Incarto n.
11.2003.19

Lugano,

5 settembre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa SP.2002.50 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 19 agosto 2002 da

 

 

 AA 1

(patrocinata   RA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1 __________

(patrocinato   RA 1 );

 

 

                                         premesso che con sentenza del 23 gennaio 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha autorizzato AP 1 ed AA 1 a sospendere la comunione domestica, ha affidato i figli A__________ (1994) e P__________ (1995) alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 875.– mensili per figlio dal 1° marzo 2002 (senza riferimento ad assegni familiari);

 

                                         ricordato che contro tale sentenza è insorto AP 1 con un appello del 7 febbraio 2003 inteso a ottenere la riduzione del contributo alimentare per ogni figlio a fr. 300.– mensili, più gli assegni familiari percepiti direttamente dalla madre;

 

                                         accertato che nelle sue osservazioni del 3 marzo 2003 AA 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo ha postulato l'aumento del contributo alimentare per ogni figlio a fr. 1000.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi);

 

                                         rilevato che con osservazioni del 31 marzo 2003 AP 1 ha concluso per il rigetto dell'appello adesivo;

 

                                         rammentato che su richiesta delle parti la procedura di appello è stata sospesa dal presidente della Camera con ordinanza del

                                         31 gennaio 2005, in vista di trattative amichevoli, fino al 31 maggio successivo, termine prorogato poi con ordinanza del 27 giugno 2005 fino al 31 agosto seguente;

 

                                         constatato ora che con lettera del 30 agosto 2005 AP 1 dichiara di ritirare l'appello principale, il che fa decadere l'appello adesivo (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 151), mentre AA 1 dichiara di aderire alla prospettata compensazione delle ripetibili;

 

                                         stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

 

                                         ritenuto che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

 

                                         considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, la Camera avendo dovuto procedere a un esame preliminare del contenzioso, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando in appello con un giudizio finale (art. 21 LTG);

 

                                        

richiamato l’art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. L'appello adesivo è dichiarato caduco e la causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia unica       fr. 150.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante principale, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                             La segretaria