Incarto n.
11.2003.138

Lugano

9 agosto 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2001.23 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 gennaio 2001 da

 

 

 

 

 

Contro

 

 

Ao1 __________

(patrocinato dall' RA2);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 ottobre 2003 presenta­to da AO1 contro il decreto (recte: sentenza) emesso il 3 ottobre 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 ottobre 2003 presentato da AO1 contro la medesima sentenza;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO1 (1948) e AE1 (1953) si sono sposati a __________ il 10 giugno 1983. Dal matrimonio sono nati M__________, il

                                         10 aprile 1984, e R__________, il 2 luglio 1987. Il marito ha lavorato fino al 28 febbraio 2002 come dirigente per la sede di __________ della __________, dopo di che è stato trasferito alla sede di __________. La moglie, di formazione aiuto medico, non ha esercitato attività lucrativa durante la comunione domestica e solo nel gennaio del 2002 ha ripreso a lavorare in uno studio medico, per poi beneficiare dal 2 aprile 2002 d'indennità di disoccupazione. La famiglia viveva in una casa bifamilare __________, appartenente ai coniugi in ragione di metà ciascuno (particella n. 171).

 

                                  B.   Il 30 gennaio 2001 AO1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita al padre), l'ingiunzione al marito di lasciare l'abitazione coniugale entro il 28 febbraio 2001, il blocco di cinque conti bancari intestati al coniuge presso la __________ di __________, un contributo alimentare dal febbraio 2001 di fr. 3000.– mensili per sé (ridotto a fr. 2500.– dal momento in cui il marito non avrebbe più beneficiato di un appartamento messogli a disposizione dal datore di lavoro), di fr. 1300.– mensili per M__________ e di fr. 1000.– mensili per R__________. Con decreti cautelari emessi senza contraddittorio il 1° e l'8 febbraio 2001 il Pretore ha ammesso il blocco dei menzionati conti e ha ordinato al marito di lasciare l'abitazione coniugale entro la data indicata.

 

                                  C.   All'udienza del 14 marzo 2001, destinata al contraddittorio sull'istanza a protezione dell'unione coniugale e sulle richieste prov­visionali, il Pretore ha emanato a verbale un nuovo decreto “in via supercautelare” con cui ha disposto l'affidamento dei figli alla madre, ha fissato il contributo a loro favore in fr. 2300.– mensili complessivi e quello per la moglie in fr. 2500.– mensili, ha ordinato il blocco di un conto postale di deposito intestato al marito e ha posto a carico di quest'ultimo “tutte le fatture che riguardano il periodo fino al mese di febbraio 2001”. Nell'aprile del 2001 il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi a __________.

 

                                  D.   Il 21 aprile 2001 AE1 si è rivolto al Pretore, postulando una riduzione del contributo alimentare per la moglie di almeno fr. 500.– mensili, il blocco di due conti bancari a lei intestati, la liberazione del proprio conto stipendio e il divieto alla moglie di locare l'appartamento sottostante l'abitazione coniugale. Con decreti cautelari emessi senza contraddittorio il 27 aprile 2001 il Pretore ha ordinato il blocco di due conti bancari intestati alla moglie presso la __________ e la Banca __________. All'udienza del 29 maggio 2001, indetta per la discussione di quest'ultima istanza, le parti si sono accordate per lo sblocco del conto stipendio del marito e dei citati conti bancari della moglie, come pure per la locazione del noto appartamento e il riparto della pigione.

 

                                  E.   Il 27 marzo 2002 AE1, nel frattempo trasferitosi a __________ per ragioni di lavoro, ha adito nuovamente il Pretore perché l'assetto cautelare deciso all'udienza del 14 marzo 2001 fosse modificato nel senso di ridurre a fr. 1700.– mensili il contributo alimentare per la moglie, di sbloccare le proprie relazioni bancarie e postali, come pure di ordinare la separazione dei beni fin dal 16 aprile 2001. All'udienza del 30 aprile 2002 la moglie si è opposta all'istanza, chiedendo al Pretore di ingiungere al datore di lavoro del marito una trattenuta di stipendio pari a fr. 2500.– mensili. Il convenuto si è opposto al provvedimento. Con decreto del 23 maggio 2002, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato la trattenuta di stipendio. All'udienza del 31 luglio 2002, indetta per la discussione di quest'ultimo decreto, la moglie ha consentito alla revoca del medesimo. Contemporaneamente i coniugi si sono accordati nel senso di modificare il decreto del 14 marzo 2001 riducendo il contributo alimentare a favore della moglie a fr. 2000.– mensili dal 1° luglio 2002.

 

                                  F.   Con istanza del 22 gennaio 2003 AE1 si è nuovamente rivolto al Pretore, sollecitando la soppressione del contributo alimentare a favore della moglie (inc. DI.2003.10). Alla discussione del 26 febbraio 2003 le parti hanno concordato che dal 1° gennaio 2003 il contributo cautelare a favore della moglie sarebbe stato ridotto a fr. 1500.– mensili, quello per la figlia aumentato a fr. 1200.– mensili e le “spese straordinarie” dei figli sarebbero state poste a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno. All'udienza del 2 ottobre 2003 le parti, stante l'accordo del 26 febbraio 2003, hanno convenuto di ritenere evasa l'istanza del 22 gennaio 2003 e hanno consentito all'inserimento dell'incarto in quello relativo all'istanza 30 gennaio 2001 della moglie.

 

                                  G.   Nel frattempo, il 17 luglio 2003, il Pretore ha preso atto che l'istruttoria della procedura avviata dalla moglie il 30 gennaio 2001 (inc. DI.2001.23) era terminata e ha citato le parti per il dibattimento finale. Le parti hanno rinunciato a comparire, limitandosi a presentare memoriali conclusivi. Nel proprio, la moglie ha riconfermato le sue domande, salvo ridurre la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 2500.– mensili dal marzo 2001 al giugno 2002, a fr. 2000.– dal luglio al dicembre 2002 e a fr. 1500.– in seguito. Nel suo memoriale il marito ha ribadito la richiesta di accogliere la sua istanza cautelare del 27 marzo 2002.

 

                                  H.   Statuendo con “decreto” del 3 ottobre 2003, il Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la figlia (riservato il diritto di visita al padre), ha obbligato AE1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2500.– mensili dal marzo 2001 al marzo 2002, di fr. 2180.– per il mese di aprile 2002 e di fr. 1700.– dal maggio al dicembre 2002, come pure un contributo di fr. 1000.– mensili per la figlia R__________ e di fr. 1300.– mensili per il figlio M__________ dal marzo 2001 al dicembre 2002, ha decretato il blocco di cinque conti bancari e di un conto postale intestati al marito e ha ordinato alla __________ di __________ di svincolare da un conto del marito fr. 5380.– a favore di lui e fr. 5380.– a favore della moglie. L'istanza di separazione dei beni è stata respinta. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1800.–, sono state poste per due quinti a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a versare alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

 

                                    I.   Contro il giudizio appena citato AE1 è insorto con un appello del 17 ottobre 2003 nel quale postula l'annullamento della decisione stessa, come pure di tutti i decreti “supercautela­ri” emessi nell'ambito della procedura inc. DI.2001.23. In subordine egli chiede il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio limitato all'istanza della moglie e, in parziale accoglimento della propria istanza del 27 marzo 2002, di fissare il contributo a favore della moglie in fr. 1879.– (o in subordine fr. 2474.–) per il mese di marzo 2002 e in fr. 1700.– mensili dall'aprile al dicembre 2002, di annullare il blocco dei conti bancari e postali e di decretare la separazione dei beni. In via ancor più subordinata egli postula la riforma del decreto impugnato nel senso di annullare la liberazione di fr. 5380.– a favore della moglie, di modificare il contributo a favore del figlio, di sopprimere il contributo per la moglie, di revocare il blocco sui suoi conti e di decretare la separazione dei beni dal 16 aprile 2001. AO1 non ha presentato osservazioni.

 

                                  L.   Lo stesso 17 ottobre 2003 ha appellato il “decreto” del Pretore anche AO1, chiedendo di fissare il contributo alimentare per sé in fr. 2500.– mensili dal marzo 2001 al giugno 2002 e in fr. 2000.– dal luglio al dicembre 2002. Nelle sue osservazioni del 20 novembre 2003 AE1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nella fattispecie il Pretore ha deciso sull'istanza originaria, del

                                         30 gennaio 2001, con “decreto”. Se non che, le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). In casi urgenti il giudice può decretare provvedimenti cautelari giusta gli art. 376 segg. CPC (art. 371 CPC). Tali provvedimenti sono appellabili – purché emanati “pre­vio contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC) – nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto l'atto impugnato, come si vedrà in appresso, non è un mero “decreto”. La fallace intestazione dell'atto, in ogni modo, non ha nuociuto alle parti. In effetti sia le “sentenze” dell'art. 368 CPC sia i “de­creti cautelari” dell'art. 371 CPC (purché emessi – come detto – “previo contraddittorio”) sono impugnabili entro dieci giorni. Tempestivi, gli appelli in esa­me sono dunque ricevibili.

                                     

                                   2.   Il caso in rassegna pone con i suoi sviluppi un problema di carat­tere generale: quello di sapere se risponda all'economia di giudizio che un Pretore istruisca procedimenti cautelari suscettibili di sfociare in decreti cautelari appellabili (emessi, cioè, “previo con­traddittorio”: art. 379 cpv. 2 CPC) nell'ambito di misure a pro­te­zione dell'unione coniugale. Teoricamente, nulla osta (sopra, consid. 1). All'atto pratico, mal se ne intravede l'utilità. Nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale possono senz'altro giustificarsi, per mo­tivi d'urgenza, decreti cautelari “nelle more istruttorie” (sulla nozione: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Decreti cautelari emessi “previo contraddittorio”, ovvero dopo una discussione finale, dilazionano invece la procedura senza grandi pregi, ove appena si consideri che sulle misure a pro­tezione dell'unione coniugale il Pretore dovrà ancora statuire – una volta ancora con esa­me som­mario – al momento in cui giudicherà l'istanza vera e propria. E a quel momento il giudizio finale farà decadere tutti i provvedimenti cautelari.

 

                                    I.   Sull'appello di AE1

 

                                   3.   L'appellante postula lo stralcio della procedura per intervenuta perenzione processuale, rilevando come nel procedimento di misure a protezione dell'unione coniugale promosso dalla moglie con l'istanza del 30 gennaio 2001 non siano mai stati compiuti atti processuali. Per di più – egli soggiunge – il Pretore ha statuito sull'istanza senza nemmeno concedergli la possibilità di esprimersi, dato che le discussioni succedutesi dal 14 marzo 2001 si riferivano a semplici provvedimenti cautelari. Ora, la prima difficoltà consiste nel capire se il dibattimento finale indetto dal Pretore il 10 settembre 2003 si limitasse alla discussione di provvedimenti cautelari o riguardasse anche le misure vere e proprie a tutela dell'unione coniugale.

 

                                         a)   Con l'originaria istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, del 30 gennaio 2001, la moglie si è rivolta al Pretore per ottenere già inaudita parte – tra l'altro – l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), il blocco di cinque conti bancari intestati al coniuge alla __________ di __________, un contributo alimentare per sé di fr. 3000.– mensili (o almeno fr. 2500.–) dal febbraio 2001, un contributo alimentare per M__________ di fr. 1300.– mensili e uno per R__________ di fr. 1000.– mensili. All'udienza del 14 marzo 2001, indetta “per procedere alla discussione dell'istanza di protezione dell'unione coniugale e al contraddittorio sui decreti 1° febbraio 2001 e 8 febbraio 2001” (decreti emessi senza contraddittorio: sopra, lett. B) non risulta essere intervenuta discussione di sorta. A verbale risulta unicamente un nuovo decreto “supercautela­re” in cui il Pretore ha affidato i figli alla madre, ha obbligato il convenuto a versare un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per la moglie e uno di complessivi fr. 2300.– mensili per i figli, ordinando il blocco di un conto postale di deposito intestato al marito (verbale del 14 marzo 2001, pag. 1 e 2).

 

                                         b)   Il 21 aprile 2001 il marito ha postulato a sua volta l'emanazione di provvedimenti cautelari senza contraddittorio, tra cui il blocco di conti bancari della moglie e la riduzione del contributo alimentare per lei fissato il 14 marzo precedente. Il 27 aprile successivo il Pretore ha decretato – inaudita parte – il blocco di due conti della moglie e ha citato le parti alla discussione del 15 maggio, poi posticipata al 29 maggio 2001. A tale udienza i coniugi si sono accordati sul pagamento di alcune fatture, sulla locazione di un appartamento e sullo sblocco di alcuni conti bancari, senza nulla decidere sul contributo alimentare (verbali, pag. 3 e 4). Nessun cenno a quando si sarebbe concretamente tenuta la discussione sull'istanza a protezione dell'unione coniugale.

 

                                         c)   Il 27 marzo 2002 il marito si è ulteriormente rivolto al Pretore con un'istanza di “provvedimenti cautelari con domanda di misure supercautelari inaudita altera parte” chiedendo, in particolare, la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 1700.– mensili dal marzo 2002, lo sblocco di tutti i suoi conti bancari e la pronuncia della separazione dei beni. Il Pretore ha citato le parti all'udienza del 30 aprile 2002 (espressamente limitata “alla discussione dell'istanza di provvedimenti cautelari 27 marzo 2002”), durante la quale i coniugi hanno notificato mezzi di prova (verbali, pag. da 5 a 16). Su richiesta della moglie, con decreto del 23 maggio 2002 il Pretore ha poi ordinato una trattenuta di fr. 2500.– mensili sullo stipendio del marito. Il marito avendone sollecitato la revoca, il Pretore ha indetto il contraddittorio per il 31 luglio 2002, durante il quale, in modifica del decreto “super­cautelare” del 14 marzo 2001 ha ridotto dal 1° luglio 2002 a fr. 2000.– mensili il contributo alimentare per la moglie (verbali, pag. 17 e 18). Lo stesso giorno egli ha revocato la trattenuta di stipendio. Invano si cercherebbe un cenno qualsiasi alla discussione dell'istanza a protezione dell'unione coniugale.

 

                                         d)   Il 17 luglio 2003, preso atto “che l'istruttoria è ultimata”, il Pre­tore ha citato le parti a comparire “per procedere al dibattimento finale del 10 settembre 2003 alle ore 11.30, con la facoltà per le stesse di inviare un riassunto scritto (art. 119a CPC) entro tale data, rinunciando alla comparsa”. Le parti hanno fatto uso di quest'ultima possibilità, rinunciando all'udienza. Con “decreto” del 3 ottobre 2003 il Pretore ha poi statuito senz'altro “sull'istanza 30 gennaio 2001”. Quando tale istanza sarebbe stata discussa rimane nondimeno un interrogativo, tanto più che “l'istruttoria ultimata” era manifestamente quella cautelare. A ragione l'appellante sottolinea perciò che nel contenzioso fra le parti si sono tenute più udienze, ma che nessuna di esse è mai stata dedicata alla discussione dell'istanza originaria (ossia delle misure a protezione dell'unione coniugale vere e proprie), salvo quella del 14 marzo 2001, nel corso della quale tuttavia non si è tenuta discussione di sorta (il verbale contiene solo – come detto – un decreto “su­percau­tela­re”).

 

                                         e)   Dopo il 14 marzo 2001, in altri termini, nessun atto processuale è più stato compiuto nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Certo, nelle citazioni alle udienze provvisionali e nei relativi verbali il Pretore si è più volte riferito all'“istan­za 30 gennaio 2001”, rubricando tutti i procedimenti cautelari con la stessa identificazione (DI.2001.23), ma poco importa. L'istanza del 30 gennaio 2001 non è mai stata discussa e il Pretore ha statuito sulla medesima senza che le parti abbiano mai avuto modo di esprimersi. Di fronte a una simile violazione del diritto d'essere sentiti ci si può domandare se il “decreto” non vada dichiarato nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 146 CPC). Invero esso potrebbe essere considerato – anziché come sentenza – come decreto caute­lare emanato “previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). A parte il fatto però che con quell'atto il Pretore non ha inteso statuire su provvedimenti cautelari, ma sulle misure a tutela dell'unione coniugale vere e proprie (tanto ch'egli non fa alcun cenno agli art. 376 segg. CPC, ma richiama unicamente ed esplicitamente gli art. 176 segg. CC), tale conversione si rivelerebbe un vuoto esercizio giuridico per le ragioni in appresso (consid. 6).

 

                                   5.   Intanto lascia perplessi il fatto che dal febbraio del 2001 all'ottobre del 2003 il Pretore non abbia trovato modo di ascoltare i figli. Eppure i minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, devono essere sentiti personalmente e appropriatamen­te dal giudice o da un terzo incaricato, salvo che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497) e nell'ambito di mi­sure a protezione dell'unione coniugale (da ultimo: ICCA, sentenza 11.2002.150 del 14 maggio 2004, consid. 4). In materia di contributi alimentari l'audizione dei ragazzi può rivelarsi proficua qualora eventuali inclinazioni e interessi scolastici siano suscettibili di influire sull'ammontare del contributo, ciò che in concreto – vista l'età di M__________ e R__________ – sarebbe stato il caso. Si aggiunga che il Pretore non ha nemmeno interpellato M__________, diven­tato maggiorenne il 10 aprile 2002, circa i contributi chiesti dalla madre oltre la maggiore età. Quando un figlio diventi maggiorenne in pendenza di causa, per vero, il genitore può continuare a rappresentarlo (art. 133 cpv. 1 CC), ma solo ove il figlio maggio­renne vi acconsenta (DTF 129 III 55). In concreto M__________ non è stato chiamato a ratificare l'operato della madre per quanto riguarda il contributo alimentare dopo la maggiore età. Che il contributo ali­mentare per R__________, minorenne, fosse prioritario rispetto al suo (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts­rechts, Berna 1997, pag. 450 n. 08.35) poco giova.

 

                                         Dal profilo formale riesce increscioso altresì che il Pretore abbia assegnato alla moglie l'importo di fr. 5380.– come “pagamento spese legali” e ordinato alla __________ di __________ di sbloccare dal conto del marito tale somma (dispositivo 1.8) senza che il diretto interessato abbia potuto pronunciarsi. Dagli atti risulta che l'11 settembre 2001 il convenuto ha chiesto al Pretore di sbloccare dal suo conto n. 236-353444 M1 T presso la ____________________ di __________ fr. 5380.– per far fronte alle sue spese legali. Il 16 set­tembre successivo il Pretore ha intimato l'istanza alla controparte, assegnandole un termine di 15 giorni per presentare eventua­li osservazioni. Il 19 settembre 2003 l'istante ha dichiarato di aderire alla richiesta, a condizione di poter prelevare anch'essa il medesimo importo per le stesse ragioni. Il Pretore ha poi deciso in tal senso, ma non ha messo il marito in condizione di esprimersi sulla domanda della moglie. Anche in tale procedimento il precetto del contraddittorio non è stato rispettato.

 

                                   6.   Ciò posto, come si è visto poc'anzi (consid. 4), tutto quanto è stato processualmente compiuto in esito all'istanza originaria del 30 gennaio 2001 è un'udienza del 14 marzo 2001, nel corso del­la quale per altro non si è tenuta alcuna discussione. Ora, a nor­ma dell'art. 351 cpv. 2 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa se nel corso di due anni consecutivi non sia stato compiu­to alcun atto processuale. Il biennio non decorre se il processo è sospeso giusta l'art. 107 CPC o le parti sono in attesa della sen­tenza (cpv. 3). Nessuna delle due eventualità riguarda il caso specifico. E siccome in concreto nulla è più avvenuto dopo il 14 marzo 2001, il 3 ottobre 2003 il Pretore non poteva più statuire, la perenzione essendosi irrimediabilmente compiuta (ciò che crea una presunzione assoluta di mancato interesse al giudizio: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 351 CPC). Né egli poteva statuire – per ipotesi – con un decre­to cautelare “previo contraddittorio”, l'estinzione del procedimen­to a tutela dell'unione coniugale ostando ormai a qualsiasi misura provvisionale.

 

                                   7.   Rimane da verificare se gli atti processuali eseguiti in sede cautelare non impedissero in qualche modo la perenzione del processo. La questione va risolta negativamente. Anche se è acces­sorio a quello principale (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 5 seg.), un procedimento cautelare ha vita propria. Le due procedure, in altri termini, non rappresentano fasi diverse di una medesima causa, ma sono procedimenti distinti l'uno dall'altro (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 351 CPC). Nella fattispecie gli atti istruttori in sede provvisionale non impedivano, pertanto, il compiersi della perenzione processuale nella causa relativa alle misure vere e proprie a protezione dell'unione coniugale. Ciò integra la presunzione assoluta dell'art. 351 cpv. 2 CPC, nel senso che le parti non sono più abilitate a dimostrare un interesse legittimo alla continuazione della causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 351 CPC).

 

 

                                   II.   Sull'appello di AO1

 

                                   8.   L'appellante chiede di fissare il contributo alimentare per sé in fr. 2500.– mensili dal marzo 2001 al giugno 2002 e in fr. 2000.– mensili fino al 31 dicembre 2001. La procedura essendo decaduta per i motivi appena citati, l'appello in esame si rivela senza oggetto e dev'essere quindi stralciato dai ruoli.

 

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

 

                                   9.   Gli oneri processuali dell'appello di AE1 seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In questa sede però l'istan­te si è astenuta dal propugnare la reiezione dell'appello e non può quindi essere ritenuta soccombente. Quanto allo Stato del Can­to­ne Ticino, esso non è parte (sulla nozione di “parte” v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159) e non può essere tenuto a versamenti. Ne deriva, in ultima analisi, che in appello non vi è alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 CPC che possa essere tenuto al pagamento di spese o alla rifusione di ripetibili.

 

                                         Relativamente agli oneri di prima sede, lo stralcio di una causa in segui­to a perenzione processuale comportava, per principio, l'addebi­to delle spese e delle ripetibili alla parte che avrebbe avuto interesse a proseguire la lite (Rep. 1984 pag. 394 in fondo, 1983 pag. 332 consid. B). Nel caso specifico la parte che aveva interesse a continuare la causa era anzitutto la moglie, sicché tali oneri vanno posti a carico di lei. La tassa di giustizia, pur moderata per tenere conto del fatto che la procedura non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), comprende anche gli oneri processuali dei vari provvedimenti cautelari nell'ambito dei quali il Pretore – a torto (v. Rep. 1985 pag. 306) – ha rinviato l'assegnazione al giudizio finale.

 

                                10.   All'appello di AO1, privo d'oggetto, si applicherebbe per analogia l'art. 72 della procedura civile federale, sicché in materia di spese e ripetibili il tribunale dovrebbe sta­tuire con motivazione sommaria, “te­nen­do conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del mo­ti­vo che termina la lite” (Rep. 1994 pag. 381). Se non che, nella fattispecie la caducità della procedura non si riconduce a circostanze fortuite, bensì all'inattività dell'istante medesima. Si giustifica pertanto ch'essa sopporti gli oneri del suo appello adesivo e che rifonda alla controparte, indotta a presentare osservazioni, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello di AE1 è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   L'istanza del 30 gennaio 2001 è dichiarata senza interesse per intervenuta perenzione processuale e la causa è stralciata dai ruoli.

                                         2.   Le spese di fr. 120.– e la tassa di giustizia di fr. 1000.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico di quest'ultima, con obbligo di rifondere a APPE1 fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                   II.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   III.   L'appello di AO1 è dichiarato privo d'oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli.

 

                                 IV.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, la quale rifonderà a AE1 fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                  V.   Intimazione a:

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario