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Incarto n. |
Lugano 15 aprile 2005/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.1999.663 (accertamento di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 21 settembre 1999 da
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AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 e AO 5 |
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contro |
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AP 1 AO 6
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per intervenire in via principale nella causa OA.1999.221 (azione creditoria) della medesima Pretura che oppone le parti convenute;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 ottobre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 ottobre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La AO 6, attiva nella compravendita, nell'amministrazione e nella gestione di imprese commerciali, industriali, finanziarie e di servizi, così come nell'acquisto, nella vendita, nella locazione, nell'amministrazione e nella gestione di beni mobili e immobili all'estero, ha firmato il 30 aprile 1997 con __________, AO 1, AO 2, AP 1, AO 3, AO 5 e AO 4 una convenzione fiduciaria secondo cui costoro avrebbero messo a disposizione della AO 6 Lit. 102 000 000 per costituire nella misura del 98% il capitale sociale della __________, che la AO 6 avrebbe fondato a __________. La convenzione precisava che i fiducianti agivano congiuntamente e che loro unico rappresentante nei confronti della fiduciaria era AP 1. Il 13 maggio 1997 è poi stata costituita a __________ la __________ con un capitale iniziale di Lit. 105 000 000, sottoscritto per il 98% dalla AO 6 e per il 2% da AP 1 personalmente. Le quote di partecipazione sono state liberate nella misura del 30%. Il 14 luglio 1997 la __________ ha mutato ragione sociale in __________. Qualche mese dopo le stesse parti, salvo AO 3 e AO 5, hanno stipulato una convenzione analoga a quella del 30 aprile 1997, recante l'identica data del 30 aprile 1997 e contenente le medesime pattuizioni.
B. Il 18 dicembre 1998 AO 1, AO 2, AO 4 e AO 3 hanno informato la fiduciaria di avere revocato con effetto immediato la rappresentanza conferita a AP 1, sostituito dall'avv. RA 2. Questi ha comunicato il 5 gennaio 1999 alla AO 6, per conto dei suoi mandanti, la disdetta del contratto fiduciario. AP 1 ha invitato il 14 gennaio 1999 la AO 6, in nome di tutti i sette fiducianti, a conferire procura a una terza persona per cedere “in tutto o in parte le quote della __________ di cui alla convenzione fiduciaria”. La AO 6 vi si è rifiutata, facendo valere l'avvenuta disdetta della rappresentanza. Il 29 luglio 1999 anche AO 5 ha revocato a AP 1 ogni potere di rappresentanza.
C. Nel frattempo, il 25 gennaio 1999, AP 1 si è rivolto al Tribunale di __________ per ottenere il sequestro giudiziario delle quote della __________ intestate alla AO 6. Il 2 febbraio 1999 il giudice designato della VIII sezione civile ha decretato senza contraddittorio il provvedimento richiesto, nominando __________ responsabile per la custodia e la temporanea gestione delle quote. Preso atto che al contraddittorio del 22 febbraio 1999 la convenuta non si opponeva all'istanza, il medesimo giudice ha confermato il sequestro e ha assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito.
D. Con petizione del 24 marzo 1999 AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato alla AO 6 di compiere “ogni atto utile e necessario per la reintestazione delle quote della __________, __________, secondo le sue istruzioni” e perché la convenuta fosse obbligata a rifondergli fr. 6763.80 in risarcimento del danno occasionatogli dal sequestro in Italia. Subordinatamente egli ha chiesto di essere autorizzato a compiere egli stesso gli atti utili alla “reintestazione” delle quote della società italiana, sempre con obbligo per la convenuta di versargli quanto postulato in via principale. Nella sua risposta del 10 maggio 1999 la AO 6 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha preteso il pagamento di fr. 6786.55 in rifusione delle spese sostenute nella procedura di sequestro in Italia. Lo stesso 10 maggio 1999 inoltre essa ha denunciato la lite a AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5 e __________. Nella sua risposta riconvenzionale del 15 giugno 1999 AP 1 ha concluso per il rigetto dell'azione. Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le loro posizioni. La procedura è attualmente sospesa (inc. OA.1999.221).
E. Il 21 settembre 1999 AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 hanno convenuto la AO 6 ed AP 1 davanti al medesimo Pretore, dichiarando di intervenire a titolo principale nella lite pendente tra i convenuti e sollecitando la congiunzione delle due cause. Nel merito essi hanno chiesto di accertare la loro proprietà sui 5/7 delle quote della __________ intestate alla AO 6 (una quota del 14% per ogni attore), di accertare l'avvenuta revoca della rappresentanza a AP 1 e di ordinare alla AO 6 di “reintestare” il 70% delle quote della società italiana secondo le loro istruzioni. Con risposta del 3 dicembre 1999 AP 1 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto che fosse accertata la sua titolarità sul 76.48% del capitale della nota azienda o, in subordine, che AO 1, AO 2 e AO 4 fossero tenuti a corrispondergli fr. 38 314.50 o, in via ancor più subordinata, che tutti gli attori fossero condannati a versargli fr. 45 612.50.
F. Respinta dal Pretore con decreto del 20 gennaio 2000 una domanda di estromissione della lite presentata dalla AO 6, nella sua risposta del 14 febbraio 2000 quest'ultima si è rimessa al giudizio del tribunale e ha denunciato la lite a __________. Nella loro risposta riconvenzionale del 16 marzo 2000 gli attori hanno proposto di respingere l'azione e nei successivi allegati preliminari le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, tutti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a produrre memoriali conclusivi nei quali hanno riconfermato le loro domande.
G. Statuendo con sentenza del 3 ottobre 2003, il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato la proprietà degli attori su 5/7 delle quote della __________ intestate alla AO 6 (una quota del 14% per ognuno di loro), ha accertato l'avvenuta revoca il 18 dicembre 1998 della rappresentanza conferita a AP 1 da parte di tutti i fiducianti e ha ordinato alla AO 6 di compiere ogni atto necessario per reintestare il 70% delle quote della società italiana secondo le istruzioni degli attori. La riconvenzione è stata respinta. Gli oneri dell'azione principale (fr. 3000.–) e quelli della riconvenzione (fr. 2000.–) sono stati posti a carico di AP 1, tenuto a rifondere agli attori fr. 5000.– per l'azione principale e fr. 3000.– per quella riconvenzionale a titolo di ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 27 ottobre 2003 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione avversaria sia respinta e che la sua riconvenzione sia accolta. Con osservazioni dell'11 dicembre 2003 AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 propongono di respingere l'appello. La AO 6 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Nelle cause ordinarie il termine per appellare è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'appellante il 6 ottobre 2003. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così il 26 ottobre 2003 ma, trattandosi di una domenica, si è protratto a lunedì 27 ottobre 2003. Tempestivo, l'appello è quindi ricevibile.
2. Accertata la sua competenza per territorio in virtù dell'art. 6 n. 2 della Convenzione di Lugano e constatata l'esistenza di due convenzioni fiduciarie con la stessa data del 30 aprile 1997, il Pretore ha appurato che solo quella firmata dai sette fiducianti era stata sottoscritta quel giorno, mentre l'altra era successiva. E siccome AO 3 e AO 5 non risultavano avere rinunciato alla rappresentanza, né la prima convenzione era stata distrutta, il Pretore ha ritenuto ancora valida la convenzione firmata dai sette. A suo parere, poi, AP 1 non aveva dimostrato la titolarità del 76.48% del capitale sociale dell'azienda italiana. In mancanza di altre indicazioni o pattuizioni, egli ha reputato perciò paritaria la partecipazione dei fiducianti alla quota di capitale intestato alla AO 6. Quanto alla revoca della rappresentanza, il primo giudice ha soggiunto che se un fiduciante non riconosceva più l'agire del rappresentante verso la fiduciaria, questa doveva esserne messa al corrente. Ciò essendo avvenuto con scritto del 18 dicembre 1998, il rappresentante informato dalla fiduciaria non poteva più legittimamente pretendere di agire come prima. Donde l'accoglimento della petizione e il rigetto della riconvenzione.
3. L'appellante ribadisce che l'unica convenzione fiduciaria valida è quella sottoscritta in un secondo tempo dai cinque fiducianti. Fa valere inoltre che, le convenzioni essendo state stipulate in duplice copia, egli non aveva mentito adducendo in prima sede che l'originale della prima convenzione era stata distrutto. Egli solleva dubbi poi sul fatto che la fiduciaria abbia conservato l'originale della prima convenzione, tanto più che solo la seconda doveva esplicare effetti. Comunque sia, a suo avviso la fiduciaria ha sempre agito sulla base delle sue istruzioni, sempre indicanti la partecipazione di soli cinque fiduciari. Del resto, la convenzione prevedeva che qualsiasi direttiva alla AO 6 dovesse emanare congiuntamente dai fiduciari. Infine l'appellante contesta che non sia stata provata l'intenzione di AO 3 di lasciare la società.
4. In concreto figurano agli atti due analoghe convenzioni datate
30 aprile 1997 con cui si conferiva mandato alla AO 6 di acquistare in proprio nome, ma per conto dei fiducianti, il 98% del capitale sociale della __________ di __________. La prima convenzione annovera tra i fiducianti __________, AO 1, AO 5, AO 2, AO 3, AP 1 e AO 4 (doc. 5 della convenuta AO 6). La seconda non menziona più AO 5 né AO 3 (doc. 6 della convenuta AO 6). Dall'istruttoria è emerso dipoi che, contrariamente a quanto sosteneva AP 1 (risposta, pag. 3), il secondo accordo non è stato è stato firmato il 30 aprile 1997, bensì stando a AO 1 8 o 9 mesi dopo (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 1), stando a AO 2 circa 8 mesi dopo (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 1), stando a AO 4 verso la fine del 1997 (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 1) e stando a __________ alcune settimane più tardi (deposizione del 23 gennaio 2002, pag. 4). Ciò proprio su iniziativa di AP 1, il quale sosteneva la necessità di tale accordo perché i fiducianti omessi erano usciti dalla società (interrogatori formali di AO 1, risposta n. 1; di AO 2, risposta n. 1), non avendo pagato la loro quota (interrogatorio formale di AO 4, risposta n. 1), essendosi resi irreperibili e in ritardo con i pagamenti (deposizione di __________ del 23 gennaio 2002, pag. 4). Dal canto suo il gerente della fiduciaria ha dichiarato che qualche mese dopo la firma della prima convenzione AP 1 gli ha comunicato la riduzione dei fiducianti da sette a cinque e la necessità di adattare l'accordo alla nuova situazione (interrogatorio formale di __________ del 2 maggio 2002, risposta n. 2).
Sta di fatto – e ciò non è contestato – che il 13 maggio 1997, al momento in cui ha sottoscritto il 98% del capitale della __________ (doc. E dell'inc. OA.1999.221), la fiduciaria ha agito in conformità al mandato conferitole con la prima convenzione, firmata dai sette fiducianti. Né consta che tale convenzione sia in qualche modo divenuta senza effetto. Invero lascia perplessi che AO 1, AO 2 e AO 4, apparentemente senza indagini e senza particolari motivi, abbiano sottoscritto la seconda convenzione, ma ciò poco giova, tanto meno ove si pensi che gli altri due soci avevano versato la loro quota. Certo, AO 1, AO 2 (interrogatori formali del 2 maggio 2002, risposte n. 3) e __________ (deposizione del 23 gennaio 2002, pag. 5) hanno dichiarato che il giorno in cui è stata costituita la __________ AO 5, AO 3 e AO 4 non avevano disponibilità finanziarie, sicché il pagamento delle loro quote è stato assunto dagli altri fiducianti, e che solo AO 4 ha poi rimborsato l'anticipo. Ciò non toglie però che in base all'accordo tutti i sette fiducianti dovessero mettere a disposizione della fiduciaria i fondi necessari per assolvere il mandato. Del resto, AO 3 ha dichiarato – senza essere smentito – di avere versato la sua quota (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 3), né si spiegherebbe altrimenti perché AO 1, AO 2 e AO 4 abbiano promosso causa congiuntamente con AO 5 e AO 3 per vedersi riconoscere solo la proprietà dei 5/7 in luogo dei 3/5 della partecipazione.
Infine non risulta che AO 5 e AO 3 siano mai usciti dalla società, come asserisce l'appellante. __________ ha dichiarato bensì che AO 3 gli aveva confermato durante un incontro di voler lasciare la società (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 2). A parte il fatto però che, contrariamente a quanto il testimone ha dichiarato, AO 3 non ha ribadito per scritto simile intenzione, in realtà lo stesso AO 3 ha confermato di ritenersi ancora socio (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 2), tanto da revocare la rappresentanza conferita a AP 1 (doc. 5 nell'inc. OA.1999.221 richiamato). Quanto a AO 5, AO 4 ha riferito che costui gli ha detto di non essere uscito dalla società (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 1). Contrariamente a quanto assevera l'appellante, poi, non risulta che la fiduciaria abbia mai agito per conto di soli cinque fiducianti, né ciò può arguirsi dal mero fatto che talune delibere societarie siano state prese da queste sole persone (doc. 3 e 4 del convenuto AP 1). Se ne conclude, nelle circostanze descritte, che su questo punto la sentenza impugnata resiste senz'altro alla critica.
5. Per quanto attiene alla partecipazione dei soci nel capitale della __________, che secondo il Pretore è paritaria, l'appellante ribadisce di avere versato il 76.48% del totale e contesta le versioni degli attori circa i versamenti da loro eseguiti, sostenendo che oltre i 3/10 del capitale corrisposto dagli attori non riguarda la predetta società, ma un'altra operazione. Per l'appellante, gli attori – tranne uno – hanno contribuito alla ricapitalizzazione di una società la cui ragione sociale era bensì __________, ma che nulla aveva a che vedere con la presente fattispecie, sicché la liberazione del capitale sociale può essere solo opera sua, come l'istruttoria ha permesso di appurare. Nell'ipotesi in cui si riconoscesse un diritto paritario dei fiducianti sulla quota intestata alla fiduciaria, egli postula perciò la condanna degli attori al rimborso dei maggiori versamenti da lui eseguiti.
a) In concreto non risulta – né è pretesa – l'esistenza tra le parti di un patto sociale, mentre la convenzione fiduciaria, sia quella firmata dai sette sia quella siglata dai cinque, prevede unicamente che i fiducianti mettono a disposizione della fiduciaria i fondi necessari per l'acquisto dei beni fiduciari (doc. 5 e 6 della convenuta AO 6). L'atto di costituzione della __________, poi, indica soltanto che il capitale sociale di Lit. 105 000 000 è stato sottoscritto per Lit. 102 900 000 dalla AO 6 e per le rimanenti Lit. 2 100 000 da AP 1, i soci avendo versato 3/10 del capitale medesimo (doc. E nell'inc. OA.1999.221 richiamato). __________, dal canto suo, ha dichiarato di avere ricevuto dall'appellante Lit. 30 000 000, corrispondenti ai 3/10 appunto del capitale sociale (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 6).
b) Con l'interessato si può convenire che, salvo quanto affermato in merito al versamento dell'acconto iniziale di cinque milioni di lire, le dichiarazioni degli attori sugli altri pagamenti risultano per lo meno contraddittorie. AO 1 avrebbe versato 15–18 milioni in concomitanza con la costituzione della __________ presso un notaio di __________ (interrogatorio formale del 22 maggio 2002, risposta n. 3), AO 2 avrebbe versato 8.5 milioni a __________ prima della firma della seconda convenzione per portare il capitale sociale a 105 milioni (interrogatorio formale del 22 maggio 2002, risposta n. 3), AO 3 avrebbe pagato 17 milioni a __________ una decina di giorni dopo la firma della prima convenzione (interrogatorio formale del 22 maggio 2002, risposta n. 3), mentre AO 4 avrebbe versato 18 milioni presso un notaio di __________ prima di raggiungere __________ per la firma della prima convenzione (interrogatorio formale del 22 maggio 2002, risposta n. 3). Se non che, eventuali incongruenze degli attori poco giovano all'appellante, poiché nella misura in cui pretende di avere versato il 74.68% del capitale l'appellante medesimo deve dimostrare tale conferimento.
c) Per quanto riguarda i versamenti dell'appellante, dalla scheda contabile 1997 del conto “soci c/sottoscrizione” della __________ risulta che, dopo un versamento iniziale di Lit. 31 500 000 (corrispondenti ai 3/10 del capitale sociale), sono intervenuti ulteriori versamenti fra il 14 maggio e il 24 dicembre 1997 per complessive Lit. 73 500 000 (doc. 6). Non è possibile risalire invece alle persone che hanno materialmente messo a disposizione i capitali, la causale indicando solo generici versamenti “di soci” (doc. 6). __________, a quel tempo segretaria e contabile della società, ha dichiarato di avere ricevuto da AP 1 Lit. 35 038 000 il 14 maggio 1997 (doc. 12¹), Lit. 2 723 191 il 1° settembre 1997 (doc. 12²), Lit. 238 000 il 9 ottobre 1997, Lit. 5 000 000 il 22 ottobre 1997 e Lit. 2 500 000 il 24 dicembre 1997 (doc. 12³), il tutto destinato al pagamento di spese societarie, come quelle di costituzione, di rappresentanza e di amministrazione. Interrogata dal giudice, essa ha affermato di avere riversato tali importi sul conto bancario della __________ senza sapere da quali soci provenissero i fondi (deposizione del 2 febbraio 2001, risposte n. 5 e 10).
d) Nelle circostanze descritte l'appellante ha bensì reso verosimile di avere versato a __________ Lit. 73 500 000, confluiti poi sul conto della società italiana ed è senz'altro possibile che, fino a concorrenza di tale importo, egli vanti un credito nei confronti della società. Ciò non basta tuttavia per concludere che il citato versamento vada imputato a liberazione del capitale sociale, come l'interessato pretende. È vero che la compensazione del debito del sottoscrittore con l'eventuale credito del socio verso la società può costituire una modalità di conferimento in denaro (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 6ª edizione, Milano 2002, pag. 2361 in fine). A prescindere dal fatto nondimeno che la giurisprudenza ha ammesso tale modalità solo in caso di aumento di capitale (sentenza della Cassazione civile, I sezione, del 5 febbraio 1996, n. 936 in: La nuova giurisprudenza civile commentata, 1997, vol. I, pag. 156), non risulta che in concreto la società abbia – anche solo tacitamente – concordato nel ritenere estinto per compensazione il debito da sottoscrizione dell'appellante. Ne discende che, in mancanza di sufficienti prove sulle effettive quote di conferimento versate da ciascun socio, l'opinione del Pretore, secondo cui la partecipazione deve ritenersi paritaria, sfugge a censura.
6. Gli attori avevano chiesto altresì al Pretore di ordinare alla AO 6 di procedere a ogni atto necessario per reintestare loro il 70% delle quote della __________, __________, secondo le loro istruzioni. L'appellante chiede, dal canto suo, di intestare la quota a suo nome. Le richieste traggono origine dalla revoca del mandato fiduciario notificato alla AO 6 da quattro attori il 5 gennaio 1999 (doc. 9 del convenuto __________), dal quinto il 29 luglio 1999 (doc. E) e dall'appellante il 19 gennaio 1999 (doc. H nell'inc. OA.1999.221 richiamato).
a) Al contratto fiduciario si applica il diritto svizzero (doc. 5 e 6, clausola n. 12). Ciò premesso, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, fondandosi sulla dottrina dominante, che ove un mandato sia conferito a titolo congiunto nessuno dei contraenti può revocarlo in modo unilaterale (sentenza 4C.315/2002 del 23 aprile 2003, consid. 4.2 con riferimenti, riassunta in: Nuova rivista di diritto commerciale e processuale (NRCP) 2003, pag. 32 n. 155; II CCA, sentenza inc. 12.2001.191 del 2 settembre 2002, consid. 2 con riferimenti, pubblicata in: NRCP 2003 pag. 420; Werro in: Commentaire romand, CO, Basilea 2003, n. 12 ad art. 403 CO). Nel caso in esame sette fiducianti hanno incaricato congiuntamente la AO 6 di assolvere un determinato mandato, mentre la disdetta emana da solo sei di loro, senza __________. Ciò non basta. La convenzione fiduciaria sottoscritta a Lugano il 30 aprile 1997 dai sette mandanti (doc. 5 prodotto dalla AO 6) mantiene la sua efficacia. L'eventuale revoca di tale mandato dovrà avvenire, se mai, in base alle norme che reggono il rapporto interno tra i fiducianti (Gautschi in: Berner Kommentar, edizione 1971, n. 8a e 9 ad art. 403 CO; Bühler, Schweizerisches Obligationenrecht, Zurigo 2002, n. 3 ad art. 403 CO).
b) Si aggiunga che, si volesse pur seguire la tesi di Fellmann (Berner Kommentar, edizione 1992, n. 45 ad art. 404 CO), secondo cui una revoca individuale è possibile ove i mandanti non siano legati tra loro da un rapporto sociale o da una comunione d'interessi, in concreto l'esito del giudizio non muterebbe. I sette mandanti hanno conferito il mandato fiduciario, infatti, allo scopo di costituire in Italia una società preposta alla gestione e alla liquidazione di sinistri per conto di compagnie assicuratrici. Tra di loro essi hanno costituito quindi, implicitamente, una società semplice. E l'esistenza di una tale società o di una rapporto giuridico analogo, per altro sostenuto dalle parti medesime (petizione, pag. 10; risposta, pag. 9), esclude la possibilità di una disdetta individuale del mandato. Ne discende che su questo punto l'appello risulta fondato e che la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza.
7. Per quanto concerne la revoca della facoltà di rappresentare tutti i fiducianti, il Pretore ha ritenuto che AP 1, informato dalla fiduciaria che taluni di loro non lo riconoscevano più come loro rappresentante, non poteva più impartire istruzioni nemmeno per conto degli altri. L'appellante eccepisce che tale revoca non gli è mai stata comunicata, ragion per cui non esplica effetti, e che la rappresentanza gli è stata conferita a titolo congiunto, sicché la revoca doveva avvenire alla stessa stregua.
a) Nella fattispecie la convenzione fiduciaria prevedeva espressamente che i fiduciari designavano il dott. AP 1, sino a revoca futura, quale loro unico rappresentante verso la fiduciaria (doc. 5 della convenuta AO 6). Anche tale facoltà, regolata convenzionalmente, era disciplinata dal diritto svizzero (clausola n. 12 della convenzione). E secondo il diritto svizzero la revoca di una procura conferita da una pluralità di persone va presa con decisione unanime o, quanto meno, di maggioranza; solo in caso di motivi gravi o di urgenza ognuno può procedere alla revoca. Nell'ipotesi poi di una società semplice in cui uno dei soci funga anche da rappresentante (come in concreto: sopra, consid. 6b), la rappresentanza può essere revocata da ogni socio – o dalla maggioranza dei soci – unicamente per giusti motivi, come ad esempio qualora si legittimi la revoca dell'amministratore giusta l'art. 539 CO (Zäch in: Berner Kommentar, edizione 1990, n. 32 ad art. 34 CO; Pestalozzi/Wettenschwiler in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 16 seg. ad art. 543 CO; Siegwart in: Zürcher Kommentar, n. 12 seg. ad art. 543 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, n. 6737 e 6773). Giusti motivi sono, in particolare, quelli previsti dall'art. 539 cpv. 3 CO, ovvero una grave violazione dei suoi doveri da parte dell'amministratore o la perdita da parte di lui della capacità di amministrare (Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9ª edizione, § 12, n. 51) o, in genere, il venir meno di condizioni fondamentali e personali sulle quali si basava il contratto di società, di modo che lo scopo comune risulta compromesso o non può più essere raggiunto (Engel, Contrats de droit suisse, 2ª edizione, pag. 727).
b) Nella dichiarazione del 18 dicembre 1998 con cui quattro dei sette soci hanno revocato la rappresentanza all'appellante (doc. 8 del convenuto AP 1), così come in quella del 29 luglio 1999 con cui il quinto socio si è aggregato alla revoca (doc. E), non vi è accenno a motivi di sorta. In una lettera del 5 gennaio 1999 inviata alla fiduciaria l'avv. RA 2, nuovo rappresentante degli attori, alludeva invero alla circostanza che il rappresentante revocato “minaccia[va] di intraprendere scriteriate azioni legali nei confronti di partners commerciali della società di cui è amministratore unico” (doc. 9 del convenuto AP 1), ma ciò non bastava per rendere verosimile motivi gravi. Se non che, nel febbraio del 1999 l'appellante ha comunicato agli altri soci la cessione della __________ alla __________ (doc. 8 nell'inc. OA.1999.221 richiamato). Di tale operazione egli non ha preventivamente informato nessuno né gli altri soci sono stati coinvolti, tanto che __________, gerente della AO 6, ha dichiarato di avere saputo di ciò solo in occasione dell'udienza tenutasi il 22 febbraio 1999 davanti al Tribunale di __________ (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 10). L'appellante ha invero giustificato tale cessione con il potere di compiere personalmente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dagli art. 13 e 19 dello statuto della società (conclusioni del 21 gennaio 2003, pag. 11). Resta il fatto però che la cessione di tutto il complesso di beni per l'esercizio dell'attività societaria non poteva considerarsi un atto di straordinaria amministrazione, tale iniziativa implicando finanche il rischio di una sparizione della ditta.
c) Nelle condizioni illustrate è indubbio che il comportamento dell'appellante abbia pregiudicato gravemente il carattere fiduciario del rapporto tra soci, sicché non si poteva ragionevolmente esigere dagli attori che continuassero a farsi rappresentare da lui. Ne discende che la facoltà di rappresentanza conferita a quest'ultimo deve ritenersi revocata e che, pure in proposito, l'appello si rivela privo di buon diritto.
8. Per quel che attiene alle richieste subordinate dell'appellante, ovvero alla condanna dei convenuti al pagamento di determinati importi a valere come restituzione di quanto da lui versato per la liberazione del capitale della __________, l'appello è destinato all'insuccesso. Come si è visto (sopra, consid. 5d), l'appellante non ha reso verosimile di avere liberato interamente il capitale sociale. È possibile – si ripete – che egli vanti un credito nei confronti della società, ma ciò non riguarda i soci personalmente.
9. Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sulla reintestazione della quote della società italiana, ma soccombe sul resto. Si giustifica pertanto di porre a suo carico tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, addebitando il resto agli attori in solido, con obbligo per l'appellante di rifondere loro un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno impone la corrispondente riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che:
1.1 È accertato che la AO 6 detiene una quota pari al 70% del capitale sociale della __________, __________, per conto di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5.
1.2 (invariato)
1.3 Ogni altra domanda è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono poste per un quarto a carico degli attori in solido e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà agli attori fr. 3750.– complessivi per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2550.–
sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5, ai quali l'appellante rifonderà fr. 3000.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria