Incarto n.
11.2003.128

Lugano,

6 ottobre 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (certificato ereditario e provvedimenti conservativi della successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 14 luglio 2003 da

 

 

__________ 

(patrocinata __________)

 

 

contro

 

 

 

(__________)

 

 __________,

  

  __________, e

 ___________ già in __________

(tutti patrocinati dall' __________)

 

per ottenere la restituzione in intero di due sentenze emanate il 12 e il 13 dicembre 2002 da questa Camera (inc. __________.__________.__________/__________ e __________.__________.__________);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 settembre 2003 presentato da __________ __________ “contro il rigetto per atti concludenti dell'istanza di restituzione in intero”;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 2 luglio 1991 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha rilasciato il certificato ereditario nella successione fu __________ __________ __________ nata __________ (1924-1991), vedova fu __________, indicando come uniche eredi le figlie adottive __________ e __________;

 

                                         che __________ e __________ hanno sciolto parzialmente il 3 ottobre 1991 la comunione ereditaria, convenendo l'assegnazione a __________ della particella n. __________RFD di __________;

 

                                         che __________ __________ si è sposata il __________ __________ 1992 con __________ __________ __________, dal quale ha divorziato il __________ __________ 1994, ed è deceduta il 1° maggio 1999 senza lasciare discendenti;

 

                                         che il 30 novembre 2000 il Pretore ha rilasciato il certificato ereditario nella successione fu __________ __________, indicando come unica erede la sorella adottiva __________ __________;

 

                                         che l'11 dicembre 2000 quest'ultima ha venduto la citata particella n. __________RFD di __________ a __________ __________, il quale ha instato il gior­no successivo per l'emissione di una cartella ipotecaria al portatore di fr. 950 000.– gravante il fondo;

 

                                         che su richiesta di __________ __________, fratello di __________, il Pre­tore ha emanato il 12 gennaio 2001 un nuovo certificato ereditario nella successione fu __________ __________ __________ in cui figurano come unici eredi – oltre a __________ __________– __________, __________ e __________ __________ __________, fratelli della defunta, come pure lo stesso __________ __________;

 

                                         che, adito il 27 giugno 2001 da __________ __________ -__________ (madre naturale della defunta __________ __________), il Pretore ha deciso il 5 dicembre 2001 di sospendere gli effetti di quel certifica­to;

 

                                         che tale decisione è stata confermata da questa Camera, su appello degli eredi fu __________ __________ (la vedova __________ nata __________ con i figli __________ __________, __________ __________ e __________ __________), di __________ __________, di __________ __________ __________ e di __________ __________, con sentenza del 13 dicembre 2002 (inc. __________.__________.__________);

 

                                         che nel frattempo, il 5 dicembre 2001, il Pretore ha sospeso gli effetti anche del certificato ereditario rilasciato il 30 novembre 2000 nella successione fu __________ __________, disponendo l'amministrazione dell'eredità, il blocco di “tutti gli averi residui ereditati da __________ __________ provenienti dalla successione fu __________ __________ __________ ”, l'ordine all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere la nota particella n. __________ RFD di __________ provvisoriamente a nome degli “eredi fu __________ __________ ” e l'ingiunzione a __________ __________ di depositare in Pretura la cartella ipotecaria gravante il fondo;

 

                                         che la citata decisione è stata confermata da questa Camera con sentenza del 12 dicembre 2002, salvo per quanto attiene all'intestazione provvisoria della particella n. __________RFD di __________, da iscrivere provvisoriamente come proprietà comune di __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ (inc. __________.__________.____________________);

 

                                         che il 14 luglio 2003 __________ __________ ha inoltrato al Pretore un'istanza per ottenere la restituzione in intero contro le due sentenze di appello, argomentando di essere figlia adottiva non solo di __________ __________ (presupposto su cui si fondano entrambe le sentenze di appello), ma anche della moglie __________ __________, e chiedendo di conseguenza la riattivazione del certificato ereditario emesso dal Pretore il 2 luglio 1991 nella successione fu __________ __________ __________ e di quello emesso il 30 novembre 2000 nella successione fu __________ __________;

 

                                         che, contestualmente all'istanza, in via cautelare l'interessata ha postulato tutta una serie di ordini e divieti, compresa la revoca dell'amministrazione giudiziaria nella successione fu __________ __________;

 

                                         che con decreto del 16 luglio 2003 il Segretario assessore ha rifiutato in luogo e vece del Pretore l'adozione inaudita parte di provvedimenti cautelari, indicendo un'udienza del 10 settembre 2003 “per la discussione in contraddittorio”;

 

                                         che a tale udienza l'istante si è confermata nella propria istanza, mentre i convenuti __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ ed eredi fu __________ __________ (____________________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________) hanno proposto di respingere integralmente l'istanza, definendola temeraria;

 

                                         che, preso atto di ciò, l'istante ha chiesto di sospendere la causa, senza incontrare opposizione da parte dei convenuti, sicché con ordinanza a verbale il Segretario assessore ha disposto la sospensione della procedura, da riassumere a istanza di parte;

 

                                         che il 22 settembre 2003 l'istante ha postulato la riattivazione della causa in Pretura e il giorno stesso ha introdotto un appello a questa Camera nel quale chiede l'accoglimento della sua istanza di restituzione in intero contro le due citate sentenze di appello;

 

                                         che l'atto non è stato intimato ai convenuti;

 

e considerando

 

in diritto:                        che la domanda di restituzione in intero contro una sentenza si propone con azione ordinaria dinanzi al giudice che ha statuito in primo grado (art. 349 cpv. 1 CPC);

 

                                         che per “azione ordinaria” non deve necessariamente intendersi una procedura ordinaria secondo gli art. 165 segg. CPC, ma una causa da promuovere secondo la procedura che ha retto l'emanazione della sentenza di cui si chiede la restituzio­ne in intero (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 349 CPC);

 

                                         che in concreto la sentenza emessa da questa Camera il 12 dicembre 2002 (inc. __________.__________.__________/__________) riguardava provvedimenti assicurativi della successione (art. 551 cpv. 1 CC, rispettivamente art. 961 cpv. 1 n. 1), alla cui emanazione presiedeva la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC);

 

                                         che la sentenza emanata da questa Camera il 13 dicembre 2002 (inc. __________.__________.__________) atteneva al rilascio, rispettivamente alla sospensione di certificati ereditari, ovvero a procedure disciplinate dal rito non contenzioso di camera di consiglio (art. 360 CPC);

 

                                         che a ragione pertanto l'istante ha chiesto la restituzione in intero contro le due sentenze di appello attenendosi – appunto – alla procedura di camera di consiglio;

 

                                         che la procedura di camera di consiglio comporta l'introduzione di un'istanza (art. 360 cpv. 1 e 362 CPC), l'indizione di un'udienza (art. 363 CPC, dispensabile ove si tratti di rito non contenzioso: sentenza inc. 11.2001.147 fra le medesime parti, consid. 1), l'assunzione di un'eventuale istruttoria (eminentemente documen­tale: art. 365 seg. CPC) e la convocazione a un dibattimen­to finale (art. 368 CPC);

 

                                         che in concreto la procedura davanti al Segretario assessore è ferma al secondo stadio (quello dell'udienza), per altro non terminato, la causa essendo stata sospesa prima ancora che le parti avessero modo di replicare e duplicare (art. 363 cpv. 2 CPC);

 

                                         che, di conseguenza, non è ancora stata emessa alcuna sentenza suscettibile di essere impugnata in appello;

 

                                         che, certo, l'udienza indetta dal Segretario assessore non era destinata a discutere soltanto l'istanza di restituzione in intero, ma anche i numerosi provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC) sollecitati dall'interessata contestualmente all'istanza;

 

                                         che in effetti il giudice chiamato a decidere provvedimenti cautelari deve citare – almeno “di regola” – le parti a un contraddittorio (art. 379 cpv. 1 CPC);

 

                                         che in ogni modo nulla impediva al Segretario assessore, nella fattispecie, di ordinare la discussione dell'istanza e dei divisati provvedimenti cautelari nel quadro della medesima udienza;

 

                                         che, a parere dell'appellante, il Segretario assessore ha indetto l'udienza del 10 settembre 2003 per il solo contraddittorio sui provvedimenti cautelari, ignorando l'istanza di restituzione in intero che deve quindi considerarsi rigettata “per atti concludenti”;

 

                                         che l'argomentazione è a dir poco singolare, la procedura civile non prevedendo alcuna possibilità di emanare decisioni “per atti concludenti”;

 

                                         che del resto, sebbene la convocazione del Segretario assessore all'udienza del 10 settembre 2003 (act. II) non fosse un esempio di chiarezza, in quella sede l'interessata ha dichiarato di con­fermarsi “nella propria istanza”, non solo nella richiesta di provvedimenti cautelari, e i convenuti hanno prodotto un riassun­to scritto in cui postulavano la reiezione dell'istanza (definita addirittura temeraria), non solo il rigetto dei provvedimenti cautelari (act. III);

 

                                         che, ciò posto (e a prescindere dal fatto che – come detto – giuridicamente non esistono decisioni prese “per atti concludenti”), mal si comprende come l'appellante possa scorgere nella situazione illustrata una sorta di rigetto implicito della sua istanza di restituzione in intero;

 

                                         che, in realtà, il Segretario assessore non ha ancora statuito né sull'istanza di restituzione in intero né sui provvedimenti cautelari litigiosi;

 

                                         che nelle circostanze descritte l'appello deve essere dichiarato già di primo acchito inammissibile;

 

                                         che gli oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che non è il caso di attribuire ripetibili ai convenuti, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato dunque spese presumibili;

 

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–dott.;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria