Incarto n.
11.2003.10

11.2004.28

Lugano

2 agosto 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2000.447 (divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 30 giugno 2000 da

 

 

AP1

     cui è subentrata il 30 dicembre 2002

     C__________ (2000)

     (rappresentata dalla madre __________, __________

     e patrocinata dall'avv. RA4)

 

 

contro

 

 

 

CC1

(patrocinata da RA1)

                                         S__________

                                         (patrocinata __________, __________) e

                                         F__________

                                         (patrocinato __________);

 

giudicando ora sui decreti dell'8 gennaio 2003 e del 19 febbraio 2004 con cui il Pretore ha tassato le note professionali emanate il 21 novembre 2002 e 25 agosto 2003 dal notaio divisore __________

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 gennaio 2003 presentato da CC1 contro il decreto emesso l'8 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 gennaio 2003 presentato da S__________ contro il medesimo decreto;

                                     

                                         3.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 marzo 2004 presentato da CC1 contro il decreto emesso il 19 febbraio 2004 dal medesimo Pretore;

 

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 20 dicembre 1987 è deceduto B__________ (1910), domiciliato a __________, coniugato, i cui eredi legittimi sono la moglie S__________ (1929) con i tre figli F__________ (1953), R__________ (1956) e CC1 (1959);

 

                                         che R__________ si è rivolto il 30 giugno 2000 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché ordinasse la divisione dell'eredità e designasse un notaio divisore;

 

                                         che, statuendo il 25 settembre 2000, il Pretore ha accolto l'istanza e ha nominato in qualità di notaio divisore l'avv. __________;

 

                                         che in seguito al decesso di R__________, il 30 dicembre 2002, la figlia C__________ (2000), unica erede, è subentrata in causa;

 

                                         che, nel frattempo, durante la confezione dell'inventario, il notaio ha inviato al Pretore due note professionali intermedie del 21 novembre 2002: la prima “notarile” di complessivi fr. 54 856.60 (fr. 49 250.– di onorario, fr. 1732.– di spese e fr. 3874.60 di IVA) e la seconda “professionale” di complessivi fr. 2843.70 (fr. 2500.– di onorario, fr. 142.80 di spese e fr. 200.90 di IVA);

 

                                         che con decreto dell'8 gennaio 2003 il Pretore ha approvato la parcella “notarile”, mentre ha dichiarato inammissibile la postulata tassazione di quella “professionale”;

                                        

                                         che contro tale decreto S__________ e CC1 sono insorte con appelli del 23 gennaio 2003 nei quali chiedono, sostanzialmente, la riduzione della parcella tassata (inc. 11.2003.10);

 

                                         che in esito a un'istanza dell'avv. __________ o, con decreto del 31 luglio 2003 il Pretore ha esonerato il notaio dall'incarico;

 

                                         che il 25 agosto 2003 il notaio ha trasmesso al Pretore una nota pro­fessionale finale di complessivi fr. 70 110.60 (fr. 5377.– per prestazioni notarili, fr. 59 755.70 per prestazioni legali e spese, fr. 27.90 di esborsi e fr. 4950.– di IVA);

 

                                         che con decreto del 29 febbraio 2004 il Pretore ha approvato la nota così come esposta;

 

                                         che contro il decreto appena citato CC1 è insorta con un appello del 3 marzo 2004 per ottenere la riduzione della parcella a fr. 36 701.30 (fr. 5377.– per prestazioni notarili, fr. 27 000.– per prestazioni legali, fr. 1732 di spese, oltre l'IVA) o, in subordine, l'annullamento della tassazione e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio;

                                     

                                         che con ordinanza del 29 marzo 2004 il giudice delegato di questa Camera ha sospeso la causa;

 

                                         che il 21 aprile e il 9 luglio 2004 CC1 ha comunicato di ritirare i propri appelli (inc. 11.2004.28, rispettivamente inc. 11.2003.10)

 

                                         che il 23 luglio 2004 anche S__________ ha fatto altrettanto (inc. 11.2003.10);

 

e considerando

 

in diritto:                        che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

                                         che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC);

 

                                         che in caso di desistenza, come in caso di transazione o di acquiescenza, la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono fissate e suddivise a richiesta di parte dal giudice adito (art. 151 CPC);

 

                                         che, per principio, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

 

                                         che nella fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che le tasse di giustizia vanno adeguatamente ridot­te, le cause in appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

 

                                         che non si assegnano ripetibili alle controparti, nessuna delle quali ha presentato osservazioni agli appelli;

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro degli appelli. Le cause sono stralciate dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri degli appelli presentati da CC1, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia unica     fr. 150.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                         fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Gli oneri dell'appello presentato da S__________, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr. 100.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                         fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                    4   Intimazione a:

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

terzi implicati

1. PI1

1 rappr. da: RA2

2. PI2

2 rappr. da: RA3

3. PI3

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario