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Incarto n. |
Lugano 6 luglio 2005/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2000.194 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 marzo 2000 da
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AP 1
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e |
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AO 1
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 dicembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 19 novembre 2003, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1955) e AP 1 (1962) si sono sposati a __________ il 7 maggio 1983. Dal matrimonio sono nati A__________ (il 9 agosto 1988), G__________ (il 23 gennaio 1990) e Gi__________ (il 20 ottobre 1991). Il marito lavora come responsabile tecnico per __________. La moglie, aiuto farmacista, non ha svolto attività lucrativa durante la comunione domestica. I coniugi si sono separati il 1° settembre 1997, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________. AP 1 ha quindi ripreso un impiego a tempo parziale come venditrice per la __________ di __________. Durante la vita separata il marito si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 1301.– mensili per la moglie e di fr. 1899.– mensili complessivi per i figli. Il 24 settembre 1999 AO 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 26 novembre 1999 (inc. DI.1999.1060).
B. Il 20 marzo 2000 i coniugi hanno stipulato una convenzione sugli effetti del divorzio che prevedeva l'affidamento dei figli alla madre (riservato al padre il diritto di visita), un contributo alimentare indicizzato per ciascun figlio di fr. 317.– mensili (oltre all'assegno familiare) fino al 6° anno di età, di fr. 450.– mensili fino al 12°, di fr. 520.– fino al 16° e di fr. 750.– fino al 18° o al termine della formazione scolastica o professionale, come pure il riparto a metà delle spese straordinarie per i figli. In liquidazione del regime matrimoniale sarebbe stato attribuito ad AP 1 l'alloggio coniugale, previa assunzione dell'onere ipotecario da parte di lei, la quale avrebbe rinunciato in contropartita alla metà dell'avere di previdenza professionale accumulato dal marito durante il matrimonio e avrebbe corrisposto un saldo di fr. 8700.–. Accertato che le partite fiscali erano già scisse, i coniugi hanno pattuito infine di suddividere a metà le spese processuali, compensando le ripetibili. Essi non sono riusciti ad accordarsi invece sull'ammontare e la durata del contributo alimentare per la moglie.
C. Il 29 marzo 2000 i coniugi hanno sottoposto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di divorzio con accordo parziale, chiedendo di omologare la convenzione e demandando al giudice la decisione sull'ammontare e la durata del contributo alimentare per la moglie. Pendente causa il marito si è dichiarato d'accordo di continuare a versare il contributo per la moglie di
fr. 1301.– mensili fissato a suo tempo. Invitata dal Segretario assessore a esprimersi sui punti litigiosi, l'11 aprile 2000 AP 1 ha rivendicato un contributo alimentare per sé di fr. 1300.– mensili fino al 30 settembre 2003, di fr. 1200.– mensili fino al 31 agosto 2005 e di fr. 1000.– fino al giorno del pensionamento. Il 14 aprile 2000 essa ha poi instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. AO 1 ha proposto il 19 aprile 2000 un contributo scalare, da stabilire dal giudice. Le parti hanno ribadito il loro punto di vista in memoriali conclusivi del 24 e 31 maggio 2000, il marito opponendosi nondimeno a un contributo alimentare fino al pensionamento. Nel frattempo il Segretario assessore ha disposto l'audizione dei figli per il tramite di un'operatrice specializzata.
D. All'udienza del 4 settembre 2000 le parti hanno confermato la volontà di divorziare davanti al Segretario assessore, invitando quest'ultimo a omologare l'accordo raggiunto. Identiche richieste sono state riaffermate dopo il termine bimensile di riflessione. Una proposta di accordo sul contributo alimentare per la moglie formulata dal Segretario assessore all'udienza del 9 marzo 2001 è decaduta il 6 aprile 2001. Un'istanza introdotta il 20 aprile 2001 da AO 1 volta alla riduzione del contributo provvisionale di fr. 1301.– mensili per AP 1 è stata respinta dal Segretario assessore con decreto cautelare del 14 giugno 2002 (inc. DI.2001.273). Esperita l'istruttoria di merito, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a produrre memoriali conclusivi. Nel proprio allegato dell'8 marzo 2002 AO 1 ha proposto un contributo scalare decrescente fino al 30 settembre 2003. Con il suo memoriale del 12 marzo 2002 AP 1 ha mantenuto le sue richieste, almeno fino al raggiungimento della maggiore età da parte della figlia Gi__________.
E. Con sentenza del 19 novembre 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha sciolto il matrimonio e omologato la convenzione sugli effetti del divorzio, obbligando il marito a versare per la moglie un contributo alimentare di fr. 484.– mensili indicizzati fino al 31 gennaio 2005, di fr. 254.– fino al 31 ottobre 2006 e di fr. 24.– fino al 31 ottobre 2007, salvo aumentarlo a fr. 774.– dal 9 agosto 2006 al 31 ottobre 2007 qualora l'obbligo di mantenimento in favore del figlio A__________ si fosse concluso con la maggior età di quest'ultimo. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è stata accolta quel medesimo giorno.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 5 dicembre 2003 per ottenere che, accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il contributo alimentare in suo favore sia aumentato a fr. 1017.65 mensili fino al 31 gennaio 2005, a fr. 787.65 mensili fino al 31 ottobre 2006 e a fr. 557.65 mensili fino al 31 ottobre 2007, rispettivamente a fr. 1307.65 mensili se l'obbligo di mantenimento in favore di A__________ verrà meno alla maggiore età. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2004 AO 1 propone di respingere l'appello e di dichiararlo anzi temerario, opponendosi al conferimento dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il principio del divorzio, l'affidamento dei figli, il diritto di visita, il contributo alimentare per i figli, il riparto delle spese straordinarie per questi ultimi, l'attribuzione ad AP 1 dell'alloggio coniugale, la suddivisione dell'arredamento, la scissione delle partite fiscali, la liquidazione del regime matrimoniale e la questione della previdenza, non impugnati, sono passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 9 ad art. 148 CC; v. anche Geiser, Übersicht zum Übergangsrecht des neuen Scheidungsrechts in: Hausheer, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21). Litigioso rimane solo l'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie fino al 31 ottobre 2007.
2. All'appello AP 1 acclude il decreto cautelare emesso il 14 giugno 2002 dal Segretario assessore (sopra, lett. D). La decisione fa già parte del fascicolo processuale (inc. DI.2001.273) richiamato dalle parti (act. XII e XIII). Non occorre quindi statuire sulla sua ammissibilità. AO 1 produce a sua volta, con le sue osservazioni all'appello, i conguagli dell'imposta comunale, cantonale e federale per il 1999 e il 2000, come pure una lettera 5 dicembre 2003 del legale della moglie e la risposta 31 dicembre 2003 del proprio patrocinatore. Ora, fatti nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni sono ammissibili, alle condizioni previste dall'art. 138 cpv. 1 CC, “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC). I nuovi documenti acclusi alle osservazioni sarebbero dunque ammissibili. Se non che, agli atti figura già la tassazione del biennio 1999/2000 (doc. 7). Lo scambio di corrispondenza tra i legali concerne poi la ripartizione delle spese straordinarie per i figli che, come detto (consid. 1), ha ormai assunto carattere definitivo. I tre documenti non assumono di conseguenza portata pratica per il giudizio.
3. L'appellante non contesta l'estinzione dell'obbligo alimentare nei suoi confronti dopo il 31 ottobre 2007. Chiede però di aumentarlo a fr. 1017.65 mensili fino al 31 gennaio 2005, a fr. 787.65 fino al 31 ottobre 2006 e a fr. 557.65 fino al 31 ottobre 2007 (rispettivamente a fr. 1307.65 tra il 9 agosto 2006 e il 31 ottobre 2007 ove A__________ non necessitasse più del contributo in suo favore). A tal fine il Segretario assessore si è dipartito da un reddito netto del marito di fr. 5608.85 mensili (compresi gli assegni familiari e la quota di tredicesima) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2785.65 mensili. Quanto alla moglie, egli ha accertato un guadagno effettivo di fr. 742.– mensili, ma le ha imputato un reddito ipotetico come venditrice a metà tempo di fr. 1300.– netti mensili fino all'ottobre del 2007 (16° anno di Gi__________) e di fr. 3250.– in seguito. Stabilito in fr. 2756.10 mensili il fabbisogno minimo di lei, il primo giudice ha constatato che quest'ultima si trova in situazione di ammanco (fr. 1485.65 mensili) fino al 31 ottobre 2007 e di eccedenza (fr. 493.90 mensili) in seguito. Garantito a AO 1 il fabbisogno minimo e considerati i contributi per i figli previsti dalla convenzione, egli ha riconosciuto così ad AP 1 un contributo di mantenimento pari all'eccedenza del marito, ossia fr. 484.– mensili fino al 31 gennaio 2005, fr. 254.– mensili fino al 31 ottobre 2006 e fr. 24.– mensili fino al 31 ottobre 2007. Inoltre ha imposto al marito di versare alla moglie dall'agosto del 2006 all'ottobre del 2007, qualora alla maggiore età di A__________ fosse venuto meno l'obbligo di mantenimento paterno, l'importo fino a quel momento destinato al figlio. Il primo giudice non ha invece riconosciuto contributi alimentari all'appellante dopo il 31 ottobre 2007, vista l'eccedenza di lei sul fabbisogno minimo.
4. I principi che disciplinano l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio sono già stati enunciati dal Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 3 e 4). Si ricordi ad ogni modo che l'ammontare del contributo di mantenimento deve attenersi agli elementi oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC, che corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita adottato dalle parti durante la vita comune, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC).
Il contributo alimentare va commisurato, in sintesi, al precetto del “debito mantenimento”. Verso il basso, esso deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.), a meno che le parti abbiano vissuto in modo particolarmente economo, sotto le loro possibilità finanziarie, per esempio allo scopo di acquistare un'abitazione (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid. 4.1). Quest'ultima ipotesi è nondimeno estranea al caso in esame, nessuna delle parti adombrando nulla del genere.
5. In concreto le parti si sono sposate il 7 maggio 1983 e si sono separate di fatto il 1° settembre 1997. La vita in comune essendo durata oltre 10 anni, il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 25 ad art. 125 CC; sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 2c). I coniugi hanno dunque il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Qualora le loro risorse dovessero rivelarsi insufficienti per conservare quel tenore di vita in ragione dei nuovi costi generati dalla creazione di due economie domestiche separate, il creditore del contributo ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore. Solo nel caso in cui il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione fa stato la situazione dei coniugi durante quel periodo (DTF 130 III 539 consid. 2.2 con numerosi rimandi), sempre che in quel lasso di tempo il tenore di vita sia diminuito rispetto al tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid. 4.2). Ne discende che un eventuale miglioramento delle condizioni economiche del coniuge debitore dopo la separazione, ad esempio per non dover più sostentare i figli, non profitta all'altro. Ininfluente è pure l'ipotetica situazione in cui si sarebbe trovato un coniuge se fosse ancora sposato. Nella fattispecie, al momento in cui è stato pronunciato il divorzio, le parti vivevano separate da sei anni, periodo che non può dirsi particolarmente lungo (DTF 121 III 201: 10 anni; DTF 129 III 7: 16 anni; sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004: 12 anni). La questione è pertanto di valutare – si ripete – il tenore di vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica.
6. Dall'istruttoria ben poco emerge in merito al livello di vita avuto dalle parti durante la vita in comune (che incombeva all'interessata dimostrare), né il Segretario assessore non ha compiuto accertamenti al proposito. Dagli atti emerge soltanto che l'appellante, ottenuto l'attestato di aiuto farmacia nel 1980, ha esercitato la professione fino al matrimonio (sentenza impugnata, pag. 6 in basso) e che dopo la nascita del primo figlio ha smesso di lavorare per dedicarsi alla cura dell'economia domestica. Al momento della separazione, il mantenimento della famiglia (cinque persone) era garantito dal solo marito. E il reddito di lui ammontava a circa fr. 5600.– netti mensili, compresa la tredicesima e gli assegni familiari (act. VI, pag. 3 nel mezzo). Tenuto conto del costo dell'alloggio (onere ipotecario e ammortamento), delle presumibili spese per i costi accessori, per l'automobile del marito, per i premi assicurativi (della casa e della cassa malati), come pure di tre figli a carico, le entrate della famiglia non consentivano con ogni verosimiglianza un tenore di vita apprezzabilmente superiore al fabbisogno minimo. Del resto, l'appellante medesima nulla rivendica più che la copertura del fabbisogno minimo, fermo restando che – come detto – anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio.
7. La ricorrente non contesta il reddito del marito, calcolato dal Segretario assessore in fr. 5608.65 netti mensili (compresa la tredicesima mensilità e gli assegni per i figli). Avversa per contro il fabbisogno minimo di lui, che il primo giudice ha accertato in
fr. 2785.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e acconto spese accessorie fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 235.90, assicurazione RC privata fr. 16.10, assicurazione RC dell'automobile fr. 36.–, imposta di circolazione fr. 31.40, rimborso del debito per l'acquisto dell'automobile fr. 100.–, tassa rifiuti fr. 16.25, imposte stimate fr. 150.–). Le varie censure vanno esaminate singolarmente.
a) Anzitutto l'interessata reputa eccessivo il costo dell'alloggio computato al marito dal Segretario assessore (fr. 1100.– mensili, spese accessorie incluse), sostenendo che a __________ è possibile trovare un appartamento adeguato anche per fr. 900.– mensili tutto compreso (appello, pag. 4 verso l'alto). Sta di fatto che l'affermazione si esaurisce in un semplice asserto, senza il conforto di qualsivoglia elemento di prova, e manca della benché minima consistenza. A suo turno il marito chiede finanche di aggiungere fr. 50.– mensili al proprio costo dell'alloggio per il conguaglio delle spese accessorie (osservazioni all'appello, pag. 2 in basso), ma in difetto di appello da parte sua la rivendicazione non può entrare in linea di conto.
b) La ricorrente si oppone dipoi al riconoscimento delle spese per l'assicurazione RC dell'automobile (fr. 36.– mensili) e per l'imposta di circolazione (fr. 31.40 mensili), asserendo che il datore di lavoro corrisponde al marito un'indennità di fr. 355.– mensili per coprire tali costi (appello, pag. 3 verso il basso). Se non che, tanto le spese (act. VII, pag. 3 verso il basso; doc. 26 con rinvio ai doc. 9 e 12) quanto l'indennità mensile stanziata dal datore di lavoro (act. VII, pag. 2 verso l'alto; doc. 40 e 41) erano già noti alle parti in prima sede. Sollevata per la prima volta in appello senza essere fondata su documenti nuovi, la censura si rivela pertanto irricevibile (art. 423b cpv. 2 CPC combinato con l'art. 138 cpv. 1 in fine CC). Certo, l'appellante sottolinea che il marito lavora e abita a __________, sicché non gli occorre una vettura a scopo professionale, ma dimentica che in realtà l'appellato lavora a __________, per __________. E il Segretario assessore ha accertato che egli deve tenersi a disposizione anche fuori dall'orario di lavoro, oltre che assicurare la guardia diurna e notturna (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Al proposito la contestazione cade dunque nel vuoto.
c) La ricorrente sostiene che l'importo di fr. 100.– riconosciuto dal primo giudice per il rimborso del debito destinato all'acquisto dell'automobile è secondario rispetto all'obbligo di mantenimento del coniuge indigente e va espunto dal fabbisogno minimo del marito (appello, pag. 3 in basso). Così argomentando, essa insiste però nel disconoscere che il marito non può ritrarre il reddito imputatogli se non con l'uso di un veicolo proprio (sopra, consid. b). Se è vero che il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti verso terzi, altrettanto non può dirsi – con ogni evidenza – per le spese destinate al conseguimento del reddito. Per il resto, l'appellante non nega che il coniuge abbia potuto comperare il veicolo grazie a un mutuo di fr. 10 000.– senza interessi elargitogli dalla sorella (doc. 14). Questa ha precisato che il fratello ha provveduto a restituzioni mensili dal marzo del 1999 fino al dicembre del 2000 e dal gennaio fino al giugno del 2001, per poi ricominciare nel gennaio del 2002 (act. XIV: deposizione di __________, pag. 2 verso l'alto). Di conseguenza l'intero debito potrà essere rimborsato non prima del 31 dicembre 2007 (100 rate mensili di fr. 100.– ognuna), allorché si estinguerà anche il contributo alimentare per l'appellente. Oltre a ciò, la spesa di fr. 100.– mensili è a dir poco modesta, nel senso che – come rileva la controparte – un contratto leasing si sarebbe rivelato notoriamente più oneroso (osservazioni, pag. 3 e 5 verso l'alto). Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
d) L'appellante contesta prudenzialmente la tassa rifiuti calcolata dal Segretario assessore in fr. 16.25 mensili. Non motiva però l'argomentazione (memoriale, pag. 3 in basso), di modo che al riguardo l'appello risulta d'acchito inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
e) L'appellante sostiene che l'onere d'imposta riconosciuto dal primo giudice nel fabbisogno minimo del marito (fr. 150.– mensili) non deve pregiudicare il mantenimento del coniuge indigente (memoriale, pag. 4 in alto). Su questo punto essa ha ragione. In DTF 126 III 356 consid. 1a/aa il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire – con ampi riferimenti di dottrina – che il carico tributario del debitore tenuto al versamento di contributi alimentari “non deve essere considerato in presenza di ristrettezze economiche”, come nella fattispecie. Tale orientamento è stato ancora ribadito in DTF 127 III 70 consid. 2b e in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb. Il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto di conseguenza a fr. 2635.65 mensili.
8. Per quanto attiene al proprio reddito, la ricorrente si limita a una “contestazione globale prudenziale”, rimettendosi al prudente giudizio di questa Camera con riferimento alla più recente giurisprudenza (appello, pag. 4 in basso). Il Segretario assessore ha appurato che dopo la separazione di fatto l'interessata ha cominciato a lavorare come venditrice al 60%, riuscendo a guadagnare tra i 1500.– e i 1850.– mensili, salvo ridurre drasticamente il grado d'occupazione nell'ottobre del 1999 per privilegiare la cura dei figli (sentenza impugnata, pag. 7 in alto), onde una diminuzione delle entrate a fr. 742.– netti mensili (sentenza impugnata, pag. 5 a metà e pag. 7 verso l'alto). Nel novembre del 2003 tutti i figli avendo ormai compiuto i 10 anni, il Segretario assessore ha ritenuto che l'interessata potesse esercitare un lavoro a metà tempo (sentenza impugnata, pag. 7 verso il basso), per passare al tempo pieno nel novembre del 2007 (momento in cui, comunque sia, essa non rivendica più alcun contributo), dopo i 16 anni della figlia Gi__________ (sentenza impugnata, pag. 7 verso il basso). Il primo giudice ha stimato così che l'interessata sia in grado di guadagnare almeno fr. 1300.– mensili (sentenza impugnata, pag. 8 verso il basso). L'appellante si limita – come detto – a una generica contestazione prudenziale per “ragioni legate all'ubicazione dell'abitazione primaria e le necessità procurate da tre figli adolescenti” (memoriale, pag. 4 in fondo), ma non si confronta oltre con le argomentazioni del Segretario assessore. Sfornito di adeguata motivazione, al riguardo l'appello si rivela pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
9. Il Segretario assessore ha quantificato il fabbisogno minimo dell'appellante in fr. 2756.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, interessi ipotecari
fr. 876.90, ammortamento fr. 16.65, abbonamento “arcobaleno” per due zone fr. 45.50, premio della cassa malati fr. 201.70, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 65.20, acqua potabile fr. 16.90, olio combustibile fr. 100.–, tassa rifiuti fr. 6.25, controllo combustione fr. 7.–, mezza assicurazione RC stabili fr. 70.–, imposte stimate fr. 100.–). Tre questioni devono essere vagliate in questa sede e vanno trattate separatamente.
a) Rispetto a quanto faceva valere l'interessata, il Segretario assessore non ha riconosciuto le spese per l'automobile (canone del leasing fr. 598.25.–, assicurazione RC fr. 37.80, imposta di circolazione fr. 44.20), poiché a suo avviso le precarie condizioni finanziarie della famiglia e l'impegno lavorativo ridotto dell'appellante giustificano solo il costo di un abbonamento “arcobaleno” per due zone (fr. 45.50 mensili). L'appellante “sottolinea l'indispensabilità di avere un'automobile, dettata appunto dalle esigenze della famiglia” (appello, pag. 5 in alto), ma a parte il fatto che ci si potrebbe domandare se per l'esercizio di un'attività al 50% essa non potesse procurarsi – viste le ristrettezze finanziarie – un mezzo più economico di una Honda “__________” (doc. PP), ancora una volta essa non spiega in che consista la prospettata “indispensabilità” né quali “esigenze della famiglia” le impedirebbero di far capo alle corse dell'autopostale, che ogni giorno collega __________ a __________ mediamente ogni tre quarti d'ora (orari in: ‹www.autopostale.ch›). Insufficientemente motivato, anche al proposito l'appello riesce una volta di più inammissibile.
b) L'onere fiscale stimato dal Segretario assessore (fr. 100.– mensili) va invece stralciato d'ufficio dal fabbisogno minimo dell'appellante per gli stessi motivi che ne giustificano la soppressione dal fabbisogno minimo del marito (sopra, consid. 7e).
c) Infine l'appellante chiede che “a tutela dei diritti riconosciuti all'art. 129 cpv. 3 CC (…) che venga debitamente controllato il calcolo del fabbisogno mensile dell'avente diritto al mantenimento, nel caso la moglie” (memoriale, pag. 5 in alto). La pretesa è irricevibile. Certo, secondo l'art. 129 cpv. 3 CC “entro un termine di cinque anni dal divorzio l'avente diritto può esigere che sia fissata una rendita oppure che essa sia aumentata, qualora nella sentenza di divorzio sia stata constatata l'impossibilità di fissare una rendita sufficiente a coprire un debito mantenimento, ma la situazione economica dell'obbligato sia nel frattempo migliorata”. Ciò non significa tuttavia che nella sentenza di divorzio il giudice debba verificare d'ufficio il fabbisogno minimo dell'“avente diritto”. Nel diritto di famiglia la procedura civile ticinese non prevede l'applicazione del principio inquisitorio oltre quanto impone il diritto federale, che lo rende imperativo a tutela dei figli minorenni (DTF 128 III 413 in alto), ma non dei coniugi. Come nel caso del marito, in definitiva il fabbisogno minimo dell'interessata si riduce pertanto a fr. 2656.10 mensili (fr. 2756.10 calcolati dal primo giudice, meno fr. 100.– stimati di imposte).
10. Riassumendo, con un reddito di fr. 5059.65 netti mensili (compresa la tredicesima mensilità, ma senza gli assegni familiari di
fr. 183.– per ogni figlio) AO 1 ha un fabbisogno minimo di fr. 2635.65 mensili (consid. 7), il che gli lascia un agio mensile di fr. 2424.–. AP 1 ha un reddito ipotetico di fr. 1300.– netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2656.10 (consid. 9), onde un disavanzo di fr. 1356.10 mensili. Quanto al fabbisogno in denaro dei figli, esso ammonta a complessivi fr. 1790.– fino ai 16 anni di G__________ (23 gennaio 2006) e ammonterà a complessivi fr. 2020.– fino ai 16 anni di Gi__________ (20 ottobre 2007), dopo di che l'appellante non chiede più contributi di mantenimento per sé medesima. Sempre per quanto attiene al fabbisogno in denaro dei figli, giovi rilevare che la sentenza impugnata contiene un chiaro errore di calcolo (specchietto a pag. 5 nel mezzo), il primo giudice avendo aggiunto per svista un anno di vita a tutti i figli (ciò che ha anticipato il loro ingresso nella susseguente fascia d'età e l'aumento prematuro del rispettivo fabbisogno). Come figura nella convenzione, inoltre, ai fini del giudizio ci si atterrà al principio per cui l'appellante dovrà sussidiare A__________ anche dopo la maggiore età, “fino al termine della formazione scolastica o professionale”, regolando in una clausola separata – già contenuta nella sentenza del Segretario assessore e non contestata dalle parti – l'ipotesi in cui ciò non dovesse essere il caso.
Nella prospettiva odierna occorre ancora precisare, da ultimo, che sul contributo litigioso per il lasso di tempo anteriore all'emanazione della presente sentenza l'appello è senza oggetto. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, in effetti, i contributi di mantenimento continuano a essere disciplinati dal regime provvisionale (Gloor in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio a DTF 120 II 2 consid. 2b), né il giudice di merito non può rimettere in discussione tale assetto (DTF 127 III 498 consid. 3a). Tutto ciò posto, in ultima analisi AO 1 può garantire fino ai 16 anni di G__________ (23 gennaio 2006) il contributo per i figli convenzionalmente pattuito
(fr. 1790.– mensili, più gli assegni familiari) e versare alla moglie quanto gli rimane della sua disponibilità mensile, ossia fr. 634.– mensili. Dal febbraio del 2006 fino all'ottobre del 2007 egli può continuare ad assicurare il contributo per i figli convenzionalmente pattuito (fr. 2020.– mensili, più gli assegni familiari), ma gli rimangono soli fr. 404.– mensili per la moglie. Non potendo egli essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo, l'appello in esame va accolto fino a concorrenza delle cifre predette.
11. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Rispetto ai contributi alimentari fissati per lei dal Segretario assessore, l'appellante ottiene un aumento di circa due terzi rispetto a quanto richiesto. Si giustifica così che sopporti un terzo dei costi e che riceva un'indennità per ripetibili ridotte. Il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, conforme agli accordi intervenuti tra le parti, può rimanere invariato.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita accoglimento. L'indigenza di lei emerge verosimile dagli atti (art. 3 cpv. 2 Lag) e la parvenza di buon diritto insita nell'appello si conferma evidente in esito all'attuale giudizio (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag e contrario), sebbene il risultato si debba anzitutto all'errore di calcolo in cui è caduto il Segretario assessore (sopra, consid. 10), rilevato d'ufficio dalla Camera. L'indennità per ripetibili in favore dell'appellante andrebbe dedotta per vero dalla nota professionale dell'avvocato d'ufficio, ma le aleatorie possibilità d'incasso nei confronti di AO 1 inducono a prescindere da tale esigenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AO 1 è tenuto a versare in via anticipata ad AP 1 entro il cinque di ogni mese i seguenti contributi alimentari:
fr. 634.– mensili fino al 31 gennaio 2006,
fr. 404.– mensili dal 1° febbraio 2006 fino al 31 ottobre 2007.
Ove alla maggiore età del figlio A__________ (agosto del 2006) dovesse venir meno il contributo alimentare per il figlio medesimo, l'importo destinato fino a quel momento da AO 1 a lui (fr. 750.– mensili) dovrà essere corrisposto ad AP 1 in aggiunta a quanto sopra indicato.
I contributi alimentari vanno adeguati all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo in base all'indice del novembre 2004, salvo che il debitore dimostri di non avere beneficiato del rincaro o di averne beneficiato solo in parte, nel qual caso l'adeguamento non sarà dovuto o sarà dovuto solo in quest'ultima misura.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è con-
fermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 370.–
b) spese fr. 50.–
fr. 420.–
sono posti per un terzo a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
3. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'RA 1.
4. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria