Incarto n.
11.2003.65

Lugano

16 aprile 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2002.200 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 16 ottobre 2002 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'  RA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  RA 1 );

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che, giudicando su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 16 ottobre 2002 da AO 1 (1964) nei confronti del marito AP 1 (1964), con sentenza del 23 aprile 2003 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha affidato i figli C__________ (1986), T__________ (1988) e A__________ (1989) alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha posto a carico di quest¿ultimo un contributo alimentare di fr. 1115.¿ mensili per C__________ (dal 15 ottobre 2001 al 30 settembre 2002 e dal 15 febbraio 2003 in poi), uno di fr. 1115.¿ mensili per T__________ (dal 15 ottobre 2001 in poi) e uno di fr. 1115.¿ mensili per A__________ (dal 15 ottobre 2001 in poi), assegni familiari compresi;

 

                                         che contro la citata sentenza AP 1 è insorto con un appello dell'8 maggio 2003 in cui ha chiesto di ridurre il contributo alimentare per i figli a fr. 900.¿ mensili ciascuno dal 16 ottobre 2002 (assegni familiari compresi);

 

                                         che nelle sue osservazioni del 20 giugno 2003 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

 

                                         che con lettera del 9 marzo 2006 il giudice delegato della Camera ha reso attento l'appellante come, nelle circostanze concrete, la sentenza si sarebbe potuta risolvere in una reformatio in peius, nel senso che in virtù del principio inquisitorio illimitato il contributo per i figli si sarebbe anche potuto rivelare più alto di quello fissato dal Pretore;

 

                                         che il 30 marzo 2006 l'interessato ha dichiarato di ritirare l'appello;

 

 

e considerando

 

in diritto:                        che il ritiro dell'appello configura un atto di desistenza;

 

                                         che, dandosi desistenza, l¿appello va stralciato dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

 

                                         che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado;

 

                                         che, sotto questo profilo, chi recede dalla lite è reputato soccombente (Rep. 1978 pag. 375);

 

                                         che il soccombente è chiamato ad assumere la tassa di giustizia e le spese, come pure a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per le spe­se di patrocinio (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nella fattispecie non si ravvisano ¿giusti motivi¿ (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) né ragioni di equità (a norma dell'art. 77 cpv. 3 CPC) per scostarsi da tale principio:

 

                                         che, quanto alla tassa di giustizia in particolare, essa va adeguatamente ridotta poiché la causa non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), senza dimenticare però che l'avvertimento previo all'appellante ha reso necessario un approfondito esame dell'intero carteggio;

 

 

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                 fr. 150.¿

                                         b) spese                                    fr.   50.¿

                                                                                           fr. 200.¿

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.¿ per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

¿    ;

 ¿    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria