Incarto n.
11.2003.88

Lugano,

22 gennaio 2007/lw

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2002.101 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 4 novembre 2002 da

 

 

 AP 1,  

(patrocinata dall'   RA 1 )

 

 

contro

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'  RA 2 );

esaminati gli atti

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 25 giugno 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Riviera;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 e AP 1 (entrambi del 1966) si sono sposati a __________ il 24 maggio 1991. Dal matrimonio sono nate F__________ (13 settembre 1993), D__________ (20 aprile 1996) e M__________ (3 marzo 1998). Il marito lavora come tecnico edile per la __________ di __________ e fa parte del consiglio d'amministrazione della __________ di __________, per la quale esegue perizie. Egli assolve inoltre svariate funzioni pubbliche: è municipale di __________, responsabile dell'Azienda dell'acqua potabile e membro di un consorzio d'arginatura. La moglie, di formazione impiegata d'ufficio, è casalinga. I coniugi si sono separati di fatto nel marzo del 2002, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per trasferirsi in un appartamento, sempre nel medesimo Comune.

 

                                  B.   Il 4 novembre 2002 AP 1 si è rivolta al Pretore del Di­stretto di Riviera con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita del padre) con assegnazione dell'autorità parentale a lei medesima, l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale e di una cascina a __________ (sui monti di __________), un contributo alimentare indicizzato di fr. 2249.50 mensili per sé, uno di fr. 790.– mensili ciascuno per F__________ e D__________ e uno di fr. 660.– mensili per M__________ (oltre agli assegni familiari) retroattivamente dal 1° marzo 2002.

 

                                  C.   Alla discussione del 20 novembre 2002 il convenuto ha aderito alla richiesta di vivere separati, all'attribuzione dell'alloggio coniugale, all'affidamento delle figlie e al contributo per queste ultime (salvo comprendere gli assegni familiari nella cifra richiesta), ma ha offerto all'istante un contributo di soli fr. 1268.– mensili e ha postulato una diversa disciplina del diritto di visita, opponendosi a che la moglie ottenesse lei sola l'autorità parentale sulle figlie e l'uso esclusivo della cascina. Fino al gen­naio del 2003 egli si è impegnato altresì a erogare un contributo provvisionale per moglie e figlie di fr. 4700.– mensili complessivi, pari a quanto versato spontaneamente dal 1° marzo 2002.

 

                                  D.   Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 13 marzo 2003 l'istante ha ribadito il proprio punto di vista, tranne portare la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 2646.– mensili e includere gli assegni familiari nei contributi per le figlie. AO 1 ha postulato il rigetto dell'istanza, proponendo nondimeno un contributo alimentare di 788.– mensili per la moglie, uno di

                                         fr. 790.– men­sili per F__________, uno di 790.– mensili per D__________ e uno di fr. 660.– mensili per M__________, oltre agli assegni familiari, il tutto a decorrere dal marzo del 2002.

 

                                  E.   Con sentenza del 16 giugno 2003 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale e la cascina di __________ alla moglie, ha affidato le figlie a quest'ultima (lasciando l'autorità parentale in comune) e ha disciplinato il diritto di visita paterno in almeno:

                                         –   un fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20.00 della domenica;

                                         –   una volta durante la settimana nella quale le figlie non vedono il padre, il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.00;

                                         –   una settimana durante le vacanze di Pasqua o Natale, inclusa alternativamente la festività;

                                         –   due settimane durante le vacanze scolastiche estive.

                                         Egli ha poi condannato il marito a versare dal 5 marzo 2002 un contributo indicizzato di fr. 2425.– mensili per la moglie, uno di

                                         fr. 690.– mensili per F__________, uno di fr. 690.– mensili per D__________ e uno di fr. 580.– mensili per M__________, assegni familiari compresi. La tassa di giustizia di fr. 140.– e le spese di fr. 550.– sono state poste per un terzo a carico di AP 1 e per il resto a carico del marito, compensate le ripetibili.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 25 giugno 2003 nel quale rivendica l'autorità parentale esclusiva sulle figlie e chiede che il diritto di visita sia fissato come segue:

                                         –   un fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore 18.00 del venerdì alle 20.00 della domenica;

                                         –   una settimana durante le vacanze di Pasqua o Natale, inclusa alternativamente la festività;

                                         –   due settimane durante le vacanze scolastiche estive.

                                         Essa chiede inoltre che il contributo di mantenimento per sé sia aumentato a fr. 2690.– (recte: 2698.–) mensili, quello per F__________ a fr. 771.– mensili, quello per D__________ a fr. 771.– mensili e quello per M__________ a fr. 646.– mensili (assegni familiari compresi) retroattivamente dal 1° marzo 2002. Nelle sue osservazioni del 28 luglio 2003 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431). Il giudizio del Pretore è impugnabile nel termi­ne di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   In ordine l'appellante chiede che questa Camera accerti se il marito percepisce una mercede come amministratore unico (recte: revisore) della “__________” di __________ (memoriale, pag. 7 a metà). Da parte sua, il convenuto nega di ricevere compensi da tale ditta (osservazioni all'appello, pag. 4 in fondo). Ora, l'istante non ha mai accennato a siffatta società prima d'ora. Nuova, l'argomentazione risulta dunque irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). È vero che in materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 128 III 414 verso l'alto), ma è altrettanto vero che tale precetto non esonera le parti – tanto meno se patrocinate da legali – dal sostanziare per quanto possibile le loro allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a loro conoscenza e dall'indicare tempestivamente i mezzi di prova disponibili (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c). L'interessata non adduce il minimo indizio che renda verosimile il versamento di un onorario al marito da parte della “__________”. Non v'è ragione dunque perché questa Camera indaghi su mere ipotesi, tanto meno d’ufficio.

 

                                   3.   I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Tale principio, che riguarda anche le procedure a tutela dell'unione coniugale, si applica a tutti i figli cha abbiano compiuto sei anni (DTF 131 III 553 consid. 1.1). Al momento in cui il Pretore ha statuito, in concreto, F__________ aveva quasi dieci anni e D__________ sette anni abbondanti. Dagli atti non risulta tuttavia ch'esse siano state sentite, né il Pretore ha spiegato perché. Una rinuncia all'ascolto, del resto, si giustifica solo ove l'audizione – o la semplice osservazione – sia impossibile o non abbia senso, nemmeno se eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in: SJ 2003 II pag. 120 segg.), oppure ove esponga il figlio a ritorsioni (DTF 131 III 558 consid. 1.3.1). Non consta che ciò fosse il caso nella fattispecie.

 

                                         Ciò premesso, non si può disconoscere che procedere oggi a sanare la mancanza non avrebbe più senso. L'audizione dovreb­be riferirsi invero a circostanze di tre anni addietro, giacché fatti nuovi non possono entrare in considerazione ai fini dell'attuale giudizio, il quale deve fondarsi – come detto (consid. 2) – sullo stesso materiale processuale vagliato dal Pretore. Inoltre la predetta sentenza del Tribunale federale è del 2005 e fino al novembre del 2004 questa Camera ha dimostrato una certa indulgenza nel transigere sull'audizione dei minorenni (da ultimo: sentenza inc. 11.2004.118 del 22 novembre 2004, consid. 3). Non sarebbe equo, di conseguenza, adottare parametri più severi nel caso in esame solo per la durata della litispendenza in appello. Il Pretore va avvertito ad ogni modo che, dovessero ravvisarsi altre procedure a tutela dell'unione coniugale in cui l'ascolto di figli do­po i 6 anni di età sia stato trascurato ingiustamente, la Camera potrà annullare d'ufficio i dispositivi del­la sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornare gli atti in prima sede (art. 326 lett. a CPC per analogia) affinché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato al difetto, eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice può sempre far capo).

 

                                    4.   Litigiosa è anzitutto – in appello – l'attribuzione dell'autorità parentale, che l'istante rivendica per sé sola. Il Pretore ha spiegato di non ravvisare gli estremi, in concreto, per derogare all'esercizio in comune di tale prerogativa durante il matrimonio (sentenza impugnata, consid. 3.2). L'appellante ribadisce che secondo il normale andamento delle cose e la comune esperienza l'irrimediabile turbativa dei rapporti coniugali e la relazione adulterina allacciata dal marito creeranno continue difficoltà nell'esercizio congiunto dell'autorità parentale anche per le cose minute, ciò che indirettamente avrà anche un'influenza nei rapporti tra padre e figli (memoriale, punto 3).

 

                                          Se i coniugi hanno figli minorenni, dandosi una sospensione della comunione domestica il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC). Al limite, egli può anche attribuire l'autorità parentale a uno solo dei genitori (art. 297 cpv. 2 CC). Come ha sottolineato il Pretore, nondimeno, un provvedimento tanto incisivo va adottato con grande prudenza (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 12 ad art. 176). Il precetto della proporzionalità impone di non sospingersi oltre quanto sia necessario per il bene del figlio: se affidare la custodia a un solo genitore è sufficiente, non è il caso di modificare anche l'esercizio dell'autorità parentale (Schwenzer in: Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 297 CC con richiami di dottrina). Che fra genitori sussistano conflitti dovuti alla separazione, in altri termini, ancora non basta per far capo all'art. 297 cpv. 2 CC; a tal fine occorre che l'esercizio in comune dell'autorità parentale sia divenuto teatro di scontro

                                          aperto fra i genitori (Vetterli in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 1 ad art. 176 CC).

 

                                          L'appellante invoca il normale andamento delle cose e la comune esperienza, ma non indica alcun fatto concreto che renda verosimile la necessità di togliere al convenuto – nell'interesse delle figlie – non solo la custodia, ma anche l'autorità parentale. Che una riconciliazione dei coniugi appaia improbabile ancora non significa, del resto, che nel quadro di misure a tutela del­l'unione coniugale vadano adottati anzitempo provvedimenti tipici del divorzio (cfr., sulla capacità lucrativa della moglie: RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4). Su questo punto l'appello manca di consistenza.

 

                                   5.   L'appellante si duole altresì che il Pretore abbia accordato al marito il diritto di visita alle figlie il mercoledì sera, ogni quindici gior­ni, dalle ore 17.30 alle ore 20.00. Essa invoca “il principio della stabilità” e sostiene che ciò disturberebbe le bambine, le quali il mercoledì sera sogliono fare i compiti o giocare con i compagni. Le visite del mercoledì richiederebbero poi impegno da parte sua: l'essere a disposizione, il preparare le figlie e l'attesa della riconsegna (memoriale, punto 4). L'istante propone così di far cominciare le visite quindicinali del fine settimana il venerdì alle ore 18.00 (anziché il sabato alle ore 9.30), sopprimendo quelle del mercoledì. Il Pretore è stato di altro avviso, rilevando che il ritmo settimanale degli incontri (una volta il mercoledì, una volta il sabato e la domenica) permette una continuità di relazione che dovrebbe aiutare le figlie nel non considerare solo come episodici, regolati ed imposti i momenti da trascorrere con il padre” (sentenza impugnata, consid. 3.3).

 

                                         I criteri cui deve attenersi una regolamentazione del diritto di visita sono già stati riassunti dalla giurisprudenza (RtiD II-2004 pag. 619 consid. 5; v. ora anche DTF 127 III 298 consid. 4a con rinvio e, quanto al principio inquisitorio, DTF 128 III 413 con richiami). Al riguardo non giova dunque ripetersi. Nella fattispecie il Pretore ha adottato una disciplina delle visite più restrittiva di quella invalsa nel Cantone Ticino nel caso di ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), salvo per quanto riguarda – appunto – gli incontri quindicinali del mercoledì sera. L'appellante non contesta, come detto, la motivazione del primo giudice. Non contesta nemmeno che sia nell'interesse delle figlie mantenere rapporti adeguati con entrambi i genitori (DTF 127 III 298 consid. 4a in fine). Obietta soltanto che il mercoledì sera le ragazze devono fare i compiti e giocano con i compagni. Non spiega tuttavia perché esse non potrebbero svolgere i compiti con il padre, né perché non possano giocare con i compagni prima delle ore 17.30. Quanto alla necessità di preparare le ragazze per il diritto di visita, non si tratta sicuramente di uno sforzo eccessivo per    l'istante, ove appena si pensi che, abitando nel medesimo Comune, il padre può farsi carico di prenderle in consegna e di riportarle a domicilio. Nelle circostanze descritte mal si comprende, in definitiva, come la sentenza impugnata possa pregiudicare il bene delle minorenni. Al proposito l'appello sfiora il pretesto.

 

                                    6.   Per quel che è dei contributi alimentari, il Pretore ha accertato che il marito consegue un reddito di fr. 7385.– mensili, più gli assegni familiari (guadagno netto come tecnico edile fr. 6702.70, indennità di municipale fr. 467.50, indennità come membro del consorzio d'arginatura fr. 12.50, indennità come responsabile dell'Azien­da dell'acqua potabile fr. 25.–, indennità come membro del consiglio d'amministrazione della __________ fr. 50.–, perizie per la __________ fr. 127.30), e ha un fabbisogno minimo di fr. 3543.45 mensili (recte: fr. 3343.45; minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1180.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 304.65, assicurazione sulla vita fr. 256.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 25.–, assicurazione dell'automobile fr. 198.–, imposta di circolazione fr. 39.10, tassa sui rifiuti fr. 12.10, spese di spazzacamino fr. 3.60, costi di tintoria fr. 100.–, spese per attività pubbliche fr. 25.–).

 

                                          Quanto alla moglie, priva di entrate e impossibilitata a lavorare per via delle figlie in giovane età, il Pretore ne ha accertato il fabbisogno minimo in fr. 2763.40 mensili (recte: fr. 2713.40; minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr. 1083.35, spese di riscaldamento fr. 100.–, tassa sui rifiuti fr. 12.10, tassa sulle canalizzazioni fr. 18.65, spese di spazzacamino fr. 3.60, spese di acqua potabile fr. 39.50, assicurazione stabili fr. 92.50, assicurazione dell'economia domestica e responsabilità civile fr. 63.70, spese d'automobile fr. 200.–). Il fabbisogno in denaro delle figlie, infine, è stato valutato dal Pretore sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 2240.– mensili complessivi. Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore ha lasciato al convenuto l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, destinando il resto alla moglie e alle figlie, onde un contributo indicizzato di 2425.– mensili per

                                          l'istante, uno di fr. 690.– mensili per F__________, uno di fr. 690.– mensili per D__________ e uno di fr. 580.– mensili per M__________, assegni familiari compresi (sentenza impugnata, consid. 5).

 

                                         a)   L'appellante sostiene anzitutto che come dipendente della __________ il convenuto guadagna almeno fr. 7296.– netti mensili, assegni familiari compresi (memoriale, pag. 6). L'assunto è pertinente. Il reddito di un lavoratore dipendente è, per principio, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Dagli atti risulta che nel febbraio del 2003 (ultimi dati disponibili) il convenuto percepiva uno stipendio di fr. 6736.10 netti mensili, assegni familiari compresi (doc. 11). A ciò si cumula la quota di tredicesima, consistente in un dodicesimo dello stipen­dio di base (fr. 7190.– lordi), meno il contributo AVS di fr. 363.10 e quello all'assicurazione disoccupazione di fr. 89.85 (ma non il contributo alla cassa pensione di fr. 425.95 né quello alla cassa pensione complementare di fr. 124.–), per un totale di fr. 561.40 mensili. Il reddito complessivo del convenuto risulta ammontare così a fr. 7297.50 mensili, assegni familiari compresi.

 

                                                L'appellante afferma inoltre che come perito dalla __________ il marito guadagna mediamente fr. 190.– mensili, il Pretore essendosi fondato a torto sui soli dati degli anni 2001 e 2002 (memoriale, pag. 6). La doglianza è sprovvista di buon diritto. Il reddito da attività indipendente è infatti, di regola, quello medio calcolato sull'arco di più anni – di regola gli ultimi tre – in modo da compensare le possibili fluttuazioni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungs­recht, Berna 2005, n. 34 ad art. 285 CC). Solo se tale reddito è in costante ascesa o in costante calo fa stato il reddito dell'ultimo anno, una volta compensati però – in particolare – gli ammorta­menti straordinari, gli accantonamenti ingiustificati e i prelevamenti privati (sentenza del Tribunale federale 5P.342/2001 del 20 dicembre 2001, consid. 3a con rinvii di dottrina). Dagli atti si evince che in qualità di perito il convenuto ha percepito dalla __________ di __________ fr. 1680.– nel 1997, fr. 3720.– nel 1998, fr. 3180.– nel 1999, fr. 2050.– nel 2000, fr. 2000.– nel 2001 e

                                               fr. 880.– dal gennaio alla fine di ottobre 2002, corrispondenti a fr. 1056.– annui (doc. 9). Si tratta di un reddito in costante calo da quattro anni, diminuzione che l'appellante non pretende ricondursi alla volontà del marito. Fondandosi sulla media degli ultimi due anni, il Pretore non ha quindi recato torto all'appellante.

 

                                               Ne segue che il reddito totale del convenuto ammonta a fr. 7979.80 netti mensili, assegni familiari inclusi, così composti: stipendio di tecnico edile fr. 7297.50, indennità di municipale fr. 467.50, indennità come membro del consorzio d'arginatura fr. 12.50, indennità come responsabile dell'Azien­da dell'acqua potabile fr. 25.–, indennità come membro del consiglio d'amministrazione della __________ fr. 50.–, perizie per la __________ fr. 127.30.

 

                                         b)   Relativamente al fabbisogno minimo del marito, l'appellante contesta il premio per l'assicurazione sulla vita riconosciuto dal Pretore (fr. 256.– mensili), facendo valere che si tratta in realtà di un terzo pilastro contratto presso la compagnia __________, ovvero di capitale a risparmio (memoriale, pag. 7 in basso). La critica è fondata, ma non per la motivazione d'ordine fiscale addotta dall'istante. Contrariamente all'opinione di lei, invero, in costanza di matrimonio i premi pagati per le assicurazioni sulla vita vanno inseriti nel fabbiso­gno minimo del coniuge debitore (alla stessa stregua dei premi assicurativi in genere), a condizione però che i mez­zi econo­mici a disposizione della famiglia bastino per garantire il sostentamento (RDAT I-1999 pag. 206 consid. 2a; da ultimo: sentenza inc. 11.2003.102 del 19 maggio 2006, consid. 7e; più re­strit­tivi: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts­rechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.41). E in concreto, come si vedrà oltre, fa difetto quest'ultimo requisito. Ciò posto, l'esbor­so di fr. 256.– mensili non può essere calcolato nel fabbisogno minimo del convenuto.

 

                                                Sempre per quanto attiene al fabbisogno minimo del marito, l'appellante critica la spesa di fr. 100.– mensili riconosciuta dal Pretore per la pulizia dei vestiti (memoriale, pag. 7 in fondo). Essa dimentica però di averla ammessa lei medesima alla discussione finale del 13 marzo 2003 (riassunto scritto, pag. 5 in fondo). Che il poi convenuto possa farsi lavare i vestiti dalla sua amante (memoriale, loc. cit.) è un'argomentazione inutilmente polemica, priva di qualsiasi fondamento giuridico. Resta il fatto che – come si è accennato – in concreto il fabbisogno complessivo della famiglia non è coperto e che in tali circostanze ogni coniuge è chiamato a sopportare ragionevoli sacrifici in favore dei figli. Se da un lato quindi la professione di tecnico edile svolta dal convenuto richiede verosimilmente maggiori spese per la pulizia di abiti da lavoro, d'altro lato in forza del principio inquisitorio illimitato che regge il diritto di filiazione non si può riconoscere nel suo fabbisogno minimo più di quanto ammette in simili circostanze la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 75), ossia fr. 60.– mensili.

 

                                               Nelle osservazioni all'appello il marito chiede, a suo turno, di aumentare le spese riconosciutegli dal Pretore nel fabbisogno minimo per l'assolvimento di attività pubbliche da fr. 25.– a fr. 295.– mensili, di inserire fr. 250.– mensili per le imposte e fr. 300.– mensili per il rimborso di un prestito ottenuto dai genitori (memoriale, pag. 5 a metà). In difetto di appello da parte sua, tali richieste sono però manifestamente irricevibili. Se ne conclude che il fabbisogno minimo di lui assomma a

                                               fr. 3047.45 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1180.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 304.65, assicurazione dell'automobile fr. 198.–, imposta di circolazione fr. 39.10, assicurazione del­l'economia domestica fr. 25.–, tassa sui rifiuti fr. 12.10, spese di spazzacamino fr. 3.60, costi di tintoria fr. 60.–, spese per attività pubbliche fr. 25.–).

 

                                         c)   Sostiene l'appellante che nel proprio fabbisogno minimo il Pretore avrebbe dovuto computare il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1250.– mensili per genitori affidatari (me­moriale, pag. 8). A ragione. La citata tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo va applicata d'ufficio, indipendentemente da quanto le parti chiedono o asseriscono. Un genitore cui sono affidati figli minorenni ha diritto di vedersi riconoscere il minino esistenziale di fr. 1250.– mensili (I CCA, sentenza 11.2001.95 dell'11 luglio 2002, consid. 6, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). Nel minimo esistenziale del diritto esecutivo è già compresa tuttavia la spesa per l'acqua potabile (fr. 39.50 mensili), che il Pretore ha calcolato a parte (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141), ciò che è tanto meno ammissibile in situazioni economiche precarie (DTF 126 III 357 a metà). Va incluso nel fabbisogno minimo dell'appellante invece il premio della cassa malati (memoriale, loc. cit.), omesso dal Pretore, di fr. 321.35 mensili (doc. T), ma non la spesa di fr. 20.– mensili corrisposta per la frequentazione della scuola materna da parte di D__________ (doc. C1), retta che va inserita nel fabbisogno in denaro della figlia (sotto, consid. d).

 

                                                D'ufficio questa Camera deve intervenire altresì sul fabbisogno dell'ap­pellante in relazione al costo dell'alloggio. Il Pretore ha riconosciuto invero fr. 1083.35 mensili per gli interessi ipotecari che gravano l'abitazione coniugale, trascurando palesemente che quanto riguarda le figlie non rientra nel fabbisogno minimo della madre (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Da que­st'ultimo va tolta perciò la quota relativa alle minorenni: un terzo della spesa complessiva va inserita nel fabbisogno in denaro di F__________, un quarto nel fabbisogno in denaro di D__________ e un quinto nel fabbisogno in denaro di M__________ (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). L'onere ipotecario di fr. 1083.35 mensili va suddiviso così nella proporzione di 13/60 a carico dell'appellante (fr. 234.75) e di 47/60 a carico delle figlie (fr. 848.60). Ne deriva che il fabbisogno minimo dell'appellante assomma a fr. 2296.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, quota di interessi ipotecari fr. 234.75, premio della cassa malati fr. 321.35, spese di riscaldamento fr. 100.–, tassa sui rifiuti fr. 12.10, tassa canalizzazioni fr. 18.65, spese di spazzacamino fr. 3.60, assicurazione dello stabile fr. 92.50, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 63.70, spese d'automobile fr. 200.–).

 

                                         d)   Per quanto concerne il fabbisogno in denaro delle figlie, occorre rilevare che al momento in cui ha statuito (giugno del 2003), il Pretore avrebbe dovuto applicare l'edizione 2003 della tabella correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, non la precedente tabella del 2000. E le raccomandazioni del 2003 prevedevano, nel caso di tre fratelli che vivono nella stessa economia domestica, un fabbisogno medio in denaro di fr. 1405.– mensili ciascuno fino al 6° compleanno, rispettivamente di fr. 1415.– mensili dal 6° fino al 12° compleanno. In tali fabbisogni andava adattato il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta al valore medio stimato dalle raccomandazioni, bensì a fr. 361.– mensili per F__________ (un terzo di fr. 1083.35), a fr. 271.– mensili per D__________ (un quarto di fr. 1083.35) e a fr. 217.– mensili per M__________ (un quinto di fr. 1083.35). Dal fabbisogno medio andava tolta

                                               inoltre la posta per cura e educazione, prestata in natura dalla madre (fr. 435.– mensili fino al 6° compleanno, fr. 310.– fino al 12°). Nel fabbisogno di D__________ andava aggiunta per converso la spesa di fr. 20.– mensili per la scuola materna (sopra, consid. c), non compresa nel fabbisogno medio delle raccomandazioni, contrariamente all'opi­nione del Pretore (Empfeh­lun­gen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 a metà). Il fabbisogno in denaro di F__________ risulta così di fr. 1176.– mensili, quello di D__________ di

                                               fr. 1106.– mensili e quello di M__________ di fr. 897.– mensili.

 

                                         e)   Nelle circostanze descritte il quadro delle entrate e delle

                                               uscite familiari si presenta come segue:

                                                reddito del marito                                                 fr. 7979.80

                                                reddito della moglie                                              fr.       –.—

                                                                                                                         fr. 7979.80 mensili

                                                fabbisogno minimo del marito                                fr. 3047.45

                                                fabbisogno minimo della moglie                             fr. 2296.65

                                                fabbisogno in denaro di F__________                    fr. 1176.—

                                                fabbisogno in denaro di D__________                    fr. 1106.—

                                                fabbisogno in denaro di M__________                   fr.   897.—

                                                                                                                         fr. 8523.10 mensili.

 

                                                Il reddito coniugale non essendo sufficiente a coprire il fabbisogno familiare, i contributi in favore della moglie e delle figlie vanno ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), il debitore alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue:

                                                disponibilità del marito:

                                                fr. 7979.80 (reddito) ./. fr. 3047.45 (fabbisogno minimo) = fr. 4932.35

                                                somma dovuta a moglie e figli:

                                                fr. 2296.65 + fr. 1176.– + fr. 1106.– + fr. 897.– = fr. 5475.65

                                                contributo per la moglie:

                                               fr. 2296.65 x (4932.35 : 5475.65) = fr. 2068.80,

                                                arrotondati a fr. 2070.– mensili,

                                                contributo per F__________:

                                               fr. 1176.– x (4932.35 : 5475.65) = fr. 1059.30,

                                                arrotondati a fr. 1060.– mensili, assegni familiari compresi,

                                                contributo per D__________:

                                               fr. 1106.– x (4932.35 : 5475.65) = fr. 996.30,

                                                arrotondati a fr. 995.– mensili, assegni familiari compresi,

                                                contributo per M__________:

                                               fr. 897.– x (4932.35 : 5475.65) = fr. 808.–,

                                                arrotondati a fr. 810.– mensili, assegni familiari compresi.

                                                Che in concreto l'appellante chieda solo fr. 771.– mensili per F__________ e D__________, rispettivamente fr. 646.– mensili per M__________ (assegni familiari compresi) poco importa, giacché in base al principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione il giudice non è vincolato alle domande né alle argomentazioni delle parti. Nulla osta di conseguenza al sindacato odierno.

 

                                   7.   Nelle richieste di giudizio l'appellante insta perché i contributi ali­mentari siano dovuti dal 1° marzo 2002. Il Pretore li ha fatti decorrere dal 5 marzo 2002, come richiesto dalle parti stesse (sen­tenza impugnata, consid. 5.5 in fine). Invano si cercherebbe di sapere perché tale argomentazione sarebbe erronea. Privo di motivazione, al riguardo l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

 

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità e all'importanza del contenzioso, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sull'ammontare complessivo dei quattro contributi alimentari (fr. 4935.– in luogo di fr. 4385.– mensili), per un valore litigioso capitalizzato che ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), seppure a costo di una notevole riduzione del contributo per sé medesima (da fr. 2425.– a fr. 2070.– mensili). Esce totalmente sconfitta, invece, sull'attribuzione dell'autorità parentale e sul prospettato ridimensionamento del diritto di visita. Tutto ponderato, si giustifica pertanto che sopporti equitativamente la metà degli oneri processuali e che le ripetibili siano compensate.

 

                                         Nel complesso l'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sul riparto degli oneri processuali di prima sede (un terzo a carico dell'istan­te, il resto a carico del marito) e delle ripetibili (compensate), ove appena si pensi che il Pretore non ha dovuto statuire solo sui contributi di mantenimento, ma anche sull'indicizzazione, sull'attribuzione dell'autorità parentale (confermata in appello), sul diritto di visita (confermato in appello) e sull'assegnazione dell'alloggio coniugale, come pure della cascina a __________.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         AO 1 è condannato a versare a AP 1, dal 5 marzo 2002, i seguenti contributi di mantenimento:

                                         fr. 2070.– mensili per la moglie stessa,

                                         fr. 1060.– mensili per la figlia F__________,

                                         fr.   995.– mensili per la figlia D__________ e

                                         fr.   810.– mensili per la figlia M__________, assegni familiari compresi.

                                         I contributi di mantenimento sono adeguati al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 2004, secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo del marzo 2002. Il debitore può dimostrare di non avere beneficiato del rincaro o di averne beneficiato solo in parte, nel qual caso l'adeguamento non sarà dovuto o sarà dovuto solo in quest'ultima misura.

 

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                     

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.