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Incarto n. |
Lugano 3 novembre 2003/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa __._____.___ (protezione della personalità: diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 27 marzo 2003 dagli
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__________ __________ __________ e __________ __________, __________
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contro |
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__________ __________, __________ __________ __________, __________; |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 26 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 aprile 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sul periodico bimestrale L'Inchiesta, pubblicato dalla __________ __________ e di cui è redattore __________ __________, è apparso nel numero di gennaio 2003, a firma di __________ __________, un articolo intitolato “__________ __________ __________ __________ __________ __________ ” nel quale figurava – tra l'altro – quanto segue:
Per [__________] __________ il 2003 sarà un anno da ricordare grazie alle verifica da parte della giustizia ticinese degli atti relativi al fallimento della __________ __________. __________ spera che venga posta una pesante pietra sugli inquietanti interrogativi rimasti aperti dopo la tragica morte, il __________ 1993, del vicesindaco di __________ __________, __________ __________, titolare dell'omonima fiduciaria. __________ __________ non è un'__________ qualunque. Sia pure (forse) a titolo fiduciario, è comproprietaria della __________ __________ e della __________ di __________. Due società legate ad alcuni tra gli episodi più oscuri e penosi della storia del Ticino degli ultimi 15 anni. (…)
Allora il 24.5% della __________ è detenuto da società fiduciarie della famiglia __________ di __________, il 48.3% dall'__________, il 22,6% dalla famiglia torinese degli __________. Il rimanente 4.6% è gestito da __________ __________ e __________ __________. (…)
Nel maggio 1992 (…) viene creata una nuova società, la __________, con sede nello stesso palazzo della __________. Il 99% delle azioni viene sottoscritto dalla __________ -__________, la fiduciaria di __________ e __________. Lo 0.5% va a __________ e lo 0,5% a __________ __________. Ma nel gennaio 1993 anche la __________ è travolta da uno scandalo.
B. Il 22 gennaio 2003 gli avvocati __________ __________ e __________ __________ hanno invitato L'Inchiesta a pubblicare la risposta in appresso:
1. Gli __________ __________ __________ e __________ __________ non sono mai stati azionisti, neppure a titolo fiduciario, delle seguenti società da voi citate: Fiduciaria __________ __________, __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________, né hanno avuto un qualsivoglia interesse commerciale ed economico nelle medesime.
2. Contrariamente a quanto da voi asserito, gli __________ __________ __________ e __________ __________ sono completamente estranei ed indifferenti agli sviluppi della procedura fallimentare della Fiduciaria __________ __________ e/o di altre società appartenenti al gruppo __________, non sussistendo tra le parti alcuna pendenza. Essi non sono neppure stati interpellati a qualsiasi titolo dalle autorità che si sono occupate o si occupano ancora di detti fallimenti che, da informazioni assunte, dovrebbero trovarsi in una fase conclusiva e che sono ormai pendenti da diversi anni.
3. Gli __________ __________ __________ e __________ __________ non sono neppure stati interpellati da qualsiasi autorità svizzera o estera circa presunti procedimenti penali attinenti le attività della __________ __________ e della __________ __________ e non rappresentano o hanno rappresentato, neppure come legali, gli interessi di tali società o delle persone fisiche eventualmente coinvolte in tali eventuali procedimenti.
4. Per i motivi anzidetti essi ritengono non solo inesatte ma fuorvianti le affermazioni apparse nell'articolo in questione, poiché riferite ad eventi che, veri o inesatti che siano, non hanno alcuna relazione con l'attività professionale da loro svolta.
L'editore dell'Inchiesta non ha accettato di riprodurre il testo così com'era formulato.
C. Il 27 marzo 2003 gli __________ __________ __________ e __________ __________ hanno introdotto nei confronti della __________ __________ e di __________ __________ un'istanza davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo che l'editrice fosse condannata a pubblicare sul numero successivo dell'Inchiesta lo scritto appena citato con la menzione che la pubblicazione avveniva su ordine del tribunale. All'udienza del 9 aprile 2003 la __________ __________, pur non opponendosi di per sé alla pubblicazione di una risposta, ha postulato il rigetto dell'istanza. __________ __________ non si è costituito in giudizio. Al dibattimento finale, che ha avuto luogo seduta stante, le parti si sono confermate nelle rispettive domande. Statuendo con sentenza del 15 aprile 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore, accertata la carente legittimazione passiva di __________ __________, ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato la pubblicazione (modificata) dei primi tre paragrafi del testo. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la sentenza predetta è insorta la __________ __________ con un appello del 26 aprile 2003 nel quale chiede che, nella misura in cui le modifiche al testo dovessero rivelarsi eccessive, l'istanza sia respinta o, quanto meno, che gli oneri processuali siano posti a carico degli istanti e le sia assegnata un'indennità per ripetibili “da stabilire dal tribunale”, riformando di conseguenza il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 27 maggio 2003 gli __________ __________ __________ e __________ __________ propongono di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante sostiene che, avendo essa accettato il diritto di risposta nel suo principio, il primo giudice non poteva modificare il testo presentato dagli istanti imponendole la pubblicazione di uno scritto diverso. Essa ritiene inoltre che sia ingiusto addebitarle la metà degli oneri processuali poiché, oltre a comportarsi correttamente, le è stata ingiunta la pubblicazione di una risposta difforme da quella proposta. Nelle circostanze descritte la tassa di giustizia e le spese andrebbero poste a carico degli istanti e le andrebbe riconosciuta un'adeguata indennità per ripetibili.
2. Nella fattispecie gli istanti hanno promosso causa non perché la società editrice rifiutasse la pubblicazione di una risposta, ma perché a giudizio di essa il testo non era conforme alle esigenze di legge (doc. H e M). Ora, chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con la propria esposizione dei fatti (art. 28g cpv. 1 CC). Qualora l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisca l'esercizio del diritto di risposta, rifiuti la risposta o non la diffonda correttamente, l'interessato può rivolgersi al giudice (art. 28l cpv. 1 CC). Questi può accogliere l'istanza anche solo in parte, nel senso che può modificare il testo da pubblicare, purché si limiti a radiare o a condensare determinati passi, eventualmente ad apportare completazioni minori, senza però alterare né riformulare il contenuto della risposta (DTF 122 III 211 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5C.69/2001 del 26 aprile 2001, consid. 6a; Schwaibold in Basler Kommentar, ZGB, 2ª edizione, n. 9 ad art. 28l CC con richiami di dottrina e giurisprudenza; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 218, n. 1645; Bänninger, Die Gegendarstellung in der Praxis, tesi, Zurigo 1998, pag. 283).
3. In concreto il Segretario assessore ha mantenuto invariato il primo paragrafo del testo proposto, aggiungendo però il passaggio “all'atto di costituzione della __________ __________, __________, l'avv. __________ ha sottoscritto 1 (una) azione a mero titolo fiduciario”. Dal secondo paragrafo egli ha espunto invece le frasi “... e/o di altre società appartenenti al gruppo __________, non sussistendo tra le parti alcuna pendenza” e “... che, da informazioni assunte, dovrebbero trovarsi in una fase conclusiva e che sono ormai pendenti da diversi anni”. Dal terzo paragrafo egli ha eliminato inoltre la locuzione “e non rappresentano o hanno rappresentato, neppure come legali, gli interessi di tali società o delle persone fisiche eventualmente coinvolte in tali eventuali procedimenti”. Il quarto paragrafo, infine, è stato interamente stralciato. Ciò posto, il primo giudice non ha proceduto a una rielaborazione del testo, né ha rimaneggiato lo scritto in maniera importante, né ha riassunto alcunché, né ha introdotto elementi che non figurassero nell'originale. Il suo intervento redazionale non ha quindi alterato il contenuto di quanto proposto, rimasto sostanzialmente immutato. Del resto sarebbe urtante rifiutare un diritto di risposta solo perché il testo debba essere adattato su pochi punti (DTF 117 II 4 consid. 2 bb). Al proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
4. L'appellante contesta anche l'addebito della metà degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili. La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare nondimeno che nella fissazione degli oneri processuali e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). L'ammontare degli importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili, come pure l'eventuale riparto di tali importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC (in caso di reciproca soccombenza o di “altri giusti motivi”), può quindi essere censurato solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento. Per di più, il giudice chiamato a statuire sulle spese e le ripetibili nel quadro dell'art. 28l CC deve tenere conto non solo della misura in cui il testo litigioso sia stato – per finire – approvato o respinto (valutando il grado di soccombenza delle parti), ma anche del comportamento tenuto dall'“impresa responsabile del mezzo di comunicazione” prima della causa. L'istante che veda approvare la sua risposta nella misura in cui l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione già fosse disposta a pubblicarla, per esempio, va considerato soccombente (Schwaibold, op. cit., n. 15 in fine ad art. 28l CC con citazioni). In tali casi, di conseguenza, l'editore va esente da spese.
a) Davanti al Segretario assessore la società editrice ha avuto causa parzialmente vinta – come si è visto – per quanto riguardava i primi tre paragrafi del testo, che sono stati modificati, e causa interamente vinta per quel che era del quarto paragrafo, come pure sulla richiesta della controparte intesa a ottenere che la pubblicazione avvenisse per esplicita ingiunzione giudiziaria. Sotto questo profilo la suddivisione delle spese a metà e la compensazione delle ripetibili decisa dal Segretario assessore potrebbe anche sembrare favorevole agli istanti. In realtà si è appena spiegato che il giudizio sulle spese e le ripetibili non dipende solo dall'esito del processo, ma anche dal comportamento tenuto dall'impresa responsabile del mezzo di comunicazione prima della causa. E la convenuta, nel riassunto scritto prodotto all'udienza del 9 aprile 2003, si opponeva alla pubblicazione di tutto il testo della risposta (si vedano anche i doc. H e M). Per vincere la resistenza dell'impresa, in altri termini, gli istanti hanno dovuto far capo al giudice. Se si tiene conto anche di ciò, a un giudizio d'insieme la ripartizione a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili non denotano quindi alcun eccesso né, tanto meno, il benché minimo abuso del potere d'apprezzamento.
b) Si aggiunga che la richiesta dell'appellante volta a ricevere un'indennità per ripetibili sarebbe finanche irricevibile. La giurisprudenza ha già avuto modo di rammentare, in effetti, che dandosi contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, op. cit., vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). L'indennità per ripetibili non sfugge a tale regola (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, ip. cit., n. 10 ad art. 309). Anche ove un Pretore compensi le ripetibili, l'appellante che contesta tale compensazione deve indicare qual è l'indennità da lui rivendicata (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 309 CPC). Rimettersi al giudizio del Tribunale di appello non basta. Del tutto carente, su questo punto l'appello sarebbe in ogni modo sfuggito a qualsiasi esame (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).
5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alle controparti, munite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà agli istanti
fr. 800.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione a:
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– __________ __________, __________; – avv. __________ __________. __________, __________. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria