Incarto n.
11.2003.14

Lugano

10 febbraio 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __.____.___ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 maggio 2002 da

 

 

__________ __________, nata __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________. __________ __________, __________

(già patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 3 febbraio 2003 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 gennaio 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che __________ __________ (1932) e __________ __________ (1933) si sono sposati a __________ il __________ 1965 e dal matrimonio sono nati __________ e __________, oggi maggiorenni;

 

                                         che il 6 maggio 2002 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione a vivere separata e l'assegnazione dell'appartamento in via __________ __________ __________a __________ con il permesso di cambiare il cilindro della serratura;

 

                                         che alla discussione del 3 luglio 2002 l'istante ha confermato le sue richieste, alle quali __________ __________ si è opposto;

 

                                         che con decreto cautelare del 4 luglio 2002 emanato senza contraddittorio il Segretario assessore ha assegnato all'istante il citato appartamento;

 

                                         che all'udienza del 25 settembre 2002, indetta per “incombenti”, il Segretario assessore, preso atto della disponibilità manifestata dal convenuto, il quale dichiarava di riconoscere l'uso dell'appar­tamento alla moglie a condizione di trovare un accordo sulla ripartizione della mobilia domestica, ha sospeso il procedimento;

 

                                         che in una “memoria istruttoria con domanda riconvenzionale”  del 25 settembre 2002 __________ __________ ha chiesto di “validare l'attribuzione dell'appartamento di __________ all'attrice”, ma ha rivendicato l'assegnazione dei suoi beni personali, la metà dei beni mobili di arredo (o del loro valore venale), il rimborso o la metà della cauzione versata all'amministrazione, un'indennità per la locazione di un altro appartamento e la riconsegna di preziosi detenuti dalla moglie;

 

                                         che all'udienza del 14 gennaio 2003 l'istante, preso atto dell'acquiescenza del marito sulle sue proprie domande, si è opposta alle richieste di lui, definendole irrite e infondate;

                                        

                                         che, statuendo il 15 gennaio 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha stralciato l'intera procedura dai ruoli per acquiescenza, autorizzando le parti a vivere separate e attribuendo il noto appartamento alla moglie; 

 

                                         che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili;

 

                                         che contro tale giudizio __________ __________ è insorto con un ap­pello del 3 febbraio 2003 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'assegnazione dei quadri “di cui si discute” e di ordinare alla moglie di riconsegnarglieli;

 

                                         che l'appello non è stato notificato a __________ __________;

 

e considerando

 

in diritto:                        che l'appellabilità di un decreto di stralcio, data per principio solo in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), è lecita eccezionalmente anche per contestare l'esistenza del motivo di stralcio (transazione, ritiro dell'azione, acquiescenza, sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza di interesse giuridico: Rep. 1999 pag. 247 consid. 1), ma non i motivi che hanno condotto alla fine del processo senza sentenza (censurabili solo mediante restituzione in intero: art. 352 cpv. 3 CPC);

 

                                         che nell'appello il convenuto chiede di accogliere una domanda da lui formulata con “memoria istruttoria con domanda riconvenzionale” del 25 settembre 2002;

 

                                         che il primo giudice ha ritenuto tali richieste improponibili (non essendo state presentate contestualmente alla risposta), insufficientemente determinate, non urgenti e anche infondate poiché attinenti al regime matrimoniale e quindi estranee alla competenza del giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale;

 

                                         che ci si può domandare anzitutto se l'appello, formulato contro i motivi a sostegno della decisione, sia ricevibile;

 

                                         che, comunque sia, le presunte inadempienze del precedente patrocinatore, addotte dall'appellante per giustificare l'irrituale presentazione della domanda riconvenzionale, non bastano per sanare l'inammissibilità dell'atto processuale;

 

                                         che l'appellante contesta inoltre di avere avanzato rivendicazioni generiche, sottolineando di avere indicato i suoi quadri nel dettaglio in un documento da lui prodotto il 21 agosto 2003 (recte: 2002);

 

                                         che, così argomentando, tuttavia, egli non spiega perché le motivazioni cumulative addotte dal Segretario assessore sarebbero criticabili, sicché la censura risulta irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). 

 

                                         che nelle circostanze descritte l'appello si rivela destinato all'insuccesso;

 

                                         che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso;

 

                                         che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso specifico, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                        

                                         che non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili;

 

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.    Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria