Incarto n.
11.2003.42

Lugano,

15 aprile 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

G. A. Bernasconi e Giani

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 dicembre 2002 da

 

 

__________ __________, nata __________, ora in __________

(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________, __________ __________

(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

 

 

giudicando ora sul decreto cautelare del 24 marzo 2003 con cui il Pretore ha condanna­to __________ __________ a versare un contributo alimentare provvisionale per la moglie;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il

                                              24 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-

                                              ne 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 2 dicembre 2002 __________ __________, nata B__________llani (1952), si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando la condanna del marito __________ __________ (1947) al versamento di un contributo ali­mentare di fr. 15 000.– mensili retroattivamente dal 1° ottobre 2002 e alla produzione di tutta una serie di documenti;

 

                                         che in via provvisionale essa ha sollecitato lo stanziamento del contributo alimentare con effetto immediato;

 

                                         che all'udienza del 3 dicembre 2002, indetta per la discussione dell'istanza e della domanda provvisionale, __________ __________ ha confermato le sue richieste e ha offerto varie prove, non contestate dal convenuto, il quale si è limitato a sostenere di non avere i mezzi per erogare l'importo in questione;

 

                                         che con decreto emanato il 24 marzo 2003 “in via supercautelare nelle more istruttorie” il Pretore ha obbligato __________ __________ a corrispondere alla moglie fr. 5000.– mensili a titolo di contributo alimentare provvisionale, senza riscuotere tassa di giustizia o spese;

 

                                         che contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto il

                                         4 aprile 2003 con un appello per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, la riduzione del contributo a

                                         fr. 2500.– mensili;

 

                                         che l'appello non è stato intimato all'istante;

 

e considerando

 

in diritto:                        che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano l'art. 4 n. 5 e l'art. 5 LAC);

 

                                         che nell'ambito di tale procedura il giudice può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento, “anche prima della discussione” (art. 371 CPC);

 

                                         che i provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

 

                                         che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

 

                                         che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

 

                                         che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – co­me “su­percau­telare nelle more istruttorie”;

 

                                         che, del resto, la nozione di decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie” lascia intendere senza equivoco come, per finire, il giudice debba ancora adottare un decreto cautelare “di convalida” (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907, esclusa la nota 908);

 

                                         che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;

 

                                         che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo;

 

                                         che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato notificato e non ha provocato costi presumibili;

 

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario