Incarto n.
11.2003.71

Lugano,

29 settembre 2006/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 132-03.2008 – 12/2002 RF (iscrizione nel registro fondiario) della Divisione della giustizia, Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza, che oppone lo

 

 

RI 1

(rappresentato dal RA 1

 

 

alla

 

 

 

 Sezione del registro fondiario e di commercio

 quale autorità di vigilanza sul registro fondiario

 

 e all'

 

 Ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona;

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 23 maggio 2003 presentato dallo RI 1 contro la decisione emanata il 28 aprile 2003 dalla Sezione del registro fondiario e di com­mercio quale autorità di vigilanza;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell'aprile del 1983 lo RI 1 è stato abilitato a espropriare 412 m² della particella n. 466 RFD di __________, appartenente a __________, per la costruzione della strada nazionale N2. Con decisione del 22 dicembre 1986 la Commissione federale di stima del 13° circondario ha fissato in complessivi fr. 6180.– (fr. 15.–/m²) con interessi l'in­dennità di espropriazione, riservando l'aggiornamento definitivo dell'area espropriata e della relativa indennità metrica a misurazione catastale conclusa. __________ (1913) è deceduta l'8 febbraio 1989, durante la procedura di misurazione catastale. Da tale misurazione lo scorporo di terreno espropriato è risultato di 415 m².

 

                                  B.   Allestito il piano di mutazione, lo RI 1 ha versato il 23 ottobre 2002 all'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona la somma di fr. 12 464.70 in favore della comunione ereditaria fu __________ (fr. 6537.– di indennità,

                                         fr. 6095.80 di interessi, meno fr. 168.10 per la presumibile imposta sull'utile immobiliare), chiedendo all'ufficiale di intestargli i 415 m² staccati dalla particella n. 466, formanti la nuova particella n. 1029. Con decisione del 30 ottobre 2002 l'ufficiale ha respinto l'istanza, sia perché l'originaria particella n. 466 era ancora iscritta nel registro fondiario a nome di __________, sia perché dai documenti prodot­ti non risultava il nome di tutti gli eredi di quest'ultima.

 

                                  C.   Lo RI 1 ha impugnato il 25 novembre 2002 la decisione dell'ufficiale davanti alla Sezione del registro fondiario e di com­mercio, autorità di vigilanza, chiedendo di annullarla e di accogliere la propria istanza di iscrizione. Con osservazioni del­l'11 dicembre 2002 l'ufficiale ha confermato il suo punto di vista. Ammesso a replicare, lo RI 1 ha ribadito il 30 gennaio 2003 la propria domanda di giudizio. L'ufficiale ha duplicato il 4 marzo 2003, mantenendo la sua posizione. Statuendo il 28 aprile 2003, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse né spese.

 

                                  D.   Il 23 maggio 2003 lo RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso tendente a ottenere che la decisione dell'autorità di vigilanza sia annullata e che sia ordinato all'ufficiale del registro fondiario “di procedere alle iscrizioni richieste dal ricorrente”. L'ufficiale ha comunicato il 28 maggio 2003 di rinunciare a osservazioni. Nel suo memoriale del 6 giugno 2003 la Sezione del registro fondiario e di commercio propone invece di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sul registro fondiario sono impugnabili davanti alla Camera civile di appello secondo le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (art. 6 LRF: RL 4.1.3.1). Il ricorso è diretto con­tro l'autorità di vigilanza, ma l'Ufficio del registro fondiario rimane parte in causa (Deschenaux, Das Grundbuch, in: Schweizerisches Privat­recht, Basilea 1988, vol. V/3.I, pag. 187 e 188 in alto). Ci si può domandare se in concreto non abbiano qualità di parte anche terze persone, i cui interessi potrebbero risultare toccati dall'accoglimento del ricorso, a cominciare dagli eredi dell'espropriata (Desche­naux, loc. cit.). Dato il presumibile esito dell'impugnazio­ne, per questa volta l'interrogativo può rimanere aperto. Quanto al termine di ricorso, esso è – per diritto federale – di 30 giorni (art. 103 cpv. 2 RRF; Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 25 ad art. 956 con richiamo a Huber, Zur Änderung der eidgenössischen Grundbuchverordnung vom 18. November 1987, in: ZBGR/RNRF 70/1989 pag. 134 seg.). Tempestivo, il rimedio in esame è quindi ricevibile.

 

                                   2.   L'autorità di vigilanza ha ricordato anzitutto che in caso di espropriazione l'acquisto di proprietà avviene per via extratabulare, di modo che l'iscrizione nel registro fondiario ha portata meramente dichiarativa. Ciò posto, essa ha rilevato che giusta l'art. 93 cpv. 1 LEspr l'espropriante può chiedere l'iscrizione “immediatamente dopo il pagamento riconosciuto valido dell'indennità e la misurazione necessaria”. L'autorità si è domandata quindi se nel caso specifico fosse davvero necessario il trapasso previo della proprietà immobiliare dalla defunta agli eredi, come esigeva l'ufficia­le del registro, ma ha lasciato il dubbio irrisolto. Ha esaminato invece se il pagamento eseguito dallo RI 1 il 23 ottobre 2002 all'Ufficio del registro fondiario potesse essere “riconosciuto valido”. A tale riguardo ha rammentato che, prima di iniziare la proce­dura di ripartizione, l'Ufficio deve conferire all'espropriato la possibilità di contestare entro dieci giorni l'esattezza del paga­mento (art. 90 cpv. 1 LEspr). Quest'ultimo non può pertanto reputarsi “valido” prima che il termine di dieci giorni sia scaduto, fruttoso o infruttuoso. E perché l'ufficiale del registro possa impartire il termine di dieci giorni, l'espropriante deve comunicargli chi siano gli aventi diritto, non potendosi pretendere che l'ufficiale compia indagini in luogo e vece dell'espropriante. Nella fattispecie lo RI 1 non ha minimamente precisato chi siano gli eredi fu __________. A ragione l'ufficiale aveva respinto così l'istanza di iscrizione.

                                     

                                   3.   Lo RI 1 fa valere preliminarmente che l'indennità espropriativa surroga il terreno espropriato ed è dovuta al proprietario attuale del fondo, ossia – in concreto – alla comunione ereditaria fu __________. E siccome l'espropriazione configura una forma di acquisto originario della proprietà, a suo avviso il trapasso previo nel registro fondiario della particella n. 466 da __________ alla comunione ereditaria non occorre, giacché dopo l'espropriazione gli eredi non possono più disporre del fondo. Quanto al termine di dieci giorni che l'Ufficio del registro fondiario deve assegnare all'avente diritto per far valere l'eventuale l'inesattezza del pagamento, a parere dello RI 1 esso è solo un presupposto per avviare la procedura di ripartizione in favore degli aventi diritto, non una condizione per iscrivere l'avvenuto trasferimento di proprietà. Secondo lo RI 1, inoltre, l'intimazione del conteggio all'espropriato e il riversamento dell'indennità al­l'avente diritto incombe per legge all'Ufficio del registro fondiario, non all'espropriante. Infine lo RI 1 si vale di una prassi invalsa presso gli Uffici del registro fondiario del Cantone, i quali finora non avrebbero rigettato istanze di iscrizione in circostanze analoghe.

 

                                   4.   In caso di espropriazione l'acquirente diventa proprietario del fondo già prima dell'iscrizione, ma può disporre di esso nel registro fondiario “solo dopo che l'iscrizione fu eseguita” (art. 656 cpv. 2 CC). L'acquisto della proprietà è dunque extratabulare e

                                         l'iscrizione nel registro ha semplice valore dichiarativo. Per quel che è del momento esatto in cui l'espropriante diviene proprietario del fondo, esso “è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali” (art. 666 cpv. 2 CC). A tale riguardo la legge federale sulla espropriazione (RS 711) – applicabile in materia di strade nazionali – prevede che l'espro­priante acquista la proprietà del fondo “per effetto del pagamento delle indennità” (art. 91 cpv. 1), ovvero al momento in cui adempie pienamente gli obblighi che derivano dalla decisione di espropriazione (Hess/Weibel, Das Enteignungs­recht des Bun­des, vol. I, Berna 1986, n. 2 segg. ad art. 91 con richiami; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 23 ad art. 666 CC).

 

                                   5.   Trattandosi di indennità per espro­pria­zione di un fondo o di un diritto reale limitato su un fondo, come pure per il deprezzamento derivante alla frazione residua di un fondo, il pagamento deve avvenire – in conformità alla legge federale sulla espropriazione – “per conto degli aventi diritto all'Ufficio del registro fondiario nel cui circondario si trova il fondo” (art. 89 cpv. 1 prima frase LEspr). L'espropriante consegna nello stesso tempo “ad esso Ufficio gli atti per mezzo dei quali le inden­nità sono state definitivamente fissate” (art. 89 cpv. 1 seconda frase LEspr). Le indennità per gli altri pregiudizi subìti dall'espropriato (art. 19 lett. c LEspr) e quelle assegnate ai conduttori e agli affittuari (art. 23 cpv. 2 LEspr), invece, sono pagate dall'espropriante direttamente ai destinatari (art. 89 cpv. 2 LEspr).

 

                                   6.   Ne segue che per acquisire la proprietà di un fondo l'esproprian­te deve versare previamente all'Ufficio del registro fondiario l'inden­nità spettante all'avente diritto e documentare l'entità di tale indennizzo, trasmettendo il processo verbale del­l'udienza di conciliazione tenutasi davanti alla Commissione federale di stima (art. 49 lett. b e 53 LEspr), oppure l'accordo diretto fra le parti (art. 54 LEspr), oppure la decisione presa dalla Commissio­ne federale medesima (art. 64 cpv. 1 lett. a LEspr) oppure l'eventuale sentenza emessa su ricorso di diritto amministrativo dal Tribunale federale (art. 77 cpv. 1 LEspr). Non occorre, nelle espropria­zioni fondate sul diritto federale, il “certificato attestante il pagamento” previsto dall'art. 18 cpv. 2 lett. b RRF, il versamento dell'indennità dovendo già avvenire all'Ufficio del registro fondiario (Deillon-Schegg, Grundbuchanmeldung und Prüfungspflicht des Grund­buchverwalters im Eintragungsverfahren, tesi Zurigo 1997, pag. 123 nota 605 con richiamo a Meier-Hayoz, op. cit., n. 35 ad art. 665 CC). È necessario invece, nel caso in cui il fondo derivi da un frazionamento, il relativo piano di mutazione allestito dal geometra (Pfäffli, Der Aus­weis für die Eigentums­eintra­gung im Grundbuch, Langenthal 1999, pag. 126 in alto).

 

                                   7.   Ricevuta la documentazione appena descritta, l'Ufficio del registro fondiario informa anzitutto l'espropriato dell'avvenuto pagamento, “avvertendolo che, ove non ne contesti l'esattezza entro il termine di dieci giorni, s'inizierà la procedura di ripartizione” (art. 90 cpv. 1 LEspr). Qualora constati che il proprietario del fondo espropriato sia cambiato nel frattempo, l'ufficiale avverte l'eventuale beneficiario dell'indennità designato dalle parti, fissandogli il termine di dieci giorni. Se non risulta essere stato designato un beneficiario, l'ufficiale invita l'espropriante a comunicare all'espropriato che – salvo indicazione contraria da parte sua – sarà avvertito (e si vedrà fissare il termine) il proprietario iscritto nel registro fondiario, l'espropriato presumendosi rappresentare l'avente diritto. Sorgendo contestazioni tra l'espropriato e il proprietario iscritto, la lite va risolta dal giudice civile, non dall'ufficiale (Dind, L'expropriation, in: 1948-1998 Miscellanea, 50 anni Società Svizzera degli Ufficiali del Registro fondiario, Wädenswil 1998, pag. 186 in alto).

 

                                   8.   Una volta fissato all'avente diritto il termine di dieci giorni, l'ufficiale deve attenderne la decorrenza. Se il termine scade infruttuoso, egli comincia la procedura di ripartizione dell'indennità fra il proprietario espropriato ed eventuali altri titolari di diritti reali limitati o di diritti personali annotati (art. 94 a 100 LEspr), procedura che condurrà all'aggiornamento definitivo del registro fondiario e degli eventuali titoli di pegno (art. 101 LEspr). Se invece l'aven­te diritto contesta l'esattezza del pa­gamento, l'ufficiale deferisce la lite al presidente della Commissione federale di stima (art. 90 cpv. 2 prima frase LEspr), la cui decisione potrà ancora essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (Hess/Weibel, op. cit., n. 7 in fine ad art. 90 LEspr). Nel frat­tempo la procedura di ripartizione rimane sospesa (art. 90 cpv. 2 seconda frase LEspr). E sospesi rimangono anche gli effetti del­l'espropriazione (Hess/Weibel, op. cit., n. 4 ad art. 90 LEspr), sicché l'espropriante non acquisisce la proprietà del fondo.

 

                                   9.   Come si è visto, l'iscrizione dell'acquirente come proprietario del fondo espropriato avviene quindi d'ufficio, una volta conclusa la procedura di ripartizione. L'art. 93 LEspr consente nondimeno all'espropriante di ottenere l'iscrizione nel registro fondiario anche prima, segnatamente ove intenda gravare il fondo di servitù o di oneri fondiari, alienare determinate porzioni di terreno (acquisite su richiesta dell'espropriato: art. 12 e 13 LEspr), cedere aree o impianti (art. 26 cpv. 2 LEspr), prevenire atti di disposizione da parte dell'espropriato qualora nel registro non sia stata annotata alcuna restrizione in tal senso (art. 43 LEspr). In circostanze del genere (menzionate da Hess/Weibel, op. cit., n. 1 ad art. 93 LEspr) l'espropriante può chiedere di essere iscritto nel registro “immediatamente dopo il paga­men­to riconosciuto valido dell'indennità e la misurazione necessaria” (art. 93 cpv. 1 LEspr). Anzi, su richiesta dell'espro­priante il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare l'iscri­zione nel registro anche pri­ma della misurazione definitiva, sempre che l'espropriante “giu­stifichi di avervi un interesse e fornisca sufficienti garanzie per l'adempimento delle sue prestazioni” (art. 93 cpv. 2 LEspr).

 

                                10.   Per ottenere l'iscrizione anticipata nel registro fondiario l'espropriante deve presentare dunque all'Ufficio una formale richiesta di iscrizione (art. 963 cpv. 2 CC). Non gli occorre l'intervento dell'espropriato (art. 665 cpv. 2 CC): è sufficiente che si appoggi “ad una dispo­sizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza” (art. 963 cpv. 2 CC). Concretamente esso allegherà alla richiesta gli stessi giustificativi che trasmette all'Ufficio per l'iscrizione ordinaria (sopra, consid. 6). Potrà ottenere così l'iscrizione nel registro non solo al termine della procedura di ripartizione, come di regola, ma già “dopo il paga­men­to riconosciuto valido dell'indennità e la misurazione necessaria”. Il requisito della misurazione necessaria non è assoluto, giacché il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare l'iscri­zione anche prima della misurazione definitiva (sopra, consid. 9), seppure tale ipotesi sembri poco praticabile (Pfäffli, op. cit., pag. 126 nota 531). Imprescindibile è per contro il paga­men­to dell'indennità. E deve trattarsi non di un pagamento qualsiasi, bensì di un pagamento “riconosciuto valido” come nel caso dell'art. 91 cpv. 1 LEspr ai fini dell'iscrizione ordinaria (Hess/Weibel, op. cit., n. 3 ad art. 93 LEspr).

 

                                11.   Un pagamento “riconosciuto valido” non è per forza un versamento passato al vaglio della procedura di contestazione (art. 90 cpv. 1 LEspr), né – tanto meno – a quello della procedura di ripartizione (l'iscrizione anticipata nel registro si confonderebbe altrimenti con quella ordinaria). È un versamento la cui esattezza può anche essere litigiosa, ma al cui riguardo la procedura di contestazione deve per lo meno essere stata promossa. Nel caso in cui intenda postulare l'iscrizione anticipata nel registro fondiario, in altre parole, l'espropriante deve attendere almeno che l'ufficiale abbia impartito all'avente diritto il termine di dieci giorni per contestare l'esattezza del pagamento (Dind, op. cit., pag. 187 cifra 7 prima frase). Se l'avente diritto non muoverà contestazioni, l'ufficiale procederà senz'altro all'iscrizione nel registro. Se egli solleverà contestazioni, prima di eseguire l'iscrizione l'ufficiale dovrà attendere la fine della procedura (sopra, consid. 8).

 

                                12.   Nella fattispecie lo RI 1 ha versato il 23 ottobre 2002 all'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona la somma di fr. 12 464.70 in favore della comunione ereditaria fu __________ (fr. 6537.– di indennità, fr. 6095.80 di interessi, meno fr. 168.10 per la presumibile imposta sull'utile immobiliare), chiedendo all'ufficiale di intestargli i 415 m² staccati dalla particella n. 466 RFD di __________, formanti la nuova particella n. 1029. A sostegno della richiesta esso ha prodotto la decisione di espropriazione presa l'11 aprile 1983 dalla Commissione federale di stima, una tabella dei diritti espropriati, un estratto della decisione emessa il 22 dicembre 1986 dalla Commissione medesima sulle indennità espropriative, il piano di mutazione allestito il 9 novembre 1999 dal geometra revisore, il conteggio dell'indennità spettante alla comunione ereditaria fu __________ e un certificato ereditario rilasciato il 5 mar­zo 1977 dal Pretore del Distretto di Bellinzona dal quale si evince che unici ere­di fu __________ nata __________ (1913-1989) sono il marito __________, sei fratelli (di cui uno, __________, deceduto il 10 luglio 1995), due sorelle (di cui una, __________, deceduta il 16 gennaio 1993) e quattro nipoti. Nessuna indicazione risulta invece essere stata comunicata dal­l'espropriante all'Ufficio del registro fondiario circa

                                         gli eredi fu __________ o fu __________.

 

                                13.   Gli accertamenti che precedono dimostrano come in concreto la richiesta di iscrizione fosse a dir poco prematura. Al più presto lo RI 1 avrebbe potuto presentarla infatti non appena l'ufficiale del registro avesse impartito agli aventi diritto il termine dell'art. 90 cpv. 1 LEspr per contestare l'esattezza del pagamento, ciò che tuttavia l'ufficiale non era in grado di fare, non sapendo chi siano  gli eredi fu __________ o fu __________, eredi a loro volta dell'espropriata. In tali condizioni lo RI 1 non può esigere che sia ordinato all'ufficiale “di procedere alle iscrizioni richieste dal ricorrente”, non verificandosene i presuppo­sti. Manifestamente infondato, il rimedio deve dunque essere respinto già per questo motivo.

 

                                14.   Obietta il ricorrente che informare l'espropriato dell'avvenuto pagamento, fissandogli il termine dell'art. 90 cpv. 1 LEspr, incombe all'Ufficio del registro fondiario. A suo avviso, qualora fra l'emanazione della sentenza di espropriazione e il momento dell'iscrizione nel registro intervenga un cambiamento di proprietà relativamente al fondo espropriato, tale modifica non influisce sui diritti e gli obblighi delle parti, di modo che l'espropriante può limitarsi a versare all'Ufficio l'indennità e a comprovarne l'esattezza. Quest'ultima argomentazione nulla sussidia, giacché si è visto che nel caso in cui il fondo espropriato cambi proprietario nel periodo intercorso fra l'emanazione della sentenza di espropriazione e l'iscrizione nel registro fondiario l'ufficiale non compie indagini di propria iniziativa (sopra, consid. 7). Del resto, quand'anche l'ufficiale fosse in mora nell'assolvimento delle proprie mansioni, ciò non permetterebbe in concreto di accogliere la richiesta di iscrizione, la quale è e rimane oggettivamente prematura. Su questo punto il ricorso è destinato pertanto, una volta ancora, all'insuccesso.

 

                                15.   Si aggiunga per di più che, contrariamente a quanto asserisce lo RI 1, il compito di individuare gli aventi diritto cui comunicare l'avvenuto pagamento all'Ufficio e fissare il termine per la contestazione non incombe all'ufficiale del registro. Certo, all'ufficiale spetta informare l'espropriato e assegnargli il termine dell'art. 90 cpv. 1 LEspr, oltre che amministrare poi la procedura di ripartizione (sopra, consid. 8). A prescindere dal fatto però che tocca all'espropriante consegnare all'Ufficio “gli atti per mezzo dei quali le indennità so­no state definitivamente fissate” (art. 89 cpv. 1 seconda frase LEspr), l'art. 13a cpv. 1 lett. a RRF precisa che i documenti giustificativi da addurre a sostegno di una richiesta di

                                         iscrizione nel registro fondiario devono contenere, per le persone fisiche, il cognome e almeno un nome in tutte lettere, la data di nascita, il domicilio, l'attinenza (o la cittadinanza) e lo stato civile. Tali generalità non vanno ricercate dall'ufficiale. Né ciò sarebbe nell'interesse dell'espropriante, il quale mira con ogni evidenza – soprattutto in caso di una richiesta anticipata – a ottenere l'iscrizione nel registro il più presto possibile.

 

                                         Che quindi l'espropriante debba compiere qualche sforzo per individuare gli eredi di espropriati morti nel periodo compreso fra

                                         l'emanazione della decisione di espro­pria­zione e l'iscrizione nel registro fondiario è possibile, ma ciò vale – come fa notare l'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 7 in principio) – anche nel caso in cui l'espropriante debba corrispondere indennità a conduttori e affittuari deceduti, indennità che vanno pagate direttamente agli aventi diritto (sopra, consid. 5). Né possono presumersi obblighi inquisitori dell'ufficiale per legge. Anzi, basti pensare che qualora debba – ad esempio – comunicare d'ufficio a terzi l'esercizio di un diritto di prelazione (art. 969 cpv. 1 CC) o l'assunzione di un debito garantito da pegno immobiliare (art. 834 CC), l'ufficiale non è tenuto a compiere ricerche per determinare il nome dei destinatari non iscritti nel registro fondiario, potendosi limitare a quanto risulta dal mastro o dai registri ausiliari (Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 969 CC; Trauffer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 6 ad art. 834).

 

                                16.   A giusto titolo l'autorità di vigilanza precisa che la situazione sarebbe stata diversa ove la morte dell'espropriata fosse intervenuta, nel caso in esame, dopo la fissazione del termine di dieci giorni (art. 91 cpv. 1 LEspr) da parte dell'ufficiale del registro fondiario (decisione impugnata, consid.  7, pag. 4 nel mezzo). In simile eventualità, per vero, il decesso dell'espropriata non sarebbe stato di ostacolo all'iscrizione nel registro. Quanto alla successiva procedura di ripartizione, essa sarebbe stata appannaggio dell'ufficiale. Si può convenire altresì che la situazione sarebbe stata diversa se le indicazioni omesse dall'espropriante si fossero limitate a qualche dato reperibile senza difficoltà dall'ufficiale, sicché il rigetto della richiesta di iscrizione sarebbe apparso di un formalismo eccessivo. In concreto però, tutto si ignora riguardo a due eredi fu __________ (deceduti anni prima) e nulla è dato di sapere nemmeno sul domicilio degli altri undici eredi. Pretendere che incombesse all'ufficiale identificarli e rintracciarli tutti non è serio.

 

                                17.   Il ricorrente insiste nel sostenere che l'Ufficio del registro fondiario avrebbe potuto procedere a norma dell'art. 90 cpv. 1 LEspr informando dell'avvenuto pagamento e fissando il termine di dieci giorni a uno degli eredi fu __________, oppure procedere nei confronti della comunione ereditaria per via edittale. La tesi è doppiamente erronea. Intanto perché non è lecito espropriare un bene a una comunione ereditaria senza interpellare tutti gli eredi, salvo che esista un rappresentante o un amministratore della successione (cfr. RtiD I-2005 pag. 107 n. 29). Riservate le facoltà di rappresentanza o di amministrazione conferite per legge o per contratto, invero, gli eredi possono disporre del bene solo in comune (art. 602 cpv. 2 CC), e ciò vale anche per l'accettazione di un pagamento (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 567 n. 1217).

 

                                         Quanto a una notifica per via edittale, essa è prospettabile solo qualora il destinatario non sia domiciliato in Svizzera e se, diffidato a designarvi un rappresentante, non l'abbia fatto, o se la sua dimora sia ignota (art. 109 cpv. 1 LEspr). Una notifica giudiziaria per via edittale presuppone che l'autorità abbia eseguito infruttuosamente le ricerche che si potevano ragionevolmente esigere da lei per rintracciare il destinatario, oppure che tali indagini apparissero d'acchito inutili (cfr. RtiD I-2004 pag. 465). Nella fattispecie non consta essere stata intrapresa la benché minima ricerca (anzi, non risulta nemmeno che eredi risiedano all'estero), per tacere del fatto che una pubblicazione nelle vie edittali non esonera dall'indicare il nome del destinatario. Anche in proposito il ricorso denota così la sua inconsistenza.

 

                                18.   Il ricorrente invoca, da ultimo, il comportamento tenuto finora da altri Uffici del registro fondiario, i quali in casi analoghi avrebbero senz'altro iscritto il RI 1 come proprietario del terreno espropriato, e censura un cambiamento di prassi improvviso, contrario al principio dell'affidamento (art. 9 Cost.). Ora, in concreto non si scorge alcuna “prassi” – intesa come linea giurisprudenziale – su cui il cittadino potesse fare legittimo assegnamento (DTF 130 V 495 consid. 4.1, 372 consid. 5.1,129 V 373 consid. 3.3, 202 consid. 1.2), a prescindere dal fatto che un espropriante non può essere posto sullo stesso piano di un privato cittadino. Il ricorrente non cita in effetti una sola decisione che imporrebbe all'ufficiale di individuare gli eredi di un espropriato perché l'espropriante possa essere iscritto come proprietario del bene nel registro fondiario. Quel che l'appellante invoca è semplicemente un uso di taluni Uffici distrettuali, i quali solevano – e alcuni sogliono tuttora – intraprendere essi medesimi talune ricerche. Ciò non configura tuttavia alcuna “prassi”, né l'espropriante può lamentare alcun pregiudizio giuridico per la circostanza che un Ufficio non intenda più assumere tali oneri. Nulla impedisce all'espropriante, per vero, di ripresentare la richiesta di iscrizione non appena completata la designazione degli eredi, ottenendo l'iscrizione nel registro.

 

                                19.   I mezzi cui l'espropriante potrà far capo per integrare la richiesta d'iscrizione sono già stati accennati dall'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 7 pag. 4 in fondo). Basti ricordare che esso potrà ottenere informazioni dalle autorità di stato civile (art. 59 OSC per analogia), eventualmente instare perché la comunione ereditaria fu __________ sia munita di un curatore nella procedura di espropriazione (art. 393 n. 1 o 3 CC; Langenegger in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 3 ad art. 393) o finanche sollecitare la nomina di un amministratore dell'eredità nella procedura medesima (art. 554 cpv. 1 n. 3; Karrer in: Bas­ler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 53 ad art. 554). Se l'indagine pertenesse all'ufficiale del registro fondiario, del resto, questi dovrebbe valersi degli stessi mezzi.

 

                                20.   Si rilevi, per completezza, che su un punto l'ufficiale del registro fondiario aveva torto. Nella sua decisione egli aveva rigettato la richiesta d'iscrizione – come detto (lett. B) – anche perché “nel caso in esame il fondo oggetto dell'espropriazione risulta essere iscritto (…) ancora al nome di una persona defunta, in quanto non si è proceduto a formalizzare i relativi trapassi per successione al nome degli eredi, per cui gli stessi non possono disporre del fondo a registro fondiario” (decisione del 30 ottobre 2002, consid. 3). L'autorità di vigilanza ha ritenuto simile opinione dubbia (decisione impugnata, consid. 6, pag. 3 in fondo). In effetti essa non è pertinente. È vero che, dovendosi trasferire la proprietà di un fondo dal defunto a un singolo erede, non è lecito omettere il passaggio intermedio di proprietà alla comu­nione

                                         ereditaria (Homberger in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione,

                                         n. 22 ad art. 965 CC; Huber, nota a sentenza in: ZBGR/RNRF 67/1986 pag. 209). È altrettanto vero però che in concreto non dispone della particella n. 466 la comunione ereditaria, né tanto meno un singolo erede, bensì l'espropriante. E l'espropriante può chiedere che la sua proprietà sia iscritta nel registro fondiario – in via anticipata – “immediatamente dopo il paga­men­to riconosciuto valido dell'indennità e la misurazione necessaria”, senza il concorso di terzi (sopra, consid. 9). Degli eredi fu __________ esso deve solo indicare solo il nome e il domicilio all'Ufficio perché questo possa procedere giusta l'art. 91 cpv. 1 LEspr.

 

                                         La conclusione che precede è per finire coerente con la natura dell'espropriazione. Questa si configura come il trasferimento di una proprietà (o di un diritto reale) operato d'imperio da parte della collettività o di un ente, dietro pieno indennizzo, per ragioni di pubblica utilità (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 81 n. 1585). Il trapasso di proprietà o di diritti reali non avviene per successione. L'espropriazione distrugge (“zerstört ”) la proprietà dell'espropriato e crea una nuova proprietà originaria dell'espropriante, il quale è abilitato a ottenere da sé solo l'iscrizione nel registro fondiario (Meier-Hayoz, op. cit., n. 27 ad art. 666 CC). Nel caso specifico il RI 1 non diventa dunque proprietario del fondo espropriato succeden­do agli eredi fu __________. Diviene proprietario originario del fondo. Pretendere che esso dovesse far previa­mente iscrivere la particella n. 466 a nome degli eredi fu __________ era quindi fuori luogo, per tacere del fatto che come espropriante esso poteva disporre solo della superficie (415 m²) corrispondente alla nuova particella n. 1029.

 

                                21.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 28 cpv. 1 LPAmm). Lo RI 1 avendo ricorso nondimeno nella sua veste di espropriante a tutela del pubblico interesse e non a difesa di interessi propri, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3b ad art. 28 LPAmm), anche se mal si comprende la pervicacia profusa da un ufficio dell'amministrazione cantonale nel contestare una decisione completa e solidamente motivata dell'autorità di vigilanza sul registro fondiario. Né si assegnano ripetibili (art. 31 LPAmm), che nella procedura amministrativa sono attribuite solo su richiesta (Borghi/ Corti, op. cit., n. 1b ad art. 31 LPAmm; analogo principio vige nella maggioranza dei Cantoni: Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 462 con richiamo alla nota 2053) e che in ogni modo non si legittimerebbero, l'autorità di vigilanza non avendo dovuto sopportare costi apprezzabili.

 

                                22.   Per quanto riguarda la comunicazione dell'attuale sentenza, infine, essa deve avvenire anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce l'art. 102 cpv. 2 RRF (Schmid, op. cit., n. 34 ad art. 957 CC), seppure tale prassi appaia oggi desueta in molti Cantoni (Deschenaux, op. cit., pag. 201 in alto).

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

– , ;

– ;

– .

                                         Comunicazione all'Ufficio federale di giustizia.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 segg. OG).