78).
B. Il 23 luglio 2001 AO 1 ha presentato al Pretore del Distretto di Leventina una nuova istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo un contributo alimentare per il figlio di fr. 800.¿ mensili (più l'assegno familiare), una trattenuta sullo stipendio del marito per il medesimo importo e una provvigione ad litem di fr. 3500.¿, subordinatamente il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Alla discussione del 12 settembre 2001 il convenuto ha offerto un contributo alimentare per il figlio di fr. 517.¿ mensili, più l'assegno familiare riscosso direttamente dalla moglie, mentre si è opposto al versamento di qualsiasi provvigione. Quello stesso giorno egli ha postulato a sua volta l'assistenza giudiziaria.
C. L'11 luglio 2003 AO 1 ha ritirato l'istanza a protezione dell'unione coniugale, avendo nel frattempo ottenuto che la Commissione tutoria regionale 18 definisse le misure per l'organizzazione della vita separata, compreso il versamento di fr. 700.¿ mensili per il figlio da parte di AP 1. Con decreto del 28 luglio 2003 il Pretore ha così stralciato la causa dai ruoli. Contestualmente egli ha ammesso l'istante al beneficio dell'assistenza giudiziaria, ma non il convenuto.
D. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1è insorto con un ricorso del 13 agosto 2003 nel quale chiede che gli sia conferito il beneficio litigioso e che la decisione del Pretore sia riformata di conseguenza. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può insorgere entro 15 giorni con ricorso ¿all'autorità di seconda istanza¿ (art. 35 Lag), ovvero ¿all'autorità gerarchicamente superiore¿ (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. L'art. 5 cpv. 1 Lag permette all'¿autorità competente¿ di valutare se sia il caso di intimare per osservazioni un ricorso in materia di assistenza giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). Nella fattispecie l'attrice già ha potuto esprimersi sul beneficio postulato dal marito alla discussione del 12 settembre 2001. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non può contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Non avrebbe senso quindi chiamarlo a esprimersi sul ricorso in esame. Del primo giudice la legge non prevede l'interpellazione. Ciò premesso, giova procedere all'emanazione del giudizio.
3. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone ¿ cumulativamente ¿ che il richiedente sia in stato di indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate posta nella medesima situazione non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Quanto al gratuito patrocinio, esso è conferito qualora la persona richiedente non sia in grado di procedere in lite con atti propri, qualora la designazione di un avvocato sia necessaria alla corretta tutela degli interessi di lei o qualora la causa presenti difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag).
4. In concreto il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria dopo avere ¿preso atto del certificato municipale con parere negativo da parte del Comune di domicilio e dalla documentazione agli atti, dai quali risulta che il signor AP 1 dispone di mezzi a sufficienza per far fronte ai costi di questa procedura¿. L'appellante afferma che con uno stipendio mensile di fr. 4000.¿ netti egli deve coprire un fabbisogno minimo di fr. 3366.¿ (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.¿, locazione e parcheggio fr. 690.¿, spese accessorie fr. 100.¿, premio della cassa malati fr. 256.¿, assicurazione del veicolo e imposta di circolazione fr. 200.¿, assicurazione vita fr. 250.¿, onere fiscale fr. 300.¿, pignoramento di salario fr. 470.¿). Nelle condizioni descritte egli sostiene di non poter sopperire alle spese di causa, tanto meno dovendo anche versare il contributo alimentare di fr. 700.¿ mensili per il figlio Antonio.
5. Dai documenti prodotti si evince anzitutto che il ricorrente percepisce uno stipendio mensile di fr. 5046.¿ lordi, compresa la tredicesima (doc. H). Considerate le deduzioni sociali e professionali desumibili dai conteggi agli atti (fascicolo n. 5 della Pretura), lo stipendio netto può essere accertato in fr. 4420.¿ mensili. Per quanto concerne il fabbisogno minimo, rispetto a quello da lui fatto valere (fr. 4066.¿ mensili, compreso il contributo alimentare di fr. 700.¿ per il figlio) basti rilevare che il premio di fr. 250.¿ esposto per l'assicurazione sulla vita non è minimamente documentato né reso verosimile, alla stessa stregua delle ¿spese accessorie alla locazione¿ di fr. 100.¿, in realtà già comprese nel canone di fr. 690.¿ mensili (¿pigione mensile compreso il parcheggio¿: doc. C). Che il ricorrente debba corrispondere conguagli ¿ e di che importo ¿ non emerge dagli atti. Togliendo le due poste, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di fr. 3716.¿ mensili (incluso il contributo alimentare di fr. 700.¿ per il figlio).
6. Ciò posto, l'appellante ha un margine disponibile di fr. 704.¿ mensili con cui finanziare le spese del processo (fr. 40.¿ di tassa di giustizia e fr. 125.¿ di spese) e i costi di patrocinio. Il quale non si è rivelato particolarmente laborioso né impegnativo. In sintesi il legale ha dovuto redigere un riassunto scritto di risposta all'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale (7 pagine) e partecipare a due udienze. Tenendo calcolo anche delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza), delle spese e dell'IVA, la nota della patrocinatrice, determinata in base agli art. 14 e 15 prima frase TOA (per il calcolo v. il Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24 pag. 47), non dovrebbe verosimilmente eccedere fr. 3500.¿. In simili circostanze l'interessato può far fronte all'impegno finanziario con pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole (sentenza del Tribunale federale 5P.218/2001 del 3 settembre 2001, consid. 2b). Sprovvisto di buon diritto, il ricorso si dimostra pertanto destinato all'insuccesso.
7. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi da tale principio.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario