Incarto n.
11.2003.134

Lugano

23 marzo 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2002.321 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 9 dicembre 2002 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall' RA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall' RA 2);

 

 

                                         premesso che con sentenza del 22 settembre 2003 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato AP 1 e AO 1 a sospendere la comunione domestica, ha affidato la figlia X__________ (1987) alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 890.¿ mensili per la figlia, più gli assegni familiari percepiti direttamente dalla madre;

 

                                         ricordato che contro tale sentenza è insorta AP 1 con un appello del 3 ottobre 2003 inteso a ottenere l'aumento del contributo alimentare per la figlia a fr. 1305.¿ mensili;

 

                                         rilevato che con le sue osservazioni del 21 ottobre 2003 AO 1 ha concluso per il rigetto dell'appello;

 

                                         preso atto che AO 1 ha reso noto alla Camera, il 26 otto­bre 2006, di avere firmato con la moglie una convenzione sugli effetti del divorzio e di essersi visto assegnare dal Pretore il termine di riflessione bimensile previsto dall'art. 111 cpv. 2 CC;

 

                                         osservato che il 16 marzo 2006 AP 1 ha comunicato alla Camera l'intervenuta pronuncia del divorzio e la definizione di ogni conseguenza accessoria, instando per lo stralcio della procedura di appello dai ruoli ¿con ripartizione di tasse e spese tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili¿;

 

                                         accertato che il 20 marzo 2006 il Pretore ha confermato il passaggio in giudicato della sentenza con cui il 17 febbraio 2006 ha sciolto il matrimonio per divorzio;

 

                                         constatato che il 20 marzo 2006 AO 1 ha comunicato di aderire alla richiesta di stralcio nei termini proposti dall'appellante;

 

                                         stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);

 

                                         posto che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), la causa non terminando con un giudizio di merito;

 

                                         appurato che nella fattispecie il convenuto aderisce al riparto degli oneri e alla compensazione delle ripetibili proposti dall'appellante, onde l'opportunità di non scostarsi dalla libera intesa delle parti;

 

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.¿

                                         b) spese                         fr.   50.¿

                                                                                fr. 150.¿

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

¿;

¿.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario