Incarto n.
11.2003.137

Lugano

23 dicembre 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nelle cause __.____.______ e __.____.______ (esecuzione civile) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promosse con opposizione del 15 set­tembre 2003 da

 

 

__________ e __________ __________, __________

(ora patrocinati dall’avv. __________ __________, __________

 

 

ai precetti esecutivi civili intimati loro il 2 settembre 2003 da

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

 

 

premesso che con sentenza del 3 ottobre 2003 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha rigettato le opposizioni introdotte il 15 settembre 2003 da __________ e __________ __________ a due precetti esecutivi civili intimati loro il 2 settembre 2003 da __________ __________;

 

ricordato che contro tale sentenza __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 14 ottobre 2003 nel quale chiedevano, in riforma del giudizio citato, la conferma delle loro opposizioni;

 

constatato che nelle sue osservazioni del 5 novembre 2003 __________ __________ proponeva di respingere l'appello;

 

preso atto che il 19 dicembre 2003 __________ e __________ __________ hanno comunicato a questa Camera di ritirare l’appello;

 

stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;

 

rammentato che il ritiro di un appello equivale a desistenza e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

 

considerato che nella fattispecie non v’è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.    Si prede atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– com­plessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria