Incarto n.
11.2003.35

Lugano

2 giugno 2004/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.1998.228 (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 22 dicembre 1998 da

 

 

AO 1

 (patrocinata dall' RA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 marzo 2003 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa il 26 febbraio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 marzo 2003 presenta­to da AP 2 contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 2 è proprietaria della particella n. 175 RFD di __________ (4108 m²), sulla quale sorge un'abitazione (“villa __________”). Il fondo confine a est con la particella n. 793 (1310 m²), a nord con la particella n. 794 (4724 m²) e a nord-est con la particella n. 795 (6892 m²), appartenenti alla stessa AP 2, a AO 1, ad CO 1 e a AP 1, membri della comunione ereditaria fu __________. Fino al frazionamento, intervenuto il 7 febbraio 1983, tali fondi formavano un tutt'uno con la particella n. 175. L'accesso veicolare a quest'ultima proprietà avviene dalla strada cantonale __________, da cui si dipar­te un acciottolato in granito (subalterno f) che lambisce il fondo n. 793 per raggiungere l'autorimessa posta sul subalterno D della proprietà. La particella n. 793 costeggia con tutto il suo fronte sud la strada cantonale, mentre le particelle n. 794 e 795, non edificate, non hanno sbocchi sulla pubblica via.

                                  B.   Il 20 febbraio 1998 AP 2 ha introdotto al Comune di __________ una domanda di costruzione per essere autorizzata a erigere sulla sua proprietà un muro di cinta a confine con le particella n. 793 e 795. Il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia il 28 aprile 1998, nonostante l'opposizione di AO 1. Un ricorso presentato da quest'ultima al Consiglio di Stato è stato respinto con risoluzione del 5 agosto 1998, passata in giudicato.

 

                                  C.   Il 22 dicembre 1998 AO 1 ha convenuto AP 2, CO 1 e AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché sulla particella n. 175 fosse iscritto un diritto di accesso necessario con ogni veicolo in favore delle particelle n. 794 e 795, da esercitare lungo l'acciottolato, e che sulla particella n. 795 fosse iscritto un identico diritto in favore della particella n. 794. A titolo cautelare essa ha chiesto che, pendente causa, fosse vietato a AP 2 di edificare il muro oggetto della nota licenza edilizia. All'udienza del 1° febbraio 1999, indetta per la discussione cautelare, AP 2e CO 1 si sono opposti alla domanda, mentre AP 1 ha aderito all'istanza. Con decreto cautelare del 4 maggio 1999 il Pretore ha ordinato a AP 2 di sospendere immediatamente sul subalterno f della particella n. 175 ogni lavoro di costruzione suscettibile di impedire l'accesso veicolare al subalterno a della particella n. 795. Un appello introdotto il 17 maggio 1999 da AP 2 contro tale decreto è stato stralciato dai ruoli per desistenza (inc. 11.1999.76).

 

                                  D.   Nel frattempo, con risposta del 16 marzo 1999, AP 1 ha aderito alla petizione. Nei loro allegati del 12 aprile 1999 AP 2 e CO 1 hanno proposto invece di respingere l'azione. Le posizioni delle parti sono rimaste tali anche dopo il secondo scambio di atti scritti. Il 21 luglio 1999 CO 1 è deceduta, lasciando quale unica erede la sorella AP 2, che è subentrata nella lite. Esperita l'istruttoria, durante la quale l'ing. __________ ha allestito una perizia, nel proprio memoriale conclusivo del 28 gennaio 2003 l'attrice ha limitato la richiesta di accesso necessario alle particelle n. 794 e 795, offrendo a AP 2 fr. 7809.– di indennità e postulando la demolizione del muro edificato a confine tra le particelle n. 175 e 795. Nelle sue conclusioni del 10 dicembre 2002 AP 1 ha chiesto che il diritto di passo veicolare fosse iscritto anche in favore della particella n. 793 poiché “sempre esistito di fatto” e che a AP 2 fosse ordinato di eliminare qualsiasi manufatto che limitasse la larghezza dell'acciottolato. Nel proprio memoriale conclusivo del 12 febbraio 2003 AP 2 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione, contestando la legittimazione attiva di AO 1 e la propria legittimazione passiva. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

 

                                  E.   Statuendo con sentenza del 26 febbraio 2003, il Pretore ha accolto la petizione, ha gravato il subalterno f della particella n. 175 di un accesso veicolare necessario in favore delle particelle n. 794 e 795, ha obbligato l'attrice e AP 1 a versare un'indennità di fr. 20 800.– a AP 2, ingiungendo a quest'ultima di astenersi dall'eseguire qualsiasi opera atta a ostacolare l'esercizio del passo e di demolire il muro costruito a confine tra i fondi n. 175 e 795. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 3187.50 sono state poste a carico di AP 2, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 3000.– per ripetibili.

 

                                  F.   Contro la sentenza predetta è insorto AP 1 con un appello del 14 marzo 2003 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di veder riconoscere anche alla particella

                                         n. 793 un accesso veicolare necessario sulla particella n. 175, di veder ridurre a fr. 2975.– l'indennità in favore di AP 2, con ingiunzione a quest'ultima di demolire il muro costruito sulla particella n. 175 a confine con la strada cantonale. Il 18 marzo 2003 ha appellato anche AP 2, postulando l'annullamento del giudizio impugnato per ragioni d'ordine e di merito. Nelle sue osservazioni del 9 maggio 2003 all'appello di AP 2, AO 1 propone di respingere il ricorso. All'appello di AP 1 non sono state presentate osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il valore litigioso, determinante – oltre che per l'appellabilità della causa (art. 15 CPC) – per la commisurazione degli oneri processuali e delle ripetibili, è stato fissato dal Pretore in fr. 20 800.– (sentenza impugnata, pag. 12). Le parti non hanno sollevato obiezioni al riguardo, né si ravvisano elementi che inducano a reputare palesemente inverosimile la cifra indicata dal primo giudice. Tempestivi, sotto questo profilo, i due appelli sono dunque ricevibili.

 

                                   2.   Il Pretore ha accertato la legittimazione attiva della sola AO 1, quantunque i fondi per cui è postulato l'accesso necessario appartengano a una comunione ereditaria, con l'argomento che la particolarità della fattispecie giustifica un'eccezione al principio dell'unanimità dei proprietari comuni. Ciò premesso, egli ha ritenuto che l'uso razionale delle particelle n. 794 e 795, situate parzialmente in zona edificabile, richieda un accesso veicolare alla pubblica via. Sebbene non sia pendente alcuna domanda di costruzione, l'edificazione dei fondi – soprattutto al termine della procedura di divisione ereditaria in atto tra le parti – appare probabile, tanto più che la convenuta ha intrapreso opere di ristrutturazione sulla sua proprietà nel chiaro intento di rendere impossibile l'accesso ai fondi n. 794 e 795 lungo l'acciottolato formante il subalterno f della particella n. 175. Inoltre il frazionamento dell'originaria particella n. 175 ha creato uno stato di necessità per i fondi da essa scorporati, privi di accesso alla pubblica via. Donde il riconoscimento dell'accesso necessario. Il Pretore non ha mancato di rilevare che attraverso la particella n. 793 vi sarebbe un'altra possibilità di accesso ai fondi superiori, ma che tale soluzione implicherebbe l'onerosa costruzione di una strada e comprometterebbe seriamente le possibilità edificatorie del fondo serviente, rendendo necessario abbattere persino l'immobile ivi situato. Quanto all'indennità, il Pretore l'ha fissata, come detto, in fr. 20 800.– per la convenuta AP 2. Preso atto infine che sulla particella n. 175 è stato costruito un muro a confine con la particella n. 795, il Pretore ne ha ordinato la demolizione.

 

                                    I.   Sull'appello di AP 2

 

                                   3.   Nelle sue osservazioni del 9 maggio 2003 l'attrice rileva preliminarmente che l'appellante non indica i dispositivi impugnati e che il ricorso non adempie i requisiti formali dell'art. 309 cpv. 2 CPC. Dalle motivazioni del ricorso si desume senza equivoco, nondimeno, che l'interessata postula anzitutto l'annullamento del giudizio del Pretore per questioni d'ordine. È vero che di regola l'appello è un rimedio riformatorio, ma è anche vero che qualora siano stati compiuti atti processualmente irriti è possibile chiedere la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Pretore perché rimedi al difetto (art. 326 lett. a CPC). In tale misura l'appello in esame è dunque proponibile.

 

                                   4.   L'appellante fa valere in primo luogo che a torto il Pretore ha ritenuto data la legittimazione attiva della sola AO 1, poiché in caso di comunione ereditaria le eccezioni al principio dell'unanimità decisionale riguardano solo liti inerenti al diritto successorio o alla comunione medesima, non a controversie come quella in esame. Per di più – essa sostiene – la richiesta di accesso necessario è stata formulata in modo vago, non essendo dato di capire dove la servitù dovrebbe essere esercitata, quale dovrebbe essere il percorso, quale l'ampiezza e la lunghezza del tracciato, quali gli oneri d'investimento o di gestione e il loro riparto. Essa soggiunge che mai l'attrice ha addotto la necessità di dotare i fondi di un accesso, non aven­do essa alcun progetto edilizio o intenzione di vendita, né è dato di sapere quale sarà l'effettiva destinazione delle proprietà, la divisione ereditaria essendo tuttora in corso. Essa afferma inoltre che l'attrice avrebbe altre possibilità di accesso, in particolare attraverso la particella n. 793, appartenente ai membri della comunione, per tacere del fatto che tale problema andrebbe risolto anzitutto con gli strumenti messi a disposizione dal diritto pubblico. L'appellante censura infine la mancata ponderazione degli inconvenienti che il fondo gravato dovrà sopportare e rivendica il diritto a una piena indennità, oltre a quello di non dover tollerare un passo esercitato in maniera pregiudizievole.

 

                                   5.   Il proprietario che dal suo fondo non abbia un accesso sufficiente a una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario “dietro piena indennità” (art. 694 cpv. 1 CC). Tale accesso va chiesto in primo luogo al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo”; in secondo luogo al vicino per il quale il passaggio risulta di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Nella determinazione dell'accesso necessario, in ogni modo, “devesi aver riguardo agli interessi del­le due parti” (art. 694 cpv. 3 CC), ponderando debitamente le particolarità del caso specifico (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 11 ad art. 694 con rinvii). E per accesso sufficiente si intende un collegamento alla pubblica via che garantisca, da un punto di vista oggettivo, uno sfruttamento adeguato e conforme alla destinazione del terreno (Rey, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 694 CC con richiami). Nell'applicazione dell'art. 694 CC, nondimeno, la giurisprudenza è restrittiva in ragione del ragguar­de­vole pregiudizio che la servitù può arrecare al fondo del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer, Le droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 205, n. 1863a; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186 consid. 2a).

 

                                   6.   Recentemente il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che, per ottenere un accesso carrozzabile al suo fondo edificato, il proprietario deve far capo, prima che all'art. 694 CC, agli istituti del diritto pubblico che disciplinano l'urbanizzazione del territorio (art. 19 cpv. 2 LPT), conformandosi alle disposizioni sulla sicurezza del traffico (DTF 120 II 187 consid. 2c, 121 I 70 consid. 4b). Se il diritto pub­blico consente di ottenere allacciamenti e raccordi idonei, per vero, non sussiste uno stato di necessità che giustifichi un accesso necessario a mente dell'art. 694 CC. Per invocare quest'ultima norma, in altri termini, il proprie­tario deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ottenere la creazione di un acces­so adeguato con gli strumenti che il diritto pubblico gli mette a disposizione, sempre che l'accesso richiesto sia indispensabile per un uso conforme alla destinazione del fondo (sentenza del Tribunale federale 5C.64/2000 del 4 aprile 2000, consid. 3a con rinvii). In concreto nulla risulta circa le eventuali iniziative prese dall'attrice per ottenere la creazione di un acces­so adeguato attraverso gli strumenti offerti dal diritto pubblico. Dagli atti non si desume con precisione nemmeno l'esatta situazione urbanistica nel comparto pianificatorio in esame. Sia come sia, la questione non merita particolari approfondimenti. Come si vedrà oltre, in effetti, il caso dev'essere rinviato al Pretore già per questioni d'ordine.

 

                                   7.   L'appellante sostiene, come detto, che la causa andava promossa da tutti i membri della comunione ereditaria e non dalla sola attrice. Ora, che le particelle n. 794 e 795 appartengano in proprietà comune degli eredi fu __________ è pacifico (doc. D e E). E l'art. 602 cpv. 2 CC prevede che i coeredi dispongono in comune dei diritti inerenti alla successione, riservate le facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto. Il singolo membro di una comunione ereditaria, di conseguenza, non è legittimato ad agire in nome proprio per far valere pretese del­la successione (DTF 121 III 121 con richiami di giurisprudenza e dottrina; Schaufelberger in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 26 ad art. 602; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 385, n. 1385; Vogel/ Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 144 n. 51).

 

                                         La giurisprudenza ha invero mitigato il principio dell'unanimità qualora si tratti di salvaguardare interessi giuridicamente protetti della successione nei confronti di un coerede (DTF 54 II 243; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5ª edizione, pag. 199 n. 28), soprattutto nel caso in cui un membro della comunione non possa avere simultaneamente veste di attore e di convenuto. Contrariamente a un atto di ordinaria disposizione riguardante un bene della successione, ad esempio, un'azione volta all'annulla­mento di un contratto concluso tra coeredi non soggiace al principio dell'unanimità, sempre che tutti gli interessati al contratto partecipino al processo in qualità di attori o convenuti (DTF 74 II 217 consid. 3, 109 II 403 consid. 2). Per contro, una deroga al principio dell'unanimità non entra in linea di conto nel caso di atti giuridici conclusi tra la comunione ereditaria e un coerede (DTF 101 II 36). Più recentemente il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che i diritti derivanti alla comunione ereditaria da un contratto d'affitto stipulato a suo tempo dal defunto con un erede vanno esercitati dall'insieme dei coeredi, di modo che l'affittuario figura tanto come attore – alla stregua di un litisconsorte – quanto come convenuto (DTF 125 III 221 consid. 1d).

 

                                   8.   Ciò posto, se a litigi che oppongano coeredi fra loro – come nel caso di divisione ereditaria (Schaufelberger, op. cit., n. 29 ad art. 602 CC) – una deroga al principio dell'unanimità è ammissibile, sempre che tutti gli eredi partecipino al processo come attori o convenuti, al principio dell'unanimità non si sfugge ove si tratti di far valere diritti della successione. In concreto l'attrice avanza, appunto, una pretesa di natura reale (propter rem: Steinauer, op. cit., vol. II, pag. 207 n. 1866) della successione. Non poteva dunque procedere da sé sola (Meier-Hayoz, op. cit., n. 23 ad art. 694 cc; Rey, op. cit., n. 13 ad art. 694 cc). Tanto meno essa doveva convenire in giudizio CO 1 e AP 1, del tutto estranei alle sorti della particella n. 175 (su cui dovrebbe essere esercitato l'accesso necessario), e che sarebbero dovuti figurare invece dalla sua parte, alla stregua di litisconsorti neces­sari. Neppure si scorgono – per avventura – le condizioni di una gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CO; Piotet, Trai­té de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 596), l'attrice non avendo dimostrato l'impossibilità di interpellare i coeredi per ottenere un accordo previo o per far ratificare il proprio operato (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ª edi­zione, pag. 547 n. 4472; v. anche Weber in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2ª edizione, n. 13 in fine ad art. 419 CO). Del resto, se un erede rifiuta di consentire a un atto giuridico riguardante un bene della successione, l'unico rimedio è quello di designare un rappresentante della comunione (DTF 125 III 221 consid. 1d; Tuor/ Picenoni, Berner Kommentar, n. 38 ad art. 602 CC).

 

                                         L'attrice fonda la propria legittimazione attiva su una sentenza emanata il 5 giugno 1998 tra le stesse parti, in cui il Pretore ha rifiutato di designare un rappresentante alla successione, rilevando che al principio dell'unanimità sussistono eccezioni, come appunto quella dell'azione giudiziaria proposta da un erede contro tutti gli altri (osservazioni, pag. 4 in basso). A parte il fatto però che in quel caso l'istanza era stata respinta perché mancavano i presupposti per la nomina di un rappresentante e che solo per abbondanza il Pretore aveva addotto quella motivazione, non sussistono eccezioni al principio dell'unanimità ove la comunione debba far valere diritti propri.

 

                                   9.   La circostanza che solo con il memoriale conclusivo AP 2 abbia eccepito l'inammissibilità della petizione poco importa. I presupposti processuali devono essere verificati d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 prima frase CPC), poiché la loro violazione implica la nullità dell'atto compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). E la sanzione della nullità si applica, oltre che agli atti processuali, alle sentenze, ove esse siano impugnate con appello o ricorso per cassazione (art. 146 CPC). L'esistenza di un litisconsorzio necessario è, appunto, un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC). Ove la sentenza di primo grado sia impugnata, il rispetto di tale presupposto dev'essere quindi verificato d'ufficio anche in sede di appello, indipendentemente dalle censure sollevate. Ne segue che in concreto la sentenza impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice.

                                     

                                         Quanto al seguito del processo, l'art. 45 CPC stabilisce che, con­statata la mancata partecipazione di tutti gli interessati alla petizione, il giudice sospende il corso della causa e invita le persone che hanno proposto l'atto a provvedere entro un termine adegua­to alla sua completazione, con la comminatoria dello stralcio della causa dai ruoli in caso di inosservanza. In concreto il Pretore assegnerà dunque all'attrice un termine adeguato per integrare la petizione con la partecipazione di tutti gli altri membri della comunione ereditaria. Il che ossequia la regola per cui, ravvisandosi la mancanza di un presupposto processuale sanabile entro breve tempo, alla parte in causa va impartito un termine perché sani il difetto (art. 99 cpv. 3 CPC). La petizione introdotta da AO 1 non è dunque irrimediabilmente nulla. Nulli sono però gli atti susseguenti compiuti in mancanza del presupposto processuale, ovvero del litisconsorzio necessario. Tale difetto impone di riprendere il processo con la diffida all'attrice perché completi la petizione e con il rifacimen­to di tutti gli atti processuali cui gli altri litisconsorti necessari non hanno preso parte.

 

                                    II.   Sull'appello di AP 1

 

                                 10.   L'appellante chiede di concedere l'accesso necessario anche alla particella n. 793 e di ridurre l'indennità per AP 2 a fr. 2975.–, ordinando altresì la demolizione del muro costruito sulla particella n. 175 a confine con la strada cantonale. La sentenza impugnata dovendo già essere annullata per motivi d'ordine e gli atti rinviati al Pretore per un nuovo giudizio, l'appello in esame si rivela senza oggetto. Nella misura in cui lo riguarda, la causa deve quindi essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

 

                                   III.   Sulle spese e le ripetibili

 

                                11.   Gli oneri processuali relativi all'appello di AP 2 vanno a carico di AO 1, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). La modifica della sentenza pretorile non ponendo fine al litigio, si giustifica in ogni modo di moderare la tassa di giustizia (art. 19 LTG). Per quel che attiene alle ripetibili, bisogna tener conto del fatto che la convenuta avrebbe potuto eccepire tempestivamente la mancanza del presupposto processuale, evitando a sua volta di compiere atti viziati. Ciò giustifica di compensare le ripetibili di appello. Sugli oneri di prima sede il Pretore giudicherà al momento di emanare la nuova sentenza.

 

                                 12.   All'appello di AP 1, privo di oggetto, si applica per analogia, in materia di spese e ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale. In virtù di quest'ultima norma il tribunale, udi­te le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “te­nen­do conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del mo­ti­vo che termina la lite”. Per stabilire chi debba sopportare spese e ripetibili nel caso specifico occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se la sentenza del Pretore non fosse annullata. Nella fattispecie le richieste dell'appellante volte a ottenere un accesso necessario anche in favore della particella n. 793 con demolizione del manufatto costruito sulla particella n. 175 a confine della strada pubblica sarebbero verosimilmente state dichiarate irricevibili. Intanto, la particella n. 793 non appartiene al solo AP 1, ma – come le particelle n. 794 e 795 – agli eredi fu __________, sicché l'appellante non avrebbe potuto agire da sé solo (sopra, consid. 8). Inoltre, le domande formulate dall'interessato unicamente con il memoriale conclusivo non erano proponibili. Se mai AP 1 avrebbe potuto avanzare domande proprie, come convenuto, agendo in via riconvenzionale (ammesso e non concesso che le sue domande adempissero i requisiti dell'art. 172 CPC). La riconvenzione andava sollevata però con la risposta (art. 173 cpv. 1 CPC), ciò che non è avvenuto. Quanto alla richiesta di ridurre l'indennità, essa sarebbe stata verosimilmente respinta, poiché l'interessato fonda il suo calcolo su dati – i valori d'acquisto della particella n. 175 – estranei al fascicolo processuale. Se ne conclude che, a un esame di verosimiglianza, l'appello di AP 1 sarebbe stato probabilmente respinto. Gli oneri processuali vanno perciò a suo carico (con equa moderazione della tassa di giustizia, non intervenendo un giudizio di merito: art. 21 LTG), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili, non essendo state presentate osservazioni al suo appello.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 2 è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché inviti AO 1 a completare la petizione, riprenda gli atti omessi, integri l'istruttoria ed emani un nuovo giudizio secondo i considerandi.

 

                                   2.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti a carico di AO 1, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   L'appello di AP 1 è dichiarato privo d'oggetto e la procedura relativa a quest'ultimo è stralciata dai ruoli.

 

                                   4.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 300.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   5.   Intimazione a:

 

.;

;

).

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria