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Incarto n. |
Lugano 21 dicembre 2005/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.1997.186 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 3 marzo 1997 dall'
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AP 1 , e dalla AP 2
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contro |
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CO 1 , CO 2 , e CO 3 (patrocinati dall' RA 2 ); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 maggio 2003 presentato dall'avv. AP 1 e dalla AP 2 contro la sentenza emessa il 14 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il quotidiano zurighese __________, edito dalla CO 1 (ora CO 1), ha pubblicato il 3 febbraio 1995 un articolo intitolato “AP 1 liess den reichen Marchese nicht los” firmato da CO 3, con a fianco un trafiletto (“Glanz verblasst”) dello stesso autore. Nell'articolo si narrava, soprattutto, del ruolo avuto dall'avv. RA 1 in una vicenda legata alla vita e all'eredità del marchese __________, cittadino italiano residente in Ticino dai primi anni ottanta e deceduto a __________ nel luglio del 1994, di cui l'avvocato RA 1 era legale e curatore negli anni 1992/93. Il pezzo si ispirava – tra l'altro – a quanto era già apparso su quotidiani ticinesi ai primi di gennaio del 1995, in particolare sul __________.
B. Sentitosi toccato nella sua personalità, l'avv. RA 1 ha inviato all'editore una risposta (art. 28g segg. CC). L'editore essendosi rifiutato di pubblicarla, il legale si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, che il 27 marzo 1995 ha ordinato alla CO 1 la pubblicazione, avvenuta il 31 marzo 1995. Adita dalla convenuta, il 27 novembre 1995 questa Camera ha riformato la decisione del Pretore, respingendo l'istanza (inc. 11.1995.183). Un ricorso per riforma presentato dall'avvocato RA 1 contro il giudizio di appello è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 5C.8/2006 del 21 febbraio 1996.
C. Frattanto, il 4 gennaio 1996, il __________ ha pubblicato due altri articoli di CO 3 dal titolo “AP 1 verscheuchte eine superreiche Steuerzahlerin” e “AP 1 kämpft um Erbschaft __________”. Il primo riferiva della baronessa __________, nata __________, del suo trasferimento di domicilio da __________ a __________, descrivendo il ruolo avuto dall'avv. RA 1, il quale ne era stato legale e curatore. Il secondo accennava ai procedimenti giudiziari scaturiti dalla vicenda __________, segnatamente all'esito della querela per diffamazione presentata dal legale nei confronti di ex dipendenti del defunto marchese, all'andamento delle cause successorie che opponevano la AP 2 ai nipoti del defunto e al contenuto della sentenza emessa da questa Camera il 27 novembre 1995. Le notizie sono state riprese nei giorni successivi dai quotidiani __________, __________ e __________.
D. Ritenendosi nuovamente leso nella sua personalità, RA 1 ha chiesto all'editore di pubblicare una risposta. Data l'opposizione, egli ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, un'azione nei confronti del __________ e della CO 1 per ottenere la pubblicazione della risposta medesima. Con sentenze del 12 marzo 1996 il Pretore ha ordinato la pubblicazione di un testo modificato in risposta al primo articolo, respingendo l'azione per quanto atteneva al secondo. Tali giudizi non sono stati impugnati.
E. Il 3 marzo 1997 l'avv. RA 1 e la AP 2 hanno convenuto la CO 1, il caporedattore CO 2 e CO 3 davanti al medesimo Pretore, chiedendo di accertare che il “__________ ha pubblicato e lasciato agire oltre misura nell'opinione pubblica articoli atti a pregiudicare [gli attori], colpendoli illecitamente e/o colpevolmente nell'onore” (domanda n. 1) e di obbligare i convenuti in solido a rifondere all'avvocato RA 1 fr. 5000.– in riparazione del torto morale per gli articoli del 3 febbraio 1995, fr. 2993.– per quelli del 4 gennaio 1996 (domanda n. 2 lett. a), fr. 1.– alla AP 2 per gli articoli del 3 febbraio 1995 e fr. 1.– sempre alla AP 2 per quelli del 4 gennaio 1996 (domanda n. 2 lett. b). Gli attori hanno chiesto inoltre che la CO 1 versasse all'avvocato RA 1 fr. 1.– in riconsegna dell'utile conseguito dagli articoli del 3 febbraio 1995 e fr. 1.– relativamente a quelli del 4 gennaio 1996 (domanda n. 2 lett. c), versasse alla AP 2 fr. 1.– per gli articoli del 3 febbraio 1995 e fr. 1.– per quelli del 4 gennaio 1996 (domanda n. 2 lett. d). Infine essi hanno postulato – con la comminatoria dell'art. 292 CP – la pubblicazione della traduzione in tedesco della sentenza integrale o, subordinatamente, dei dispositivi e di alcuni considerandi da designare dal giudice (domanda n. 2 lett. e), oltre all'accertamento che dal quotidiano non risultavano con chiarezza le indicazioni dei nomi completi dei redattori responsabili per ogni singola parte del giornale, dell'editore, dello stampatore e il luogo della stampa come prescrive l'art. 322 CP (domanda n. 3).
F. Nella loro risposta del 26 maggio 1997 la CO 1, CO 2 e CO 3 non hanno contestato che taluni fatti esposti negli articoli potessero avere toccato la personalità degli attori, ma hanno proposto nondimeno di respingere la petizione. All'udienza preliminare del 10 ottobre 1997 le parti hanno notificato svariate prove, gli attori in particolare l'audizione di due testimoni, l'interrogatorio formale delle controparti e l'edizione dai convenuti di determinata documentazione. Il 15 ottobre 1998 gli attori hanno introdotto un'istanza di restituzione in intero per far acquisire agli atti ulteriori documenti, istanza che il Pretore ha respinto con decreto del 7 gennaio 1999. Con ordinanza del 4 dicembre 2002 egli ha poi rifiutato l'assunzione delle prove notificate all'udienza preliminare, a suo avviso non necessarie. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nel loro, del 30 gennaio 2003, gli attori hanno prodotto nuovi documenti e ribadito le domande della petizione. Nel loro allegato del 31 gennaio 2003 i convenuti hanno riaffermato la propria posizione. Statuendo con sentenza del 14 aprile 2003, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1500.–, sono state poste a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre in via solidale, fr. 5000.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata l'avv. RA 1 e la AP 2 sono insorti con un appello del 15 maggio 2003 nel quale chiedono che – previa assunzione di prove nuove e delle prove rifiutate dal Pretore – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accertare “che il __________ pubblicò e lasciò agire ingiustificatamente e a lungo nell'opinione pubblica articoli illecitamente e colpevolmente lesivi della personalità degli attori”, come pure che nel quotidiano non sono indicati con sufficiente chiarezza i nomi completi dei redattori responsabili per ciascuna parte del giornale, dell'editore, dello stampatore e il luogo della stampa (domanda n. 2.1). L'avvocato RA 1 postula inoltre la corresponsione di fr. 5000.– in riparazione del danno per gli articoli del 3 febbraio 1995 e fr. 2993.– per quelli del 4 gennaio 1996 (domanda n. 2.2 lett. a), mentre entrambi gli attori chiedono il versamento di fr. 1.– per torto morale per gli articoli del 3 febbraio 1995 e fr. 1.– per quelli del 4 gennaio 1996 (domanda n. 2.2 lett. b). Dalla CO 1 essi pretendono inoltre il versamento di fr. 1.– a titolo di riconsegna dell'utile tratto dagli articoli del 3 febbraio 1995 e fr. 1.– per l'utile tratto da quelli del 4 gennaio 1996 (domanda n. 2.2 lett. c). Infine essi sollecitano la pubblicazione in tedesco dei dispositivi della sentenza e di un riassunto dei considerandi (domanda n. 2.2 lett. d). Nelle loro osservazioni del 25 giugno 2003 la CO 1, CO 2 e CO 3 propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Gli attori chiedono, oltre all'accertamento della lesione della loro personalità, la condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità per torto morale di complessivi fr. 7999.–. Ora, per quanto il valore di fr. 8000.– non sia raggiunto (art. 13 LOG), l'appello è ammissibile. L'azione intesa alla protezione della personalità, infatti, non ha carattere pecuniario, contrariamente all'azione volta al risarcimento del danno e alla riparazione del torto morale (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, n. 775 e n. 1788; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 387). E le cause senza valore litigioso sono appellabili (art. 14 CPC). Per di più, anche un'azione volta al risarcimento del danno e alla riparazione del torto morale perde il suo carattere pecuniario se è strettamente connessa a
un'azione intesa alla protezione della personalità, tanto che entrambe le cause possono poi formare oggetto di un ricorso per riforma al Tribunale federale (DTF 129 III 290 consid. 2.2, 80 II 30 consid. 1, 78 II 291 consid. 1; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, n. 1.3.1 e 1.4 ad art. 44). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Gli attori sostengono di avere riformulato le loro domande in appello nell'intento di “stringare”, “riunire” e “precisare” le richieste, come pure di rimediare a un'“evidente svista” per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno (n. 2.2 lett. a; sopra, consid. G), che davanti al Pretore era stata erroneamente indicata come riparazione del torto morale (domanda n. 2 lett. a di petizione), mentre una richiesta del genere già figurava nella domanda n. 2 lett. b. I convenuti contestano che la formulazione delle richieste di giudizio davanti al Pretore sia da ricondurre a un semplice errore di scrittura ed eccepiscono, in subordine, la prescrizione della pretesa.
In appello è esclusa la facoltà di mutare l'azione, riservato l'art. 75 CPC (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC) e l'art. 82 CPC (art. 321 cpv. 2 CPC). Contrariamente a quanto sostengono gli attori, la domanda n. 2 lett. a di petizione (vertente sulla rifusione di complessivi fr. 7993.– per torto morale a RA 1) non è un doppione rispetto alla domanda n. 2 lett. b volta a ottenere un indennizzo di complessivi fr. 2.– per il medesimo titolo in favore della AP 2. Per di più, nei memoriali di prima sede non sono state avanzate pretese per il risarcimento di danni materiali. In simili circostanze non è dato a divedere come gli appellanti possano evocare un semplice errore di scrittura (art. 82 CPC cui rinvia l'art. 321 cpv. 2). Ne discende che la domanda di giudizio n. 2.2 lett. a di appello volta a ottenere complessivi fr. 7993.– in risarcimento di danni materiali è nuova e, come tale, irricevibile. Le altre modifiche delle richieste di giudizio (la riformulazione delle domande n. 2.1, 2.2 lett. b e 2.2 lett. d) sono invece ammissibili, giacché nulla mutano alla sostanza di quelle avanzate davanti al Pretore.
3. Oltre a riproporre i documenti già inoltrati al Pretore con le conclusioni e con la domanda di restituzione in intero del 15 ottobre 1998, gli appellanti producono documenti nuovi. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta però di addurre nuovi fatti, prove o eccezioni in appello e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le cause rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c) e quelle di divorzio o di separazione (art. 138 cpv. 1 CC), estranee alla fattispecie. Né gli atti in questione potrebbero essere acquisiti d'ufficio, l'art. 322 lett. a CPC non conferendo alla Camera la facoltà di assumere nuova documentazione di propria iniziativa. Ad ogni buon conto, parte del materiale in questione già figura nell'incarto (la decisione impugnata, il decreto del 7 gennaio 1999 e l'ordinanza del 4 dicembre 2002), mentre l'“analisi critica” del 30 aprile 2003 (doc. IH) può essere considerata come parte della motivazione di appello, seppure nulla di particolare aggiunga al contenuto del memoriale di ricorso vero e proprio. Quanto poi ai documenti acclusi al memoriale conclusivo di prima sede, a torto gli appellanti credono che essi siano già stati acquisiti agli atti. Intanto essi non sono stati rubricati, ma a parte ciò sono stati prodotti a istruttoria ormai chiusa sicché, sfuggiti al contraddittorio, nemmeno potevano essere versati nel carteggio (art. 166 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 27 ad art. 78). Del resto gli attori non avevano formulato, per ipotesi, un'istanza di assunzione suppletoria di prove (art. 192 CPC) o di restituzione in intero per omessa produzione di prove (138 CPC). Neppure tale documentazione, nuova, può dunque entrare in linea di conto per il giudizio.
4. Gli appellanti chiedono che, accertata la nullità del decreto 7 gennaio 1999 con cui il Pretore ha respinto la loro istanza di restituzione in intero (del 15 ottobre 1998), siano considerati ai fini del giudizio tre articoli apparsi nell'ottobre del 1998 sul __________ circa una transazione stragiudiziale intercorsa fra il giornale e un terzo relativamente a un resoconto pubblicato nel luglio 1989 sulla vertenza “__________”. I convenuti obiettano che gli attori avrebbero dovuto impugnare il decreto nel termine ordinario, onde l'irricevibilità della richiesta. Ora, la restituzione in intero per addurre nuovi mezzi di prova è decisa con decreto giusta l'art. 96 CPC (art. 140 cpv. 1 CPC), il quale è impugnabile “nel termine ordinario”, anche se l'appello è trattato poi “con la prima appellazione sospensiva”, salvo essere munito di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC). Se non che, nella fattispecie gli appellanti invocano la nullità assoluta del decreto per violazione del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC combinato con il cpv. 2). E la nullità può essere sollevata in ogni tempo. Ciò premesso, è vero che in concreto il Pretore si è limitato a ordinare uno scambio di atti scritti anziché convocare le parti a un contraddittorio orale, come prevede l'art. 93 cpv. 2 CPC (applicabile in virtù dell'art. 140 CPC). Secondo Cocchi/Trezzini (op. cit., pag. 297 nota 354) ciò configurerebbe una semplice disattenzione dell'art. 101 CPC, sicché l'atto sarebbe solo annullabile e non nullo (op. cit., appendice 2005, pag. 145 nota 191). V'è da domandarsi però se tale opinione possa essere condivisa, il Pretore impedendo in tal modo alle parti di replicare e duplicare, per lo meno oralmente. Comunque sia, nella fattispecie gli appellanti chiedono che questa Camera assuma essa medesima i documenti rifiutati dal Pretore, non che gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio, previo contraddittorio orale (art. 326 lett. b CPC). Nulla osta, quindi, a che questa Camera esamini essa medesima la prospettata restituzione in intero. Vi si procederà quindi in appresso (consid. 14).
5. Gli attori si dolgono che il Pretore abbia rifiutato le prove da loro notificate all'udienza preliminare, chiedendo l'escussione dell'avv. __________ e di __________, l'interrogatorio formale di CO 2 e di CO 3, il richiamo degli incarti sul diritto di risposta e l'edizione dai convenuti di tutti i documenti e di tutte le registrazioni di colloqui telefonici inerenti a loro medesimi e ai due casi citati negli articoli in discussione. La richiesta è di per sé ammissibile (art. 322 lett. b CPC). Il problema è di sapere se tali mezzi istruttori appaiano di rilievo per il giudizio, ovvero se la loro assunzione sia verosimilmente suscettibile di recare elementi decisivi ai fini della sentenza (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid, 2b). Il Pretore ha respinto tali prove poiché non necessarie, “stante la natura dell'azione di accertamento e l'ampia documentazione già versata agli atti”. Gli attori affermano invece che quelle prove avrebbero permesso di dimostrare la scorrettezza e la prevenzione di CO 3 nei confronti dell'avvocato RA 1, la colpa del giornalista e la negligenza dei litisconsorti convenuti, il pregiudizio arrecato, la mancanza di elementi a sostegno delle tesi esposte negli articoli, i risultati delle vendite del quotidiano in seguito a tali pubblicazioni e la circostanza che i convenuti sono già incorsi in una lesione della personalità nei confronti di terzi.
In realtà mal si comprende – e gli appellanti non spiegano – quale concreta influenza potrebbero avere per il processo eventuali violazioni della personalità commesse dai convenuti a danno di terzi. A parte ciò, se la lesione della personalità è illecita, le giustificazioni dell'autore e l'eventuale colpa di lui incidono solo ai fini delle azioni riparatrici, di cui si dirà oltre (Tercier, op. cit., n. 734; Meili in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 55 ad art. 28 CC con rinvii). Quanto alla mancanza di elementi a sostegno delle tesi esposte negli articoli, spetta all'autore dimostrare che la lesione della personalità è giustificata da un interesse pubblico preponderante (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 139 n. 518), ovvero che i fatti riportati corrispondono al vero (Barrelet, La presse doit-elle dire la verité? in: SJZ 85/1989 pag. 370). Per il resto, le prove notificate non appaiono idonee a confortare il pregiudizio subìto dagli attori né i risultati delle vendite del quotidiano in seguito alle pubblicazioni. Che poi simili prove servano a dimostrare “ogni altra circostanza rilevante per la causa” è un assunto troppo vago per suffragare alcunché. Ciò posto, giova procedere senza indugio all'esame dell'appello.
6. Il Pretore ha rilevato preliminarmente che gli attori conservano tuttora un interesse degno di protezione a far accertare la lesione della loro personalità, i convenuti persistendo a negare ogni illiceità. Nelle loro osservazioni all'appello i convenuti contestano che la pretesa lesione continui a esplicare effetti molesti. Ora, l'azione di accertamento (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC) tende a far constatare – appunto – che il carattere illecito di una lesione “continua a produrre effetti molesti”. Stando alla giurisprudenza meno recente, incombeva all'attore illustrare in che modo il pregiudizio conseguente alla lesione continuasse a dispiegare effetti del genere, a meno che la lesione fosse tanto grave da far presumere il sussistere della turbativa (DTF 127 III 483 consid. 1b/aa). La prassi attuale prescinde dalla gravità della lesione. L'azione di accertamento è proponibile – oggi – ogni qual volta l'attore dimostri un interesse degno di protezione a far eliminare una situazione pregiudizievole che continua a sussistere, indipendentemente dalla gravità della turbativa (DTF 127 III 486 consid. 1c/bb), purché le circostanze non siano mutate al punto che l'atto lesivo abbia perso ogni attualità e significato (DTF 127 III 485 consid. 1c/aa). Nella fattispecie, per tacere del fatto che i convenuti insistono nel negare l'illiceità della lesione, l'eco delle pubblicazioni non si è ancora spenta, tant'è che a distanza di un anno dalla pubblicazione la posizione dell'attore RA 1 all'interno del consiglio di amministrazione di una nota azienda è stata messa ripetutamente in discussione per i fatti riportati dal __________ (doc. M2 e M9). Nelle circostanze descritte
l'azione può dunque ritenersi ammissibile.
7. Per quanto concerne la lesione arrecata all'avv. RA 1 in merito alla vicenda “__________” il Pretore ha accertato che, per ammissione stessa dei convenuti, alcuni passaggi degli articoli offendevano la personalità del legale. Egli ha ritenuto nondimeno che essi fossero giustificati da un preponderante interesse pubblico all'informazione, trattandosi di fatti relativi a “persone della vita pubblica”. Anche il giudizio di valore espresso nell'articolo “Glanz verblasst”, seppur duro, non violava la personalità, mentre le fotografie pubblicate erano state scattate durante apparizioni pubbliche e gli attori non avevano dimostrato la falsità dei fatti riportati negli articoli in discussione. Esclusa una lesione illecita della personalità, il Pretore ha respinto anche le richieste per torto morale, mancando per altro il requisito correlato alla gravità della lesione, come pure la postulata riconsegna dell'utile conseguito, non comprovato, e la domanda di pubblicare la sentenza.
8. Nelle loro osservazioni all'appello i convenuti non negano di avere riconosciuto davanti al Pretore la lesione della personalità arrecata al professionista, ma ne negano la gravità. Sostengono in particolare di essersi limitati ad attribuire all'attore un eccesso di zelo e di tenacia o, al limite, una certa ostinazione nel suo ruolo di avvocato e curatore. Secondo loro, inoltre, nulla di quanto figura nell'articolo del 4 gennaio 1996 può definirsi lesivo della personalità. In effetti, nella loro risposta del 26 maggio 1997 i convenuti non avevano contestato che taluni fatti presentati negli articoli toccassero la reputazione e, quindi, i diritti della personalità dell'attore (pag. 4, ad 10). Ci si può domandare pertanto se la mancata gravità della lesione, fatta valere la prima volta con le conclusioni, non sia tardiva (art. 170 cpv. 2 CPC). Il quesito può rimanere irrisolto. Vi è lesione della personalità, per vero, quando una persona è lesa nell'onore, cioè nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode. Determinante è l'impressione suscitata nel lettore medio dalla notizia stessa nel suo contesto globale (DTF 127 III 481 consid. 2b/aa, 126 III 209 consid. 3a in fine, 111 II 209 consid. 2). La pubblicazione di uno scritto può essere lesiva della personalità o per i fatti esposti o per l'apprezzamento di quei fatti (DTF 126 III 305 consid. 4b). Un'allegazione di fatti inesatti è già di per sé illecita (DTF 126 III 213 consid. 3a, 307 consid. 4b/aa), ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le approssimazioni sono sufficienti per far apparire lo scritto come errato nel suo insieme. A tal fine occorre che questo sia viziato nei suoi tratti essenziali e desti nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona fisica cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la reputazione (129 III 51 consid. 2.2; 126 III 307 consid. 4b/aa). In concreto l'attore sostiene che gli articoli in rassegna stravolgono la realtà, presentandolo come “aguzzino dei vecchi che per debilità, confusione, incapacità, si affidavano a lui, con prevaricazione dei suoi privati interessi suoi loro” (appello, n. 7a).
a) Nella fattispecie l'articolo del 3 febbraio 1995 (doc. E1), dopo avere accennato a quanto era già apparso sul __________ e alla reazione dell'attore, narra che quest'ultimo si era occupato di redigere un progetto di testamento per __________. L'articolista riferisce poi che secondo le infermiere di __________ il legale aveva vietato nella sua veste di curatore a precedenti collaboratori e parenti di entrare in relazione con l'anziano, pretendendo che ciò era necessario per proteggerlo. Egli aveva poi invitato il curatelato a redigere diversi testamenti intesi a costituire una fondazione, il cui consiglio sarebbe stato composto di suoi familiari. Evocato un procedimento penale nei confronti dell'autista del curatelato, il giornalista proseguiva spiegando che il legale sottoponeva il pupillo a esercizi di ginnastica celebrale, sicché le infermiere si erano rivolte alla Delegazione tutoria, denunciando molestie psichiche. Esonerato dall'incarico alla fine del 1993, l'attore aveva continuato le visite all'anziano. Il giornalista riferisce poi l'opinione del nuovo rappresentante di __________, stando al quale il legale aveva ostacolato il suo lavoro e aveva impugnato la propria destituzione fino al Tribunale federale. In conclusione, accennato a un ultimo testamento di __________ in favore degli eredi legittimi, l'articolo rende noto che l'attore ha emesso una nota d'onorario di 1.6 milioni di franchi, applicando una tariffa di fr. 450.– l'ora che i legali ticinesi reputano eccessiva. Nel trafiletto “Glanz verblasst” l'articolista rimprovera altresì all'attore di avere avuto l'idea fissa di costituire una fondazione, sino al punto da opprimere l'anziano malato e di trascendere i limiti del suo ufficio di curatore.
Contrariamente a quanto credono i convenuti, anche accusare qualcuno di eccesso di zelo può offendere la personalità dell'interessato. Come il Tribunale federale ha soggiunto nella menzionata sentenza del 21 febbraio 1996 (sopra, lett. A), addebitare a qualcuno di avere travalicato i limiti di un mandato, anche senza rimproverargli nulla di illecito, ma solo un contegno inopportuno e sconveniente, può dare nel complesso della narrativa un'immagine assai sbiadita della persona (consid. 2b/bb). A prescindere da ciò, in concreto l'articolista ha espresso anche l'opinione che il legale abbia tentato di influenzare la volontà del curatelato, persona anziana e debilitata, eccedendo i limiti del suo incarico. Quest'ultimo giudizio di valore, che rasenta la circonvenzione d'incapace, lede senz'altro la personalità dell'attore.
b) Per quanto riguarda l'articolo del 4 gennaio 1996 (doc. G1), esso così esordisce: “Der altersschwache Mann hatte (…) auf Anraten von RA 1, damals sein Bestand, meherere Testamente geschrieben. Dadurch übertrug er sein Vermögen in der Hohe von schätzungsweise über 40 Milionen Franken Stiftungen, deren Stiftungsrat aus der Familie AP 1 bestehen sollte”. Leggendo tale frase un destinatario medio, cioè non prevenuto e di cultura adeguata, poteva legittimamente desumere che l'attore potesse avere influenzato la volontà del fondatore, persona debilitata dall'età. L'addebito è pesante, tanto più a un curatore. Per il resto il pezzo riporta l'esito di cause penali e civili correlate alla vicenda __________ nelle quali l'attore risultava ora querelante a tutela del proprio onore, ora rappresentante della fondazione nelle cause successorie avverso gli eredi del fondatore, ora come istante nella procedura di diritto di risposta verso la casa editrice. Di per sé la narrativa non avrebbe nulla di illecito, come ha rilevato il Pretore nella procedura relativa al diritto di risposta, se il giornalista non avesse usato frasi come “AP 1 Fleiss und Beharrlichkeit in bezug auf Verwaltung und künftige Bestimmung des Vermögens des Marchese hätten bei den Angestellten legitimerweise Zweifel über den wirklichen Zweck seines Verhaltens aufkommen lassen können”, frase che getta lunghe ombre sulla correttezza del legale. Anche tale articolo contiene dunque asserzioni lesive dell'onore.
9. Per quanto si riferisce alla vicenda “__________”, nel titolo e nel cappello introduttivo dell'articolo apparso il 4 gennaio 1996 (doc. G1) il giornalista addebitava all'attore di avere indotto con il suo comportamento una vedova settantenne, buona contribuente, ad abbandonare il Ticino, dopo essere riuscito a farsi nominare curatore su richiesta di lei nell'autunno del 1988, mentre secondo il giornalista l'interessata non sapeva che cosa fosse una curatela. In seguito erano sorti contrasti fra la curatelata e il curatore, poiché la donna desiderava liberarsi del vincolo e l'attore – d'altro lato – era scontento della retribuzione. Il giornalista ha narrato così le pratiche intraprese dall'anziana per trasferire il domicilio nei Grigioni e ottenere la sostituzione del curatore, il quale si era dato da fare nel frattempo per rivendicare una mercede più elevata fondandosi sul valore del patrimonio della curatelata.
I convenuti sostengono che, contrariamente a quanto ha ritenuto il Pretore nella procedura inerente al diritto di risposta, per un lettore medio, privo di conoscenze giuridiche, il fatto che la curatelata non fosse consapevole della portata dell'istanza da lei sottoscritta ancora non significa che l'avvocato abbia violato i suoi doveri d'informazione. A parer loro l'inconsapevolezza di lei si riferiva piuttosto alle successive e imprevedibili difficoltà con il curatore, dall'articolo desumendosi se mai un'eccessiva tenacia del legale nel reclamare gli onorari che gli competono. Tale interpretazione non può essere condivisa. Nell'articolo si afferma chiaramente, infatti, che la proposta di una curatela volontaria era
un'iniziativa dell'attore. I contrasti fra curatore e curatelata sono esposti solo nel paragrafo successivo. Alla luce della sua collocazione, la frase “sie war sich offenbar nicht bewusst, was das bedeutet …” appare riferirsi alla portata della misura proposta dall'attore, non agli accadimenti posteriori. In materia di retribuzione, poi, l'“eccesso di zelo e di tenacia” riconosciuto dai convenuti è indiscutibilmente un elemento di avidità. Sostenere inoltre che un curatore induce la pupilla a cambiare di domicilio per riuscire a liberarsi di lui vuol dire che il curatore rimaneva fieramente attaccato alle sue aspettative di rimunerazione, il che configura un'evidente nota di demerito. Tanto più che di condotta importuna si parla anche in riferimento al caso __________ (“aufdringliche Gebaren”: cappello introduttivo).
10. L'appellante assevera che la sua personalità non è stata lesa solo in alcuni passaggi degli articoli, come reputa il Pretore, ma che il metodo stesso adottato dal giornalista lo pone in una luce sinistra. I tre articoli, sono a mente sua, un “voluto insieme di pubblicazioni” particolarmente lesivo della sua personalità per l'abile combinazione di titoli e sottotitoli, la scelta delle fotografie, il formato di queste, l'ampiezza degli scritti, la mescolanza di opinioni e fatti, l'uso di brandelli di verità, omissioni e inesattezze. In condizioni del genere l'impressione negativa suscitata nel lettore “conta assai più del grado di verità”.
a) La veste grafica e l'impaginazione di un articolo non bastano, da sole, a ledere la personalità di un soggetto. Quanto alla scelta delle due fotografie, nel caso in esame il Pretore ha sottolineato che, pur non trattandosi di immagini ufficiali, esse sono state scattate durante apparizioni pubbliche dell'attore. Non che un'immagine sia impropria a ledere la personalità (DTF 130 III 11, 112 II 469), tanto meno nel mondo d'oggi, che alla comunicazione visiva tributa grande importanza. L'uso di riprese eseguite nel corso di manifestazioni pubbliche è tuttavia lecito, sempre che non risulti fuorviante, per esempio immortalando la persona in un atteggiamento particolarmente ridicolo che non riflette la realtà (Barrelet, op. cit., pag. 386 n. 1330). In concreto le fotografie scelte dalla redazione mostrano l'attore durante accesi dibattiti politici, ma non stravolgono la figura dell'uomo. Fors'anche discutibili esteticamente, esse non bastano tuttavia per ledere la personalità.
b) Circa il giudizio di valore espresso dall'articolista nel trafiletto del 3 febbraio 1995 (doc. E1), il Pretore l'ha ritenuto duro, ma non inaccettabile. Opinioni, commenti o giudizi di valore sono leciti nella misura in cui appaiono fondati alla luce della fattispecie cui si riferiscono. Essi non sono soggetti a una verifica di veridicità, salvo che si tratti di giudizi commisti ad asserzioni di fatto, le quali devono essere verificate. Lesive della personalità sono inoltre le opinioni che, per la forma, costituiscono un'inutile vessazione. I commenti poi devono essere riconoscibili dal lettore (DTF 126 III 308 consid. bb). In concreto il trafiletto citato è graficamente distinto dal resto dell'articolo. Esso contiene anche circostanze di fatto, nella misura in cui riporta l'opinione dell'attore sulla circostanza che l'articolo del __________ costituiva una manovra elettorale e riferisce delle cariche politiche e professionali assunte dall'attore, come pure della presa di posizione di un ex giudice del Tribunale d'appello. Il legale non pretende tuttavia che tali asserzioni siano false. Per il resto nel trafiletto si legge che, in ragione delle sue precedenti cariche, l'attività dell'attore in veste di curatore e avvocato non è una questione privata. Si tratta di una valutazione dell'articolista, che non lede la personalità dell'interessato. Nel terzo e quarto paragrafo, invece, la critica è più incisiva. Da un lato il giornalista sostiene che l'anziano e malato curatelato dev'essersi sentito oppresso dall'idea fissa dell'attore, che insisteva per costituire una fondazione, superando i limiti del suo mandato di curatore. Dall'altro rileva che fronte alle critiche il legale ha reagito con denunce penali e ricorsi. Tali asserzioni contengono elementi di fatto e di giudizio. Nondimeno esse appaiono facilmente riconoscibili come un'interpretazione soggettiva dell'articolista. Quantunque severe, esse rimangono nel loro insieme entro limiti accettabili.
11. Al Pretore l'appellante fa carico di avere sottovalutato la gravità dell'offesa, essendo lui stato dipinto come uno che “sfrutta, non solo sporadicamente, l'incapacità di amici e clienti”. Ricorda che già la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello aveva ravvisato la gravità dell'addebito al momento di svincolarlo dal segreto professionale e che, al rinnovo del suo mandato nel consiglio d'amministrazione di una società d'importanza nazionale, ha dovuto fornire spiegazioni al riguardo. In realtà il Pretore si è espresso sulla gravità della lesione nell'ambito della richiesta di risarcimento per danni morali e materiali. Comunque sia, e per quanto malevoli, gli articoli non hanno pregiudicato l'attore, il quale per finire è stato riconfermato in carica (doc. M). Di tali circostanze bisognerà in ogni modo tener conto ponderando gli interessi personali del soggetto per rapporto all'interesse pubblico della missione informativa dell'organo di stampa.
12. Tutto ciò posto, perché una lesione della personalità giustifichi l'intervento del giudice occorre che essa sia illecita. Ogni lesione della personalità è di principio illecita (Meili, op. cit., n. 45 ad art. 28), salvo che sia giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato o dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). La diffusione di fatti falsi non è quasi mai giustificata. Al riguardo il Pretore ha considerato che gli attori non avevano dimostrato un atteggiamento negligente o colposo dell'articolista, né avevano indicato con precisione quali fatti fossero falsi. Egli ha pertanto passato in rassegna i tre articoli e i fatti tacciati di falso dagli appellanti, riscontrando unicamente qualche imprecisione giornalistica.
Nel suo prolisso – e a tratti oscuro – memoriale l'appellante si diffonde una volta di più sulle vicende “__________” e “__________”, ripetendo che queste non sono da dibattere pubblicamente sulla stampa, di modo che gli sarebbe stato impossibile censurare di falsità le singole affermazioni e ha dovuto limitarsi a qualche esemplificazione. Al Pretore egli rimprovera perciò di avere sovvertito l'onere della prova della verità. Ora, dimostrare circostanze atte a giustificare una lesione incombe all'autore di questa (Meili, op. cit., n. 56 ad art. 28 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 230 n. 672). L'onere della prova non va confuso tuttavia con l'onere di allegazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 183 CPC). In concreto alle “contestazioni totali” dell'attore nella petizione (v. elenco nell'appello n. 7g) i convenuti hanno opposto che nessuno degli articoli presenta fatti falsi (risposta, pag. 3 ad 4 e pag. 3 ad 7), allegando alla risposta svariati documenti a sostegno della loro veridicità. In simili circostanze spettava dunque all'interessato precisare la sua accusa di falsità, non potendo egli pretendere che i convenuti suffragassero ogni loro asserzione nei tre lunghi articoli. Le contestazioni di falso generiche non sono dunque sufficienti, né sono ricevibili generici rinvii ad altre procedure (come quella inerente al diritto di risposta) o a memoriali di prima sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 309 CPC). La questione è dunque di esaminare le specifiche contestazioni di falso addotte con l'appello.
a) In merito all'articolo del 3 febbraio 1995 (doc. E1) l'appellante adduce di avere smentito interamente quanto apparso sul __________ e non solo singole affermazioni, come ha scritto dall'articolista. Dagli atti risulta però che la smentita inviata al quotidiano, contrariamente a quella pervenuta all'__________ (“Ich dementiere völlig die Vorwürfe”: doc. E5), si limitava ad alcuni aspetti della vicenda, anche in ragione del segreto professionale che vincolava l'attore (doc. E3). Non si può dire perciò che l'asserzione sia falsa. Per di più l'interessato non ha dimostrato in che modo essa nuoccia alla sua reputazione. Per l'appellante, inoltre, la congiunzione “so” fra le due frasi “Nach einer schweren Krankheit Ende 1991 blieb der alte Mann pflegebedürfig und war oft verwirrt, galt aufgrund einer Expertise aber als handungsfähig. So konnte der Marchese ein Gesuch unterschreiben, in dem er AP 1 als Beistand vorschlug” lascia intendere che egli abbia ottenuto la firma di un'istanza da un “cliente obnubilato”. Che il curatelato abbia avuto problemi di salute nel 1991 è pacifico. L'articolista medesimo ha precisato tuttavia che, secondo gli esperti, l'uomo rimaneva capace di discernimento. Non si ravvisano quindi falsità in tali asserzioni.
b) A dire dell'appellante, il giornalista ha deliberatamente omesso che il marchese aveva disposto la costituzione di una fondazione già nel 1977, limitandosi a sottolineare che nel 1989 questi non ha firmato un progetto di testamento da lui redatto proprio per far credere che la fondazione fosse un'iniziativa di lui, mentre in realtà era stata lungamente discussa e sarebbe anche stata sottoposta al vaglio di terzi. Nulla il giornalista ha riferito sulle disposizioni di ultima volontà in favore di altri collaboratori, ma solo su un diritto di compera per una villa a __________ in favore del legale e della di lui moglie. Il giornalista ha trascurato di riportare altresì che il __________, dopo la smentita, aveva formulato due precisazioni e presentato le scuse. Ha evitato di ricordare che l'ultimo testamento favorevole agli eredi legittimi è stato stipulato dopo che una perizia aveva attestato la totale incapacità del testatore. Non ha precisato, il giornalista, che la mancata pubblicazione della curatela volontaria era stata chiesta dal curatelato e che ciò non impediva agli interessati di ricorrere una volta saputo della misura. Citando la procura in suo favore, egli ha omesso di precisare che questa era volta anzitutto ad atti d'inventario con obbligo di sottoporre un rendiconto all'autorità tutoria. Non ha spiegato che il consiglio di fondazione sarebbe stato sì composto di suoi familiari, ma era destinato a essere completato da terzi. Ha tralasciato che è stata la riduzione degli stipendi del personale della villa a provocare le rimostranze nei confronti dell'attore, insinuando anzi un suo mancato intervento. Ha sorvolato che l'attore non era oggetto di alcun procedimento penale, pur adducendo che l'autista del curatelato lo aveva denunciato. Ha ignorato appositamente l'utilità degli esercizi di scrittura, riportando invece false accuse delle infermiere. Non ha specificato che l'onorario di 1.6 milioni di franchi concerneva ben 16 note esigibili dopo il recupero del patrimonio del curatelato o la sua morte. Ha sottaciuto, infine, che l'avvocato __________, amico del curatelato, aveva detto a quest'ultimo di non avere motivi per dubitare dell'operato di lui.
c) Una lesione illecita della personalità si verifica non solo in presenza di affermazioni false, ma anche in caso di omissione di fatti essenziali, a condizione che faccia apparire la vittima della lesione in una luce equivoca (Werro, Chronique de la jurisprudence 2000 et 2001: Le droit de la personnalité, in: Medialex 2002 pag. 21 con rimandi). In concreto la narrativa degli articoli è sicuramente di parte, ma la fattispecie era particolarmente intricata e non si poteva pretendere che il giornalista precisasse ogni affermazione. Dall'articolo si desume in ogni modo che, quando era ancora in salute, il marchese __________ aveva più volte evocato l'ipotesi di una fondazione per la protezione della natura e degli animali. Dall'articolo si evince altresì che le accuse nei confronti dell'attore sono state formulate dal personale del curatelato. Le altre omissioni, infine, non appaiono particolarmente rilevanti. Quanto l'attore pretende, in sintesi, è che il giornalista avrebbe dovuto descrivere la vicenda nel modo dal lui voluto. Quanto egli può pretendere, invece, è solo che il giornalista non raccontasse falsità. E non può dirsi che l'articolo del
4 gennaio 1996 contenga falsità.
d) Per quanto attiene al pezzo del 4 gennaio 1996 (doc. G1), l'appellante si duole che il Pretore non abbia dato peso all'omissione di quanto aveva precisato l'avvocato __________, amico del curatelato (ovvero di non aver motivi per dubitare dell'operato dell'attore), e di avere trascurato la circostanza che egli aveva rivolto precise richieste al giornalista prima di rispondere a qualsiasi domanda. Sta di fatto che l'avvocato __________ non risultava particolarmente informato della vicenda, mentre nell'articolo non si fa cenno alcuno al rifiuto dell'attore di rispondere alle domande del giornalista, di modo che non si vede la necessità d'inserire le ragioni del diniego. Al Pretore l'appellante rimprovera altresì di non avere ritenuto fuorviante l'omissione, da parte dell'articolista, della circostanza che il noto consiglio di fondazione fosse sì composto di membri della famiglia RA 1, ma che fosse destinato anche a essere completato da terzi. In proposito il primo giudice ha osservato che la composizione del consiglio di fondazione si desume dal registro di commercio e corrisponde al vero. Sulle conseguenze dell'omissione egli non si è pronunciato, ma nemmeno l'attore spiega in che modo tale omissione lederebbe la sua personalità.
e) L'attore afferma che l'articolista gli ha erroneamente attribuito l'avvio di tutte le denunce contro collaboratori e amministratori dell'assistito, quando in realtà le prime tre denunce sono state sporte da terzi. Per il Pretore simili imprecisioni non bastano a mettere in una cattiva luce l'interessato. Ora, dopo avere chiaramente affermato che il legale ha presentato una querela per calunnia, nell'articolo il giornalista ha scritto che l'attore aveva già denunciato in precedenza taluni dipendenti del curatelato, i procedimenti nei confronti dell'autista e di un amministratore essendo ancora pendenti. In nessun passaggio si asserisce invece che l'attore sarebbe oggetto di un procedimento penale. Quanto al fatto che non tutte le denunce contro i dipendenti dell'assistito siano state introdotte dal legale, la circostanza non appare suscettibile di ledere l'immagine di lui (Meili, op. cit, n. 43 ad art. 28 CC).
f) Per finire l'appellante sostiene che l'articolo in questione cerca di descriverlo come perdente “su tutti i fronti nella lotta di successione per impadronirsi del gigantesco patrimonio __________”. Egli ribadisce – fra l'altro – che il pezzo omette di riferire la volontà del marchese, il quale già nel 1977 intendeva costituire una fondazione, omette di precisare che il testamento del 1994 è successivo alla constatazione dell'incapacità del testatore e manca di formalità essenziali, omette di ricordare che sarebbe intervenuto un “dirottamento di 30 milioni”. Tali mancanze non appaiono tuttavia rilevanti nel contesto dell'articolo. L'interessato, ancora una volta, non può pretendere di contrapporre il suo resoconto della vicenda a quello dell'articolista. Quanto alle considerazioni riprese dal decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico, egli non spiega in che misura tale decisione conterrebbe inesattezze. Anche la cronaca delle liti successorie, a prescindere dalla strategia legale adottata dall'appellante, non risulta inesatta o lacunosa.
13. Secondo l'appellante l'articolo riguardante la vicenda “__________” del 4 gennaio 1996 (doc. G1) suggerisce, in estrema sintesi, che contrariamente al vero egli ha indotto la cliente a firmare una domanda di inabilitazione sfruttandone l'ignoranza. Al riguardo il Pretore ha ritenuto che dal testo non risulta un'opera di convincimento dell'attore, mentre l'eventualità che il legale non abbia informato a sufficienza la curatelata ancora non significa che egli abbia approfittato dello stato di lei. Il legale obietta che la sua interpretazione è corroborata dai rinvii al caso __________ e dalla fotografia dura e minacciosa scelta per accompagnare il pezzo. Adduce che l'accenno alla volontà di sottoporre la cliente a un'interdizione coatta è un'accusa falsa, oltre che grave. Se non che, l'articolo si limita – come ha sottolineato il Pretore – a evocare la circostanza che il legale ha proposto all'anziana di firmare una richiesta di provvedimento tutelare, ciò che è vero. Per il resto, la fotografia accompagnatrice non influenza la veridicità del testo.
Per l'appellante l'articolo suggerisce, contrariamente al vero, che la curatelata ha lasciato il Ticino a causa dell'onorario da lui
esposto. In realtà dall'articolo si evince chiaramente che le contestazioni sulla mercede del curatore sono intervenute dopo la partenza della pupilla per i Grigioni, mentre i motivi del trasferimento sono ricondotte a divergenze di vedute (“Meinungsverschiedenheiten”). L'attore soggiunge che, contrariamente a quanto adduce l'articolista, il Cantone Ticino ha tratto guadagno dal trasferimento di domicilio dell'interessata grazie a 5 milioni di riprese fiscali. Comunque sia, non è dato a divedere come l'opinione del giornalista potesse ledere la personalità del legale, il cui compito – anche come curatore – non era certo quello di salvaguardare gli interessi del fisco. L'interessato lamenta infine l'omissione delle ragioni del suo rifiuto di rispondere alle domande dell'articolista. Ora, che egli abbia rifiutato di rispondere alle domande dell'articolista corrisponde al vero, tuttavia ciò non modifica la struttura del fatto narrato e quindi non lede la di lui reputazione.
14. Per l'appellante, in ogni modo, non può essere riconosciuta all'articolista la buona fede nella diligente ricerca della verità, come reputa il Pretore, poiché egli non ha tenuto in alcun conto le informazioni fornitegli dall'avvocato __________ né le risposte di lui. Dalla stessa documentazione raccolta dai convenuti, inoltre, emergono le inesattezze riportate nei tre articoli. L'appellante soggiunge inoltre che tali documenti provengono dalle sue controparti, ovvero dagli eredi legittimi di AP 2, ciò che dimostra la parzialità del giornalista. Se non che, la buona fede dell'autore o la sua eventuale colpa non sono rilevanti ai fini dell'accertamento di una lesione illecita della personalità (Meili, op. cit., n. 55 ad art. 28 CC con rinvii; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 231 n. 672c; Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, pag. 381 n. 1314). Sull'argomento non giova pertanto dilungarsi.
Quanto al fatto che i convenuti possano non essere nuovi a vertenze relative a lesioni della personalità e che il giornalista non possa dirsi “deontologicamente attentissimo”, avendo già dato prova di “gravissime accuse infondate”, come si evincerebbe dai tre articoli di giornale prodotti con l'istanza di restituzione in intero del 15 ottobre 1998, a prescindere dal fatto che per accertare una lesione della personalità la colpa del giornalista non è di rilievo (Tercier, op. cit., n. 734), mal si comprende in che modo eventuali precedenti lesioni della personalità nei confronti di terzi ad opera dei convenuti importino per giudicare la fattispecie odierna. Ne discende che, in ultima analisi, le censure di falso sollevate dall'appellante non possono essere condivise. Per quel che riguarda le omissioni e le approssimazioni nei tre articoli, esse concernono aspetti non decisivi che non bastano per mettere l'attore in cattiva luce.
15. A parere dell'appellante, quand'anche il contenuto dei tre testi fosse veritiero, ciò non legittima ancora la lesione della sua personalità. Egli fa valere di non essere più un personaggio pubblico, non essendo più politicamente attivo, e che le sue cariche attuali, così come la sua attività professionale si svolgono nella discrezione. A suo avviso, poi, per giudicare dell'attacco a un personaggio pubblico è indispensabile un vaglio di proporzionalità dei contrapposti interessi, mentre le vicende riportate dai noti articoli poco o nulla interessano il pubblico zurigano, per tacere del fatto che, trattandosi di procedimenti in parte ancora pendenti, l'informazione doveva essere particolarmente cauta. Ora, nella fattispecie le parti concordano che l'attore è una persona pubblica di rilievo, tuttora conosciuta a livello nazionale anche come persona di spicco nell'ambiente economico e culturale (doc. R1-R7). Il __________, inoltre, è notoriamente un quotidiano la cui diffusione si sospinge ben oltre il Canton Zurigo. Quanto al fatto che le vicende riportate siano in parte oggetto di procedimenti giudiziari tuttora pendenti, giova ricordare che tali procedimenti non sono stati promossi nei confronti dell'attore, mentre le vertenze civili e tutorie non appaiono atte a ledere la personalità di lui.
Nella fattispecie poi, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il Pretore non ha mancato di contrapporre i suoi interessi personali all'interesse pubblico all'informazione, salvo concludere che sono in esame fatti legati alla vita professionale di una persona appartenente alla storia contemporanea, estranei per altro alla sua vita intima. Invero non può negarsi che l'articolista ha posto l'accento soprattutto sugli aspetti delle vicende che meno danno lustro all'attore. I fatti come tali però – si è visto – non possono dirsi inveritieri e le vicende non erano prive d'interesse per il pubblico, che del resto sulla questione __________ aveva già avuto modo di leggere articoli sulla stampa ticinese. E tale interesse non risiedeva solo nel fatto che tali avvenimenti coinvolgessero il legale, personaggio di ampia nomea, ma anche negli scopi di pubblica utilità della fondazione, nella notorietà della famiglia della curatelata e negli ampi risvolti giudiziari susseguiti.
16. La lesione della personalità dell'attore non apparendo illecita nel senso dell'art. 28 cpv. 2 CC, è superfluo esaminare le richieste di risarcimento, per altro in parte irricevibili (sopra, consid. 2), quelle di riparazione del torto morale e di riconsegna dell'utile, come pure qualla intesa a far pubblicare i dispositivi e un riassunto dei consideranti della sentenza.
17. La AP 2 si duole, da parte sua, che il Pretore non abbia ravvisato una lesione della sua personalità per l'articolo pubblicato il 3 febbraio 1995, una fondazione potendo subire danni – a suo avviso – anche prima della costituzione. Su questo punto il Pretore ha rilevato che le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili solo dopo la costituzione degli organi necessari (art. 54 CC). Siccome la AP 2 è stata costituita il 1° giugno 1995, l'articolo del 3 febbraio 1995 non ha potuto nuocerle.
a) Le fondazioni, tranne quelle di famiglia e quelle ecclesiastiche, acquisiscono la personalità giuridica solo al momento dell'iscrizione nel registro di commercio (Grüninger in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 81 vCC). Prima di allora la loro situazione è paragonabile a quella di un nascituro (art. 31 cpv. 2 CC), nel senso che godono – sotto condizione – dei diritti civili (DTF 99 II 265 con rimando), possono acquisire beni e hanno la capacità di parte, come pure la capacità processuale (Grüninger, op. cit., n. 15 ad art. 81 vCC con rimandi), almeno nella misura in cui si tratti – come in concreto – di una fondazione costituita per disposizione a causa di morte (Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 77 ad art. 81 vCC). Il Tribunale federale ha già avuto modo di riconoscere siffatti diritti alle costituende fondazioni in ambito successorio (DTF 99 II 265, 81 II 583), ma non solo (DTF 103 Ib 8). Regolarmente costituita, la AP 2 è stata nel frattempo iscritta nel registro di commercio (doc. 23). Contrariamente all'opinione del Pretore, essa può quindi far valere anche lesioni illecite della personalità intervenute prima della sua iscrizione.
b) Nelle condizioni illustrate occorre esaminare se l'articolo del 3 febbraio 1995 (doc. E1) leda la personalità della fondazione. Ora, il pezzo riporta anzitutto le parole di RA 1, secondo cui al momento in cui la fondazione è stata costituita __________ era ancora in salute (“noch gesund”: prima colonna, primo paragrafo, sesta frase). In seguito si aggiunge che dopo una grave malattia, alla fine del 1991, l'uomo era spesso confuso, ma che secondo una perizia restava capace di disporre (“war oft verwirrt, galt aufgrund einer Expertise aber als handlungsfähig”: prima colonna, secondo paragrafo, quarta frase). Quanto alle circostanze in cui è sorta la fondazione, l'articolo adduce unicamente che essa è stata costituita con testamento pubblico rogato da un precedente collaboratore dell'attore (seconda colonna, secondo paragrafo). Non si può dire pertanto che quei passaggi offendano in un modo o nell'altro la personalità di essa.
c) Circa il trafiletto “Glanz verblasst”, il Pretore ha ritenuto che, quantunque severa, l'opinione dell'articolista non violasse la personalità degli attori. Quanto alla fondazione, l'articolista si limita a commentare che l'anziano e malato curatelato dev'essersi sentito oppresso dall'idea dell'avvocato, il quale insisteva per la fondazione. Nel trafiletto si legge tra l'altro: “Jetzt hat sich der 67jährige AP 1 Blössen gegeben. Er war derart darauf fixiert, mit dem ganzen Vermögen des alten Marchese die ihm einmal zugesagte Stiftung zu gründen, dass sich der kranke, verwirrte Adlige bedrängt fühlen musste”. La critica appare diretta pertanto al comportamento del legale, non alla figura della fondazione.
d) In merito all'articolo del 4 gennaio 1996 (doc. G1), il Pretore ha accertato che i convenuti hanno effettivamente posto in dubbio il modo in cui la fondazione è stata costituita, minando il riconoscimento pubblico necessario al conseguimento degli scopi fissati dal fondatore. In quel pezzo si legge: “Der altersschwache Mann hatte (…) auf Anraten von AP 1, damals sein Bestand, meherere Testamente geschrieben. Dadurch übertrug er sein Vermögen in der Hohe von schätzungsweise über 40 Milionen Franken Stiftungen, deren Stiftungsrat aus der Familie AP 1 bestehen sollte”. Come ha rilevato il Pretore, in un lettore medio simili asserzioni
avrebbero insinuato il dubbio che la volontà del fondatore era viziata da debolezza senile o da influssi esterni, ossia che la costituzione della fondazione non sia stata regolare. Nulla mutano le due frasi seguenti, nelle quali si riferisce solo di un ultimo testamento favorevole ai nipoti e del conseguente litigio successorio. Le prime due frasi dell'articolo del 4 gennaio 1996 “AP 1 kämpft um Erbschaft __________” toccano quindi la personalità della fondazione.
18. Accertata una lesione della personalità della fondazione, resta da valutare se tale lesione sia davvero illecita nel senso dell'art. 28 cpv. 2 CC. Al riguardo la fondazione riprende le censure già sollevate dall'avvocato RA 1, che sono già state esaminate con l'esito di cui si è già data ragione, ovvero che l'offesa alla personalità appare giustificata dalle circostanze specifiche. Anche in questo caso è superfluo esaminare pertanto le richieste di risarcimento danni, di riparazione del torto morale e di riconsegna dell'utile, il cui accoglimento presuppone un'illecita lesione della personalità.
19. Entrambi gli appellanti chiedono infine di accertare che l'impressum del quotidiano (doc. F1) non rispetta l'art. 322 CP, poiché non indica i nomi completi dei redattori responsabili per ogni pagina o parte di giornale, dell'editore e dello stampatore, oltre che il luogo di stampa. Secondo loro l'interesse a tale accertamento consiste nel fatto che anche il giudice dell'esperimento di conciliazione, di lingua madre tedesca, ha avuto difficoltà a interpretarlo, mentre chi è leso nella propria personalità da un organo di stampa deve poter far constatare la trasgressione senza incontrare difficoltà. Sta di fatto che, sia come sia, in concreto gli attori non pretendono di non aver potuto agire contro tutte le persone che hanno partecipato alla lesione a causa dell'eventuale incompletezza dell'impressum. Per il resto, non spetta al giudice civile pronunciarsi sull'eventuale violazione di una norma penale. Ne discende che, anche sotto questo profilo, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
20. Gli oneri del giudizio odierno, commisurati al tempo e all'impegno richiesti per l'esame dell'appello, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli attori dovranno rifondere inoltre ai convenuti un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1500.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria