Incarto n.:
11.2003.47

Lugano

30 aprile 2003/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

G. A. Bernasconi e Giani

 

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa __._____._____ (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con opposizione del 25 giugno 2002 da

 

 

__________ __________, __________ __________

(patrocinato dall'avv __________ __________ __________, __________)

 

 

contro

 

 

__________ __________ ____________________;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 aprile 2003 presen­tato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che con sentenza del 3 aprile 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato l'opposizione introdotta il 25 giugno 2002 da __________ __________ a un precetto esecutivo civile intimatogli il 20 giugno 2002 da __________ __________;

 

                                         che contro tale sentenza __________ __________ è insorta con un “ricorso” del 13 aprile 2003;

 

                                         che tale atto non è stato intimato a __________ __________;

                                        

e considerando

 

in diritto:                        che i procedimenti civili esecutivi sono trattati con la procedura di camera di consiglio (art. 493 con rinvio agli art. 361 e segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine “ordinario” di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 370 cpv. 2 CPC);

 

                                         che nella fattispecie la sentenza impugnata è stata intimata a __________ __________ il 3 aprile 2003 e che pertanto l'appello, del 13 aprile 2003, è tempestivo;

 

                                         che nel suo “ricorso” l'appellante ripercorre le vicende all'origine del precetto esecutivo civile da lei intimato all'opponente e si duole delle “manipolazioni” che – a suo dire – “parte della giustizia” frappone ai suoi tentativi di far eseguire la sentenza emana­ta il 30 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. n. __________/__________);

 

                                         che secondo quanto afferma l'appellante, “forniremo la motivazione di questo ricorso contro la decisione del giudice __________ del 3.4.2003 non appena avremo ricevuto spiegazioni e ulteriori chiarimenti scritti da parte sua per persone private, in merito agli svantaggi che questa decisione crea di nuovo contro di noi”;

 

                                         che in tali condizioni l'appello, per esplicita e deliberata scelta di colei che l'ha redatto, non contiene motivazioni né – tantomeno – indica come dovrebbe essere modificata la sentenza impugnata;

 

                                         che a norma dell'art. 309 CPC l'atto di appello deve contenere , tra l'altro, le domande (lett. e) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (lett. f), in mancanza di che esso è nullo (cpv. 5);

 

                                         che nella fattispecie l'atto del 13 aprile 2003 si esaurisce in una generica lamentela sull'asserita mancanza di una sorveglianza sugli avvocati e nella richiesta, anch'essa generica, di una “veri­fica indipendente della Giustizia e della Politica”, ma non contiene la benché minima motivazione ed è privo di qualsiasi domanda di giudizio;

 

                                         che già di primo acchito l'appello si rivela pertanto improponibile;

                                        

                                         che le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che si giustifica nondimeno di contenere al minimo la tassa di giustizia, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

 

                                         che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;

 

 

in applicazione dell'art. 313bis,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   70.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 120.–

                                         sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario