Incarto n.
11.2003.140

Lugano

13 aprile 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2001.111 (petizione di eredità) della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con petizione del 19 novembre 2001 da

 

 

___________,

(patrocinato _____________)

 

 

contro

 

 

___________,

(patrocinata _____________);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 ottobre 2003 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 1° ottobre 2003 dal Pretore della giurisdizione di __________;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________, domiciliato a __________, vedovo, è deceduto a __________ il 30 ottobre 2000 senza lasciare discendenti. Il   5 dicembre 2000 è stato pubblicato davanti al Pretore della giurisdizione di __________ un suo testamento pubblico del 18 luglio 2000 in cui egli istituiva erede universale il fratello __________ e legava la particella n. __________ RFD di __________ a __________, sua convivente.

 

                                  B.   Con petizione di eredità del 19 dicembre 2001 __________ ha convenuto __________ dinanzi al Pretore della giurisdizione di __________ per ottenere la consegna di 6 libretti di risparmio della Banca __________ (cinque al portatore e uno nominativo), proprietà del defunto, o in subordine il saldo di fr. 64 647.75 oltre interessi. __________ ha propo­sto di respingere l'azione. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito le loro richieste. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno riconfermato le loro domande in memoriali conclusivi, l'attore aumentando nondimeno la sua pretesa di ulteriori fr. 20 000.– e chiedendo anche la consegna di una __________.

 

                                  C.   Statuendo il 1° ottobre 2003, in parziale accoglimento della petizione il Pretore ha condannato __________ a versare all'at-tore fr. 73 811.– con interessi al 5% dal 19 novembre 2001 e a consegnare l'autovettura __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2500.–, sono state poste per un nono a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 4800.– per ripetibili parziali.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ è insorta con un appel­lo del 20 ottobre 2003 nel quale chiede di essere tenuta a versare unicamente fr. 53 811.– e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2003 __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il Pretore ha ritenuto ammissibili le nuove domande dell'attore (la maggior pretesa di fr. 20 000.– e la consegna dell'autovettura), rilevando che nell'ambito di una petizione d'eredità l'erede può postulare la restituzione di tutto ciò cui ha diritto, senza dover necessariamente precisare i beni rivendicati né tutte le indennità che esige. La richiesta contenuta nel memoriale conclusivo andava quindi intesa come estensione della domanda giusta l'art. 75 CPC. Quanto alla convenuta, essa aveva potuto esprimersi sul tema negli allegati preliminari. Inoltre l'istruttoria aveva tocca­to anche tale aspetto del litigio. Ciò premesso, il primo giudice ha constatato che non vi erano prove circa un'eventuale donazione dei libretti di risparmio alla convenuta, la quale non poteva invocare la presunzione dell'art. 930 cpv. 1 CC e doveva corrispondere per­ciò all'attore la somma di fr. 64 647.75. Identica conclusione il Pretore ha raggiunto in merito alla consegna della VW “__________ ”. Quanto all'importo di fr. 20 000.–, il primo giudice ha rilevato le contraddizioni in cui era incorsa la convenuta sulla destinazione del denaro, accertando che nessun elemento confermava l'avvenuta donazione del capitale da parte di __________ ai nipoti. Alcuni dei quali, per altro, nemmeno erano stati chiamati a testimoniare, mentre l'unica presunta beneficiaria non era stata interrogata al riguardo. Onde, in definitiva, l'obbligo per la convenuta di consegnare, oltre alla nota automobile, la somma di fr. 84 647.75, già dedotti fr. 10 846.75 da lei posti in compensazione per pagamenti effettuati a favore dell'eredità.

 

                                   2.   L'appellante contesta di dover versare i citati fr. 20 000.– all'attore. Sostiene che l'istruttoria non si è soffermata, se non marginal­mente, sulla destinazione di tale importo, l'attore essendosi limitato nei suoi allegati preliminari a chiedere lumi in proposito, senza tuttavia avanzare precise rivendicazioni. Solo nelle conclusioni egli aveva specificato la domanda, ciò che tuttavia le aveva impedito di addurre prove a sostegno delle proprie argomentazioni. Essa soggiunge che, comunque sia, l'istruttoria ha sufficientemente dimostrato la destinazione dei fondi, ovvero che il denaro è stato donato da __________ ad alcuni nipoti, men­tre la generica testimonianza dell'unica nipote sentita non permette di ritenere che sia stata lei a sottrarre la somma in questione. L'appellante chiede, in definitiva, di essere condannata a versare unicamente l'importo di fr. 53 811.– con interessi.

 

                                   3.   Secondo l'art. 598 cpv. 1 CC chiunque crede di avere, quale erede legittimo o istituito, un diritto prevalente a quello del possessore sopra una successione o sopra oggetti alla medesima appartenenti, può far valere il suo diritto mediante la petizione di eredità. L'azione ha – come sottolinea il Pretore – carattere universale, nel senso che permette all'erede di chiedere tutto ciò cui ha diritto, senza dover precisare i beni rivendicati (Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 598 CC; Piotet in: Schweizerisches Privatrecht, vol. IV/2, Basilea e Stoccarda 1981, pag. 749; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5ª edizione, pag. 182 n. 40; Guinard/Stettler, Droit civil II, 3ª edizione, pag. 194 n. 417; Stettler in: CFPG, Temi scelti di diritto ereditario, Lugano 2002, pag. 87 n. 36). Il che si spiega con le difficoltà, per l'erede, di conoscere sin dall'inizio la consistenza della successione e di sapere quanto possa chiedere alla parte in possesso di beni successori (Baudat, L'action en pétition d'hérédité en droit suisse, tesi, Losanna 1964, pag. 73 e 133; v. anche DTF 121 III 249). E siccome in tali casi il diritto federale consente di formulare richieste indeterminate (cfr. per l'azione di riduzione: DTF 121 III 250 consid. 2b), l'attore può completare la sua domanda anche in pendenza di causa, la forza di cosa giudicata estendendosi a tutti i beni della successione che il convenuto possiede (Forni/Piatti, loc. cit.; Piotet, op. cit., pag. 750 in alto; Baudat, op. cit., pag. 133). Del resto, già per economia processuale, non sarebbe giustificato costringere un erede a promuovere nuove petizioni ogni qual volta scoprisse altri beni del compendio successorio.

 

                                   4.   In concreto non giova interrogarsi, di conseguenza, se nel diritto processuale ticinese sia ammissibile formulare domande indeterminate o limitarsi a rivendicare “tutti i beni della successione in possesso della controparte”. Basti constatare che nel suo memoriale conclusivo l'attore ha, comunque sia, provveduto a cifrare l'importo rivendicato.

 

                                         a)   Ora, se l'attore non è tenuto a quantificare le sue pretese già negli allegati preliminari, ciò non toglie che alla convenuta dev'essere data la possibilità di esprimersi sulle pretese rivendicate. Nella fattispecie l'attore, tanto con la petizione quanto con la replica, ha preteso unicamente l'importo di

                                               fr. 64 647.75, mentre nel memoriale conclusivo ha aumentato la pretesa in capitale a fr. 84 647.75. Tale modo di agire non ha tuttavia causato alla convenuta, come si vedrà, alcun pregiudizio.

 

                                         b)   Nella petizione l'attore aveva accennato dapprima all'esisten­za di un importo di fr. 20 000.– ricevuto dal defunto il 31 agosto 2000, di cui non v'era più traccia (pag. 4), per poi addurre nella replica circostanze di fatto comprovanti l'esistenza di tale somma e chiedere lumi alla convenuta (pag. 5). La convenuta, silente nella risposta, ha affermato nella duplica che la somma era stata destinata da __________ a donazio­ni: fr. 10 000.– a __________, fr. 5000.– a __________ e fr. 4000.– al nipote __________ per i suoi due figli (pag. 6). Nel suo allegato conclusivo essa ha poi ribadito le donazioni, sal­vo modificarne gli importi (pag. 8 e 9). Ne discende che l'interessata non può dirsi sorpresa dalla comple­tazione della do­manda da parte dell'attore. Del resto, al dibattimento finale essa avrebbe avuto un'ulteriore possibilità di pronunciarsi sull'entità della cifra rivendicata dall'avversario. Che le parti abbiano rinunciato a tale udienza non significa che vi sia sta­ta una violazione del principio del contraddittorio (v. Rep. 1995 pag. 227). Tanto meno ove si consideri che la convenuta, ricevute le conclusioni dell'attore, non ha sollevato obiezione di sorta.

 

                                         c)   Né l'appellante può dolersi di non essersi potuta difendere convenientemente o di non aver potuto recare prove a sostegno delle proprie giustificazioni. Debitamente patrocinata da un legale, essa non poteva ignorare le conseguenze legate alla facoltà, per l'attore, di precisare la sua domanda in corso di procedura, men che meno ove si pensi che nei suoi allegati preliminari costui aveva addotto circostanze di fatto a suffragio della rivendicazione. La convenuta, pertanto, non è stata colta di sorpresa e doveva addurre senza indugio i mezzi di prova suscettibili di confortare le sue obiezioni. Inoltre essa era a conoscenza della pretesa destinazione dei fondi e di chi ne avrebbe beneficiato. Per tacere del fatto che una delle asserite beneficiarie è stata escussa come testimo­ne senza ch'essa le abbia rivolto alcuna domanda in proposito.

 

                                   5.   Per ottenere la consegna dei noti fr. 20 000.– l'attore doveva dimostrare, oltre alla sua qualità di erede, che all'apertura della successione la somma era in possesso della convenuta e apparteneva all'asse ereditario.

 

                                         a)   Dall'istruttoria è emerso che il 31 agosto 2000 __________, impiegata del __________, si era recata a casa di __________ per consegnargli – su richiesta di lui – la somma di fr. 20 000.– (deposizione del 16 dicembre 2002, verbali pag. 3 e 4; estratti conto del __________ del 30 settembre 2000 nel fascicolo “richiami”). Una settimana dopo, l'8 settembre 2000, __________ è stato ricoverato all'__________ e poi, il 6 ottobre successivo, all'__________, dove è deceduto il 30 ottobre 2000 (doc. _). __________, nipote di lui, ha dichiarato che durante l'ultima degenza del parente “per un periodo io ho potuto constatare che quei libretti [di risparmio] erano proprio lì [sotto il lavandino] e c'erano anche dei biglietti di banca (biglietti da fr. 1000.– e monetina) per un totale di attorno a fr. 20 000.–; poi ad un momento non li ho più visti” (deposizione del 16 dicembre 2002: verbali, pag. 2).

 

                                         b)   Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la deposizione di __________ permette di stabilire senza equivoco che durante l'ultima l'ospedalizzazione di __________ il denaro consegnato a quest'ultimo dall'impiegata di banca era ancora a casa di lui e non era stato utilizzato. E siccome egli non ha più potuto disporne in seguito, l'attore ha sufficientemente dimostrato che il giorno in cui __________ è deceduto, il capitale doveva trovarsi ancora nella di lui abitazione. Spettava dunque alla convenuta, che con il defunto era la sola a detenere le chiavi di casa, rendere quanto meno verosimile la destinazione della somma, irreperibile al momento dell'inventario (doc. _).

 

                                         c)   L'appellante ha sempre affermato che il testatore aveva utilizzato l'importo per varie donazioni, ma nulla si evince dal fascicolo del processo. Certo, secondo __________, __________ “diceva che di quei fr. 20 000.– che gli avevo portato, fr. 8000.– gli servivano per pagamenti e fr. 12 000.– li voleva distribuire ai nipoti” (deposizione del 16 dicembre 2002: verbali, pag. 4). In mancanza di qualsiasi riscontro, tut­tavia, ciò non basta a dimostrare che __________ abbia avuto il tempo per adoperare la somma in tal modo. Né la convenuta ha tentato di corroborare le sue argomentazioni,  ove appena si ricordi che all'unica asserita beneficiaria sentita in qualità di testimone essa non ha domandato nulla (deposizione __________ del 16 dicembre 2002: verbali, pag. 2). Se ne conclude che, non essendo stata dimostrata la pretesa destinazione del denaro, a ragione l'attore ne ha ottenuto la consegna e la sentenza impugnata merita conferma.

 

                                   6.   Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   950.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 1000.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria