Incarto n.
11.2003.34

Lugano

7 aprile 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa  n. ___.____ (interdizione: mandato peritale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 27 settembre 2002 dalla

 

 

Commissione tutoria regionale __________, __________

 

 

nei confronti di

 

 

 

__________ __________, __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);

 

giudicando ora sulla “decisione” del 4 marzo 2003 con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia;

 

esaminati gli atti

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 17 marzo 2003 presentata da __________ __________ contro la “decisione” emessa il 4 marzo 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 27 settembre 2002 la Commissione tutoria regionale __________ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________ __________ (1977);

 

                                         che nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2002 __________ __________ si è opposta alla domanda;

 

                                         che la Sezione degli enti locali ha commissionato il 4 marzo 2003 al Servizio psico-sociale di __________ una perizia sullo stato di __________ __________;

 

                                         che con appello del 17 marzo 2003 __________ __________ è insorta contro tale decisione;

 

                                         che l’atto non è stato notificato alla Commissione tutoria regionale;

 

e considerando

 

in diritto:                        che l'appellante definisce la perizia un provvedimento sproporzionato, infondato e finanche abusivo;

 

                                         che giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”;

 

                                         che secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio dell'art. 21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle norme della procedura civile;

 

                                         che nell'ambito di una causa civile la “decisione” con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248);

 

                                         che, di conseguenza, nelle circostanze descritte l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina (analogamente: I CCA, sentenza __________.__________.__________ del 13 gennaio 2003 in re S.; RDAT II-2002 pag. 45);

                                        

                                         che, si volesse da ciò prescindere, la “relazione” medica prevista dall'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182, n. 397);

 

                                         che in concreto simili dubbi sussistono (allegati 3 e 4);

 

                                         che l'esecuzione di una perizia non costituisce nemmeno una grave violazione della libertà personale e può essere ordina­ta, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts, 2a edizione, § 4 n. 11);

 

                                         che, ciò posto, l'appello dovrebbe essere respinto nel merito quand'anche fosse proponibile;

 

                                         che di per sé gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese;

 

                                         che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è vista notificare il ricorso e non ha sopportato costi presumibili;

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisio­ne” impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

– avv. __________ __________ __________, __________;

– Commissione tutoria regionale __________, __________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario