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Incarto n. |
Lugano 17 novembre 2003/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa __.____.______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'11 luglio 2003 da
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__________
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contro |
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__________ (patrocinato dall' avv.);
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giudicando ora sulla sentenza 14 ottobre 2003 con la quale il Pretore ha ordinato la trattenuta dallo stipendio di __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 ottobre 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 14 ottobre 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1957) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ il ____________________ 1980. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (____________________1983), __________ (____________________1986) e __________ (____________________1988). Il marito, ingegnere, è capo della sicurezza dell'agenzia __________ a __________. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la comunione domestica. I coniugi si sono separati il 13 aprile 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per trasferirsi a __________.
B. L'11 luglio 2003 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando in particolare un contributo alimentare di fr. 2710.– mensili in suo favore e uno di fr. 1755.– mensili per ciascun figlio. Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 14 luglio successivo il Pretore ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare di fr. 2710.– mensili per la moglie e uno di fr. 1510.– mensili per ogni figlio.
C. Il 22 luglio 2003 __________ __________ ha invitato il Pretore a ordinare una trattenuta di salario poiché il marito non intendeva versare quanto prevedeva il decreto. All'udienza del 2 settembre 2003, indetta per il contraddittorio di entrambe le istanze, essa ha confermato la sua richiesta di trattenuta. __________ __________ ha proposto di respingerla, affermando di avere versato l'importo da lui ritenuto adeguato alle esigenze della parte attrice e di essere disposto a corrispondere quanto l'autorità avrebbe stabilito. Le parti hanno mantenuto le loro posizioni anche al dibattimento finale del 25 settembre 2003, nell'ambito del quale il convenuto ha invocato anche difficoltà economiche.
D. Con sentenza del 29 settembre 2003 il Pretore ha imposto al convenuto un contributo alimentare di fr. 2710.– mensili per la moglie e uno di fr. 1510.– mensili per ogni figlio. Un appello del 13 ottobre 2002 presentato da __________ __________ contro il dispositivo sulle spese e ripetibili di tale giudizio è stato respinto da questa Camera in data odierna (inc. __________.__________.__________). Nel frattempo, il 14 ottobre 2003, il Pretore ha ordinato alla __________ di dedurre dallo stipendio di __________ __________ fr. 5730.– mensili e di riversarli direttamente a __________ __________. Contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 24 ottobre 2003 per ottenere che, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'istanza di trattenuta sia respinta e il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. L'appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
In diritto: 1. Giusta l'art. 177 CC il giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei propri obblighi di mantenimento che facciano i pagamenti, in tutto o in parte, nelle mani dell'altro. Nel Cantone Ticino la diffida ai debitori è regolata dalla procedura di camera di consiglio contenziosa, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza (art. 4 n. 1b e 5 LAC, che rinviano agli art. 361 segg. CPC). La decisione è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in esame è ricevibile.
2. Il Pretore ha accertato che il convenuto non ha mai versato integralmente il contributo alimentare per moglie e figli di fr. 5730.– mensili posto a suo carico con decreto supercautelare del 14 luglio 2003, confermato con sentenza del 29 settembre 2003, limitandosi a versare unicamente fr. 3438.60 mensili. L'appellante rileva sostanzialmente di avere versato il solo minimo esistenziale per la moglie in attesa di una decisione definitiva. Aggiunge che all'udienza del 2 settembre 2003 egli aveva affermato di attenersi alla decisione del Pretore, intenzione poi messa in pratica poiché dopo l'emanazione della sentenza del 29 settembre 2003 egli ha integralmente versato i contributi ivi stabiliti. Egli, infine, assevera che la trattenuta dallo stipendio rischia di causargli pregiudizi sia per il mantenimento della sua attività professionale sia per eventuali possibilità di carriera.
3. L'appellante non nega di avere versato a moglie e figli, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2003, unicamente l'importo di fr. 3438.–. Ora, una trattenuta di stipendio non si giustifica per la sola circostanza che il debitore ritardi il pagamento di un singolo contributo periodico o per un semplice ritardo nei pagamenti, la diffida ai debitori dovendo rispettare il principio della proporzionalità (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 2 ad art. 132 CC). In concreto, tuttavia, alla discussione del 2 settembre 2003 il convenuto ha ribadito di non volersi attenere al decreto emanato dal Pretore il 14 luglio 2003, rimettendosi tutt'al più a quello che sarebbe stato preso dopo il contraddittorio (verbali, pag. 1 e 3). Certo, i contributi fissati in via supercautelare non sono affatto definitivi, ma ciò non toglie che un decreto del genere sia immediatamente eseguibile e regoli autoritativamente l'assetto dei coniugi fino alla decisione motivata emessa dal giudice dopo l'istruzione e il dibattimento finale. Il convenuto, assistito da un legale, non poteva ignorare tale circostanza né era legittimato – men che meno – a ignorare il decreto. Al momento in cui ha statuito il Pretore, la prognosi sulla sua disponibilità a rispettare quanto decretato senza contraddittorio era dunque negativa. E rimaneva negativa anche al dibattimento finale, nell'ambito del quale il convenuto ha accampato difficoltà finanziarie (“come si evince dall'estratto del conto salario … dal quale figura uno scoperto di fr. 5000.–”: verbale, pag. 8 a metà; v. anche doc. 11). Nelle circostanze descritte la trattenuta di stipendio appariva quindi giustificata. A maggior ragione ove si consideri che, contrariamente a quanto asserisce, l'appellante non risulta avere pagato integralmente nemmeno il contributo di ottobre 2003, sebbene nel frattempo il decreto cautelare dopo contraddittorio fosse ormai stato emesso. Ne discende che l'appello, sprovvisto di buon diritto, è destinato all'insuccesso.
4. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
5. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
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– avv.; |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria