|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano 7 novembre 2006/rgc |
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Giani, vicepresidente, Lardelli e Walser |
|
segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2002.154 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza
dell'8 marzo 2002 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
e |
|
|
|
AO 1
|
giudicando ora sul decreto del 14 novembre 2003 con cui il Segretario assessore ha negato in luogo e vece del Pretore a AP 1il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 novembre 2003 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 14 novembre 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1973) e AP 1 (1973) si sono sposati a __________ il 6 maggio 1994. Dal matrimonio sono nate Ma__________ (27 giugno 1994) e Mar__________ (15 dicembre 1995). L'8
marzo 2002 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una richiesta comune di divorzio con accordo parziale, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto del 14 novembre 2003 emesso in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata da AP 1, ponendo le spese con una tassa di giustizia di fr. 100.– a carico del richiedente.
B. Contro il decreto appena citato AP 1 ha presentato un appello del 27 novembre 2003 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio anche in appello, che le sia accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura in prima sede e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. AO 1 non ha presentato osservazioni.
C. Con sentenza del 10 ottobre 2004, il Segretario assessore, preso atto che i coniugi avevano nel frattempo raggiunto un accordo completo sulle conseguenze del divorzio, ha pronunciato il divorzio e ha, in particolare, posto a carico di AP 1 un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per ogni figlia.
Considerando
in diritto: 1. La legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) si applica solo alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag), avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). In concreto la richiesta di assistenza è dell'8 marzo 2002, sicché occorre far capo all'ordinamento anteriore, secondo cui il Pretore che rifiutava il beneficio dell'assistenza giudiziaria statuiva con decreto (art. 158 cpv. 2 vCPC), appellabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC). E il termine ordinario era di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC) nelle procedure appellabili come quella in esame. Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello è quindi ricevibile.
2. Il Segretario assessore ha rifiutato l'assistenza giudiziaria rilevando che l'interessato, una volta sopperito con il proprio reddito di fr. 4809.70 mensili netti al fabbisogno minimo di fr. 3704.50 mensili dispone ancora di fr. 1105.20 mensili con i quali può far fronte, anche ratealmente, ai costi di causa e del processo. Il fabbisogno minimo calcolato dal primo giudice risultava così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 304.50.–, imposte fr. 200.–, contributo alimentare per le figlie fr. 1200.–. Il ricorrente assevera che nel 2003 il suo reddito si è ridotto a fr. 3543.– mensili e fa valere spese di fr. 819.50.– per spese di trasporto, di fr. 348.40 per il premio della cassa malati così come di fr. 300.– per pasti fuori casa e trasferte. E siccome non dispone di alcuna eccedenza, egli non è in grado di sopperire alle spese di causa, tanto meno dovendo anche versare un contributo alimentare per le figlie.
3. Presupposti per ottenere tale beneficio erano – da un lato – la condizione di indigenza e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 vCPC). Il requisito dell'indigenza era dato – ed è dato tuttora – quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti). Il che non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, oltre ai suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).
4. Quanto al fatto che il Segretario assessore ha statuito sul beneficio litigioso prima della definizione dei contributi alimentari, giovi rammentare che i presupposti dell'assistenza giudiziaria si valutano all'inizio della procedura (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 157 CPC; v. anche art. 5 cpv, 1 Lag). Tale valutazione – di natura sommaria (sentenza del Tribunale federale 5P.460/2001 dell'8 maggio 2002, consid. 4.1) – deve pertanto fondarsi sulla situazione al momento in cui è stata presentata la domanda di assistenza giudiziaria (v. DTF 124 I 2 consid. 2a; 120 Ia 181 consid. 3a), anche se la relativa decisione interviene più tardi. In concreto, è vero che non essendo ancora stato fissato il contributo alimentare per le figlie la decisione poteva apparire prematura, tuttavia, per finire, in esito al divorzio l'appellante si trova a dover versare l'importo di fr. 800.– mensili. Egli non ha pertanto subito alcun pregiudizio.
5. a) In merito alla situazione finanziaria del richiedente, dal certificato di salario del 2002 risulta che al momento dell'introduzione della richiesta di assistenza giudiziaria il suo reddito ascendeva a circa fr. 4350.– mensili (doc. A).
b) Quanto alle spese concernenti l'autovettura, tali costi rientrano nel fabbisogno minimo di una parte in causa ove il veicolo occorra per scopi professionali o per esercitare diritti di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266; per quanto attiene al leasing in specie: sentenze inc. 11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 8b, e inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid. 8e). In concreto, l'appellante ha reso verosimile che questi costi sono da lui assunti (doc. Y, Z1 e Z2), così come che il datore di lavoro gli rimborsa, a volte, l'uso dell'autovettura per trasferte professionali (doc. T2, T5, T6, T9, T11, T13 e T16). Nondimeno, nulla rende verosimile che per esercitare tale professione egli necessitasse di un veicolo, ovvero che egli sia stato assunto solo ove avesse messo a disposizione l'automezzo privato. Tutto quanto gli può essere riconosciuto nella fattispecie, dunque, è un abbonamento “arcobaleno” per 3 zone, che costa fr. 96.– mensili (‹www.arcobaleno.ch›).
c) Circa le spese per i pasti fuori casa, la pretesa è stata fatta valere per la prima volta in questa sede, l'interessato non avendo chiesto l'inserimento di tale costo nel calcolo del fabbisogno minimo (act. III, pag. 3). A parte ciò egli nulla ha addotto al riguardo sicché eventuali spese supplementari non sono state lontanamente rese verosimili.
d) In merito al premio della cassa malati, esso ammontava, al momento dell'introduzione della domanda di assistenza giudiziaria, a fr. 304.50 (doc. G). Quanto ai pignoramenti di salario, nemmeno quantificati nell'appello (pag. 6), anche si ammettesse l'importo di fr. 100.– mensili, come richiesto in prima sede (act. III, pag. 3 in alto), nella prospettiva dell'attuale sentenza nulla muta. Sul problema non giova dunque attardarsi.
e) Il fabbisogno minimo dell'appellante risulta così di fr. 2700.50 mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 304.50, imposte fr. 200.–, rimborso debiti fr. 100.–, abbonamento “arcobaleno” per una zona fr. 96.–.
6. Ciò posto, considerato il contributo alimentare complessivo per le figlie di fr. 1200.– mensili, una volta sopperito con il proprio reddito di fr. 4350.– mensili al fabbisogno e al contributo di mantenimento per la prole, l'appellante ha un margine disponibile di fr. 450.– mensili con cui finanziare le spese del processo e i costi di patrocinio. Il quale non si è rivelato particolarmente laborioso né impegnativo. In sintesi esso ha comportato la stesura di tre memoriali scritti e la partecipazione a tre udienze. Tenendo calcolo anche delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza), delle spese e
dell'IVA, la nota della patrocinatrice, determinata in base all'art. 14 TOA, non dovrebbe verosimilmente eccedere fr. 5000/6000.–. E questo impegno finanziario rimane quindi alla ragionevole portata dell'appellante, il quale potrà provvedere – al limite – con pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole (sentenza del Tribunale federale 5P.218/2001 del 3 settembre 2001, consid. 2b). Sprovvisto di buon diritto, l'appello si dimostra pertanto destinato all'insuccesso.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la particolarità della fattispecie, appare giustificato tuttavia rinunciare eccezionalmente al prelievo di tasse e spese. Non è il caso in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni all'appello. quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, l'appello apparendo senza probabilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 157 vCPC).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione a:
|
|
– ; – .
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
|
terzi implicati |
|
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il segretario