Incarto n.
11.2003.112

Lugano

10 novembre 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 174.1994 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 25 luglio 2001 dalla

 

 

CO 1

 

 

nei confronti di

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall’avv.  );

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 settembre 2003 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 16 luglio 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con risoluzione del 24 settembre 1998 la allora Delegazione tutoria di Ascona ha istituito in favore di AP 1 (1929), cittadina germanica, una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), nominando in qualità di curatore il dott. __________. In seguito a un ricorso presentato il 20 ottobre 1998 dalla curatelanda, con decisione del 16 aprile 1999 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha confermato il provvedimento, ma non il curatore. Il 23 giugno 1999 l'autorità tutoria ha designato così come curatore l'avv. __________.

 

                                  B.   Il 25 luglio 2001 la Commissione tutoria regionale 11 ha esonerato dalle sue mansioni l'avv. __________, aprendo nei confronti di lui un procedimento disciplinare, ha sospeso a titolo provvisorio AP 1 dall'esercizio dei diritti civili (art. 386 cpv. 2 CC) e le ha designato un rappresentante provvisorio nella persona di __________. Un ricorso presentato il 23 agosto 2001 da AP 1 e dalla figlia adottiva AP 2 (1979) contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dall'autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 14 settembre 2001.

 

                                  C.   Lo stesso 25 luglio 2001 l'autorità tutoria ha chiesto alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, di interdire AP 1 sulla base dell'art. 369 cpv. 1 CC (debolezza di mente). A sostegno della richiesta essa ha allegato un certificato me­dico del 24 luglio 2001 in cui la dott. __________, dell'Ospe­da­le __________ di __________ (dove la tutelanda era ricoverata dal luglio 1999), attestava di avere assistito a un progressivo deterioramento delle condizioni fisiche e psichiche di lei, di avere riscontrato un disorientamento nei tre dominii con gravi difficoltà di memoria e che lo stato mentale non permetteva più all'interessata di intendere né di volere. AP 1 non ha presentato osservazioni all'istanza.

 

                                  D.   Il 18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio psico-sociale di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni psichiche di AP 1, con particolare riguardo a un'eventuale infermità o debolezza di mente e alla necessità di misure di protezione. Nel suo referto del 21 maggio 2003 la dott. __________ ha rilevato – in sintesi – che l'interdicenda, nel frattempo ricoverata in una casa medicalizzata per anziani (__________ di __________), è affetta da infermità mentale e denota tipici segni di demenza senile, ciò che le impedisce di provvedere ai suoi interessi a livello personale e gestionale. Ricevuta la perizia, l'autorità di vigilanza ha assegnato a AP 1 un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni conclusive.

 

                                  E.   Nel suo memoriale del 18 giugno 2002 AP 1 ha contestato l'operato peritale, ha postulato l'esecuzione di una nuova perizia e si è opposta alla tutela. Interpellata dall'autorità di vigilanza, la dott. __________ non ha formulato osserva­zioni. Con decisione del 16 luglio 2003 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di mente e ha invitato la Commissione tutoria regionale 11 a designare un tutore non appena la decisione fosse passata in giudicato. Essa non ha prelevato tasse né spese.

 

                                  F.   Contro la decisione predetta AP 1 e la figlia __________ sono insorte il 3 settembre 2003 a questa Camera con un appello nel quale chiedono di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità tutoria per la designazione di un curatore a norma  dell'art. 392 n. 2 CC o, in subordine, perché sia ordinata una nuova perizia sullo psico-fisico dell'interessata. Nelle sue osservazioni del 25 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale conclude per la conferma della decisione impugnata.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   L'interdicendo è senz'altro legittimato a ricorrere contro l'istituzio­ne della tutela, quantunque sia sospeso provvisoriamente dal­l'eserci­zio dei diritti civili, e fino all'accertamento definitivo della sua incapacità di discernimento può anche farsi patrocinare da un legale (Rep. 1996 pag. 4 seg. con riferimenti; Schnyder/ Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai n. 113, 114, 115 e 169 ad art. 373 CC). Non è invece legittimata a ricorrere, in concreto, la figlia Sevim. Solo chi postula l'interdizione può poi impugnarne il diniego. Diverso sarebbe il caso ove la figlia medesima avesse instato per l'interdizione e se la fosse vista respingere (RDAT II-2002 pag. 61 consid. 2 con riferimenti). Essa non può invece sostituirsi alla madre, quand'anche possa vantare un “inte­resse” nel senso degli art. 420 e 433 cpv. 3 CC. Nella misura in cui è da lei proposto, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

 

                                   3.   L'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di mente (art. 369 cpv. 1 CC) fondandosi sul citato rapporto 21 maggio 2003 del Servizio psico-sociale di __________, dal quale risulta che l'interdicenda, affetta da demenza di tipo Alzheimer con esordio tardivo (sopra i 65 anni), soffre di attacchi ischemici transitori a livello cerebrale con graduale perdita di capacità cognitive. Sempre secondo il referto, le prime difficoltà sono probabilmente emerse dopo un ictus cerebri del 1993. Al più tardi nel 1999 la paziente ha mostrato un declino delle funzioni cognitive e una progressiva perdita di autonomia, anche perché in quel periodo si è manifestata una nuova patologia, il morbo di Parkinson, che è accompagnato spesso da stati depressivi. Negli ultimi anni infine l'anziana ha mostrato sintomi di demenza avanzata che le impediscono di vivere autonomamente, la fanno dipendere da terzi per la cura della persona e le precludono di attendere ai propri interessi personali e gestionali. Circa le critiche rivolte dall'interdicenda all'operato del Servizio psico-sociale, l'autorità di vigilanza le ha respinte, accertando la completezza del referto e rigettando gli addebiti di parzialità mossi alla dott. __________.

 

                                   4.   L'appellante ribadisce che il referto in questione non emana da un perito indipendente, poiché la dott. __________ è una  funzionaria statale e ben difficilmente sconfesserebbe l'autorità tutoria. Inoltre essa si è già occupata attivamente del caso al momento in cui è stata istituita la curatela di rappresentanza. Si imporrebbe pertanto l'esclusione di lei in virtù dell'art. 26 lett. c CPC.

 

                                         a)   La legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele non contiene norme specifiche sull'assunzione delle prove. L'art. 21 di tale ordinamento rinvia nondimeno, sussidiariamente, alla legge di procedura per le cau­se amministrative, il cui art. 19 cpv. 2 stabilisce che “l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile”. Ora, secondo l'art. 248 cpv. 2 CPC i motivi di esclusione e ricusa dei giudici si applicano anche ai periti. E l'art. 26 lett. c CPC (invocato nell'appello) prevede che ogni giudice o segretario deve astenersi dalle proprie funzioni – per tacere di ipotesi estranee alla fattispecie – “se ha dato un referto nella causa”. L'art. 27 lett. a CPC dispone altresì che ogni giudice o segretario può essere ricusato – ove non si ricusi da sé (art. 29 cpv. 1 CPC) – qualora sussistano “gravi ragioni”. La mancata indipendenza o la par­zialità raffigura, con ogni evidenza, una grave ragione. Ogni giudice o segretario che riconosca in sé un caso di mancata indipendenza o di parzialità deve dunque astenersi dal proprio ufficio. In caso contrario ogni parte può chiederne la ricusa, purché agisca senza indugio, e soprattutto senza lasciar passare il giudice ad atti successivi (art. 29 cpv. 4 in fine CPC).

 

                                         b)   Secondo l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può essere decretata solo dietro relazione di periti, i quali devono pronunciarsi anche sull'opportunità di udire prima l'interdicendo. Il perito dev'essere un medico con conoscenze psichiatriche, idoneo nelle circostanze concrete ad allestire un rapporto oggettivo (DTF 128 III 15 consid. 4a con riferimenti). Nella fattispecie la Sezione degli enti locali ha incaricato di allestire la perizia, il 20 settembre 2001, il Servizio psico-sociale di __________ (doc. 6). Tale designazione non è corretta. Come non è lecito nominare in qualità di perito una persona giuridica, poiché le norme sull'esclusio­ne, la ricusa e la sanzione in caso di perizia inveritiera (art. 307 CP) possono applicarsi solo a persone fisiche (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 285 n. 155), non va designato come perito un servizio amministrativo. L'imprecisione non ha tuttavia recato pregiudizio all'interdicenda, poiché il referto medico risulta firmato in ogni modo dal medico responsabile, la caposervizio dott. __________. Per converso, l'interdicenda sapeva fin dal 20 settembre 2001 che il mandato peritale era affidato a un medico del settore pubblico. V'è da domandarsi pertanto se, contestando l'indipendenza e l'imparzialità del perito per tale fatto solo nel memoriale conclusivo del 18 giugno 2003, essa abbia

                                               reagito tempestivamente. Sia come sia, si fosse anche di tale opinione, l'esito del giudizio non muterebbe per le ragioni in appresso.

 

                                         c)   La sola circostanza che uno specialista incaricato di redigere una perizia ai fini dell'art. 369 cpv. 1 CC non sia un medico privato né un medico al servizio di una struttura privata, bensì un medico ospedaliero o un medico dell'amministrazione cantonale ancora in significa che tale specialista manchi di imparzialità e indipendenza. Nemmeno l'interdicenda pretende, per vero, che la dott. __________ fosse vincolata a direttive emanate dall'autorità di nomina o da enti cantonali circa i criteri in base ai quali allestire il referto. Tanto meno risulta che essa dipendesse in un modo o nell'altro dall'autorità tutoria o da membri di tale autorità. Mal si comprende dunque perché essa avrebbe dovuto ricusarsi. In realtà poco importa che un perito lavori nel settore pubblico o privato. Anzi, come perito può essere designato anche un medico dell'Assicurazione Invalidità (RDT 39/1984 pag. 159). Decisivo è che tale medico non si sia già “pronunciato nella medesima procedura sulla malattia della persona interessata” (DTF 118 II 249).

 

                                         d)   Sostiene l'appellante, proprio con riferimento all'art. 26 lett. c CPC, che la dott. __________ doveva escludersi per avere già “dato un referto nella causa. In realtà le cose non stanno così. Certo, il 9 aprile 1998 la dottoressa __________, membro dell'Unità d'intervento regionale del Locarnese, aveva suggerito all'autorità tutoria di Ascona di sottoporre l'interessata a curatela amministrativa. A parte il fatto però che quel procedimento non si identifica con quello odierno, non risulta che in quell'occasione costei abbia espresso valutazioni sulla malattia dell'interessata. Al contrario: la curatela era stata istituita perché AP 1 denotava difficoltà nella propria gestione finanziaria, dipendeva da terzi e appariva facilmente influenzabile – e quindi a rischio di danno – dal profilo finanziario (rapporto 9 aprile 1998 nell'incarto della Delegazione tutoria di Ascona). Anche per quanto attiene alla pretesa esclusione della dottoressa __________ l'appello si rivela pertanto destinato all'insuccesso.

 

                                   5.   Secondo l'interdicenda la perizia tradisce, ad ogni buon conto, pre­venzione nell'esame del caso, tant'è che la mancata collaborazione di lei è ascritta apoditticamente a effetti di demenza senile e all'influenza della di lei figlia adottiva, definita spregiativamente “nipote”, rea di non essersi occupata della madre e di non visitarla. La dottoressa __________ avrebbe dimostrato altresì tutta la sua prevenzione rifiutandosi di formulare osservazioni al suo memoriale conclusivo (sopra, lett. E).

 

                                         a)   Per quel che riguarda la mancata collaborazione della pazien­te, la specialista vi si è riferita nella descrizione dell'anamnesi personale, quando ha scritto che l'anziana non era d'accordo di raccontarle la sua vita e che la figlia si rifiutava di parlare con lei (referto, pag. 2). Essa è stata in grado tuttavia di tracciare l'anamnesi medica facendo capo agli atti in suo posses­so (referto, loc. cit.). Contrariamente a quanto l'interdicenda afferma, poi, le conclusioni a cui è giunta la professionista non si sono basate solo sull'esito degli incontri. La dottoressa __________ si è fondata anche su una cartella medica del Servizio psico-sociale di __________ risalente al 1994, sul carteggio della Clinica psichiatrica cantonale del 1994/96, su un rapporto dell'Unità di intervento regionale di __________ all'indirizzo della Delegazione tutoria di __________ e sugli atti clinici dell'Ospedale __________ di __________ dal 1999 al 2002 (perizia, pag. 1). L'interessata ravvisa prevenzione nell'operato di lei, dunque, sulla scorta di mere impressioni soggettive. Che poi in un frangente la figlia adottiva sia stata designata come “nipote” nulla dimostra se non una svista, mentre la circostanza che essa non si occupi della madre e non la visiti è una constatazione che la specialista ha desunto dall'incarto e dalle indicazioni del personale curante dei due ultimi istituti in cui la paziente è stata ricoverata (perizia, pag. 3 e 4).

 

                                         b)   Né si può interpretare come prevenzione il fatto che la dottoressa __________ non abbia ritenuto “opportuno rispondere in dettaglio alle osservazioni dell'PA 1 del 18 giugno 2003” (doc. 14). Come si è visto (lett. D), una volta ricevuta la perizia l'autorità di vigilanza ha assegnato all'interdicenda un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni conclusive. Questa ha presentato un memoriale in cui ha criticato la perizia e ne ha chiesta una nuova. La dottoressa __________, cui l'autorità di vigilanza ha trasmesso il memoriale, ha rinunciato a esprimersi. Tale scelta non adombra prevenzione di sorta. Semplicemente la perita ha lasciato equanimemente che l'autorità di vigilanza decidesse.

 

                                         c)   Ciò posto, giovi rilevare – a futura memoria – che il modo di procedere adottato in concreto dall'autorità di vigilanza è una volta ancora informe. Ricevuta la perizia, la Sezione degli enti locali non avrebbe dovuto infatti assegnare all'interdicenda un termine per introdurre eventuali osservazioni conclusive, ma per chiedere l'eventuale delucidazione orale o scritta della perizia (art. 252 cpv. 2 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 19 cpv. 2 LPAmm combinato con il noto art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Da parte sua l'interessata, patrocinata da un avvocato, avrebbe dovuto postulare una nuova perizia spiegando perché soccorrevano le premesse dell'art. 252 cpv. 5 CPC, non limitarsi a generiche critiche nel memoriale conclusivo. Infine la perita non andava chiamata dall'autorità di vigilanza a formulare osservazioni sulle critiche dell'interdicenda: il perito è un ausiliario della giustizia, non una parte in causa.

 

                                   6.   L'appellante si duole che la dottoressa __________ l'abbia sentita in due sole occasioni, senza praticamente riuscire a dialogare con lei, e senza darle ascolto quando lei chiedeva la presenza della figlia o del suo avvocato. Essa lamenta inoltre che lapidarie risposte ai quesiti peritali mancano di un'accurata dimostrazione, la specialista avendo frettolosamente assimilato la reticenza a effetti di demenza senile. A suo avviso il referto non specifica la concreta incidenza delle infermità sul suo stato mentale né fa risalire l'attuale grado di perdita d'autonomia a diminuzioni delle capacità cognitive, ma si limita a mere ipotesi sulle patologie che potrebbero esserne all'origine. Onde risposte troppo superficiali per essere concludenti. Infine l'interdicenda rimprovera all'autorità di vigilanza di avere rinunciato a una nuova perizia e a nuovi accertamenti, nonostante le chiare insufficienze del referto e il rifiuto della dottoressa __________, chiamata a formulare osservazioni.

 

                                         a)   Nella misura in cui lamenta che la dottoressa __________ l'abbia incontrata solo due volte e non abbia colloquiato con la figlia, l'interdicenda dimentica di avere lei medesima rifiutato di rispondere alla perita e che con la specialista sua figlia rifiutava di conferire. Dolersene ora è dunque di poco sussidio. Quanto al fatto che la figlia o il patrocinatore di lei non abbiano potuto assistere agli incontri, nessuna norma di procedura conferisce simili garanzie. Il diritto di essere sentiti assicura agli interdicendi il diritto di consultare la perizia e di potersi esprimere sul suo contenuto (sentenza del Tribunale federale 5P.11/2003 del 27 gennaio 2003, consid. 3 con riferimento citata in: RDT 58/2003 pag. 133 n. RJ 29-03; RDAT I-2002 pag. 291 consid. 3a; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 6b ad art. 19 con riferimenti). Ciò che nella fattispecie l'interessata ha potuto fare.

 

                                         b)   Quanto al merito della perizia, la dottoressa __________ ha concluso che la perizianda è affetta da demenza dovuta ad eziologie multiple: al morbo di Alzheimer si aggiunge un'ezio­logia vascolare che comporta attacchi ischemici transitori a livello cerebrale (referto, pag. 4). Che simili disturbi configurino un caso di debolezza di mente nel senso dell'art. 369 cpv. 1 CC non fa dubbio (cfr. Schnyder/Murer, op. cit., n. 35, 57 e 79 ad art. 369 CC). D'altra parte per mettere in dubbio l'attendibilità di una perizia occorre dimostrare l'inconcludenza di determinate affermazioni, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 e 7 ad art. 253). L'interdicenda assume che la specialista si è limitata a vaghe ipotesi e valutazioni, ma non spiega perché. Del resto la malattia di Alzheimer, che è una forma di demenza senile le cui cause precise sono tuttora poco conosciute, è caratterizzata da una lenta e progressiva degenerazione delle facoltà intellettive (‹www.alz.ch›), sicché non si può rimproverare all'esperta di non aver potuto formulare una diagnosi precisa sul momento in cui la malattia è insorta. Ad ogni buon conto la specialista ha accertato che negli ultimi due anni la paziente ha mostrato tutti i sintomi di demenza senile: non è in grado di vivere autonomamente, dipende da terzi per la cura della persona e non sa amministrarsi.

 

                                         c)   Certo, non tutte le infermità e debolezze di mente bastano per giustificare un'interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 9 ad art. 369 CC). A tal fine occorre che esse pregiudichino la capacità di provvedere ai propri interessi, comportino una necessità di durevole assistenza o protezione oppure mettano in pericolo la sicurezza altrui (Schnyder/Murer, op. cit., n. 26 e 68 ad art. 369 CC). E per sapere se ciò sia il caso occorre dipartirsi non da considerazioni teoriche, bensì dalle circostanze effettive in cui si trova il soggetto (Langeneg­ger, Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 369 CC). Se non che, come detto, l'interdicenda non è in grado di vivere autonomamente, non sa amministrarsi e dipende da terzi per la cura della persona. Del resto, nemmeno l'interdicenda pretende che su questo punto la valutazione dell'autorità di vigilanza riguardo alle conclusioni del referto non corrispondano alla realtà. Ordinare una nuova perizia in simili circostanze – come postula l'interessata in subordine – non avrebbe dunque alcun senso.

 

                                   7.   L'interdicenda reputa infine che la tutela, esageratamente incisiva, vada annullata e sostituita tutt'al più l'istituzione con una nuo­va curatela. Ora, l'interdizione degli art. 369 e 370 CC costituisce – per vero – l'intervento più incisivo previsto dalla legge (se ne veda la scala in: Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, n. 862, pag. 340; Schnyder/Murer op. cit., n. 33 ad art. 367 CC). Va pertanto pronunciata solo se misure meno radicali appaiono insufficienti (Schnyder/Murer op. cit., n. 13 ad art. 370 CC; RDT 49/1994 pag. 246 consid. 2a). Il fatto è che qualora una persona richieda – come in concreto – durevole assistenza e protezione, non sussistono provvedimenti meno incisivi della tutela che rispondano allo scopo (Desche­naux/ Steinauer, op. cit., pag. 39 n. 125). Il problema se mai è un altro. Nella fattispecie l'interdicenda soggiorna in effetti, dalla fine del 2002, in una casa per anziani medicalizzata. Ci si potrebbe domandare pertanto se in simili condizioni non possa entrare in linea di conto una misura più blanda, l'anziana fruendo già di adeguata cura e assistenza giorno e notte.

 

                                         Il provvedimento meno incisivo in assoluto, quello della curatela giusta l'art. 392 CC, sarebbe prospettabile ove l'interessata potesse contare sull'assistenza personale di familiari o di volontari (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 341 n. 869). In concreto l'assistenza e le costanti cure sono assicurate del personale sanitario della casa di riposo. Rimane la questione legata a una corretta amministrazione del patrimonio, giacché la curatela lascia intatta la facoltà di esercitare i diritti civili e quindi di obbligarsi validamente (Riemer, Vormundschaftliche Hilfe für Betagte, in: RDT 37/1982 pag. 123). Il personale sanitario della struttura non può ragionevolmente assumere anche tale compito, né la figlia pretende di volersene far carico. Né l'interessata può essere semplicemente lasciata a sé stessa. Dagli atti risulta che quando era sot­toposta alla curatela di gestione essa aveva firmato un contratto di locazione per un appartamento occupato dalla figlia a __________ (pigione di fr. 2350.– mensili più spese accessorie), contratto che era poi stato rescisso anticipatamente, ma per il quale essa aveva dovuto versare fr. 16 760.– di pigioni arretrate e danni (incarto della Commissione tutoria regionale, fascicolo “contratto di locazione”). In quel periodo AP 1 aveva anche donato alla figlia poco meno di fr. 200 000.– senza causale particolare (lettera 16 luglio 2002 dell'avv. __________ alla CTR 11 nell'incarto della Commissione tutoria regionale, fascicolo “corrispondenza convenzione”). Pur tenendo conto del suo patrimonio (risoluzione 25 luglio 2001 della CTR 11), essa va protetta da atti di disposizione intrapresi alla leggera, sia pure in favore della figlia. In simili circostanze una curatela di gestione non appare dunque sufficiente.

 

                                         Analoga conclusione vale anche per un'eventuale inabilitazione secondo l'art. 395 CC, l'inabilitato conservando anch'egli l'amministrazione dei propri beni (salvo ratifica dell'assistente per gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC) o – per lo meno – delle proprie rendite (ove l'assistente debba provvedere anche all'amministrazione della sostanza: art. 395 cpv. 2 CC; v. RDAT II-2000 pag. 255). Quanto a una tutela volontaria giusta l'art. 372 CC, meno incisiva di quella coatta (Desche­naux/Steinauer, op. cit., pag. 341 n. 869), l'appellante rifiutando da sempre una tale misura. In ultima analisi non si può dire pertanto che nella fattispecie l'istituzione di una tutela contrasti con i principi di proporzionalità e sussidiarietà che informano il diritto tutorio.

 

                                   8.   Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno posti a carico delle appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, che ha presentato osservazioni agendo nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia             fr. 350.–

                                         b) spese                               fr.   50.–

                                                                                       fr. 400.–

                                         sono posti a carico delle appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–  ;

–  .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria