Incarto n.
11.2003.61

Lugano,

14 aprile 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 180.2002/R.38.2002 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

__________

(patrocinata dall'avv. __________)

 

a

 

 

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

                                         riguardo alla figlia __________ (1998);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 5 maggio 2003 presentato da __________ contro la decisione emessa l'11 apri­le 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilan­za sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ (1970) ha dato alla luce il 27 gennaio 1998 la figlia __________, che è stata riconosciuta da __________ (1967). I contributi alimentari per la piccola sono stati disciplinati da un contratto di mantenimento firmato dai genitori durante la convivenza, che è cessata pochi mesi dopo la nascita della bambina, rimasta poi con la madre. Sul diritto di visita i genitori hanno inizialmente trovato un'intesa. Nel gennaio del 2001 __________ si è sposata con __________, dal quale ha avuto un figlio, __________, nato il 22 aprile 2001. A quel momento, il 16 aprile  2001, __________ si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 16, con sede a __________ (allora la bambina era domiciliata a __________), perché fossero regolate le sue relazioni personali con la figlia, perché il contributo alimentare a suo carico fosse ridotto e perché l'autorità parentale fosse attribuita congiuntamen­te a entrambi i genitori.

 

                                  B.   Con decisione del 15 maggio 2002 la Commissione tutoria regio­nale ha confermato l'autorità parentale della madre e l'entità dei contributi alimentari stipulati a suo tempo per convenzione. Il diritto di visita alla bambina è stato così stabilito:

                                         –  due fine settimana mensili, dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica;

                                         –  alternativamente 7 giorni, compreso il sabato e la domenica, in concomitanza con le feste natalizie e pasquali, e alternativamente in concomitanza con le vacanze di carnevale e di Ognissanti;

                                         –  due settimane durante il periodo di ferie estive. Fino al raggiungimento dell'età scolastica le due settimane saranno esercitate separatamente e in ma­niera non consecutiva.

                                         La Commissione tutoria regionale non ha riscosso oneri né ha attribuito ripetibili.

 

                                  C.   Contro la decisione appena citata __________ è insorta il 27 maggio 2002 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che il diritto di visita fosse ricondot­to a:

                                         –  due fine settimana mensili, dalle ore 9 del sabato mattina alle ore 18 della domenica;

                                         –  due settimane sull'arco dell'anno: una durante le vacanze invernali e una durante le vacanze estive.

                                         __________ ha proposto di respingere il ricorso. Analoga conclusione ha formulato la Commissione tutoria regionale.

 

                                  D.   Sentiti i genitori, l'autorità di vigilanza ha statuito l'11 aprile 2003 fissando il diritto di visita come segue, salvo diverso accordo tra genitori:

                                         –  due fine settimana mensili, dalle ore 9 del sabato mattina alle ore 18 della domenica;

                                         –  due settimane durante le vacanze estive e/o invernali, oltre una settimana alternativamente a Natale e a Pasqua. Fino al raggiungimento dell'età sco­lastica le due settimane saranno esercitate separatamente e in maniera non consecutiva.

                                         Non sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate.

 

                                  E.   __________ ha impugnato la decisione predetta con un appello del 5 maggio 2003 per ottenere che, tolto al gravame ef­fetto sospensivo (in modo da rendere esecutiva in pendenza di appello quanto meno la regolamentazione adottata dall'autorità di vigi­lanza), il diritto di visita sia ripristinato così come l'aveva fissato la Commissione tutoria regionale, salvo diverso accor­do tra genitori. Con decreto del 15 maggio 2003 la presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta intesa alla soppressione dell'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6 giugno 2003 __________ propone di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano il diritto di visita dei genitori (art. 275 cpv. 1 CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il dirit­to di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tanto il padre quanto la madre può pretendere inoltre che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato (art. 273 cpv. 3 CC). Decisivo per la concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori me­desimi, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro offerte (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).

 

                                   3.   Trattandosi di ragazzi in età scolastica, nel Cantone Ticino il diritto di visi­ta comprende almeno un fine settimana su due, una settimana alternativamente a Natale e Pasqua, oltre a due settimane durante le vacanze estive (FamPra.ch 2000 pag. 324 consid. 12). Nel 1999 questa Camera ha definito abituale, nondimeno, un fine settimana su due, più una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale e tre settimane durante le ferie estive (loc. cit.). Nella Svizzera romanda la prassi è di lasciare che il figlio trascorra dal genitore non affidatario un fine settimana su due e la metà di tutte le vacanze scolastiche (DTF 123 III 450 consid. 3a). Nella Svizzera tedesca si è affermato recentemente un uso analogo, sempre che il diritto di visita non sia litigioso (Schwenzer, op. cit., n. 15 ad art. 273 CC con richiami).

 

                                         La tendenza attuale è finanche, a livello svizzero, quella di trattare paritariamente i genitori per rapporto al loro tempo libero. Ove sorgano divergenze, il diritto di visita è generalmente limitato, an­che per evitare al figlio conflitti di lealtà. Nella Svizzera tedesca esso può ridursi, nel caso di bambini piccoli, sino a due mezze giornate mensili e, nel caso di ragazzi in età scolastica, sino a un fine settimana ogni mese, più due o tre settimane di vacanza (Schwenzer, loc. cit. con riferimenti). Tali criteri costituiscono, con ogni evidenza, orientamenti di principio: il diritto di visita va poi disciplinato in ogni singolo caso secondo le particolarità della fattispecie, ponderando i vari elementi cui si è accennato nel considerando che precede.

 

                                   4.   In concreto la Commissione tutoria regionale non aveva ravvisa­to “estremi per scostarsi da una regolamentazione minima del diritto alle relazioni personali fra __________ e il genitore non affidatario usualmente applicato nel Cantone Ticino, ritenuta oltretutto la dichiarata disponibilità della madre a che la bambina trascorra con il padre il resto della giornata del venerdì una volta terminati gli impegni prescolastici, rispettivamente scolastici”. “Sintanto che __________ non avrà raggiunto l'età scolastica – essa ha soggiunto – si può semmai prevedere che, proprio in considerazione della sua tenera età, le sue settimane di vacanza estive con il padre siano separate, in maniera da non essere esercitate in maniera consecutiva” (decisione del 15 maggio 2002, pag. 2 in fondo).

 

                                         L'autorità di vigilanza ha sostanzialmente condiviso tale valutazione. “Sebbene __________ non sia ancora in età scolastica – essa ha rilevato – non vi sono elementi che facciano pensare che il diritto di visita usualmente applicato in Ticino non sia adeguato alle concrete circostanze”. “Ciò nondimeno – ha continuato – proprio in considerazione dell'età della bambina, appare opportuno applicare la prassi minima consolidata, ovvero un fine settimana su due, a partire dal sabato mattina, e due settimane durante le vacanze, oltre una settimana alternativamente a Natale e a Pasqua. Non appena più grande e nella misura in cui anche in futuro non appaiano giustificate particolari restrizioni, le relazioni per­sonali dovranno essere ampliate in ossequio all'evoluzione della prassi che tende ad estendere, proprio in considerazione del bene del figlio, le relazioni personali fra il figlio ed il genitore non affidatario” (decisione impugnata, consid. 11 in fine).

 

                                   5.   Davanti all'autorità di vigilanza __________ ha dichiarato che __________ ha sempre avuto incontri regolari con il padre. Sin da piccola essa ha ricevuto visite più o meno tutte le settimane e dall'età di due anni rimane da lui anche una notte. La bambina non le ha mai detto di non recarsi volentieri dal genitore. Anzi, con il padre ha trascorso felicemente una settimana di vacanza nel giugno del 2002. Quanto ai suoi rapporti con l'appellante, __________ ha ammesso una mancanza di comunicazione, sostenendo di non essere mai stata d'accordo che la figlia si recasse dal padre già il venerdì sera, a meno di ridurre la cadenza delle visite quindicinali a una ogni tre settimane. Essa ha finito per riconoscere, tuttavia, che il ritmo quindicinale è appropriato, mentre giudica eccessivo che la bambina passi quattro settimane di vacanza con il padre (act. 7). L'appellante ha dato atto da parte sua, davanti all'autorità di vigilanza, che con __________ egli non riesce a comunicare, confermando nondimeno di avere sempre potuto incontrare regolarmente la figlia, con cui ha un rapporto costante (act. 8). Egli è di professione educatore, a quanto risulta con formazione specifica nel settore dell'infanzia.

 

                                   6.   Nel caso in esame il diritto di visita invalso di un fine settimana su due, non con­testato, risulta aver dato buona prova. Per il bene dei figli, del resto, la cadenza quindicinale non dovrebbe essere rallentata – secondo dottrina – nemmeno trattandosi di bambini piccoli (Schwenzer, op. cit., n. 14 ad art. 273 CC). Litigioso è, nella fattispecie, il momento in cui tale diritto debba cominciare: se il sabato mattina alle ore 9, come ha stabilito l'autorità di vigilanza, o già il venerdì sera alle ore 18, come chiede l'appellante. Nella citata sentenza del 1999 (sopra, consid. 3) questa Camera aveva fatto decorrere il diritto di visita quindicinale dalle ore 8 del sabato, ma ciò non è di sussidio poiché in quel caso l'inizio del diritto di visita non era in discussione. Ora, dall'istruttoria della fattispecie odierna non si evincono elementi specifici che depongano per il bene di __________ a favore del venerdì o del sabato. Nemmeno constano esigenze oggettive che facciano propendere per l'una o l'altra soluzione (come eventuali impegni dei genitori o del figlio il venerdì sera o il sabato mattina, oppure la necessità di garantire alla bambina le ore di sonno necessarie o altro ancora). La questione va risolta perciò secondo criteri giuridici.

 

                                   7.   È noto ed è rammentato anche dall'autorità di vigilanza che attualmente, per il bene del figlio, il diritto di visita del genitore non affidatario tende vie­più ad allargarsi (Schwenzer, op. cit., n. 15 ad art. 273 CC). Data la comunione di destini insita nella relazione fra genitori e figlio, infatti, il rapporto di quest'ultimo con entrambe le figure parentali è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo che coinvolge il figlio alla ricerca della propria identità (DTF 123 III 452 consid. 3c). Tra due soluzioni ugualmente praticabili sull'estensione del diritto di visita, ove non sussistano svantaggi particolari quella più ampia merita dunque di prevalere. Che nel caso specifico __________, casalinga, non sia in grado di preparare la figlia per il diritto di visita quindicinale entro le ore 18 del venerdì non consta. Né risultano particolari conflitti sul diritto di visita. Sussiste, è vero, una mancanza di comunicazione fra i genitori, ma ciò non ha finora impedito loro di comportarsi in modo fondamentalmente corretto e responsabile per il bene della bambina, la quale del resto ha compiuto i sei anni in pendenza di appello. Nel segno di un più stretto e proficuo rapporto personale tra padre e figlia, il diritto di visita quindicinale del padre va tutelato perciò nella sua forma più estesa.

 

                                   8.   Analogo principio vale per quanto riguarda il diritto di visita durante le vacanze. Questa Camera ha già avuto modo di ritenere abituale, come detto (consid. 3), che il figlio trascorra dal genitore non affidatario una settimana a Natale, una settima­na alternativamente a Pasqua o a carnevale e tre settimane durante le ferie estive. In concreto lo stesso appellante chiede un diritto di visita circoscritto a due settimane complessive durante le vacanze d'estate e in proposito non v'è motivo di scostarsi dalla sua domanda. Ma, per il resto, non è dato a divedere quali motivi specifici, in specie quali possibili ripercussioni sfavorevoli sulla figlia potrebbero indurre a essere restrittivi su questo punto. Certo, __________ ha da poco compiuto i sei anni e non risulta avere trascorso con il padre – finora – più di una settimana consecutiva. Ciò impone un ragionevole riserbo iniziale e una relativa gradualità nella disciplina del diritto di visita, di modo che fino al raggiungimento dell'età scolastica la cautela dimostrata dall'autorità di vigilanza appare legittima. Non si deve dimenticare tuttavia che nel settembre di quest'anno __________ sarà chiamata alla scuola dell'obbligo. E la regolamentazione del diritto di visita è una misura durevole, che deve tenere conto dell'evoluzione prevedibile a medio termine (DTF 123 III 452 in alto). Perché in concreto il diritto di visita durante le vacanze dovrebbe rimanere più limitato di quello abituale anche al momento in cui la ragazza frequenterà la scuo­la dell'obbligo non si comprende, né l'autorità di vigilanza spiega. E nel novero delle vacanze scolastiche vanno incluse anche quel­le di Ognissanti, che finora la giurisprudenza non ha considerato, ma che non v'è ragione di ignorare oltre.

 

                                   9.   Se ne conclude, in ultima analisi, che il diritto di visita quindicinale dell'appellante va fissato dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 del­la domenica. Quello durante le vacanze va confermato, fino all'età scolastica della figlia, come l'ha articolato l'autorità di vigilanza, ma con la precisazione terminologica che le “due settimane durante le vacanze estive e/o invernali” consistono in “due settimane annue, non consecutive, durante le ferie estive”, mentre per quanto riguarda le vacanze invernali la questione è ormai senza oggetto. Al momento in cui __________ andrà a scuola il diritto di visita durante le vacanze si articolerà poi secondo i periodi abitualmente riconosciuti da questa Camera in casi analoghi (tranne le vacanze estive, limitate a due settimane: sopra, consid. 8), cui va aggiunta ogni biennio la settimana di Ognissanti. Contrariamente a quanto ave­va deciso a suo tempo la Commissione tutoria regionale, per converso, le vacanze scolastiche pasquali (contrariamente alle vacanze scolastiche natalizie, che durano due settimane) non devono rientrare ogni anno nel diritto di visita, salvo offendere la parità di trattamento fra genitori.

 

                                10.   La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio della vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene sostanzialmente causa vinta, tranne per quanto riguarda il diritto di visita durante le ferie sino al momento in cui la figlia avrà raggiunto l'età scolastica. __________, che ha proposto di respingere l'appello, deve quindi essere chiamata a sopportare equitativamente tre quarti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte. Quanto ai costi di seconda sede (ov'erano in discussione anche le spese straordinarie legate al mantenimento della figlia), l'autorità di vigilanza non ne ha riscossi e ha compensato le ripetibili. L'appellante rivendica bensì un'indennità per quest'ultimo titolo, ma a prescindere dal fatto che non spende una parola di motivazione, egli nemmeno quantifica la pretesa. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, però, in caso di contestazioni pecuniarie l'appellante non può limitarsi a richieste indeterminate (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, op. cit., vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia di ripetibili (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309). Del tutto carente, su questo punto l'appello si rivela quindi, già di primo acchito, irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1, secondo lemma, della decisione impugnata è così riformato:

                                         Il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è modificato nel senso che, salvo diverso accordo fra genitori, il diritto alle relazioni personali di __________ con la figlia __________ è disciplinato come segue:

                                         a)  Fino all'inizio della scuola dell'obbligo da parte della figlia:

–  un fine settimana su due, dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica;

–  due settimane annue non consecutive durante le vacanze estive.

                                         b)  Dopo l'inizio della scuola dell'obbligo da parte della figlia:

–  un fine settimana su due, dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica;

–  due settimane annue durante le vacanze scolastiche estive;

–  una settimana annua durante le vacanze di Natale;

–  una settimana annua alternativamente durante le vacanze scolastiche di Pasqua e di carnevale;

–  una settimana ogni biennio durante le vacanze scolastiche di Ognissanti.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti per un quarto a carico dell'appellante e per il rimanente a carico di __________, che rifonderà all'appellante fr. 750.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Intimazione:

 

– avv. __________;

– avv. __________.

                                         Comunicazione:

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         – Commissione tutoria regionale __________.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria