Incarto n.
11.2003.160

Lugano

26 gennaio 2005/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2003.102 (azione confessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 6 ottobre 2003 da

 

 

 e  AO 1 , e

 AO 3  

(patrocinati dall'avv.RA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  RA 1 ),

 

giudicando ora sul decreto del 3 dicembre 2003 con cui il Pretore ha accolto un'istanza di misure cautelari presentata dagli attori;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 dicembre 2003 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 3 dicembre 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 è proprietario della particella n. 486 RFD di __________ (1964 m²), che confina a sud con la particella n. 1611 (1069 m²), appartenente a AO 1 in ragione di un mezzo ciascuno, la quale confina a sua volta, a sud, con la particella n. 485 (1069 m²) di AO 3. Questi due ultimi fondi (non edificati) non hanno sbocco sulla pubblica via, ma beneficiano di una servitù di passo con veicoli e posteggio a carico della proprietà di AP 1. Il tracciato della servitù di passo si diparte dalla strada comunale (“via __________”) che lambisce il confine nord del fondo serviente (edificato), passa per un primo tratto (circa 42 m) su una stradina sterrata e poi (per circa 26 m) su un prato, fino alla particella n. 1611. Questa, gravata anch'essa da un diritto di passo pedonale e con ogni veicolo a favore della particella n. 485, confina a est con una strada privata (particella n. 1366). In prossimità del fondo n. 485 giungono inoltre due strade private (particelle n. 1288 e 1369).

 

                                  B.   L'8 maggio 2003 AO 3 ha ottenuto la licenza edilizia per sistemare il terreno sulla sua particella n. 485. Nel giugno del 2003 AO 1 hanno presentato al Comune di __________ una domanda di costruzione per erigere una casa monofamiliare sulla loro particella n. 1611, progetto al quale AP 1 ha formulato opposizione. Il 26 agosto 2003 il Comune ha nondimeno rilasciato la licenza edilizia, che è stata impugnata dall'opponente davanti al Consiglio di Stato con l'argomento – tra l'altro – che il fondo è privo d'accesso. In esito a una notifica di AO 1 intesa alla costruzione di una strada sterrata sull'ultimo tratto del passo veicolare sulla particella n. 486, l'autorità comunale ha rilasciato il 17 novembre 2003 la licenza edilizia, respingendo l'opposizione del proprietario del fondo serviente. Entrambe le licenze sono state impugnate da AP 1 davanti al Consiglio di Stato. La procedura amministrativa è tuttora pendente.

 

                                  C.   Intanto, constatato che il vicino posteggiava la propria automobile all'imbocco del passo, con petizione del 6 ottobre 2003 AO 1 hanno chiesto insieme con AO 3 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord che fosse ordinato ad AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di astenersi dall'ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio del passo sulla sua particella n. 486. Tale domanda è stata formulata anche in via cautelare, unitamente all'ingiunzione di rimuovere il veicolo dal tracciato del passo (inc. OA.2003.102). Statuendo inaudita parte il 7 ottobre 2003, il Pretore ha accolto le richieste. L'indomani AP 1 ha postulato la revoca del provvedimento. All'udienza del 10 novembre 2003, indetta per la discussione cautelare, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Al termine dell'udienza il Pretore ha emanato a verbale un nuovo decreto “nelle more istruttorie”, confermando le citate ingiunzioni. Richiamato un incarto riguardante le medesime parti (DI.2003.129) e non essendovi altre prove da esperire, al dibattimento finale (che ha avuto luogo seduta stante) le parti si sono confermate nelle rispettive domande. Con risposta del 26 novembre 2003 AP 1 ha proposto poi di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la cancellazione della servitù di passo o, subordinatamente, il relativo riscatto mediate un'indennità da definire. Tale causa è tuttora pendente.

 

                                  D.   Nel frattempo, il 9 ottobre 2003, AP 1 ha promosso un'azione possessoria perché fosse ordinato a AO 1 e a AO 3 – già in via cautelare e sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di astenersi dal transitare sulla sua proprietà con veicoli e mezzi di ogni genere prima che il fondo serviente sia stato adeguatamente attrezzato per sopportare tale traffico veicolare. All'udienza del 10 novembre 2003, indetta per il contraddittorio, i convenuti hanno postulato il rigetto dell'azione. Richiamato l'incarto OA.2003.102 e non essendovi altre prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale sulla cautelare e sulla possessoria, riconfermandosi nelle loro posizioni. Con giudizio unico del 1° dicembre 2003 il Pretore ha poi respinto sia la domanda cautelare sia l'istanza possessoria. Un appello presentato il 15 dicembre 2003 da AP 1 contro tale giudizio è tuttora pendente (inc. 11.2003.161).

 

                                  E.   Statuendo il 3 dicembre 2003, il Pretore ha accolto invece l'istanza cautelare di AO 1 e AO 3, ingiungendo ad AP 1 di astenersi – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – dall'ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio del passo gravante la sua particella n. 486. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere agli istanti fr. 400.– com­plessivi per ripetibili.

 

                                  F.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 10 dicembre 2003 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso – di riformare il giudizio impugnato e di respingere l'istanza cautelare. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di questa Camera il 22 dicembre 2003. Nelle loro osservazioni del 16 gennaio 2004 AO 1 e AO 3 propongono di respingere l'appello.

                                       

Considerando

 

in diritto:                  1.   Accertata l'esistenza della servitù di passo con veicoli iscritta nel registro fondiario, il Pretore ha ravvisato una turbativa all'esercizio del diritto da parte del convenuto. Ciò posto, egli ha escluso che i beneficiari, avendo chiesto una licenza edilizia per formare una stradina sulla parte finale del tracciato, intendano esercitare il loro diritto in modo pregiudizievole o abusivo. E la mancanza di circostanze atte a giustificare la turbativa rendeva, a un sommario esame, l'azione provvista di buon diritto. Il Pretore ha ammesso altresì i requisiti del notevole pregiudizio e dell'urgenza, sottolinendo che gli istanti hanno reso verosimile la necessità di accedere con veicoli ai loro fondi per eseguire lavori di allacciamento a varie condotte, per sistemare il terreno e per sgomberare legname, di modo che l'ostruzione del passo da parte del convenuto può cagionare loro un grave danno. Quanto alla possibilità di accedere ai fondi da una strada situata sulla particella n. 1366, il primo giudice ha ricordato che si tratta di un accesso privato sul quale gli attori non possono vantare alcun diritto. Onde, per finire, l'accoglimento dell'istanza cautelare.

 

                                   2.   L'appellante contesta che sussitano in concreto i requisiti dell'urgenza e del notevole pregiudizio, affermando che la servitù esiste solo come diritto, la strada necessaria al suo esercizio non essendo ancora stata costruita e gli istanti non avendo ancora ottenuto il permesso di eseguirla. Egli rivendica poi la legittimità del suo agire, sostenendo che come proprietario del fondo serviente egli può esigere dai beneficiari che prima di esercitare il passo muniscano il fondo delle necessarie infrastrutture. In concreto il fondo non è idoneo a sopportare il passo veicolare, che danneggia gravemente la sua proprietà. Inoltre – egli soggiunge – i beneficiari della servitù non dispongono ancora di una licenza edilizia passata in giudicato per la costruzione della casa e della strada, sicché non hanno alcuna necessità di transitare sul suo terreno. Egli fa notare di non avere mai impedito l'accesso per eseguire la normale manutenzione dei fondi dominanti, ma di opporsi a che i vicini facciano transitare autocarri e mezzi di lavoro allo scopo di formare, senza pagare dazio, una strada per l'edificazione della particella n. 1611.

 

                                   3.   I criteri preposti all'emanazione di provvedimenti cautelari sono già stati riassunti dal Pretore e non occorre ripetersi (consid. 1 e 2). Basti rammentare che l'esistenza dei tre requisiti, che va esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti), non giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).

                                       

                                         a)   Nella fattispecie i comproprietari della particella n. 1611 hanno reso sufficientemente verosimile la necessità di accedere con automezzi al loro fondo. Anzi, iI proprietario della particella n. 485 dispone di una licenza edilizia passata in giudicato per procedere alla sistemazione del proprio terreno (doc. P, fotografie doc. T) e rimuovere legname (doc. Q e fotografie doc. U), senza che l'appellante spenda una parola al riguardo. Certo, gli interessati non dispongono ancora di una licenza edilizia passata in giudicato per erigere la loro abitazione o per eseguire il tratto finale di strada sul fondo del convenuto, tuttavia – come ha rilevato il Pretore – essi hanno reso verosimile l'urgenza di accedere al loro fondo con veicoli anche per svolgere lavori che non sono direttamente condizionati al rilascio delle due licenze edilizie, dovendo essi completare l'allacciamento alla rete idrica, alla corrente elettrica e alla fognatura (doc. L, R e fotografie doc. U). Né l'appellante contesta che il rinvio di tali opere per la durata della causa sia suscettibile di causare ai vicini un notevole pregiudizio, quanto meno dal profilo economico (v. doc. L e Q), a prescindere del fatto che la posa dei cavi elettrici da parte delle Aziende Industriali di __________ sulla particella n. 1611 interessa anche un terzo, il quale sta già costruendo un fabbricato (particella n. 484: doc. R).

 

                                         b)   Non risulta invece dagli atti – né l'appellante ha reso verosimile – che gli attori intendano formare una “pista” sull'ultimo tratto del passo, danneggiando il suo fondo. È vero che l'interessato ha prodotto fotografie di una superficie prativa praticamente intatta (doc. 2, in particolare fotografie n. 8, 9 e 11 sviluppate il 7 novembre 2003). Dovessero nondimeno gli attori danneggiare il terreno, l'appellante potrà chiedere il risarcimento del danno (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 390 n. 2281b). Del resto, proprio per ovviare a simili inconvenienti i comproprietari della particella n. 1611 hanno postulato una licenza edilizia che li autorizzi a creare una strada sterrata sull'ultimo tratto del passo (doc. N). Ciò che è lecito, i beneficiari di una servitù di passo avendo la facoltà di eseguire e mantenere la strada necessaria all'esercizio del loro diritto anche contro la volontà del proprietario del fondo serviente (DTF 115 IV 26 consid. 3a con rimandi; sentenza del Tribunale federale 5C.107/2001 del 18 luglio 2001, consid. 5b; Petitpierre in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 5 ad art. 737 con richiamo).

 

                                   4.   Quanto al requisito della probabilità di esito favorevole, l'appellante ribadisce che, mancando la strada, gli attori non possono pretendere di esercitare il diritto di passo veicolare, di modo che l'azione confessoria sarebbe prematura e priva d'oggetto. Egli medesimo riconosce tuttavia che il transito di veicoli attraverso il suo fondo è già oggi possibile, tant'è che in passato i proprietari dei fondi dominanti ne hanno usufruito – con il suo consenso – per assicurare la manutenzione dei loro terreni (appello, pag. 6 nel mezzo). A un esame sommario come quello che sottende all'emanazione di misure cautelari l'azione di merito non sembra quindi manifestamente priva d'oggetto o prematura. Né si può affermare che la causa  promossa dagli attori appaia d'acchito infondata, l'azione confessoria essendo data nei confronti di chiunque impedisca o renda più difficile l'esercizio di una servitù (Petitpierre, op. cit., n. 11 ad art. 737 CC), ciò che il convenuto in concreto non nega. Circa il senso e lo scopo per cui la servitù è sta­ta costituita, come pure l'interesse e le reali necessità del fondo dominante, essi andranno accertati dal giudice – con pieno potere cognitivo – nella causa di merito.

 

                                   5.   L'appellante pretende che gli attori, prima di esercitare la servitù, costruiscano una strada sull'ultimo tratto del tracciato, in modo da evitare danni al suo fondo. Di per sé la richiesta potrebbe anche rivelarsi fondata, tanto più che sulla particella n. 1611 è prevista la costruzione di una casa, ma ciò non basta perché il convenuto potesse ostacolare l'esercizio di un passo regolarmente iscritto nel registro fondiario senza apparenti limitazioni. Men che meno ove si consideri che gli attori hanno reso verosimile la necessità di eseguire lavori urgenti e che il convenuto – come detto (consid. 3b) – potrà sempre chiedere il risarcimento di eventuali danni occasionatigli (si veda anche l'art. 383 CPC). Certo, il beneficiario di una servitù è tenuto a usare del suo diritto con ogni possibile riguardo (art. 737 cpv. 2 CC), sicché gli incombe di contenere nella misura da lui esigibile gli inconvenienti arrecati all'altro proprietario (Steinauer, op. cit., pag. 389, n. 2281). E quest'ultimo può pretendere le misure ragionevolmente intese a eliminare gli effetti dannosi della servitù, sempre che l'esercizio del diritto non ne risulti pregiudicato (DTF 100 II 195; Steinauer, op. cit., pag. 389 n. 2281b; I CCA, sentenza inc. 11.2001.65 del 3 aprile 2002, consid. 19a, menzionata in: RtiD I-2004 pag. 609 n. 115c). Non si scordi però che in concreto i comproprietari della particella n. 1611 hanno postulato una licenza edilizia proprio per approntare una strada sterrata sul fondo serviente (doc. N), rendendo verosimile di voler prevenire eventuali danni al fondo del convenuto. A un esame di verosimiglianza non si ravvisano dunque gli estremi per sospendere l'esercizio della servitù fino alla realizzazione del tratto finale dell'accesso carrabile.

 

                                   6.   L'appellante sostiene infine che l'esercizio del passo nello stato attuale dei terreni costituisce un manifesto abuso, giacché ha per unico scopo quello di danneggiare il suo fondo. Egli fa valere che già attualmente l'accesso ai due fondi dominanti avviene per mezzo di una strada privata sulla particella n. 1366, senza contare che esistono altri due accessi possibili grazie alle strade priva­te realizzate dopo la costituzione della servitù (particelle n. 1288 e 1369). Ora, l'art. 2 CC vieta di esercitare, per nuocere ad altri, un diritto che abbia perso definitivamente ogni interesse. Trattandosi di servitù, tale precetto trova espressione nell'art. 737 cpv. 2  CC, che impone al beneficiario di una servitù l'uso del suo diritto con ogni possibile riguardo (Baumann in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 298 ad art. 2 CC; Petit­pierre, op. cit., n. 1 e 7 ad art. 737 CC), rispettivamente nell'art. 736 cpv. 1 CC, che consente la cancellazione di una servitù ormai senza interesse per il fondo dominante (Baumann, op. cit., n. 369c ad art. 2 CC con rimandi). Del resto, il convenuto medesimo ha postulato in via riconvenzionale, nell'azione di merito, la soppressione della servitù.

 

                                         Nel caso in esame non fa dubbio che la particella n. 1611 sia raggiungibile dalla pubblica via anche per il tramite una strada privata sul fondo n. 1366 (doc. D). Resta il fatto – incontestato – che gli attori non hanno alcun diritto di farne uso (doc. 19¹: estratto del registro fondiario). Poco importa che il transito su tale fondo sia stato finora tollerato, una simile autorizzazione potendo essere revocata in ogni tempo, lasciando i beneficiari della servitù privi di accesso. La situazione è analoga per quanto attiene alle strade situate sulle particelle n. 1288 e 1369 (doc. 19 e 19²), le quali per di più – stando a quanto si desume dagli atti – neppure raggiungono il confine della particella n. 485 (planimetrie doc. D, 15 e 16), per tacere del fatto che gli attori non beneficiano di reciproche servitù di passo che li abilitino a raggiungere tali vie attraverso i rispettivi fondi (doc. E, 3° foglio). A un esame sommario non si può dire pertanto che i proprietari dei fondi dominanti intendano esercitare la servitù al solo scopo di nuocere al convenuto. Se ne conclude che l'appello, destituito di buon diritto, è destinato all'insuccesso.

                                     

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CC), che rifonderà agli istanti un'equa indennità per ripetibili.

                                     

Per questi motivi

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–    ;

–   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria