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Incarto n. |
Lugano, 2 ottobre 2003
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Repubblica e
Cantone |
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Il presidente |
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vista la richiesta di effetto sospensivo presentata il 26 settembre 2003 da
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_____________,
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all'appello da lui introdotto contro il decreto di stralcio emanato il 17 settembre 2003 del Pretore del Distretto di __________, __________, nella causa CN.2003.__________ (provvedimenti conservativi del pegno immobiliare) promossa con istanza del 28 febbraio 2003 dalla |
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______________,
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ricordato che le decisioni emesse in camera di consiglio – tra cui i provvedimenti conservativi del pegno immobiliare (art. 4 cpv. 1 n. 22 e art. 5 LAC) – sono provvisoriamente esecutive, salvo che il presidente della Camera adita non disponga altrimenti (art. 310 cpv. 4 lett. b CPC);
considerato che ciò vale altresì, in materia di spese e ripetibili, per i decreti di stralcio;
ritenuto che in la sola eventualità di dover versare una somma di denaro ancora non giustifica il conferimento dell'effetto sospensivo, a meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o che la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento dell'appello sembri dubbia (v. DTF 107 Ia 272; cfr. anche, per analogia, DTF 122 I 39);
accertato che nella fattispecie l'appellante nemmeno prospetta estremi del genere;
richiamato l'art. 370 cpv. 3 CPC,
decreta: 1. La richiesta di effetto sospensivo è respinta.
2. Intimazione:
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– avv. __________ ; – avv. __________ : |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Il presidente
della prima Camera civile
(Giorgio A. Bernasconi)