Incarto n.
11.2003.123

Lugano,

30 settembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente

 

 

visto l'appello del 22 settembre 2003 presentato da

 

 

 ______________ , e

_______________,

(patrocinati,________________)

 

 

contro la decisione emessa il 1° settembre 2003 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di __________, nella causa che oppone gli appellanti alla

 

 

 

_______________,

 

 

                                         riguardo alla custodia parentale sul figlio __________

 

giudicando ora sulla richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

 

ricordato che a norma dell'art. 424a cpv. 1 CPC l'appello in materie come quella specifica ha effetto sospensivo per legge, “a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti”;

 

accertato che, al momento di statuire, l'autorità di vigilanza ha confermato la decisione emessa il     22 maggio 2003 dalla Commissione tutoria regionale, ma non ha tolto effetto sospensivo a un even­tuale appello;

 

ritenuto che nelle circostanze descritte la richiesta di effetto sospensivo è sovrabbondante, l'appello avendo già di per sé effetto sospensivo;

 

 

decreta:                    1.   La richiesta di effetto sospensivo è priva d'oggetto.

 

                                   2.   Intimazione:

 

–;

–.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale __________.

 

 

                                                                                Il presidente

                                                                                della prima Camera civile

 

 

                                                                                (Giorgio A. Bernasconi)