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Incarto n. |
Lugano 8 ottobre 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2003.36 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 5 febbraio 2003 da
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AA1
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contro |
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AP1 (patrocinato dall'avv. RA1 ); |
Ritenuto
in fatto: che, statuendo su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 5 febbraio 2003 da AA1 (1970) nei confronti del marito AP1 (1970), con sentenza del 4 dicembre 2003 il Pretore della giuridizione di Locarno Città ha affidato il figlio L__________ (nato il 5 luglio 2002) alla madre e ha disciplinato il diritto di visita del padre in un sabato ogni 15 giorni (dalle ore 10.00 alle 17.30), oltre che in una mezza giornata ogni mese “in settimana” (dalle ore 08.30 alle 11.30);
che, per quanto riguarda le modalità di esercizio, il diritto di visita sarebbe dovuto avvenire fino al 30 aprile 2004 alla presenza una volta su tre della nuova compagna del convenuto, estesa a due volte su tre fino al luglio del 2004 e senza più restrizioni dopo di allora;
che il Pretore ha posto inoltre a carico di AP1 un contributo alimentare per la moglie di fr. 1318.– mensili dal 5 febbraio al 31 agosto 2003 e di fr. 1500.– mensili dal 1° settembre 2002 al 30 giugno 2004, fissando quello per il figlio in fr. 1800.– mensili, compreso l'assegno familiare;
che contro la citata sentenza AP1 è insorto con un appello del 21 dicembre 2003 in cui ha chiesto la modifica degli orari relativi al diritto di visita “in settimana”, la possibilità di esercitare tale diritto senza restrizioni alla presenza della sua nuova compagna e la riduzione del contributo alimentare per il figlio a fr. 1100.– mensili (compreso l'assegno familiare) dal 1° febbraio 2003;
che nelle sue osservazioni del 3 febbraio 2004 AA1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo dell'indomani ha postulato l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 3155.85 mensili dal febbraio all'agosto del 2003, a fr. 3550.– mensili dal settembre all'ottobre 2003 e a fr. 3338.05 mensili dopo di allora;
che un'istanza cautelare presentata da AP1 contestualmente all'appello è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 7 gennaio 2004;
che nelle sue osservazioni del 22 febbraio 2004 AP1 ha concluso per il rigetto dell'appello adesivo;
che con lettera del 1° ottobre 2004 il vicepresidente della Camera ha resto attento l'appellante principale come, nelle circostanze concrete, la sentenza si sarebbe potuta risolvere in una reformatio in peius, nel senso che il contributo per il figlio – di cui l'appellante chiedeva la riduzione – si sarebbe potuto rivelare, in virtù del principio inquisitorio illimitato, più alto di quello fissato dal Pretore;
che il 5 ottobre 2004 l'interessato ha dichiarato di ritirare l'appello;
e considerando
in diritto: che il ritiro dell'appello rende la procedura caduca e comporta lo stralcio della causa dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);
che ai fini del giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili chi recede dalla lite è reputato soccombente (Rep. 1978 pag. 375);
che quindi, oltre a sopportare la tassa di giustizia e le spese, egli deve rifondere alla controparte un'adeguata indennità per le spese di patrocinio (analogo principio vige del resto sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153);
che nella fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta poiché la causa non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), non senza dimenticare tuttavia che l'avvertimento previo all'appellante principale ha reso necessario un attento esame dell'intero carteggio;
che, per il resto, chi ritira un appello rende caduco l'eventuale appello adesivo, il quale ha mero carattere accessorio (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 314 CPC), sicché deve sopportare, in linea di massima, anche l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili inerenti all'appello adesivo (per analogia: DTF 122 III 495);
che in concreto non si ravvisano “giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) o ragioni di equità (a norma dell'art. 77 cpv. 3 CPC) che giustifichino una soluzione diversa;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello principale. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. L'appello adesivo è dichiarato caduco.
4. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
da anticipare dall'appellante adesiva, sono posti a carico di AP1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
5. Intimazione a:
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RA1 ;
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria