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Incarto n. |
Lugano 17 novembre 2003/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa __.____.______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'11 luglio 2003 da
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contro |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 ottobre 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 29 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1957) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ il ____________________ 1980. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (____________________1983), __________ (____________________1986) e __________ (____________________1988). Il marito, ingegnere, è capo della sicurezza dell'agenzia __________ a __________. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la comunione domestica. I coniugi si sono separati il 13 aprile 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per trasferirsi a __________.
B. L'11 luglio 2003 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando l'attribuzione dell'alloggio familiare, l'affidamento dei figli __________ e __________ (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 2710.– mensili in suo favore, aumentato a fr. 4467.– dal 1° ottobre 2004, e uno di fr. 1755.– mensili per ogni figlio, oltre all'ingiunzione al coniuge di sboccare tutti i conti bancari e postali dei coniugi. Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 14 luglio 2003 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione familiare alla moglie, ha affidato i figli __________ e __________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha fissato in fr. 2710.– mensili il contributo alimentare per la moglie e in fr. 1510.– mensili quello per ogni figlio.
C. All'udienza del 2 settembre 2003, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato le sue pretese. __________ __________ vi si è “opposto”, senza muovere contestazioni tuttavia all'attribuzione dell'alloggio familiare alla moglie né all'affidamento dei due figli alla medesima. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del
25 settembre 2003 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
D. Statuendo il 29 settembre 2003, il Pretore ha autorizzato i coniugi a sospendere la comunione domestica, ha assegnato l'appartamento coniugale alla moglie, cui ha affidato i due figli (riservato il diritto di visita del padre), e ha imposto al convenuto un contributo alimentare di fr. 2710.– mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1510.– mensili per ogni figlio. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro il dispositivo sulle spese e le ripetibili __________ __________ è insorto con un appello del 13 ottobre 2003 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, gli oneri processuali siano posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e le ripetibili compensate. L'appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Contestata è la chiave di riparto stabilita dal Pretore in materia di spese e ripetibili (un quinto a carico dell'istante, quattro quinti a carico del convenuto), che l'appellante chiede di riformare fissandola in ragione di metà ciascuno. Il primo giudice ha motivato la sua decisione in base al grado di soccombenza “preponderante nella parte convenuta” (sentenza, pag. 3 in fondo). L'appellante fa valere che all'udienza del 2 settembre 2002 egli non ha contestato l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie né l'affidamento dei figli alla madre, ma si è opposto ai contributi alimentari poiché le somme pretese dall'istante non tenevano conto della sua reale situazione. Egli ricorda inoltre di avere offerto un contributo complessivo di fr. 4000.– mensili, sicché sotto questo profilo la sua soccombenza non può essere ritenuta preponderante, ma tutt'al più paritaria.
2. Per l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per intero le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 2). In materia di diritto matrimoniale il giudice può inoltre, a determinate condizioni, scostarsi da una suddivisione strettamente aritmetica degli oneri processuali (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richiamo; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, per di più, che nella fissazione di tali oneri e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148). Gli importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili, come pure l'eventuale suddivisione degli importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC, possono quindi essere impugnati solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento. In concreto non è litigioso né l'ammontare della tassa di giustizia né quello dell'indennità per ripetibili. Controversa è – come detto – la chiave di riparto.
3. Nella fattispecie la moglie aveva sollecitato, con l'istanza e ancora al dibattimento finale, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 2710.– mensili per sé, aumentato a fr. 4467.– mensili dal 1° ottobre 2004, uno di fr. 1755.– mensili per ogni figlio e l'ordine al marito di sbloccare tutti i conti bancari e postali dei coniugi. All'udienza del 2 settembre 2002 il convenuto aveva proposto di respingere l'istanza, “in particolare per il motivo che i calcoli figuranti nella stessa sono errati”, e aveva chiesto nella duplica di rigettare le domande “per quanto attiene a una richiesta alimentare superiore a fr. 4000.–” (verbali, pag. 1 e 3), salvo poi rimettersi al dibattimento finale “al calcolo del Pretore per l'esatta determinazione del contributo alimentare” (verbali, pag. 8). Con la sentenza dunque la moglie ha visto accogliere l'istanza in misura preponderante, avendo ottenuto l'attribuzione l'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre) e contributi alimentari per complessivi fr. 5730.– mensili. Soccombente essa è uscita solo sullo sblocco dei conti bancari e postali.
4. Contrariamente a quanto indica il Pretore nella sentenza impugnata (consid. 4), dagli atti non risulta che i coniugi abbiano mai concordato l'attribuzione dell'alloggio coniugale o l'affidamento dei figli. Invero la posizione del marito alla discussione e al dibattimento finale era tutt'altro che chiara, essendosi egli “opposto all'istanza” senza tuttavia muovere contestazioni a nessuna delle due questioni appena citate. Ciò nondimeno, quand'anche si considerasse il solo litigio sui contributi alimentari, la soccombenza di lui risulta senza dubbio preponderante, poiché a fronte di una richiesta di complessivi fr. 6220.– mensili e alla sua offerta di fr. 4000.– (duplica: verbali, pag. 3), egli si è visto condannare al versamento di complessivi fr. 5730.– mensili, con un grado di soccombenza aritmetica pari a 17/22. Ponendo a carico di lui quattro quinti degli oneri processuali, pertanto, il Pretore non può dirsi caduto in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento. Certo, la domanda della moglie volta a ottenere un aumento del contributo da fr. 2710.– a fr. 4467.– mensili dal 1° ottobre 2004 è stata respinta, ma parallelamente è stato fissato fino al termine degli studi (e non solo fino alla maggiore età) il contributo per il figlio __________. La questione legata allo sblocco dei conti bancari e postali, poi, non ha richiesto impegno particolare né al tribunale né alle parti e non ha quindi influito apprezzabilmente sul giudizio. Se ne conclude che, per quanto severo possa apparire, il riparto delle spese e delle ripetibili stabilito dal Pretore rientra nel quadro di un legittimo potere di apprezzamento e sfugge alla critica.
5. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria