Incarto n.
11.2003.162

Lugano

6 luglio 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 646.2001/23-27.2003 (diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

 AP 1   

(patrocinata dall'  RA 2 )

 

 

a

 

 

 

 CO 2  

(patrocinato dall'  RA 1 ) e alla

 

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

 

riguardo ai figli D__________ (1993) e M__________ (1996);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 dicembre 2003 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 25 novembre 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Se dev'essere accolto il ricorso del 12 dicembre 2003 presentato da AP 1 contro il diniego dell'assistenza giudiziaria da parte dell'autorità di vigilanza;

 

                                         4.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

                                        

                                         5.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Dal matrimonio tra CO 2 (1962) e AP 1 (1966) sono nati D__________, il 26 novembre 1993, e M__________, il 16 marzo 1996. In seguito alla separazione dei genitori, all'inizio del 2001, i figli sono rimasti con la madre. Il 12 ottobre 2001 CO 2 ha segnalato alla Commissione tutoria regionale 8 presunti abusi sessuali commessi dallo zio materno su D__________ e M__________. Analoga segnalazione è pervenuta il 23 gennaio 2002 alla Commissione tutoria dal Ministero pubblico. Con decisione provvisionale dell'8 febbraio 2002, emanata senza contraddittorio, la Commissione ha decretato il collocamento dei ragazzi nell'Unità di pronta accoglienza e osservazione (PAO) dell’__________, ha privato i genitori della custodia parentale, ha sospeso il loro diritto di visita e ha ordinato accertamenti, conferendo mandato al “__________” di __________ diretto da __________, che si era già occupata dei ragazzi nell'ottobre 2001 su incarico dei genitori, di continuare a prestare sostegno ai minorenni.

 

                                  B.   Il 22 febbraio 2002 AP 1 ha chiesto la revoca di tali misure e il 27 febbraio successivo la sostituzione di __________. Con decisione provvisionale del 6 marzo 2002 la Commissione tutoria ha confermato le misure adottate, concedendo nondimeno a ogni genitore un colloquio sorvegliato di un'ora con i figli e incaricando l'operatore sociale __________ di fissare altri diritti di visita sorvegliati. Un ricorso introdotto il 18 marzo 2002 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 6 giugno 2002 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, che ha rifiutato alla ricorrente l'assistenza giudiziaria. Su appello da lei presentato, tale beneficio è poi stato conferito da questa Camera con sentenza del 30 dicembre 2002 (inc. 11.2002.73).

 

                                  C.   Nel frattempo, esaminato un rapporto dello psicologo e psicoterapeuta __________ sulle capacità dei genitori, con decisione del 7 giugno 2002 la Commissione tutoria ha mantenuto le misure provvisionali già adottate, salvo ridurre il diritto di visita sorvegliato di CO 2 e AP 1 a un'ora ciascuno ogni quindici giorni. Adita da entrambi i genitori, con decisione del 13 agosto 2002 l'autorità di vigilanza ha deciso di collocare D__________ e M__________ per l'anno scolastico 2002/03 come semiconvittori all'__________ di __________ e di affidare i ragazzi al padre la sera, oltre che durante il fine settimana e le ferie scolastiche. Parallelamente essa ha esteso il diritto di visita di AP 1, dal 9 settembre 2002, concedendole cinque incontri sorvegliati con la mediazione di __________ di un'ora e mezzo la settimana seguiti, salvo impedimenti, da un intero pomeriggio non sorvegliato ogni domenica, con obbligo di impedire ogni relazione dei figli con la sua famiglia, in particolare con lo zio materno e i nonni. Alla fine del 2002 la Commissione tutoria avrebbe poi riesaminato la situazione, decidendo nuovamente sull'assetto delle visite. L'interessata è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Un appello introdotto da AP 1 del 4 settembre 2002 per ottenere un'estensione del diritto di visita è stato stralciato dai ruoli il 16 dicembre 2003 da questa Camera per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico (inc. 11.2002.101).

 

                                  D.   Con una nuova decisione provvisionale del 19 febbraio 2003 la Commissione tutoria, accertate le deteriorate relazioni personali tra i figli e la madre, ha nuovamente ridotto il diritto di visita dei genitori a “circa” un'ora e mezzo ogni due settimane sotto la sorveglianza e la mediazione di due responsabili del Punto d'incontro della __________ a __________. Inoltre essa ha confermato il mandato al “__________” di assicurare sostegno educativo e terapeutico ai ragazzi. Tale decisione è stata impugnata da entrambi i genitori davanti all'autorità di vigilanza. Nel suo ricorso del 14 marzo 2003 CO 2 ha chiesto di sospendere, già in via provvisionale, il diritto di visita della madre. Nel suo ricorso del 21 marzo 2003 AP 1 ha contestato in via preliminare la validità della decisione e nel merito ha chiesto, già in via cautelare, il collocamento dei figli all'__________ e un diritto di visita con frequenza settimanale, oltre alla sostituzione della persona incaricata di prestare il sostegno terapeutico ai figli. In un complemento al ricorso del 24 marzo 2003 essa ha poi postulato la verifica dei requisiti professionali di __________ per dispensare terapie a minori vittime di reato.

 

                                  E.   Con decisione cautelare del 18 marzo 2003, confermata il 17 aprile 2003 dopo il contraddittorio, l'autorità di vigilanza ha sospeso il diritto di visita della madre, rifiutando di internare i figli all'__________. Ritenendo eccessiva la durata della procedura davanti all'autorità di vigilanza, il 4 luglio 2003 AP 1 ha ricorso per denegata giustizia davanti al Consiglio di Stato, che ha trasmesso il ricorso a questa Camera. La ricorrente ha poi ritirato il ricorso, che questa Camera ha stralciato dai ruoli il 16 dicembre 2003 (inc. 11.2003.97). Frattanto, statuendo il 25 novembre 2003, l'autorità di vigilanza ha parzialmente accolto il ricorso di CO 2, nel senso che ha sospeso il diritto di visita di AP 1 e ha incaricato la Commissione tutoria di pronunciarsi nuovamente sui diritti di visita entro sei mesi o, verificandosene le premesse, di ristabilire anche prima le relazioni personali fra madre e figli. L'autorità di vigilanza ha respinto invece il ricorso di AP 1 e la contestuale richiesta di assistenza giudiziaria, senza prelevare tasse né spese. AP 1 è stata tenuta a rifondere al marito un'indennità di fr. 200.– per ripetibili.

 

                                  F.   Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorta il 12 dicembre 2003 con un ricorso nel quale postula la concessione del beneficio litigioso, sollecitando analogo beneficio anche in appello. Il 17 dicembre 2003 essa ha impugnato anche gli altri dispositivi della decisione predetta, chiedendone la riforma – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – nel senso di respingere il ricorso presentato dal marito all'autorità di vigilanza, di conferirle un diritto di visita sorvegliato settimanale, di incaricare la Commissione tutoria regionale di riesaminare la sorveglianza dei colloqui entro due mesi e di revocare il mandato conferito al “__________” e a __________, invitando la Commissione a indicare nuove modalità terapeutiche. In via cautelare essa postula il ripristino di diritti di visita settimanali sorvegliati e la sostituzione della terapeuta. Con decreto del 23 dicembre 2003 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di misure cautelari. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2004 la Commissione tutoria regionale 8 ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Camera. CO 2 è rimasto silente. Il 25 febbraio 2004 l'appellante ha sollecitato nuovamente la rimozione immediata della terapeuta, ciò che il presidente della Camera ha respinto con decreto del 12 marzo 2004.

 

Considerando

 

in diritto:                   I.   Sull'appello del 17 dicembre 2003

 

                                   1.   La competenza dell'autorità tutoria a decidere sulle relazioni personali fra l'appellante e i figli e a emanare misure di protezione in favore di D__________ e M__________ è già stata accertata nella sentenza 16 dicembre 2003 di questa Camera (inc. 11.2002.101, consid. 1). Al riguardo non giova quindi ripetersi.

 

                                   2.   Nel Cantone Ticino “ai procedimenti definibili mediante una decisione della Commissione tutoria regionale o dell'autorità di vigilanza sulle tutele è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, riservate le norme che seguono” (art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL 4.1.2.2], richiamata anche dall'art. 39 LAC). Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sono poi impugnabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). La procedura di appello è regolata dagli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. L'appello ha effetto sospensivo, ma la decisione impugnata può disporre altrimenti (come nel caso del ricorso all'autorità di vigilanza: art. 43 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

 

                                   3.   Le decisioni pregiudiziali e incidentali prese da autorità amministrative, tra le quali rientrano le misure provvisionali, sono impugnabili nello stesso termine delle decisioni finali (sentenza inc. 11.2003.147 del 1° dicembre 2003, consid. 3). Esse devono essere suscettibili però di arrecare al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm; identico requisito pone l'art. 45 PA, sebbene in determinati casi la giurispru­denza federale dia il rischio di danno irreparabile per scontato: Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 264 in alto), ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. d ad art. 44 LPAmm). Trattandosi di decisioni provvisionali emanate da autorità tutorie o dall'autorità di vigilanza, inoltre, esse sono impugnabili a questa Camera solo ove siano state adottate “previo contraddittorio” (sentenza inc. 11.2005.48 del 12 maggio 2005, consid. 5).

 

                                   4.   Nella fattispecie CO 2 e AP 1 sono stati sentiti dall'autorità di vigilanza il 3 marzo e il 29 aprile 2003. La decisione impugnata può quindi considerarsi adottata “previo contraddittorio”. Il problema è sapere se essa sia suscettibile di arrecare un pregiudizio cui non potrà più verosimilmente rimediarsi del tutto nemmeno con una decisione finale favorevole. Ora, che una decisione con cui l'autorità sospenda provvisionalmente le relazioni personali tra genitore e figlio possa cagionare un danno irreparabile è fuori dubbio (sentenza del Tribunale federale 5P.283/2003 del 15 settembre 2003, consid. 1.3 in fine). In concreto però l'autorità di vigilanza non ha solo soppresso provvisionalmente il diritto di visita della madre, ma ha anche confermato l'incarico al “__________” e in particolare a __________ di prestare sostegno educativo e terapeutico ai figli. Ci si può domandare se tali provvedimenti siano suscettibili di cagionare a loro volta un danno “non altrimenti riparabile”. Non dovendo il requisito del danno irreparabile essere giudicato con soverchio rigore in materia di filiazione, nel dubbio l'appello può ritenersi ammissibile anche al proposito.

 

                                   5.   L'interessata acclude all'appello nuovi documenti (un messaggio di posta elettronica della segretaria della Commissione tutoria del 17 ottobre 2001, uno di __________ del 29 ottobre 2001 e un verbale di audizione 29 aprile 2003 di __________), chiedendo di richiamare dall'Ufficio della sanità l'incarto relativo alla procedura disciplinare aperta nei confronti di __________, oltre a precedenti incarti di questa Camera, di condurre non meglio precisate audizioni di testi, come pure un interrogatorio formale e di far allestire una perizia. L'appellante ha trasmesso inoltre una lettera 23 dicembre 2003 del suo terapeuta dott. __________ e ha inviato, con l'istanza cautelare del 25 febbraio 2004, alcuni articoli di giornale del 25 febbraio 2004 apparsi su Internet, oltre alla pagina Internet del sito dell'Ufficio della sanità. Ora, di per sé, nuove prove in appello sono ammissibili in virtù dell'art. 424a cpv. 2 CPC e del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto). Nondimeno lo scritto del terapeuta dell'appellante non sussidia ai fini del giudizio, giacché la regolamentazione delle relazioni personali dev'essere orientata al bene del figlio, che prevale su eventuali interessi del genitore non affidatario (DTF 130 III 588 c. 2.1 con rimandi). Né è necessario assumere agli atti il messaggio di posta elettronica del 17 ottobre 2001, il cui contenuto già risulta dalle osservazioni della Commissione tutoria regionale a questa Camera, del 15 gennaio 2004 (act. III). Gli altri due documenti prodotti, poi, figurano già agli atti (doc. 6 nel fascicolo R.16.2002 e doc. 29).

 

                                         Quanto ai carteggi riguardanti precedenti cause davanti a questa Camera, essi sono notori (I CCA, sentenza inc. 11.1997.194 dell'8 febbraio 1999, consid. 2 con rinvii a Vogel/Spüh­ler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 255, n. 17 al § 44; Leuch/Mar­bach/Kel­lerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Berna 1995, n. 1c ad art. 218 e alla giurisprudenza citata in Cocchi/Trez­zini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 20 ad art. 184). Notori sono pure i fatti riportati negli articoli e nella pagina Internet inoltrati il 25 febbraio 2004 (art. 184 CPC), così come la circostanza apparsa sulla stampa che il 5 agosto 2004 il giudice della Pretura penale ha accolto un ricorso di __________, annullando la decisione con cui la Sezione sanitaria constatava che costei

                                         aveva svolto senza autorizzazione una pratica psicoterapeutica e le aveva inflitto una multa di fr. 1800.–. Quanto alle altre richieste di prova (testimoni, interrogatorio formale e perizia), esse sono formulate in modo tanto generico da riuscire improponibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 180).

 

                                   6.   L'appellante chiede, ancorché solo nei motivi, di annullare la decisione adottata il 29 febbraio 2003 dalla Commissione tutoria regionale poiché presa da soli membri supplenti. Le Commissioni tutorie regionali sono composte di due membri permanenti e del delegato del Comune di domicilio (art. 7 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Per ogni membro è designato un supplente (art. 7 cpv. 2). In concreto la decisione è stata adottata dal presidente supplente e dal membro supplente della Commissione. Mal si comprende quindi per quale motivo l'autorità sarebbe stata irregolarmente composta. Certo, l'art. 10 cpv. 1 seconda frase della citata legge prevede che, dandosi l'assenza di un membro, la Commissione si completa con un supplente, ma ciò non significa che – come crede l'appellante – un solo membro possa essere sostituito. Per il resto l'appellante non contesta i motivi che hanno indotto il presidente, il membro permanente e (in un secondo tempo) il delegato del Comune ad astenersi, né allega motivi di esclusione o di ricusa nei confronti dei membri supplenti che li hanno sostituiti. Con l'appellante si può convenire che all'inizio della procedura il ruolo di __________ non era chiaro, avendo essa assunto un mandato da parte dei genitori pur essendo intercosi scambi previ d'informazioni fra lei medesima e la Commissione tutoria ed essendo lei stata incaricata di sentire M__________ nella sua funzione di membro permanente della Commissione tutoria (doc. C e D di appello). Resta il fatto che, dopo avere ascoltato i figli su incarico dell'autorità tutoria, questa si è astenuta dalla sua funzione di membro permanente e non ha più partecipato ad alcuna decisione.

 

                                   7.   Accertata la validità della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale, nella fattispecie l'autorità di vigilanza non ha ritenuto di indagare sui requisiti professionali di __________ per condurre terapie su minori vittime di abusi (nel senso della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati), né la legge federale appena citata né le norme cantonali d'applicazione imponendo una determinata formazione a siffatti operatori. D'altro lato – ha soggiunto l'autorità di vigilanza – la pretesa attività illecita svolta dalla pedagogista non risultava constatata da alcuna decisione avente forza di giudicato. Quanto al caso in rassegna, poi, tale attività consisteva nel sostenere minorenni oggetti di abuso, non nel promuovere le relazioni personali fra madre e figli. Nulla giustificava quindi la sostituzione della pedagogista, con cui i ragazzi avevano instaurato un rapporto di fiducia. Per quel che riguardava i diritti di visita, l'autorità di vigilanza ha ricordato che i figli si opponevano fermamente a nuovi incontri con la madre, non perché indotti dal padre, ma perché la genitrice rifiutava ai loro occhi di ammettere le sofferenze loro inflitte dallo zio. Ciò posto, l'autorità di vigilanza ha ritenuto necessario sospendere temporaneamente i diritti di visita di lei poiché suscettibili di arrecare concreto pregiudizio ai ragazzi. Essa ha previsto nondimeno un riesame della situazione da parte della Commissione tutoria entro sei mesi.

 

                                   8.   L'appellante si duole anzitutto di non essere stata informata a tempo debito circa l'esistenza di due videoregistrazioni riguardanti determinati colloqui fra la pedagogista e i figli, cassette che non figurano agli atti, e fa valere che l'autorità di vigilanza non ha mai risposto alle critiche da lei sollevate con lettere del 9 maggio e del 4 luglio 2003 (doc. 10 e 18). In realtà dagli atti risulta che l'autorità di vigilanza ha riscontrato le due richieste dell'appellante, segnalando che le videoregistrazioni si trovavano depositate al Ministero pubblico e che la Commissione tutoria non scorgeva motivo per negarne la visione (doc. 13 e 19). L'appellante non si è quindi vista limitare né impedire l'accesso al materiale raccolto. È vero che le videoregistrazioni avrebbero dovuto essere rubricate (art. 24 cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Comunque sia, le due cassette non sono state prese in considerazione ai fini della decisione impugnata, per tacere del fatto che l'appellante avrebbe potuto visionarle nel corso della procedura davanti all'autorità di vigilanza (come il suo patrocinatore riconosce: appello, pag. 6). In proposito l'appello manca perciò di consistenza.

 

                                   9.   Per quanto attiene alla sostituzione della pedagogista, l'appellan­te afferma che l'autorità di vigilanza ha ignorato le sue censure sul cumulo di funzioni da parte di __________, membro permanente della Commissione tutoria, direttrice del menzionato “__________” e persona incaricata nella fattispecie di seguire gli incontri sorvegliati tra madre e i figli. Ciò configurerebbe un diniego di giustizia. In realtà, più che un diniego di giustizia, l'appellante rimprovera all'autorità di vigilanza un'insufficienza di motivazione. Se non che, la decisione impugnata consente per lo meno di capire che l'autorità di vigilanza ha rinunciato a intervenire nei confronti di __________ perché nel caso specifico l'eventuale incompatibilità tra la funzione di terapeuta e quella di mediatrice nell'ambito dei diritti di visita era ormai superata, la Commissione tutoria regionale avendo incaricato un'altra specialista di sorvegliare le relazioni personali fra l'appellante e i figli. Seppure concisa, tale motivazione permetteva alla ricorrente di comprendere perché l'autorità avesse deciso in un senso piuttosto che in un altro, dandole modo di insorgere alla Camera civile di appello con sufficiente cognizione di causa. La sentenza impugnata era quindi conforme ai requisiti minimi del diritto federale (DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b), oltre i quali la procedura cantonale non si sospinge.

                                     

                                10.   All'autorità di vigilanza l'interessata fa carico di non avere verificato se la pedagogista __________ adempisse i requisiti per assistere vittime di reati, se non altro interpellando il delegato preposto o la Commissione apposita. Sta di fatto che la questione legata alle qualifiche professionali della pedagogista è ormai superata, il procedimento aperto dall'Ufficio cantonale della sanità nei confronti di lei essendosi risolto con un'assoluzio­ne da parte del Giudice della Pretura penale. Né l'autorità amministrativa può scostarsi da tale proscioglimento, passato in giudicato. Quanto al fatto che __________ si valga di un dottorato conseguito in una disciplina che non è la psicologia né la psicoterapia, non è dato a divedere – né l'appellante spiega – quale rilevanza ciò possa avere ai fini del giudizio, per tacere del fatto che l'art. 13 del regolamento concernente l'esercizio delle arti sanitarie maggiori invocato dall'appellante è stato abrogato il 25 novembre 2003 (BU 2003 pag. 332), la materia essendo regolata ora dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, allegato III (“Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali”: RS 0.142.112.681).

 

                                11.   Diversa è la questione di sapere se in concreto la pedagogista controversa sia professionalmente idonea ad assistere i figli, benché non abilitata a esercitare la psicoterapia. Ora, che “una presa a carico educativo-terapeutica” dei ragazzi volta alla rielaborazione delle situazioni traumatiche subìte sia necessaria non fa dubbio, come ha confermato la dott. __________, psicologa e psicoterapeuta chiamata in sede penale a valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai minori (referto del 31 dicembre 2002: doc. 1, allegato C, pag. 31). A un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali la qualifica di __________, dottoressa in pedagogia clinica (doc. 30; v. anche: ‹www.__________.ch›), appare nondimeno sufficiente, né l'appellante asserisce che

                                         l'uno o l'altro figlio abbisogni di cure psicoterapeutiche. Ciò non toglie che la Commissione tutoria regionale dovrà tenere in maggiore considerazione, a futura memoria, le qualifiche professionali delle persone incaricate di assicurare sostegno a minori vittime di reato, in particolare ove si tratti di crimini sessuali.

 

                                12.   L'appellante rileva che i suoi rapporti con i figli sono peggiorati da quando è intervenuta __________. Essa ricorda che inizialmente, quando erano collocati nell'Unità di pronta accoglienza e osservazione (PAO) dell' __________, i bambini mostravano grande piacere nell'incontrarla e che il dott. __________, incaricato di valutare le capacità dei genitori, non ha ravvisato alcun impedimento nella sua persona. Essa sottolinea che tale evoluzione negativa non è imputabile a lei, visto che i suoi sporadici diritti di visita sono stati esercitati sotto sorveglianza, ma alla terapia applicata dalla pedagogista, oltre che – in sott'ordine – al protrarsi della procedura e all'opposizione del padre.

 

                                         È pacifico che l'atteggiamento dei figli verso la madre è mutato nel corso del 2002. Se all'inizio essi si dimostravano lieti nel vederla (doc. 19 nel fascicolo R.16.2002: rapporti sull'andamento dei diritti di visita del 14 e del 28 marzo 2002), dall'autunno del 2002 essi hanno cominciato a manifestare resistenze (doc. 50), fino a confidare al padre di voler rinunciare alle visite di lei (doc. 3, allegato 3; doc. 51), confermando tale loro desiderio anche alla pedagogista e infine alla madre stessa, durante un incontro del 5 febbraio 2003 (doc. 3, allegato 2 e 4; doc. 52). Il motivo di ciò sembra ricondursi al fatto che l'appellante, pur credendo agli abusi patiti dai figli, non voglia credere che autore dei reati possa essere il fratello di lei (doc. 49; doc. 1, allegato C pag. 25). Visto lo scetticismo della madre, i figli si sono sentiti incompresi (doc. 44). Da parte sua la pedagogista ha dichiarato che “le difficoltà principali risiedono nella mancanza di un riconoscimento da parte della [madre] della sofferenza dei suoi figli in relazione ai trau­mi pregressi da loro subìti”, sicché la genitrice non è percepita come una “figura protettiva” (doc. 3, allegato 2). Del resto, che l'incredulità della madre metta a disagio i figli risulta anche dalla perizia della dott. __________ (doc. 1, allegato C, pag. 15 e 17 a metà). E a suo tempo pure il dott. __________ aveva riscontrato una mancanza d'attenzione della madre per i ragazzi (referto del 9 maggio 2002 alla Commissione tutoria regionale, pag. 7). In circostanze siffatte, a un sommario esame come quello che informa l'emanazione di provvedimenti cautelari, la tesi dell'appellante, stando al quale il peggioramento dei suoi rapporti con figli è imputabile anzitutto a terapie inadeguate da parte della pedagogista, non trova conferma.

 

                                13.   L'interessata lamenta anche il modo in cui l'autorità di vigilanza ha valutato il referto da lei commissionato alla dott. __________, psicologa-psicoterapeuta e sessuologia clinica, sui diritti di visita fra lei e i figli, con particolare riguardo alla terapia condotta da __________. A suo parere il rapporto è stato da lei prodotto su invito dell'autorità di vigilanza, che ne ha dato conoscenza alle parti, di modo che ha acquisito valore di perizia e non può essere equiparato a una mera affermazione unilaterale, tanto meno alla luce del principio inquisitorio che governa il diritto delle tutele. L'opinione non può essere condivisa. Quand'anche il referto sia stato prodotto su invito dell'autorità di vigilanza (doc. 48), ciò non significa che esso sia equiparabile a una perizia, la cui assunzione deve attenersi alle garanzie di procedura consacrate dagli art. 247 segg. CPC (cui rinviano gli art. 19 cpv. 2 LPAmm e art. 424 cpv. 2 CPC). Tutt'al più il rapporto è assimilabile a una cosiddetta “perizia di parte”, nel senso che può concorrere all'accertamento dei fatti solo ove sia confortato da altri elementi di prova obiettivi e concordanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 90 CPC). Identico principio vale nella procedura amministrativa (RDAT I-1996 n. 9, pag. 33 verso il basso; citata da Borghi/Corti, op, cit., n. 6b ad art. 19 LPAmm). Quanto all'intimazione del documento alle parti e ai terzi interessati, essa si imponeva in virtù del diritto d'essere sentito (art. 23 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

 

                                         Si aggiunga che l'appellante nemmeno contesta la valutazione dell'autorità di vigilanza riguardo alle conclusioni del referto. Non giova quindi analizzare partitamente le ragioni per cui la Sezione degli enti locali ha ritenuto che la “perizia di parte” non meritasse particolare considerazione (decisione impugnata, pag. 10 segg., in particolare pag. 13 in alto). Basti ricordare che la dott. __________ ha riconosciuto di sapere poco sul modo in cui erano stati condotti i colloqui con i ragazzi (doc. 48, pag. 3 nel mezzo), salvo poi mettere in dubbio che essi siano stati oggetto di abuso (pag. 5, 10, 19), onde la possibile inutilità di una terapia (pag. 13, 20, 23). Sta di fatto che le dichiarazioni dei bambini hanno trovato inquietante riscontro negli accertamenti peritali (doc. 18 nel fascicolo R.16.2002: esame proctologico; doc. 1, allegato C: perizia __________), ciò che neppure l'appellante nega (doc. 49). Tutto considerato, a un esame di verosimiglianza l'apprezzamento dell'autorità di vigilanza resiste quindi alla critica, le apodittiche conclusioni tratte dalla dott. __________ non potendo essere seguite. Ancora una volta, quindi, non si intravedono motivi sufficienti per sostituire la persona incaricata di prestare sostegno ai figli.

 

                                14.   Per quanto attiene alla sospensione delle visite quindicinali, l'appellante disapprova che l'autorità di vigilanza abbia modificato la decisione della Commissione tutoria nonostante i pareri negativi del dott. __________, della dott. __________ e della “capoprogetto” __________. Essa contesta che tali incontri possano mettere in pericolo il bene dei figli, facendo valere che secondo giurisprudenza l'ipotesi di una messa in pericolo astratta non basta, che la revoca del diritto alle relazioni personali costituisce una misura estrema, tanto meno giustificata ove il diritto di visita sia esercitato sotto sorveglianza, e che neppure la perizia della dott. __________ allude in concreto a motivi che osterebbero al diritto di visita. Il problema è che su questo punto l'autorità di vigilanza si è limitata a sospendere il diritto di visita per sei mesi, invitando poi la Commissione tutoria a pronunciarsi di nuovo. Quel semestre essendo abbondantemente trascorso, l'appellante non conserva più un interesse pratico e attuale al giudizio. Già nella sentenza del 16 dicembre 2003 (sopra, consid. C in fine) questa Camera si era diffusa sulla medesima questione, rilevando che l'esercizio provvisionale di un diritto di visita non giustifica l'esame di un appello superato dagli eventi (inc. 11.2002.101, consid. 3 e 4). Nel caso in esame non v'è ragione per scostarsi da tale indirizzo. Il verosimile esito dell'appello rimane nondimeno d'interesse per statuire sull'attribuzione degli oneri processuali (art. 72 PC per analogia). Giova procedere pertanto a tale disamina retrospettiva.

                                     

                                         a)   I criteri preposti alla disciplina delle relazioni personali del genitore che non detiene la custodia del figlio sono già stati enunciati dall'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 4a). Basti rammentare che il diniego o la revoca del diritto di visita costituisce un provvedimento ultimo, da pronunciare solo alla duplice condizione che non sia possibile rimediare altrimenti agli effetti negativi delle relazioni personali e che i figli non possano ragionevolmente sopportare tali inconvenienti (DTF 122 III 407 consid. 3b con richiami; sul principio della proporzionalità v. anche DTF 123 III 3 consid. 3). In sede provvisionale, per di più, simili estremi vanno ravvisati con cautela, il potere cognitivo dell'autorità essendo meramente sommario. Il bene del figlio, per il resto, prevale sempre, anche sugli interessi dei genitori (DTF 130 III 588 consid. 2.1 con rimandi).

 

                                         b)   In concreto l'autorità di vigilanza ha accertato che prima e dopo gli incontri con la madre i figli accusavano malesseri fisici e agitazione, mentre da quando le visite sono cessate essi appaiono più tranquilli e sollevati (decisione impugnata, consid. 4c con rinvio al doc. 51, doc. 3 allegato C e al doc. 46). Anche durante gli incontri, e in particolare durante l'ultimo del 5 febbraio 2003, i ragazzi hanno tradito un forte disagio (doc. 52), al punto che la pedagogista ha proposto di interrompere le visite, ritenendole controproducenti (doc. 3, allegato 2). Lo psicologo e psicoterapeuta __________ aveva dichiarato invero che non sussistevano impedimenti di rilievo a contatti con la madre (referto del 9 maggio 2002, citato, pag. 8), ma ciò si riferiva alla situazione di quasi un anno addietro. Quanto all'opinione della “capoprogetto” __________, essa non si fondava sull'osservazione dei ragazzi, bensì su “una [sua] idea teorica” e sull'esperienza professionale (doc. 50), mentre sul categorico parere della psicologa __________ già ci si è espressi (sopra, consid. 13). La perizia della dott. __________, infine, attestava la sofferenza dei figli per l'incredulità della madre, senza pronunciarsi sulle relazioni personali fra madre e figli (doc. 1, allegato C).

 

                                         c)   L'autorità di vigilanza ha fondato in primo luogo la propria decisione sulla resistenza dei figli a incontrare la madre, ciò che quest'ultima non contesta. Ora, la volontà di un figlio minorenne è di rilievo nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo di lui, appaia come sufficientemente matura e consolidata (cfr. DTF 127 III 298 consid. 4a, 122 III 403 consid 3b in fine), ma essa sola non è decisiva. In ogni singolo caso occorre indagare perché il figlio assuma atteggiamenti di difesa nei confronti del genitore non affidatario e perché l'esercizio del diritto di visita pregiudicherebbe realmente il bene di lui. In linea di massima non è il caso di imporre visite indesiderate, comunque sia, a minorenni di oltre 12 anni che rifiutino contatti con il genitore sulla base di esperienze personali (DTF 126 III 221 con rimando). Nella fattispecie i figli si ostinano ormai nel loro rifiuto, ciò che hanno ribadito anche davanti alla madre. Come detto (consid. 12), non vi sono ragioni per ritenere che la volontà dei ragazzi sia coartata. Nelle circostanze descritte, a un esame di verosimiglianza non si sarebbe dunque potuto ignorare il disagio manifestato dai ragazzi, sicché una temporanea sospensione dei diritti di visita non sarebbe verosimilmente apparsa eccessiva.

 

                                15.   Tutto ciò posto, nel caso in esame è evidente che a medio termine occorrerà – comunque sia – ricuperare in qualche modo il rapporto tra la madre e i figli, giacché di regola il rapporto di un minorenne con entrambi i genitori è un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2  con riferimenti). Non consta che a tal fine siano state disposte misure concrete. Occorre dunque invitare l'autorità tutoria ad attivarsi senza indugio per organizzare una relazione personale accettabile tra l'appellante e i figli. Considerato che la situazione dei ragazzi è in costante evoluzione in ragione del percorso terapeutico che questi stanno seguendo, l'autorità tutoria dovrà procedere inoltre a un riesame periodico della situazione, almeno finché non interverrà una decisione definitiva. E siccome l'opinione dei ragazzi ha avuto finora un grande peso, nel quadro delle successive valutazioni la Commissione tutoria regionale ascolterà nuovamente i figli, direttamente o per il tramite di uno specialista con qualifiche in campo psicologico o psicoterapeutico, vagliando l'opportunità di un esame specialistico circa gli eventuali effetti dannosi delle visite e la possibilità di ristabilire gli incontri, senza dimenticare che l'opera di un mediatore potrebbe anche rivelarsi utile. Vista l'inimicizia dell'appellante nei confronti di __________, appare provvido in ogni caso che tale intervento venga delegato a un altro specialista.

 

                                   II.   Sul ricorso del 12 dicembre 2003

 

                                16.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esa­me (“appello”) è pertanto ricevibile.

                                     

                                17.   Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente – che il richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3

                                         cpv. 1 Lag), che non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia sen­za probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazio­ne, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). In concreto litigioso è unicamente il requisito della probabilità di esito favorevole, l'autorità di vigilanza avendo respinto la richiesta di assistenza contestuale al ricorso del 21 marzo 2003 con l'argomento che il ricorso non denotava parvenza di buon esito. Ciò nondimeno, essa ha rinunciato al prelievo di tasse e spese, limitandosi a porre a carico della ricorrente un'indennità di fr. 200.– per ripetibili in favore di CO 2 (decisione impugnata, consid. 6).

 

                                18.   La ricorrente si duole anzitutto che l'autorità di vigilanza abbia statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria non “a breve termine” (art. 5 cpv. 1 Lag), bensì con la decisione finale. La censura è inconcludente, poiché nulla impediva alla richiedente di sollecitare l'emanazione del giudizio sul beneficio richiesto, ove tale pronuncia le fosse stata di qualche utilità. Comunque sia, i presupposti dell'assistenza giudiziaria si valutano sulla base della situazione esistente all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa decisione interviene più tardi. La situazione al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il beneficio dell'assistenza giudiziaria qualora vengano meno le gravi ristrettezze del beneficiario (DTF 122 I 5).

 

                                19.   Per quanto riguarda la probabilità di esito favorevole insite nel ricorso presentato all'autorità di vigilanza, l'interessata sostiene che nelle procedure relative alle relazioni personali con i figli tale presupposto va apprezzato con minor rigore. Essa fa valere altresì che la durata della procedura e l'avvio di un'istruttoria dimostrano la complessità del caso, riaffermando in appello la fondatezza delle censure sollevate davanti all'autorità di vigilanza.

                                        

                                         Nel ricorso all'autorità di vigilanza l'interessata contestava il lasso di tempo intercorso (19 giorni) tra la pronuncia della decisione impugnata e la sua notifica, censurava la validità di una decisione presa da soli membri supplenti della Commissione tutoria, sosteneva che il peggioramento del suo rapporto con i figli era dovuto all'influenza negativa del padre, come pure al preteso rifiuto dei figli di incontrare la pedagogista (di cui non erano messe in dubbio le capacità professionali: ricorso pag. 6 a metà), e criticava le limitazioni poste al suo diritto di visita. Tali argomentazioni apparivano destinate all'insuccesso fin dall'inizio. È vero che le decisioni vanno notificate senza indugio, ma è anche vero che in concreto il lasso di tempo intercorso non consta avere recato pregiudizio all'interessata. La tesi circa l'asserita nullità della decisione impugnata, poi, mancava di ogni pertinenza (sopra, consid. 6). Né risultava che il deterioramento dei rapporti con i figli si riconducesse al comportamento del padre o alla pedagogista, ricollegandosi se mai – almeno in parte – all'atteggiamento dell'interessata medesima (sopra, consid. 12). La richiesta di sostituire la pedagogista poiché invisa ai figli, infine, come pure quella di estendere il diritto di visita, apparivano fuori luogo. Tutto ciò a prescindere dal fatto che il beneficio dell'assistenza giudiziaria non avrebbe coperto in alcun caso i costi del referto commissionato dall'interessata alla dott. __________, non trattandosi di un mezzo di prova ritualmente assunto (art. 13 cpv. 1 lett. b Lag).

 

                                20.   La ricorrente chiede infine di essere esentata per lo meno dal versamento di ripetibili al marito. La richiesta non può trovare accoglimento. Nemmeno il beneficiario dell'assistenza giudiziaria (ciò che in ogni modo la ricorrente non è), il quale esce soccombente dalla lite, è dispensato dall'obbligo di versare ripetibili alla controparte, lo Stato nulla rifondendo al vincitore (art. 19 Lag). Al riguardo l'appello sfiora finanche la temerarietà.

 

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                     

                                21.   Gli oneri processuali dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Davanti alla Camera tuttavia CO 2 è rimasto silente; non è quindi il caso di riconoscergli ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Né si giustifica l'assegnazione di ripetibili alla Commissione tutoria regionale, che si è limitata a “rimettersi a quanto emerge dagli atti” (act. III). Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in questa sede, essa non entra in linea di conto, giacché l'appello appariva senza probabilità di buon diritto sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per converso, è gratuita – salvo estremi di temerarietà – la procedura intesa a ottenere l'assistenza giudiziaria (art. 4 cpv. 2 Lag). Non si prelevano quindi oneri con riferimento al ricorso del 12 dicembre 2003.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile e non è diventato privo d'interesse, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 200.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

 

                                   4.   Il ricorso del 12 dicembre 2003 è respinto.

 

                                   5.   Non si riscuotono tasse né spese in relazione al ricorso.

                                     

                                   6.   La richiesta di assistenza giudiziaria per il ricorso è respinta.

 

                                   7.   Intimazione a:

 

–    ;

­–    ;

–  .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria