Incarto n.
11.2003.21

Lugano,

14 maggio 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2002.53 (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con opposizione del 28 agosto 2002 dal

 

 

AP1

(rappresentato dal Municipio e

patrocinato dall' RA1)

 

 

al precetto esecutivo civile intimatogli il 13 agosto 2002 da

 

 

 

CO1 e

CO2

(patrocinati dall' RA2);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 febbraio 2003 presentato dal AP1 contro la sentenza emessa il 30 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Leventina;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 12 agosto 2001 CO1e CO2, comproprietari un mezzo ciascuno delle particelle n. 225 e 197 RFD di  situate nella frazione di __________, hanno intentato un'azio­ne possessoria contro il AP1 per ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – l'allontanamento di un car­tello stradale e di un palo per l'illuminazione posti sulla particella n. 197, come pure la rimozione di ghiaia depositata sulla particella n. 225 (inc. DI.2001.36). All'udienza del 2 ottobre 2001, indetta dal Pretore del Distretto di Leventina per il contraddittorio, le parti hanno concluso una transazione che prevedeva, fra l'altro, quanto segue:

                                         2.  Il AP1 provvederà alla posa di paletti di recinzione lungo la tratta della strada sulla part. n. 225 RFD dello stesso Comune, al fine di impedire il parcheggio abusivo, entro l'inizio della stagione invernale.

                                         3.  Il AP1 comunicherà al Pretore l'esecuzione dei ci­tati lavori e questi provvederà a verificarne la conformità.

                                        

                                  B.   In seguito a contestazioni sorte sulla posa dei paletti, CO1e CO2si sono rivolti al Pretore, chiedendogli di verificare se l'operato del Municipio fosse conforme alla transazione. Il Pretore ha comunicato alle parti il 17 maggio 2002 di avere ispezionato i luoghi, costatando – tra l'altro – che “i pali si trovano ad una distanza variante tra i cm 35 e i cm 25 dal bordo della strada, all'interno del fondo degli istanti”. Ulteriormente interpellato dalle parti, con lettera del 27 giugno 2002 il Pretore ha specificato che, sebbene l'opera non possa considerarsi “mal esegui­ta” e sia atta a risolvere il problema dei parcheggi abusivi, essa non “rispec­chia (…) esattamente gli accordi sottoscritti in occasione dell'udienza del 2 ottobre 2001, in quanto i paletti non sono stati posati esattamente lungo il confine che separa la particella n. 225 RFD dalla strada”. Di modo che, secondo il Pretore, il Comune avrebbe dovuto “spostare la recinzione esattamente sulla linea divisoria che separa il terreno (…) dalla strada”.

 

                                  C.   Il 13 agosto 2002 CO1e CO2 hanno intimato al AP1 un precetto esecutivo civile, ingiungendo al Municipio di

                                         immediatamente procedere allo spostamento della recinzione posata lungo il confine tra la strada comunale e la part. n. 225 RFD di proprietà dei procedenti, conformemente a quanto stabilito con (…) verbale del    2 ottobre 2001 e precisato dal Pretore con lettera del 27 giugno 2002

                                         entro dieci giorni, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva. Il AP1 ha sollevato opposizione il 28 agosto 2002 davanti al Pretore, che ha fissato il contraddittorio per il 19 settembre 2002. A tale udienza le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Statuendo il 30 gennaio 2003, il Pretore ha respinto l'opposizione e ha addebitato la tassa di giudizio di fr. 50.– con le spese di fr. 70.– al Comune, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 100.– per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata il AP1 è insorto con un appello del 10 febbraio 2003 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che in riforma del giudizio impugnato la sua opposizione al precetto esecutivo sia confermata. L'ex presidente di questa Camera ha conferito al ricorso effetto sospensivo il 19 febbraio 2003. Nelle loro osservazioni del 25 marzo 2003 CO1e CO2propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è emanata mediante la procedura di camera di consiglio (art. 493 CC). Esperito nel termine di 10 gior­ni dalla notifica della decisione impugnata, l'appello in esame è pertanto ammissibile senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).

 

                                   2.   Nella sentenza appellata il Pretore ha rilevato anzitutto di essersi limitato, nelle lettere del 17 maggio e 27 giugno 2002, a esaminare quan­to chiesto dalle parti, ossia a verificare se i lavori eseguiti fossero conformi alla clausola n. 3 della transazione firmata all'udienza del 2 ottobre 2001. Ciò premesso, egli ha ritenuto che il tenore dell'accordo, chiaro e univoco, non lasciasse spazio a interpretazioni. Onde il rigetto dell'opposizione, con l'argomento che il Comune avrebbe dovuto posare la cinta lungo il confine della strada, non sul terre­no dei comproprietari, indipendentemente dal fatto che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e in modo soddisfacente dal profilo estetico.

 

                                   3.   L'appellante sostiene che la richiesta formante oggetto del precetto esecutivo è vessatoria, intanto perché la nota transazione non specificava che i paletti andassero posati esattamente lungo il confine della strada, inoltre perché lo spostamento della recinzione creerebbe costi elevati (fr. 1850.75, stando a un preventivo prodotto dal Comune: doc. C) e ostacolerebbe i mezzi di sgombero in caso di neve, infine perché lo scopo dell'intervento era quello di impedire il posteggio abusivo sulla particella n. 225, obiettivo che è stato raggiunto. Il fatto, poi, che la transazione pre­vedesse una verifica dell'opera da parte del Pretore dimostra che l'accordo era suscettibile di interpretazioni diverse e non può quindi costituire un titolo esecutivo.

 

                                   4.   La procedura di opposizione a un precetto esecutivo civile deno­ta evidenti analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata dagli art. 80 segg. LEF (Rep. 1971 pag. 96). Così, il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile esamina d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fonda il precetto esista e sia esecutivo. D'ufficio egli verifica anche tre identità: quella del procedente, che dev'es­sere la persona designata nel titolo esecutivo (o il suo avente causa), quella del precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata nel titolo esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che deve corrispondere a quella descritta nel titolo medesimo (Gilliéron, Commentarie de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, n. 73 e 74 ad art. 82; Rep. 1989 pag. 331 verso il basso).

 

                                   5.   Nell'ambito di un'opposizione a un precetto esecutivo civile l'escusso può far valere – come nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF) – che la prestazione è stata adempiuta in tutto o in parte, che gli è stata accordata una proroga del termine di esecuzione o che è subentrata la prescrizione della pre­tesa (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts, 7ª edizione, pag. 434 § 15 n. 19). L'opinione secondo cui “con l'opposizione l'opponente può solo contestare che il titolo sul quale il precettante fonda l'esecuzione abbia carattere di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC” (Coc­chi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 493) appare dunque superata. In analogia con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 2 LEF), il precettato dovrebbe poter altresì, ove il titolo esecutivo sia un riconoscimento dell'obbligo, giustificare immediatamente altre “eccezioni che infirmano il riconoscimento”. Per l'attuale giudizio quest'ultimo tema non richiede tuttavia ulteriori approfondimenti.

 

                                   6.   Si è visto dianzi che il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile esamina d'ufficio, tra l'altro, l'identità della prestazione richiesta con quella enunciata nel tito­lo esecutivo (sopra, consid. 4). A tal fine il Pretore non può tuttavia interpretare il contenuto del titolo né procedere a esegesi di sorta (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 18, pag. 13; n. 21, pag. 21; Rep. 1984 pag. 170). O l'ordine è chiaro, formale ed esplicito o esso non è eseguibile (Rep. 1988 pag. 400 a metà). Nel caso precipuo la clausola n. 2 della transazione firmata dalle parti il 2 ottobre 2001 non è un esempio di precisione, ove appena si consideri ch'essa prevede la “posa di paletti di recinzione lungo la tratta della strada sulla particella n. 225 RFD”, ma non indica né il numero dei paletti (questione provvidamente pacifica) né quella che sarebbe dovuta essere la loro posizione esatta. Se da un lato parrebbe logico che la recinzione dovesse tenersi sul confine tra la strada e il fondo privato, dall'altro la locuzione “sul­la particella n. 225 RFD” potrebbe anche destare perplessità. Sia come sia, si volesse anche reputare chiara la prestazione descritta nel titolo esecutivo, il risultato del giudizio non muterebbe per le ragioni in appresso.

 

                                   7.   Con il precetto esecutivo i proprietari hanno chiesto, in concreto, “lo spostamento della recinzione posata lungo il confine tra la strada comunale e la particella n. 225 RFD” (art. 491 lett. c CPC). Tale prestazione avrebbe dovuto trovare puntuale riscontro – ovvero assoluta identità – nel titolo esecutivo (Rep. 1991 pag. 489 nel mezzo). Quest'ultimo prevede invece la “posa di paletti di recinzione lungo la tratta della strada sulla particella n. 225 RFD”. Le due prestazioni, dunque, non corrispondono. Certo, nel precetto esecutivo i comproprietari hanno indicato altresì, come titolo esecutivo, la lettera del 27 giugno 2002 in cui il Pretore esprimeva alle parti l'opinione che il Comune dovesse “pro­cedere a spostare la recinzione” (doc. A). Se non che, tale lettera non costituisce un titolo esecutivo a norma dell'art. 488 cpv. 2 lett. a CPC. Non può quindi validamente sorreggere l'esecuzione, ciò che il Pretore avrebbe dovuto rilevare d'ufficio. Ne segue che, indipendentemente dai motivi addotti dal precettato, nel caso specifico l'opposizione andava confermata. Ciò impone di accogliere l'appello e di riformare in tal senso la decisione impugnata.

 

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dei convenuti (art. 148 cpv. 1 CPC). Nell'indennità per ripetibili spettante al precettato si tiene conto nondimeno, in virtù dell'art. 148 cpv. 2 CPC, che il Comune ottiene causa vinta non solo per ragioni assolutamente diverse rispetto a quelle esposte nell'appello, ma anche invocando l'imprecisione di un accordo da esso medesimo sottoscritto. L'esito dell'attuale giudizio impone altresì una rifor­ma del dispositivo sulle spese di prima sede, che si attengono al criterio della soccombenza. L'ammontare delle ripetibili fissato dal Pretore, modesto e pressoché trascurabile, può invece rimanere invariato.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1. L'opposizione presentata il 28 agosto 2002 dal AP1 al precetto esecutivo civile intimato il 13 agosto 2002 da CO1e CO2è confermata.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 70.– sono poste a carico di CO1e CO2in solido, che rifonderanno al AP1AP1 sempre con vincolo di solidarietà, fr. 100.– per ripetibili.

 

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 150.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di CO1e CO2in solido, che rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili.

 

                                   III.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria