Incarto n.
11.2003.115

Lugano

5 dicembre 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2003.5 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 7 gennaio 2003 da

 

 

CO 2

(patrocinato dall'avv. __________)

 

 

contro

 

 

IS 1 nata __________, Lugano

(patrocinata dall'avv. dr PA 1);

 

giudicando ora sulla domanda di revisione presentata il 9 settembre 2003 da __________ e dall'avv. dr __________ contro la sentenza emanata il 25 agosto 2003 da questa Camera;

 

                                         premesso che, nell'ambito di un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio inoltrata il 7 gennaio 2003 da __________ nei confronti di __________, con istanza del 2 maggio 2003 l'avv. dr __________ ha chiesto la ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

 

                                         ricordato che con sentenza del 25 agosto 2003 questa Camera ha respinto, in quanto ricevibile, la domanda di ricusazione (inc. 11.2003.59);

 

                                         accertato che contro il giudizio appena citato __________ e l'avv. dr __________ introdotto, il 9 settembre 2003, una domanda di revisione nella quale chiedono di annullare la predetta decisione;

 

                                         rammentato che il 15 settembre 2003 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ contestualmente alla domanda di revisione;

 

                                         preso atto che con sentenza del 15 ottobre 2003 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto pubblico presentato da __________ e dall'avv. __________ contro i giudizi emanati da questa Camera il 25 agosto e il 15 settembre 2003;

 

                                         rilevato che il 4 novembre 2003 __________ e l'avv. __________ sono state invitate a depositare entro giovedì 27 novembre 2003, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– ciascuna sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la domanda di revisione non sarebbe stato esaminata (art. 312 cpv. 2 CPC);

 

                                         appurato che il termine è scaduto senza esito;

 

                                         ritenuto che nelle circostanze descritte la domanda di revisione non può essere trattata nel merito;

 

                                         considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

 

                                         stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui la domanda di revisione non è nemmeno stata intimata;

 

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

 

 

decreta:                   1.   La domanda di revisione è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico di __________ e dell'avv. __________ in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione a:

                                         __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                           La segretaria