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Incarto n. |
Lugano 5 luglio 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2002.703 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 ottobre 2002 da
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__________
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contro |
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__________ (patrocinato dall'avv. __________); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 giugno 2003 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 5 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1973) ha dato alla luce il 28 giugno 2000 il figlio __________, che è stato riconosciuto il 29 agosto 2000, dal convivente __________ (1963). Questi è alle dipendenze dell'impresa __________ SA, con sede a __________, della quale è membro del consiglio di amministrazione. Dall’agosto del 2002 __________ lavora al 20% per l'__________ Sagl di __________. La comunione domestica dei genitori è finita nel luglio del 2002, quando __________ ha lasciato l'abitazione di __________ per trasferirsi con il figlio a __________.
B. Il 5 ottobre 2002 __________, rappresentato dalla madre, ha convenuto __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere dal 1° ottobre 2001 un contributo alimentare di fr. 1520.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1550.– fino al 12° e di fr. 1770.– fino alla maggiore età, aumentato, nel caso in cui la madre lavorasse a tempo pieno, a fr. 1850.– mensili fino al 6° compleanno, a fr. 1760.– fino al 12° e a fr. 1920.– fino alla maggiore età. Egli ha chiesto inoltre la rifusione di metà delle spese straordinarie sopportate dalla madre in suo favore e il versamento di fr. 3000.– a titolo di provvigione ad litem o, in subordine, l'assistenza giudiziaria. All'udienza del 5 novembre 2002 __________ ha proposto di respingere l'istanza, offrendo nondimeno un contributo di 700.– mensili e postulando la regolamentazione del suo diritto di visita. Con decreto cautelare dell'11 novembre 2002 emanato senza contraddittorio il Pretore ha obbligato il convenuto a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili.
C. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a produrre memoriali scritti. Nel proprio, l'istante ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 1540.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1690.– fino al 12° e di fr. 1920.– fino alla maggiore età, aumentato, nel caso in cui la madre lavorasse a tempo pieno, rispettivamente a fr. 1850.–, fr. 1760.– a fr. 1920.– mensili, ha proposto una determinata modalità di esercizio del diritto di visita e ha aumentato a fr. 6000.– la richiesta di provvigione ad litem. Il convenuto ha aumentato a fr. 850.– mensili la sua offerta di contributo.
D. Statuendo il 5 giugno 2003, il Pretore ha fissato il contributo di mantenimento litigioso dal 1° ottobre 2002 in fr. 1000.– mensili indicizzati fino al 6° compleanno del beneficiario, in fr. 1100.– fino al 12° compleanno e in fr. 1300.– fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari, ha imposto al convenuto di partecipare per metà alle spese straordinarie del figlio e ha regolato il diritto di visita. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata __________ è insorto con un appello del 16 giugno 2003 nel quale chiede di obbligare il padre a versargli, già dal luglio del 2002, un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1690.– fino al 12° e di fr. 1920.– fino alla maggiore età, aumentato, nel caso in cui la madre lavorasse al 50%, a fr. 1910.– mensili fino al 6° compleanno, a fr. 1820.– fino al 12° e a fr. 1980.– fino alla maggiore età. Egli sollecita altresì la rifusione di fr. 6000.– a titolo di ripetibili e insta per una provvigione ad litem o, almeno, per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 2 luglio 2003 __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L'azione di mantenimento del figlio nei confronti del padre o della madre è trattata con la procedura speciale prevista dagli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il giudice si pronuncia con sentenza appellabile nel termine di 10 giorni (art. 428 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.
2. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, il Pretore ha accertato che il convenuto guadagna fr. 7498.70.– netti mensili, compreso l'assegno familiare, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3172.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 372.90, spese di trasferta fr. 200.–, imposte fr. 500.–). Il reddito della madre ammonta a fr. 1000.– netti mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2533.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 283.50). Il fabbisogno in denaro di __________ è stato stabilito dal Pretore in fr. 1910.– mensili fino al 6° compleanno, meno fr. 680.– per cure e educazione prestate in natura dalla madre, in fr. 1820.– mensili dal 7° al 13° compleanno, meno fr. 435.– per cure e educazione prestate in natura dalla madre, e in fr. 1980.– fino alla maggiore età, meno fr. 310.– per cure e educazione prestate in natura dalla madre. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto che un contributo scalare di fr. 1000.–, fr. 1100.– e fr. 1300.– mensili, oltre all'assegno familiare, copra il fabbisogno del figlio e sia adeguato alla situazione finanziaria del padre, il resto essendo a carico della madre con prestazioni in natura o denaro al momento in cui essa troverà un impiego.
3. L'art. 285 cpv. 1 CC prevede che il contributo per il mantenimento del figlio dev'essere commisurato, tra l'altro, ai bisogni del minorenne, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori. L'ammontare del contributo dipende concretamente dalla capacità finanziaria dei genitori medesimi: per sostanza, reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per il reddito conseguibile facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, nota 58 ad art. 285 CC). In ogni caso al debitore del contributo va garantito almeno il fabbisogno minimo; l'eventuale ammanco rimane a carico del figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza; Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 40 ad art. 285 CC).
4. Per valutare il fabbisogno in denaro di figli minorenni questa Camera si ispira, da almeno un ventennio, alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Dal 2000 i fabbisogni ivi previsti non vanno più ridotti per il minor costo della vita nel Ticino, poiché essi sono commisurati ormai al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). Tali fabbisogni corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre della tabella sono possibili, ma devono legittimarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che – ad esempio – i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del 21 agosto 2002 menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11).
Certo, un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb), ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo). Né vi è motivo per stralciare dal fabbisogno in denaro la voce Weitere Kosten contemplata dalle raccomandazioni. Questa Camera ha già avuto modo di rammentare, infatti, che tale posta comprende spese per trasporti, attività sportive, assicurazioni, formazione e istruzione, attività ricreative, cultura, vacanze e lo spillatico. Ci si volesse scostare da tale valore statistico, si dovrebbe far operare una previsione di spesa media difficilmente pronosticabile sull'arco di più anni e suscettibile, anzi, di creare disparità di trattamento (I CCA, sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, consid. 9).
5. L'edizione 2003 delle raccomandazioni citate (tabella in: www. ajb.zh.ch) prevede, per un figlio unico fino a 6 anni di età, un fabbisogno in denaro di fr. 1910.– mensili, compresi fr. 680.– per cura e educazione; dai 7 ai 12 anni tale fabbisogno diminuisce a fr. 1820.– mensili, compresi fr. 435.– per cura e educazione; dai 13 ai 18 anni esso lievita poi a fr. 1980.– mensili, compresi fr. 310.– per cura e educazione. In concreto la madre affidataria esercita un'attività lucrativa al 20%, ma – come si vedrà in appresso – essa dev'essere tenuta a estendere la sua attività almeno al 50%. Di conseguenza essa può fornire in natura la metà della cura e dell'educazione (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Ora, nel caso in esame il fabbisogno in denaro del bambino ammonta fino al 29 agosto 2006 a fr. 1570.– mensili. Quanto al costo dell'alloggio, che secondo le raccomandazioni è di fr. 345.– mensili, esso va adattato all'onere effettivo di fr. 450.– (un terzo di fr. 1360.–: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, pag. 13 in alto). Il fabbisogno minimo della madre si riduce così da 2533.50 a fr. 2443.50 mensili, mentre quello in denaro del figlio passa a fr. 1675.– mensili, aumenterà a fr. 1710.– mensili dal 7° compleanno e a fr. 1955.– mensili dal 12°. Al momento in cui il figlio compirà 16 anni, nell'agosto del 2016, la madre sarà tenuta a lavorare a tempo pieno e non potrà più prestare cura o educazione in natura, sicché il fabbisogno del figlio ascenderà a fr. 2110.– mensili.
Contrariamente a quanto sostiene il convenuto, eventuali assegni per l'infanzia non vanno in deduzione del contributo alimentare. Gli assegni di famiglia – quello di base, quello per giovani in formazione o per invalidi, quello integrativo e quello di prima infanzia – sono prestazioni sociali di carattere sussidiario (art. 1 della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1). Mentre l'assegno di base e quello per giovani in formazione o per invalidi è riconosciuto al genitore che svolge un'attività lucrativa dipendente a prescindere dall'ammontare del reddito (art. 6 e art. 21 della legge), gli assegni integrativi sono stanziati nella sola misura in cui il genitore soddisfi i requisiti della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, del 5 giugno 2000 (RL 6.4.1.2.1: art. 24 cpv. 1 lett. c della legge predetta). Ciò vale anche per l'assegno di prima infanzia (art. 31 lett. c della legge). E per sapere se egli abbia diritto all'assegno l'autorità deve conoscere previamente l'ammontare del contributo per il figlio (v. anche gli art. 30d e 37d della legge). Prima, quindi, il giudice fissa il contributo alimentare per il figlio e poi l'autorità amministrativa deciderà se erogare assegni integrativi, rispettivamente di prima infanzia.
6. Per quel che riguarda la situazione finanziaria della madre, il primo giudice ha accertato che essa svolge la professione di ottico a tempo parziale (20%) per la __________ Sagl di __________, con uno stipendio netto mensile di fr. 1000.–, ma che dopo la discussione finale in Pretura essa è stata vista lavorare in una boutique di __________. Il Pretore ha ritenuto così che con un'attività del 50-60% essa sarebbe autosufficiente e finanche in grado di partecipare al mantenimento del figlio. L'interessata ribadisce di lavorare unicamente per l'__________ Sagl e di avere cessato l'attività di venditrice perché incompatibile con le cure dovute al figlio.
a) Entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli secondo le loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). La questione è di sapere in concreto se la madre, che lavora al 20%, debba essere tenuta ad aumentare il suo grado d'occupazione. Al riguardo si applicano per analogia i principi che fanno stato nel caso di genitori divorziati (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 56 ad art. 285 CC; v. anche Wullschleger, op. cit., n. 62 ad art. 285 con riferimenti; I CCA sentenza inc. 11.2001.132 del 20 novembre 2003, consid. 7a). Ora, una donna divorziata può essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore a lei affidato compia i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere imposta dal momento in cui tale figlio raggiunga i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91). La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si fondava sul principio che, dopo i 45 anni d'età, non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un lavoro (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rimandi). Recentemente il Tribunale federale ha precisato che, qualora un coniuge abbia superato i 45 anni d'età e sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata, sussiste di fatto la presunzione – refragabile – che non possa più reinserirsi professionalmente (DTF 129 III 481 consid. 4.2 non pubblicato della sentenza 5C.66/2002 del 15 maggio 2003).
b) La madre dell'appellante oggi ha 31 anni. Ottica diplomata, dall'agosto del 2002 essa lavora al 20% per l'__________ Sagl a __________, dalla quale percepisce fr. 1000.– mensili netti (doc. _ e interrogatorio formale del 13 febbraio 2003, risposta n. 3). La cura del figlio non impedisce che essa aumenti al 50% il suo grado d'occupazione dall'agosto del 2010, quando __________ avrà compiuto 10 anni, e al 100% dall'agosto del 2016, allorché il figlio avrà sedici anni. Le possibilità nel settore non mancano, tant'è che per due mesi l'interessata ha esercitato la professione a tempo pieno. Del resto, con un fabbisogno minimo di fr. 2443.50 mensili essa si vede in ogni modo costretta a reperire altre entrate. E l'estensione al 50% della sua attività le consentirebbe di sopperire almeno a sé medesima. Per converso, la cura e l'educazione del figlio non giustificano – per ora – di imporre all'interessata un'attività a tempo pieno. Diversa sarà la situazione al momento in cui __________ avrà compiuto i 16 anni (29 agosto 2016). Allora essa avrà 43 anni e nulla fa presumere che non sarà in grado di aumentare il suo grado d'occupazione al 100%. Essa potrà quindi guadagnare almeno fr. 5000.– netti mensili. Parallelamente aumenterà a circa fr. 2800.– mensili il suo fabbisogno minimo, dovendosi prevedere una lievitazione dell'onere fiscale ad almeno fr. 200.– mensili, oltre al notorio aumento dei costi della salute. Essa avrà nondimeno una disponibilità di circa fr. 2200.– mensili che le permetterà di contribuire al mantenimento del figlio. Su tale partecipazione si ritornerà in appresso (consid. 9).
7. L'appellante critica il reddito di fr. 6922.60 mensili che il Pretore ha imputato al convenuto, affermando che in realtà esso ammonta a fr. 8182.50. Dagli atti risulta che il convenuto, dipendente della __________, riceve uno stipendio mensile netto di fr. 7748.– comprendente lo stipendio base di fr. 7700.–, gli assegni familiari di fr. 183.–, un rimborso “diversi a sommare non imponibili” di fr. 450.– e un'indennità per trasferte di fr. 500.– (doc. _). Mancando ogni indicazione sulla verosimiglianza delle spese professionali, che il convenuto non pretende essere state ammesse in tale misura nemmeno dall'autorità tributaria, non è possibile riconoscere all'interessato più dei fr. 200.– mensili computati dal Pretore nel suo fabbisogno. Considerata la quota di tredicesima, versata senza deduzione della cassa pensione, di fr. 6913.– (fr. 7700.–, dedotto il 5.05% per AVS/AI/IPG, l'1.5% di assicurazione disoccupazione, l'1.99% per infortuni non professionali e l'1.68% per perdita di salario), il reddito mensile del convenuto risulta in definitiva di fr. 8124.– netti (fr. 7548.–, più un dodicesimo di fr. 6913.–).
8. A detta dell'appellante, nel fabbisogno del convenuto non devono essere inserite le imposte, il premio della cassa malati dev'essere ridotto alla sola assicurazione di base e nulla dev'essere riconosciuto per spese professionali. Si tratta di argomentazioni infondate. Per quel che è dell'onere fiscale, esso va trascurato in situazioni di particolare ristrettezza finanziaria (DTF 126 III 356, 127 III 70), da cui però l'interessato è lungi. Ciò vale anche per il premio della cassa malati (RDAT 1999-I pag. 207 consid. 3). Quanto alle spese di trasferta, il cui principio non è per altro contestato, l'indennità di fr. 200.– mensili ammessa dal Pretore può ritenersi equa. In definitiva, pertanto, con un reddito netto di fr. 8124.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3172.– il convenuto ha una disponibilità mensile di fr. 4952.– con cui può agevolmente coprire il fabbisogno in denaro del figlio. Come nel caso dell'appellante, nel 2016, il suo fabbisogno terrà conto dei notori aumenti dei costi della salute, sicché può essere fissato in circa fr. 3325.–, onde un agio mensile di circa fr. 4800.–.
9. Il quadro della situazione si compendia, in ultima analisi, come segue: il figlio, senza redditi propri, ha un fabbisogno in denaro di fr. 1675.– mensili fino al 29 agosto 2006, di fr. 1710.– mensili fino al 29 agosto 2012, di fr. 1955.– mensili fino al 29 agosto 2016 e di fr. 2110.– fino alla maggiore età. Fino al 16° anno il mantenimento è garantito dal contributo versato dal padre, la madre riuscendo appena a sostentare sé medesima. Dopo di allora, con un reddito di fr. 5000.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2800.–, la madre avrà una disponibilità di circa fr. 2200.– mensili, mentre quella del padre ammonterà a circa fr. 4800.–, onde una disponibilità dei genitori di fr. 7000.– mensili complessivi. E siccome ogni genitore è chiamato a contribuire economicamente secondo le proprie forze, cioè in proporzione alla rispettiva disponibilità finanziaria, durante l'ultima fascia d'età del ragazzo si giustifica di far partecipare la madre nella misura di fr. 665.– arrotondati (2110 x 2200 : 7000). A carico del padre rimarrà la differenza di fr. 1445.– mensili (2110 x 4800 : 7000).
10. Quanto alla decorrenza del contributo, l'appellante sottolinea che i genitori si sono separati verso la metà di luglio del 2002, sicché il padre deve contribuire al suo mantenimento dal 1° luglio 2002 e non solo dal 1° ottobre, come ha deciso il Pretore. Ora, il figlio può chiedere il mantenimento futuro e quello dell'anno precedente l'azione (art. 279 CC). Prima di fissare contributi retroattivi, tuttavia, il giudice verifica se il genitore non abbia già adempiuto l'obbligo. Dagli atti risulta che dopo la separazione dei genitori, a metà luglio del 2002, il convenuto ha versato per il figlio fr. 1000.– mensili (doc. _). Ciò non toglie che il contributo alimentare vada fatto decorrere dal 15 luglio 2002, data della separazione dei genitori. Evidentemente il convenuto potrà porre in compensazione del debito quanto ha già versato.
11. Da ultimo l'appellante contesta l'indennità per ripetibili stabilita dal Pretore in fr. 1200.–, chiedendo di aumentarla a fr. 6000.–. Ripetibili sono le spese indispensabili causate dal processo, compresa un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC). La relativa indennità è fissata in base alla tariffa dell'Ordine degli avvocati, che tuttavia è meramente indicativa e non vincola il giudice (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 18 ad art. 150). Questa prevede, da parte sua, che in ogni pratica civile avente un valore determinato o determinabile, e l'azione di mantenimento – almeno nella misura in cui non sia connessa a un'azione di paternità – è un procedimento civile di natura pecuniaria (DTF 116 II 493 consid. 3; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.3.2 ad art. 44 e 1.2 ad art. 46), l'onorario è stabilito entro determinate percentuali del valore medesimo (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima la rimunerazione va stabilita poi di caso in caso secondo la complessità, l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Trattandosi poi di un “procedimento civile speciale di natura contenziosa” (libro III del Codice di procedura civile) – e l'assistenza tra parenti è regolata appunto dagli art. 425 segg. CPC – l'onorario va limitato dal 30 all'80% di quello “normale” (art. 15 prima frase TOA).
a) Il calcolo dell'onorario secondo il valore litigioso non è senza eccezioni. Per pratiche di esiguo valore che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo e per pratiche di valore elevato che hanno richiesto solo un impegno limitato, come pure per pratiche di valore determinato quando le particolarità del caso e gli interessi in gioco non giustifichino l'applicazione integrale della tariffa secondo il valore, l'onorario va fissato tenendo conto anche del dispendio orario (art. 11 cpv. 1 TOA). In tali ipotesi l'onorario ad valorem si combina con l'onorario ad horam mediante la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). La retribuzione a tempo è di almeno fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia).
b) Per quanto riguarda il valore litigioso, l'art. 7 CPC prescrive che se la lite verte su prestazioni periodiche di durata determinata, fa stato “il corrispondente valore in capitale” (cpv. 1); se la lite verte su prestazioni vitalizie, fa stato il valore del capitale “secondo le tavole e i tassi di capitalizzazione in uso” (cpv. 2); se la lite verte su prestazioni di durata incerta o perpetua, infine, fa stato il valore ottenuto “cumulando venti annualità” (cpv. 3). Tali principi corrispondono a quelli che discendono sul piano federale dall'art. 36 cpv. 4 e 5 OG. Ai fini del valore litigioso, in altri termini, le prestazioni periodiche non si sommano, ma si capitalizzano, salvo che la controversia si riferisca soltanto a talune di esse (come stabilisce espressamente l'art. 7 cpv. 1 in fine CPC e come conferma la dottrina relativa all'art. 36 cpv. 4 OG: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 8.1 ad art. 36, pag. 278 in fondo). Identica disciplina vige anche in altri Cantoni (si pensi a Zurigo: Sträuli/Messmer, ZPO, 3ª edizione, n. 1 al § 21 con richiami).
c) Nel caso specifico il valore litigioso va calcolato pertanto capitalizzando l'importo della rendita per mezzo delle tavole Stauffer/Schätzle (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, pag. 368; Poudret, op. cit., n. 8.3 ad art. 36). Idonea si rivela a tal fine la tavola n. 48 (Schätzle/Weber, Manuel de capitalisation, Zurigo 2001, esempio 47a, pag. 284). Per il primo periodo, dal 2° al 6° anno di età del figlio, dato un contributo alimentare di fr. 20 100.– annui, una durata di 4 anni e un tasso d'interesse dell'1.5%, si giunge così a un fattore determinante di 3.88 (Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln/Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 460), onde un valore capitalizzato di fr. 77 988.–. Il saggio d'interesse dell'1.5% è invero favorevole rispetto a quello del 3.5% usuale nel campo della responsabilità civile (Schätzle/Weber, op. cit., pag. 267 n. 2.653) e anche rispetto a quello del 2.5% generalmente applicato nel diritto di famiglia (op. cit., pag. 267 n. 2.654 e pag. 574 n. 5.165), ma si giustifica proprio nel caso particolare di contributi alimentari per minorenni (op. cit., pag. 277 n. 2.676). Per il secondo periodo (dal 7° al 12° anno), con un contributo annuo di fr. 20 520.– e una durata di 10 anni il fattore determinante è di 5.41 (9.29 ./. 3.88), onde un valore capitalizzato di fr. 111 013.–. Per il terzo periodo (dal 13° al 16° anno), il contributo annuo è di fr. 23 460.–, la durata 14 anni e il fattore è di 3.35 (12.64 ./. 9.29), onde un valore di 78 591.–. Per l'ultimo periodo, il contributo annuo è di fr. 17 340.–, la durata 16 anni e il fattore 1.55 (14.24 ./. 12.69), per fr. 26 877.–. In definitiva, il valore litigioso ammonta perciò a complessivi fr. 294 469.–.
d) In una causa il cui valore litigioso sia di fr. 294 469.– l'onorario “normale” dell'avvocato è compreso tra il 5 e l'8% del valore stesso (art. 9 cpv. 1 TOA). Nella fattispecie la causa non si è rivelata particolarmente difficile o complessa. L'aliquota del 6% appare quindi adeguata, sicché il patrocinatore dell'istante avrebbe quindi potuto esporre, secondo tariffa, un onorario di fr. 17 668.– (294 469 x 6%). Riducendo tale importo del 20% in virtù dell'art. 15 prima frase TOA (conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di moderazione: sentenza inc. 19.2002.18 del 22 ottobre 2002, consid. 7), l'onorario ad valorem ammonterebbe così a fr. 14 135.–. Il problema è che tale mercede risulta già a prima vista esorbitante per rapporto all'opera concretamente svolte dal patrocinatore. Occorre quindi far capo all'art. 11 cpv. 1 TOA e applicare la nota formula. Ora, per svolgere correttamente un mandato come quello in rassegna un avvocato diligente avrebbe verosimilmente impiegato attorno alle 20 ore: 10 per gli allegati, 5 per la partecipazione alle due udienze e il resto per le prestazioni stragiudiziali (lettere, colloqui e telefonate). Ritenuta consona al grado di difficoltà della pratica una tariffa oraria di fr. 250.–, l'onorario secondo il tempo ammonterebbe di conseguenza a fr. 5000.–. In applicazione della formula il compenso per la pratica in esame ammonta quindi a:
2 x 14 135 x 5000 = fr. 7385.– (arrotondati).
14 135 + 5000
Tenuto conto che all'onorario andrebbero aggiunte le spese e l'IVA, l'indennità per ripetibili di fr. 6000.– richiesta appare legittima. Limitata a fr. 1200.–, l'indennità fissata dal Pretore riesce di conseguenza arbitraria.
12. Con l'appello l'istante sollecita una provvigione ad litem di
fr. 1000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ora, l'obbligo di mantenimento comprende anche un'adeguata partecipazione ai costi del processo (DTF 127 I 206 consid. 3d con riferimenti). Se non che, una provvigione è destinata per sua natura – e così era già nel vecchio diritto del divorzio (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 287 ad art. 145 vCC) – a coprire spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite (come la stesura del ricorso) o a rimediare esborsi già affrontati. L'appellante non pretende che nel caso specifico soccorrano eccezioni a tale principio. L'assegnazione di congrue ripetibili rende quindi senza oggetto tanto la richiesta di provvigione ad litem quanto la richiesta di assistenza giudiziaria. Nulla induce a supporre, del resto, che l'appellato non sia in grado di versare l'indennità in questione.
13. Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta, ed esce vittorioso sulla decorrenza dell'obbligo, come pure sull'ammontare delle ripetibili di prima sede. Appare equo pertanto porre a suo carico un settimo dei costi del processo, mentre il resto va a carico del convenuto, che gli rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'attribuzione di congrue ripetibili senza apparenti difficoltà d'incasso rende, come si è appena spiegato, senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'istante.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2.1 __________ è tenuto a versare a __________ dal 15 luglio 2002, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo di mantenimento per il figlio __________ di:
fr. 1675.– mensili fino al 29 agosto 2006,
fr. 1710.– mensili fino al 29 agosto 2012,
fr. 1955.– mensili fino al 29 agosto 2016 e
fr. 1445.– mensili fino alla maggiore età.
4. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 400.– sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'istante fr. 6000.– per ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 370.–
b) spese fr. 50.–
fr. 420.–
sono posti per un settimo a carico dell'appellante e per il rimanente a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
III. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è dichiarata senza oggetto.
IV. Intimazione a:
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– avv. __________; – avv. __________. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria