Incarto n.
11.2003.86

Lugano

28 dicembre 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Pellegrini

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2001.379 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 giugno 2001 da

 

 

 CO 1  

(patrocinata dall'  RA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  , );

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 giugno 2003 presenta­to da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 giugno 2003

                                              dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da CO 1 con le osservazioni all'appello;

 

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1944) e CO 1 (1975), cittadina ucraina, si sono sposati a __________ (Repubblica Ceca) il 19 luglio 1996. A quel momento il marito era già padre di P__________ (1977), O__________ (1980), C__________ (1981), D__________ (1982) e A__________ (10 luglio 1989), nati da due precedenti matrimoni. Di formazione tipografo, egli è consulente finanziario. La moglie, maestra di pianoforte, non ha esercitato attività lucrativa dopo le nozze. Dal nuovo matrimonio sono nati N__________ (15 aprile 1997) e R__________ (23 luglio 1998). I coniugi si sono separati di fatto nell'aprile del 2001, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con i figli alla __________ di __________.

 

                                  B.   Il 5 giugno 2001 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'abitazione coniugale al marito, un contributo alimentare per sé di fr. 2591.60 mensili, oltre a metà “dell'eccedenza sul reddito del marito così come risulterà dall'istruzione probatoria”, l'affidamen­to dei figli a lei medesima, un contributo alimentare di fr. 1040.– mensili per ognuno di loro e una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Identiche richieste essa ha formulato già in via provvisionale. All'udienza del 5 luglio 2001, indetta per la discussione, il convenuto ha aderito all'istanza, salvo rifiutare il versamento dei contributi alimentari e della provvigione ad litem.

 

                                  C.   Con decreto cautelare del 10 luglio 2001, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2950.– mensili alla moglie e uno di

                                         fr. 1040.– mensili per ogni figlio. Con analoghi decreti del 14 febbraio 2002 e del 25 luglio 2002, accertato che la moglie aveva

                                         iniziato un'attività lucrativa, egli ha poi ridotto il contributo per lei a fr. 1950.– mensili dal 1° febbraio 2002, sopprimendolo del tutto dopo il 1° giugno 2002. Esperita l'istruttoria, durante la quale lo psicologo __________ è stato chiamato ad allestire una relazione sulle dinamiche familiari, alla discussione finale del 17 febbraio 2003 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.

 

                                  D.   Statuendo il 6 giugno 2003 sull'istanza a tutela dell'unione coniu­gale, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha affidato i figli alla madre (disponendo il loro collocamento in interna­to alla __________), ha negato al padre il diritto di visita, ha obbligato quest'ultimo a versare un contribuito alimentare di fr. 1040.– mensili per ogni figlio dal giugno del 2001 e ha respinto le altre domande. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili ridotte. Il procedimento cautelare è stato stralciato dai ruoli siccome privo d’oggetto.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 23 giugno 2003 nel quale chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di annullare qualsiasi contributo alimentare per i figli. Nelle sue osservazioni dell'11 luglio 2003 CO 1 propone di respingere l'appello e insta a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   In pendenza di appello il convenuto ha prodotto, l'8 giugno 2006, le sue tassazioni degli anni 2003 e 2004. Trattandosi nel caso specifico di fissare contributi alimentari per minorenni, tali atti potrebbero entrare in linea di conto – nonostante il divieto generale dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto). Come si vedrà in seguito, nondimeno, essi poco giovano ai fini del giudizio. Conviene quindi procedere senza indugio all'esame dell'appello.

 

                                   3.   Litigioso è il contributo di mantenimento per i figli, il cui fabbisogno in denaro è stato stimato dal Pretore in fr. 1580.– mensili ciascuno sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Il primo giudice ha accertato che dalla tassazione 1995/1996 risultava un reddito del convenuto di fr. 568.– annui e una sostanza di fr. 10 018.–. Nella tassazione del biennio successivo il reddito era aumentato a fr. 68 898.– annui e la sostanza era pas­sata fr. 1 470 128.–, con debiti tuttavia per fr. 83 250.–, un “credi­to interfamigliare della moglie” di fr. 1 400 000.– e un conto bancario appartenente a quest'ultima di fr. 93 378.–. Nella tassazione 1999/2000 il reddito dichiarato di fr. 70 000.– annui è stato rivalutato dall'autorità fiscale in fr. 150 000.– e il citato conto bancario è risultato di spettanza al marito, con un “credito moglie” del medesimo importo. Nella tassazione del 2001/2002, infine, il reddito del convenuto figura nuovamente di fr. 150 000.– annui.

 

                                         Il Pretore ha accertato inoltre che il convenuto abita in una villa a __________, che nel 1998 egli ha acquistato una lussuosa villa ad __________ per fr. 1 300 000.– grazie a un finanziamento bancario di fr. 1 650 000.– e che nel 1996 ha comperato in contanti una Mercedes-Benz “SL 600” per fr. 122 000.–, sostituita nel luglio del 2001 con un identico veicolo in leasing, per il quale versa un canone di fr. 1262.– mensili.

 

                                         In definitiva, secondo il Pretore gli unici dati certi sulla situazione lavorativa del convenuto sono quelli riguardanti un suo impiego come consulente esterno, dal gennaio del 1997 fino a metà apri­le del 2001, per la __________ di __________, che gli ha frut­tato fr. 25 000.– semestrali e una partecipazione agli utili di complessivi fr. 66 000.– annui. Ne ha concluso, il primo giudice, che nel caso specifico la famiglia viveva al di sopra dei propri mezzi, nel senso che il tenore di vita risultava finanziato non solo dal guadagno conseguito dal marito dal 1997 al 2000, ma anche da parte del credito ipotecario (fr. 200 000.–) non usato per l'acquisto della villa ad __________. Nelle circostanze descritte egli ha ritenuto che il convenuto abbia una “potenzialità reddituale” di fr. 70 000.– annui e sulla scorta di ciò ha confermato il contributo alimentare di fr. 1040.– mensili per ogni figlio fissato in via provvisionale, facendolo decorrere retroattivamente dal giugno del 2001.

 

                                   4.   I criteri preposti al calcolo dei contributi alimentari in una procedura a tutela dell'unione coniugale sono stati enunciati correttamente dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3). Mal si comprende pertanto come egli abbia potuto stabilire il contributo alimentare in favore dei figli senza definire il fabbisogno minimo del convenuto né quello dell'istante, disattendendo la costante giurisprudenza cantonale (Rep. 1992 pag. 237; v. anche Rep. 1994 pag. 139 con rimandi; RtiD I-2005 pag. 768 n. 51c), il cui metodo di calcolo è sicuramente conforme al diritto (senten­za del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 mag­gio 2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1). Mancando dati essenziali ai fini del giudizio, di per sé la sentenza impugnata andrebbe dunque annullata, non incomben­do a questa Camera statuire essa medesima per la prima volta sulla scorta di nuovi accertamenti, sostituendosi al giudice naturale. Tale rigore non sarebbe tuttavia ragionevolmente sostenibile in una fattispecie come quella in rassegna senza offendere il principio di celerità, l'appello risalendo al 23 giugno 2003. Giova dunque – eccezionalmente – esaminare l'appello senza dilazionare oltre i tempi del processo.

 

                                   5.   L'appellante si duole che il Pretore gli abbia imputato un reddito di fr. 70 000.– annui, pur in assenza di qualsiasi entrata. Egli sostiene di non essere in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro a causa dell'età, della mancanza di formazione nel settore finanziario e del suo stato di salute, che non gli permette di svolgere alcuna attività lucrativa. A suo parere poi la “potenzialità reddituale” di fr. 70 000.– annui accertata dal primo giudice non trova riscontro agli atti, dai quali si desume invece che nel 2000 il suo reddito ammontava a fr. 41 219.– netti annui.

 

                                         a)   Trattandosi in concreto di un lavoratore indipendente, il reddito determinante è – per giurisprudenza – quello medio, calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo una contabilità, ai dati che risultano dalle tassazioni, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Nella fattispecie il convenuto non ha mai tenuto alcuna contabilità. Ai fini dei bienni 1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002 l'autorità fiscale lo ha tassato in base a un reddito medio di fr. 6040.– mensili per il 1995 e il 1996, in base a un reddito medio di fr. 5665.– mensili nel 1997, in base a un reddito medio di fr. 6000.– mensili nel 1998, in base a un reddito medio di fr. 5735.– mensili nel 1999 e in base a un reddito medio mensili di fr. 5920.– nel 2000 (incarto richia­mato dall'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna, agli atti). Presso la __________ di __________, in particolare, il convenuto ha guadagnato almeno fr. 66 000.– quale consulente (deposizione di __________, del 28 giugno 2002: verbali, pag. 3). Dopo di allora (2001), nondimeno, egli è rimasto disoccupato.

 

                                         b)   Per principio il reddito di un coniuge è quello effettivo. Se tale reddito però non basta a garantisce il versamento di eventuali contributi alimentari e, dando prova di buona volontà, il debitore ha la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno virtuale non va ad ogni modo determinato in astratto, né tanto meno ha carattere di penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase), ma dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). Nella fattispecie è vero che l'appellante non lavora più dal 2001, non ha alcuna fonte di reddito (interrogatorio formale del 25 ottobre 2001, risposte n. 2 e 3), ha varca­to la soglia dei sessant'anni e il suo reddito imponibile nel 2003 è risultato di fr. 24 000.– (calcolati dall'autorità fiscale in base al sostegno che gli forniscono il figlio P__________ e la di lui madre: documentazione prodotta in appello l'8 giugno 2006).

 

                                               È altrettanto vero, nondimeno, che l'appellante non ha particolari problemi di salute, che il profilo psicologico della sua personalità tracciato dal dott. __________ (relazione del 28 dicembre 2001, pag. 17 segg.) non consta pregiudicare la sua capacità lucrativa e che dal 1997 al 2001 egli ha dimostrato di poter operare come consulente finanziario con apprezzabili risultati, pur senza una specifica formazione in campo finanziario. Né egli risulta avere condotto, dopo di allora, una qualsivoglia ricerca seria intesa a trovare una nuova attività. Al contrario: dal referto del dott. __________ si evince una totale abdicazione alle responsabilità assunte con il matrimonio (relazione, pag. 8). Ciò non è ammissibile, tanto meno ove si pensi che l'appellante continua di fatto a mantenere un tenore di vita da lui medesimo valutato in fr. 6255.– mensili (interrogatorio formale del 25 ottobre 2001, risposta n. 1). In simili condizioni l'apprezzamento del Pretore, il quale ha ritenuto che il convenuto dev'essere in grado di guadagnare almeno fr. 5835.– mensili, resiste alla critica, a maggior ragione nell'ambito di un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale.

 

                                   6.   L'appellante fa valere altresì che il suo fabbisogno minimo ammonta, come detto, ad almeno fr. 6255.– mensili. Ora, dal riassunto scritto da lui prodotto all'udienza del 5 luglio 2001 si evincono le seguenti poste: minimo esistenziale fr. 1100.–, interessi ipotecari fr. 3000.–, olio da riscaldamento fr. 150.–, acqua potabile fr. 154.15, premio della cassa malati fr. 330.–, assicurazione stabili fr. 256.55, assicurazione mobilio fr. 90.25, assicurazione veicoli fr. 258.35, imposta di circolazione fr. 113.35, oneri fiscali fr. 800.–). Il premio della cassa malati è documentato (doc. 13). Le altre voci vanno esaminate singolarmente.

 

                                         a)   Gli interessi ipotecari (fr. 3000.– mensili) si riferiscono alla “villa __________” (particella n. 243 RFD) di __________, lo stabile in cui abitava la famiglia. Il fondo è intestato a __________, al quale però l'appellante non ha mai versato nulla (riassunto scrit­to del 5 luglio 2001, pag. 4). Gravano l'appellante, per contro, gli interessi di un mutuo ipotecario (fr. 757 500.– al tasso fisso del 4.725% senza ammortamento) da lui acceso sull'immobile il 29 settembre 1995 pres­so la __________ di __________ (doc. 20). Ora, in linea di principio la conclusione della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permet­tano – il tenore di vita precedente. Sta di fatto che durante la vita in comu­ne la “villa __________” era occupata da quattro persone e il convenuto non può pretendere di conservare un'abitazione del genere per sé soltanto. Ciò costituirebbe addirittura un miglioramento del tenore di vita rispetto a quel­lo che i coniugi avevano durante la comunione domestica.

 

                                               Dandosi un coniuge solo, in realtà, il costo dell'alloggio va commisurato a quello che si riconoscerebbe nelle circostanze specifiche a una persona singola che vive per conto proprio (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: senten­za 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti). E nel Luganese l'interessato potrebbe senz'altro trovare, con fr. 1200.– mensili (spese accessorie comprese), un appartamento dignitoso. Certo, gli andrebbe lasciato il tempo di reperire concretamente il nuovo alloggio e di traslocare, ma al suo interrogatorio formale il convenuto stesso ha dichiarato che stava ormai per lasciare la “villa __________” (verbale del 25 ottobre 2001, risposta n. 10). Fissargli termini per trasferirsi altrove non avrebbe quindi senso. Il costo dell'alloggio gli può quindi essere riconosciuto fino a concorrenza di fr. 1200.– mensili.

                                     

                                         b)   Quanto alle spese per l'olio da riscaldamento, di regola esse vanno inserite nel fabbisogno minimo (FU 2/2001 pag. 74, cifra II n. 2). In concreto il documento su cui l'appellante fonda la sua pretesa riguarda però la villa di __________, manifesta­mente sproporzionata – alla stessa stregua della “villa __________” – per le esigenze logistiche di una persona sola con obblighi di mantenimento. Nulla impedisce al convenuto, evidentemente, di trasferirsi ad __________. Come si è appena visto, tuttavia, nelle circostanze specifiche non possono riconoscersi all'appellante costi di abitazione superiori a fr. 1200.– mensili, spese accessorie comprese. Per quel che è del consumo di acqua potabile, il relativo costo è già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 126 III 353 consid. 1a/bbb; Rep. 1994 pag. 297).

 

                                         c)   Il premio delle assicurazioni correnti per l'economia domestica o la responsabilità civile vanno, di principio, inseriti nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid. 4c). Quello per l'assicurazione della mobilia domestica pagato dall'appellante (fr. 90.25.– mensili: doc. 11) va dunque riconosciuto, come quello di fr. 256.50 mensili per l'assicurazione stabili (doc. 8), la villa di __________ essendo proprietà del convenuto.

 

                                         d)   Relativamente ai costi d'automobile, l'appellante non esercita alcuna attività lucrativa, sicché a rigore non necessiterebbe di un mezzo di trasporto privato. Né il veicolo potrebbe essere destinato all'esercizio del diritto di visita, di cui il convenuto è privo (dispositivo n. 2.4 della sentenza pretorile, non impugnato). Nella misura tuttavia in cui si imputa all'interessato un reddito ipotetico, si devono riconoscere anche le spese di trasferta ipotetiche. Le quali però in situazioni di ristrettezza economica (come quella in esame) devono limitarsi, di massima, al costo dei mezzi pubblici (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2004.87 del 19 ottobre 2006, consid. 6). Tutto quanto si può riconoscere all'appellante è dunque il costo di un abbonamento “arcobaleno” per tre zone, che copre l'agglomerato urbano luganese, di fr. 96.– mensili (‹www.arcobaleno.ch›).

 

                                         e)   Le imposte non vanno considerate nel fabbisogno minimo di un debitore che non è in grado di far fronte interamente ai propri obblighi alimentari (DTF 126 III 356, 127 III 70). Non avrebbe senso, infatti, diminuire un contributo di mantenimento in favore dei figli dell'importo dovuto allo Stato per le imposte e chiamare poi lo Stato a sovvenzionare l'ammanco dei figli. In concreto, quand'anche si tenesse conto del carico fiscale di fr. 800.– rivendicato dall'appellante, il fabbisogno dei figli N__________ e R__________ sarebbe di per sé garantito. Non sarebbe più coperto tuttavia il contributo di mantenimento per il figlio ancora minorenne che l'appellante ha avuto dal precedente matrimonio, A__________, di fr. 650.– mensili fino al sedicesimo anno di età e di fr. 700.– in seguito (doc. 29). Ciò posto, l'onere fiscale va tralasciato.

 

                                         f)    In definitiva il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di

                                               fr. 3075.– (arrotondati), così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 330.–, assicurazione mobilia domestica fr. 90.25, assicurazione stabili fr. 256.50, abbonamento “arcobaleno” fr. 96.–.

 

                                   7.   Della moglie si ignora pressoché tutto. Il Pretore si è limitato a rilevare che dopo la separazione di fatto essa ha svolto sporadiche attività lavorative, che si tratta di una donna ancora giovane, in buona salute e che in futuro essa dovrà mantenersi da sé sola (sentenza pag. 3 e 8). Si è già detto che tali vaghi accenni sono insufficienti per un giudizio correttamente motivato in diritto (sopra, consid. 3). Resta il fatto che in concreto la moglie nulla rivendica per il proprio sostentamento, né il convenuto pretende che essa sia in grado di contribuire al mantenimento dei figli. In simili circostanze appare lecito rinunciare, eccezionalmente, a indagare sull'entità dell'eventuale eccedenza mensile nel bilancio coniugale. Tanto più che con un reddito di fr. 5835.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3075.– mensili il convenuto, tanto in caso di eccedenza quanto di ammanco, può versare il contributo alimentare di fr. 1040.– mensili per ogni figlio, oltre al contributo per Alessandro, senza intaccare il proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Se ne conclude in ultima analisi che, destituito di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                   8.   L'appellante contesta l'addebito di tutti gli oneri processuali di prima sede, così come l'obbligo di rifondere alla controparte

                                         fr. 2000.– per ripetibili ridotte. A suo avviso la moglie esce sconfitta nel complesso per almeno l'80%, sicché a lui spetterebbe il diritto di riscuotere fr. 1200.– per ripetibili ridotte. Così argomentando, tuttavia, egli disconosce che il Pretore non ha statuito sull'addebito delle spese e delle ripetibili seguendo solo il criterio della soccombenza, ma anche in base a un altro ragionamento. Egli ha spiegato che, all'inizio della procedura, il convenuto versava in condizioni finanziarie migliori rispetto a quelle della moglie. E siccome nelle misure a tutela dell'unione coniugale l'istituto della provvigione ad litem non esiste, il giudice decide con la sentenza finale chi è chiamato a sopportare – e in che misura – le spese e le ripetibili (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Con tale argomentazione l'appellante neppure si confronta. Carente di motivazione, al proposito l'appello va finanche dichiarato inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

 

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il prescritto dell'art. 148 cpv. 1 CPC. All'appellante può accordarsi il beneficio dell'assistenza giudiziaria, le ristrettezze finanziarie di lui risultando verosimili (art. 3 cpv. 1 Lag). Quanto al rimedio giuridico, esso non appariva sfornito di possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), gli accertamenti insufficienti del Pretore e il metodo eterodosso adottato per il calcolo dei contributi alimentari potendo avere indotto il convenuto a ricorrere in buona fede. Analogo beneficio merita l'istante, la quale si trova a sua volta in ristrettezze economiche e ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, senza poter contare sull'incasso di ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   3.   AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell' .

 

                                   4.   AO 1è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'RA 2.

 

                                   5.   Intimazione a:

 

–  , ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria