Incarto n.
11.2003.2

Lugano,

15 marzo 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2002.97 (divisione ereditaria: contestazione sul mo­do di divisione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 maggio 2002 da

 

 

__________

(patrocinata dall'avv. __________)

 

 

contro

 

 

 

Betreibungsamt __________

(patrocinato dall'avv. __________) ed

 

__________

(patrocinata dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 19 dicembre 2002 presen­tato dal Betreibungsamt __________ contro il decreto (“sentenza”) emesso l'11 dicembre 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ (1925), domiciliato a __________, è deceduto il 5 luglio 1979 lasciando quali eredi la moglie __________ (1934) e la figlia __________ (1952), nata da un precedente matrimonio. La successione comprende le particelle n. 35 e 36 RFD di __________. Il

                                         5 luglio 1990 le eredi hanno sottoscritto un contratto in virtù del quale __________ dichiarava di cedere a __________ ogni sua spettanza nella successione in cambio di un diritto d'usufrutto di 99 anni sui due fondi citati, per sé e la propria figlia __________, riservato a __________ un diritto d'abitazione a vita. L'accordo non è stato iscritto a registro fondiario, nel quale le particelle n. 35 e 36 sono tuttora intestate come proprietà comune delle due eredi.

 

                                  B.   Il 28 agosto 2001 l'Ufficio di esecuzione di __________ (Betreibungs­amt __________), dopo avere pignorato su istanza di alcuni creditori la quota di __________ nella successione, ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna la

                                         divisione dell'eredità (art. 609 cpv. 1 CC). Con sentenza del

                                         26 ottobre 2001 il Pretore ha accolto la richiesta, ha ordinato la divisione dell'eredità e ha designato l'avv. __________ in qualità di notaio divisore. Accertato che la successione consiste solo nei due noti fondi e che non risultano passivi, il notaio ha proposto di vendere i due immobili all'incanto e di suddividere a metà il ricavo netto, riservata a __________ la facoltà di farsi attribuire gli immobili dietro conguaglio (art. 612a CC).

 

                                  C.   Le eredi non hanno accettato il modo di divisione, di modo che il Pretore ha assegnato loro il 26 marzo 2002 un termine di 20 giorni per contestarlo giudizialmente (art. 480 cpv. 2 CPC). Su istanza di __________, il 7 maggio 2002 egli ha poi prorogato il termine fino al 27 maggio successivo (inc. DI.2001.199). Nel frattempo, il 24 maggio 2002, la stessa __________ ha adito il Pretore chiedendo, in sostanza, di dividere l'eredità attenendosi al contratto del 5 luglio 1990. Se non che, alla discussione del 10 settembre 2002 essa ha ritirato l'istanza e il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli seduta stante, senza prelevare tasse o spese né assegnare ripetibili (inc. DI.2002.127).

 

                                  D.   Frattanto, il 6 maggio 2002, anche __________ si è rivolta al Pretore, chiedendo a sua volta la divisione dell'eredità secondo il contratto del 5 luglio 1990. Alla discussione del 4 dicem­bre 2002 __________ ha dichiarato di aderire alla domanda. L'Ufficio di esecuzione di __________ vi si è opposto, contestando la legittimazione attiva dell'istante e sollevando nei confronti di __________ l'eccezione di cosa giudicata. Di quest'ultima esso ha sollecitato la decisione in via preliminare, riservandosi di completare in seguito la sua risposta di merito. __________ ed __________ hanno proposto di respingere le eccezioni. Il Pretore ha quindi sospeso l'udienza, precisando che qualora avesse rigettato le eccezioni avrebbe citato le parti per il seguito del contraddittorio. Statuendo l'11 dicembre 2002, egli ha respinto l'istanza di __________ per carenza di legittimazione attiva (dispositivo n. 1), ma ha rigettato anche l'eccezio­ne di cosa giudicata riferita all'adesione di __________ (dispositivo n. 2), senza riscuotere tasse o spese né attribuire ripetibili (dispositivo n. 3).

 

                                  E.   Il 20 dicembre 2002 __________ ha appellato il giudizio del Pretore, chiedendo che in riforma del dispositivo n. 1 l'eccezione di carenza di legittimazione attiva fosse respinta o, in subordine, che l'intera procedura fosse annullata e le fosse imparti­to un nuovo termine per contestare il modo di divisione. L'appello è stato respinto da que­sta Camera con sentenza del 27 gennaio 2003 (inc. 11.2003.2/I). Un ricorso di diritto pubblico presentato da __________ contro tale sentenza è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 16 aprile 2003 (5P.90/2003).

 

                                  F.   Contro il giudizio del Pretore è insorto il 19 dicembre 2002 anche l'Ufficio di esecuzione di __________ con un appello nel quale chiede che in riforma del dispositivo n. 2 la domanda di __________ sia respinta e che in riforma del dispositivo n. 3 le controparti siano tenute a rifondergli congrue ripetibili. Nelle sue osservazioni del 31 gennaio 2003 __________ propone di respingere l'appello. __________ è rimasta silente.

                                        

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nella misura in cui ha respinto la domanda dell'istante per mancata legittimazione attiva, il Pretore ha emanato un giudizio di merito, cioè una “sentenza” (Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 330 in alto). Nella misura invece in cui ha respin­to l'eccezione di cosa giudicata (art. 98 CPC), questione d'in­dole processuale, egli ha emanato un “decreto” (art. 100 cpv. 1 CPC). Sia nell'uno sia nell'altro caso, il sindacato è appel­labile. Introdotto in tempo utile (art. 480 cpv. 2 CPC combinato con l'art. 370 cpv. 2), sotto questo profilo l'appello è senz'al­tro ricevibile.

 

                                   2.   Il Pretore ha ritenuto che in concreto le domande formulate da __________ rimanessero pendenti sebbene all'istante __________ difettasse la legittimazione attiva. A suo parere, l'azione con cui un erede contesta il modo della divisione è – come l'azione di divisione – un'actio duplex, di modo che le parti convenute non sono tenute a formulare le loro richieste in via riconven­zionale. Quanto al fatto che il 10 settembre 2002 __________ avesse ritirato la sua precedente domanda – ha continuato il Pretore – ciò non configura desistenza, poiché l'interessata era convinta di poter riproporre le sue argomentazioni nella successiva causa promossa dalla figliastra. L'appellante ribadisce per contro che, ove intenda contestare la divisione proposta dal notaio, un erede deve inol­trare le proprie domande nel termine assegnatogli (art. 480 cpv. 2 CPC), la procedura di opposizione non essendo un'actio duplex.

 

                                   3.   Nel Cantone Ticino la procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi essenziali:

                                         a)  l'accertamento del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC);

                                         b)  la determinazione dei beni appartenenti all'eredità (“fase dell'inventario”: art. 477 a 479 CPC);

                                         c)   la “divisione effettiva” (art. 480 segg. CPC), ovvero la distribu­zione delle quote, previa

–  definizione del modo della divisione (costituendo lotti oppure realizzando i beni sotto forma di denaro contante: art. 481 CPC),

–  formazione delle singole quote con i relativi conguagli (art. 482 CPC) e

–  possibilità di contestare le quote (art. 482 CPC).

                                         Le prime due fasi hanno carattere preliminare: l'una è intesa a verificare che il richiedente abbia la qualità di erede e che non vi siano impedimenti alla divisione (norme legali o disposizioni per causa di morte), l'altra è volta a chiarire che cosa suddividere. Al termine della seconda fase dev'essere definito tutto quan­to si riferisce all'iscrizione nell'inventario, comprese le stime. A tale riguardo il Pretore statuisce con sentenza unica, decidendo simul­taneamente tutto quanto attiene alla consistenza e all'entità dell'asse successorio (Rep. 1929 pag. 255). L'ultima fase, che riguarda come ripartire gli attivi, ha per effetto di attribuire agli eredi la corrispon­dente quota della successione (Rep. 1962 pag. 170, citata anche in Rep. 1971 pag. 252 consid. B; da ultimo:

                                         I CCA, sentenza del 29 luglio 2002 in re P., consid. 5).

 

                                   4.   Nell'ambito della terza fase in particolare, che prende avvio con la chiusura dell'inventario, il notaio prospetta agli eredi il modo della divisione. In caso di controversia egli “erige verbale delle domande e delle osservazioni delle parti e ne trasmette copia al Pretore, il quale assegna alla parte opponente un termine di 20 giorni per proporre le proprie domande nella procedura di camera di consiglio” (art. 480 cpv. 2 CPC). È quanto ha fatto in concreto __________, la quale si è rivolta al Pretore il

                                         6 maggio 2002 – dopo avere ottenuto una proroga del termine – perché l'eredità fosse divisa non mediante la vendita ai pubblici incanti, come proponeva il notaio, bensì attenendosi al contratto da lei stipulato il 5 luglio 1990 con __________. E all'udienza del 4 dicem­bre 2002 quest'ultima ha dichiarato di aderire alla domanda. In realtà bisognerebbe interrogarsi anzitutto se il Pre­tore potesse prorogare il termine di 20 giorni impartito a __________. L'art. 129 CPC dispone, in effetti, che i ter­mini fissati dalla legge sono perentori e non possono essere prorogati, contrariamente ai termini stabiliti dal giudice (art. 130 cpv. 1 in fine CPC). Dato quanto si vedrà in appresso, la questione può nondimeno rimanere irrisolta.

 

                                   5.   L'azione di divisione ereditaria, sia essa introdotta da un erede (art. 604 cpv. 1 CC) o da un creditore che abbia acquistato o pignorato le ragioni successorie di un erede (art. 609 cpv. 1 CC), tende a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comu­nione ereditaria. Essa va diretta, per principio, contro tutti gli (altri) eredi. Sapere se un erede convenuto possa chiedere a sua volta la divisione senza dover agire in via riconvenzionale, ovvero se l'azione sia bilaterale (actio duplex), dipende dai Cantoni (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 4e ad art. 604 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 5c ad art. 604 CC). Nel Ticino la giurisprudenza ha già avuto mo­do di escludere che tale azione abbia carattere bilaterale (Rep. 1971 pag. 254 in fondo). Del resto, nemmeno l'ordinaria “azione di divisione” della comproprietà che il diritto federale disciplina all'art. 650 cpv. 1 CC è un'actio duplex (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 2 ad art. 650 CC).

 

                                         Dal diritto cantonale è regolato anche il problema di sapere se sia bilaterale l'azione – successiva – intesa far definire il modo della divisione ereditaria. Finora la giurisprudenza ticinese non risulta avere affrontato la questione. Bilaterale è invero l'ordinaria azione dell'art. 651 cpv. 1 CC intesa a definire il modo della divisione della comproprietà, derivata dall'actio communi dividundo del diritto comune (Rep. 1998 pag. 198 consid. 2). Viste le differenze che connotano quest'ultima rispetto alla procedura di con­testazione del modo di divisione in ambito ereditario, caratterizzata dall'intervento di un notaio divisore e dalla fissazione di singoli termini ai vari eredi che intendono contestare giudizialmente il modo della divisione (art. 480 cpv. 2 CPC), la circostanza può non apparire determinante. Sia come sia, comunque si opini al proposito, il problema può rimanere indeciso nella fattispecie per i motivi in appresso.

 

                                   6.   Indipendentemente dalla convinzione che si può avere sulla natura dell'azione intentata da __________ per far dividere l'eredità in base al contratto del 5 luglio 1990, il risul­tato cui si giunge in concreto è il medesimo: quel­lo per cui il processo in esame è definitivamente terminato con la sentenza conferma­ta il 27 gennaio 2003 da questa Camera. Nel caso in cui la causa promossa da __________ fosse una normale azione unilaterale, difatti, il rigetto dell'istanza (per mancata legittimazione attiva) ha fatto decadere già di per sé l'adesione di Ellinor Rimensberger. L'eccezione di cosa giudicata sollevata dall'Ufficio di esecuzione di __________ sarebbe quindi senza oggetto, la causa essendosi ormai conclusa, indipendentemente da qualsivoglia eccezione.

 

                                         Nel caso in cui la causa avviata da __________ fosse invece un'azione bilatera­le, l'adesione di __________ sarebbe stata da trattare come una domanda autonoma. In tale ipotesi però si sarebbe dovuto accogliere l'eccezione di cosa giudicata sollevata dall'Ufficio di esecuzione. Nell'ambito della precedente causa da lei avviata, in effetti, __________ ha ritirato la propria istanza. E nel Cantone Ticino la desistenza di una parte pone fine al processo con effetto di forza giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC). __________ non poteva quindi riproporre la stessa domanda nella causa promossa dalla figliastra. Ne segue che, comunque si opini, la richiesta di __________ intesa a far dividere l'eredità in base al contratto del 5 luglio 1990 non può più entrare in linea di conto.

 

                                   7.   Il Pretore reputa che il 10 settembre 2002 __________ abbia ritirato la sua istanza nel convincimento di poter riproporre le stesse argomentazioni – appunto – nella successiva causa promossa dalla figliastra, sicché il ritiro dell'istanza non configurerebbe un recesso dall'azione. Egli disconosce però che a norma dell'art. 352 cpv. 3 CPC un processo finito per desistenza può essere riproposto sul medesimo oggetto solo nei casi previsti per la resti­tuzione in intero (art. 346 CPC). Nella fattispecie non consta che __________ si sia mai attivata in tal senso. L'as­sunto del Pretore si esaurisce perciò in una semplice supposizio­ne e non giustifica sicuramente che si entri nel merito della domanda intesa a far dividere l'eredità in base al contratto del 5 luglio 1990, nemmeno nell'eventualità in cui – come detto – la causa avviata da __________ fosse un'actio duplex.

 

                                   8.   L'appellante postula altresì, per finire, un'adeguata corresponsione di ripetibili, il Pretore essendosi limitato a compensare le vicendevoli indennità. Non indica però alcun importo, rimet­ten­dosi semplicemente “al prudente giudizio della Corte”. Ciò non è ammissibile. La contestazione delle spese ripetibili ha natura eminentemente pecuniaria, sicché l'appellante non può limitarsi a richieste inde­ter­minate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, op. cit., vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Identico principio vale anche quando il Pretore compensi le ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309). Tanto più che la controparte deve potersi esprimere sulla somma pretesa, il che farebbe totalmente difetto qualora si ammettessero richieste imprecisate. In proposito l'appello va pertanto dichiarato irricevibile.

 

                                   9.   Gli oneri del sindacato odierno seguono il reciproco grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittorioso sul principio, nel senso che vede terminata la causa intesa a far definire il modo della divisione ereditaria. Soccombe invece sulle ripetibili di prima sede. Nel complesso, a un giudizio di equità, si giustifica perciò che sopporti un decimo dei costi, mentre il resto va addebitato a __________, che ha proposto a torto la reiezione dell'appello. Analoga proporzione segue l'indennità per ripetibili di secondo grado. __________, che non ha presentato osservazioni all'appello, va invece tenuta indenne dal pagamento di spese e ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:

                                         Nella misura in cui ha portata propria, la richiesta di __________ è respinta in ordine.

 

                                         Per il resto l'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per un decimo a carico di quest'ultimo e per il rimanente a carico di __________, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario