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Incarto n. |
Lugano 12 novembre 2003/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa __.____.___ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 settembre 2002 da
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APPO0
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contro |
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APPE0 __________
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 luglio 2003 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il
7 luglio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960), cittadino italiano, e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ il __________ 1995. Dal matrimonio è nata __________ il __________ 1996. Fino al luglio del 1999 i coniugi sono vissuti separati, il marito a __________ e la moglie con la figlia a __________, dopo di che si sono congiunti nel Ticino. __________ __________ è responsabile del settore informatico della __________ __________ (__________) di __________. La moglie, che in seguito al matrimonio aveva smesso di frequentare la facoltà di lettere dell'Università di __________, ha ripreso gli studi nel 1999. Attualmente essa insegna saltuariamente tedesco e inglese per vari __________.
B. Il 2 settembre 2002 __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale postulando l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento della figlia __________ (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 4755.– mensili per sé e uno di fr. 1190.– mensili per la figlia. Identiche richieste sono state da lei formulate in via provvisionale. I coniugi si sono separati di fatto il 9 settembre 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi altrove.
C. All'udienza del 25 settembre 2002, indetta per la discussione dell'istanza, i coniugi si sono accordati sull'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento di __________ alla medesima (riservato il diritto di visita del padre) e su un contributo alimentare di fr. 1190.– mensili per la figlia. __________ __________ ha offerto inoltre un contributo di fr. 2300.– mensili per la moglie. Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio lo stesso giorno il Pretore ha stabilito in fr. 2700.– mensili il contributo per la moglie. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 13 maggio 2003 l'istante ha confermato le sue pretese, mentre il convenuto ha offerto fr. 2700.– mensili fino al 30 settembre 2003 e fr. 1500.– mensili in seguito.
D. Con sentenza del 7 luglio 2003 il Pretore ha autorizzato i coniugi a sospendere la comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato Isabelle alla madre (riservato il diritto di visita del padre), imponendo a __________ __________ un contributo alimentare di fr. 1190.– mensili per la figlia e di fr. 2700.– mensili per la moglie, ridotto a fr.1500.– mensili dal settembre del 2004. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorta con un appello del 18 luglio 2003 per ottenere che il contributo alimentare in favore della figlia sia aumentato a fr. 1385.– mensili dal 1° gennaio 2003 e che quello per sé sia fissato in fr. 3698.55 mensili dal giorno della separazione al 31 dicembre 2002, in fr. 3482.15 mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2003, in fr. 3348.55 mensili dal 1° luglio al 30 settembre 2003 e in fr. 4281.– mensili in seguito. Nelle sue osservazioni del 22 agosto 2003 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 LAC e art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nell'ambito della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e in esito al quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), adottando le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176). In caso di ammanco il debitore del contributo ha il diritto di conservare almeno l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali.
3. Nella fattispecie il Pretore ha accertato il seguente quadro delle entrate e delle uscite coniugali:
Fino a dicembre Da gennaio a Da ottobre del 2002 settembre 2003 del 2003
Marito
reddito mensile fr. 9217.70 fr. 9217.70 fr. 9217.70
fabbisogno minimo mensile fr. 5170.— fr. 5745.— fr. 3880.—
Fino a dicembre Da gennaio Da luglio del 2002 a giugno 2003 del 2003
Moglie
reddito mensile fr. 250.— fr. 250.— fr. 250.—
fabbisogno minimo mensile fr. 3395.— fr. 3515.— fr. 3215.—
Figlia
fabbisogno mensile in denaro fr. 1190.— fr. 1190.— fr. 1190.—
In base a tali dati il primo giudice ha rilevato che il convenuto avrebbe dovuto versare, oltre al contributo per la figlia di fr. 1190.– mensili, un contributo per la moglie di fr. 2857.– mensili sino alla fine del 2002, di fr. 2282.– mensili dal 1° gennaio al
30 settembre 2003 e di fr. 4566.– mensili dal 1° ottobre 2003 in poi. Tuttavia, vista l'offerta, l'obbligo a carico di lui è stato fissato in fr. 2700.– mensili fino al 30 settembre 2003. Per il seguito, il Pretore, appurato che la moglie è stata professionalmente attiva fino alla separazione di fatto, che con quanto guadagnato nel 2001 essa sarebbe stata in grado di far fronte al suo sostentamento e che con la sua formazione dovrebbe essere in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha confermato il contributo di fr. 2700.– mensili fino al 31 agosto 2004, per poi ridurlo a fr. 1500.– mensili.
4. L'appellante fa valere anzitutto che il 1° gennaio 2003 sono apparse le nuove raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, stando alle quali il fabbisogno in denaro della figlia ammonta a fr. 1385.– mensili in luogo di fr. 1190.– fissati dal Pretore. In appello vige nondimeno il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. a CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili (sentenza inc. __________.__________.__________del 10 luglio 2002, consid. 2). Se non che, riguardo a figli minorenni si applica il principio inquisitorio illimitato (DTF 127 II 72 consid. 3). Trattandosi in concreto di una questione relativa alla figlia minorenne, l'argomentazione è pertanto ricevibile. Ora, l'edizione 2000 delle citate raccomandazioni prevedeva, per un figlio unico fino a 6 anni di età, un fabbisogno in denaro di fr. 1850.– mensili, compresi fr. 660.– per cura e educazione. Il 1° gennaio 2003 è stata pubblicata la nuova edizione (www.__________.zh.ch), la quale contempla per una bambina dell'età di __________ un fabbisogno in denaro di fr. 1820.– mensili, compresi fr. 435.– per cura e educazione. II fabbisogno in denaro della figlia andava fissato dipartendosi da tale base. Dall'importo di fr. 1820.– si devono dedurre in ogni modo i fr. 435.– mensili per cura e educazione, che la madre può fornire in natura, onde un fabbisogno medio di fr. 1385.– mensili.
Certo, il contributo in esame era stato concordato tra i genitori all'udienza del 25 settembre 2002 (verbali, pag. 1), ma ciò non è determinante. Se sull'ammontare dei contributi di mantenimento le parti possono anche accordarsi autonomamente (in materia di contributi alimentari fra coniugi il diritto federale non prescrive l'applicazione del diritto inquisitorio: Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 17 ad art. 137 CC con richiami), sul contributo di mantenimento per minorenni si applica – come detto – il principio inquisitorio illimitato. Il giudice sarebbe quindi dovuto intervenire d'ufficio, non essendo vincolato alle richieste delle parti (DTF 120 II 231 consid. 1c con richiami). Ne segue che, al proposito, l'appello è fondato e il contributo per la figlia va fissato in fr. 1385.– mensili.
5. Quanto al reddito del marito, il Pretore ha accertato che nel 2002 il convenuto ha ricevuto uno stipendio base di fr. 120 000.–, assegni familiari per fr. 2196.–, un'indennità per pasti non assoggettata all'AVS di fr. 1088.–, un'analoga indennità soggetta all'AVS di fr. 688.–, un “bonus” relativo al 2001 di fr. 10 000.– e indennità per ore straordinarie di fr. 7655.15. Tenuto conto che nel 2002 il “bonus” ammonterà a fr. 7500.– e che l'interessato non presterà più ore straordinarie, il primo giudice ha calcolato un reddito di base di fr. 8362.70 mensili, cui ha aggiunto l'indennità per pasti di fr. 136.– e la quota di tredicesima mensilità di fr. 719.–, per un reddito complessivo di fr. 9217.70 mensili. L'appellante contesta tale importo, sostenendo che il reddito del marito va fissato in fr. 10 612.15 mensili.
a) Trattandosi di lavoratori dipendenti, decisivo è – di regola – il reddito netto conseguito al momento del giudizio (I CCA, sentenza inc. __________.__________.__________dell'8 marzo 2002, consid. 4 con rimandi, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). Dall'ultimo certificato di stipendio agli atti risulta che nel mese di luglio 2002 il convenuto ha guadagnato fr. 8498.70 netti (doc. N). __________ __________, direttore generale della __________ __________ (__________), ha invero dichiarato che nel 2002 il convenuto ha ricevuto fr. 127 346.15, pari a fr. 10 612.– mensili netti, ma ha anche specificato che nel 2003 il “bonus”, contrattualmente non garantito, ammonterà “probabilmente attorno a fr. 7500.–“e che il convenuto “non sarà più chiamato per ore straordinarie” (deposizione del 22 gennaio 2003, pag. 2).
b) Per valutare la capacità contributiva di un coniuge occorre fondarsi – in linea di principio – sui guadagni effettivamente conseguiti, inclusi i supplementi che appaiono ragionevolmente esigibili (Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 e 17 ad art. 125 CC; v. anche, in materia di ore straordinarie: sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________del 6 giugno 2002, consid. 2.1.1 con numerosi rinvii). In concreto è vero che il “bonus” non è contrattualmente previsto, ma il direttore della banca ha affermato che nel 2003 il lavoratore percepirà quello del 2002, di circa fr. 7500.– (deposizione __________ __________, del 22 gennaio 2003, pag. 2). Nella misura in cui tale indennità costituisce un'entrata regolare, non sussistono ragioni – tanto meno a un esame di verosimiglianza – per escludere tale introito dal reddito. Quanto alle ore straordinarie, invece, le circostanze presentatesi nell'anno precedente non dovrebbero ripetersi, giacché lo svolgimento di ore straordinarie non dipende dalla volontà del lavoratore (deposizione citata, pag. 2 in fondo). Ne segue che al reddito mensile di fr. 9217.– accertato dal Pretore occorre aggiunge la quota di “bonus” di fr. 625.– mensili, onde un guadagno complessivo di fr. 9842.– mensili.
6. L'appellante contesta altresì la decisione del Pretore di riconoscerle un contributo di fr. 2700.– mensili fino al 31 agosto 2004 e di ridurlo in seguito a fr. 1500.– mensili. Sottolinea di non avere terminato la sua formazione e che le sue probabilità di reinserimento professionale sono scarse, poiché ha ormai 44 anni e deve ancora occuparsi della figlia di 7 anni.
a) La giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione – anche solo di fatto – non precludeva ai coniugi il diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita e i ruoli assunti durante la comunione domestica (DTF 114 II 26). Tuttavia, ove ciò fosse necessario per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate, il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato – o aveva esercitato solo a tempo parziale – un'attività lucrativa poteva essere tenuto a intraprendere un lavoro rimunerato, rispettivamente a estendere il suo grado d'occupazione (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Da tale obbligo erano esonerati i coniugi di almeno 45 anni (al momento del divorzio) che, durante una vita in comune di lunga durata, avessero smesso di lavorare – o non avessero lavorato – per dedicarsi all'economia domestica (DTF 115 II 11 consid. 5a con riferimenti). Inoltre un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta al momento in cui tale figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91). Tale orientamento giurisprudenziale non è stato modificato dal nuovo diritto sul divorzio (sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________del 28 agosto 2001; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con riferimenti).
b) Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti sono stati relativizzati. Nella più recente giurisprudenza in materia di protezione dell'unione coniugale (DTF 128 III 65) il Tribunale federale ha rilevato che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – dandosene le circostanze – a cercare un impiego o ad aumentare il suo grado d'occupazione sempre che ciò sia fattibile e compatibile con l'età dei figli (consid. 4; analogamente: sentenza inc. __________.__________.__________dell'11 settembre 2002, consid. 8a con riferimenti). Pure il limite dei 45 anni è stato stemperato, il Tribunale federale avendo rilevato che numerose offerte d'impiego fissano il limite di età a 50 anni anche per lavori non particolarmente qualificati (DTF 127 III 139 consid. 2c). Il fatto è che con il divorzio cessa – almeno di regola – il mutuo dovere di assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC). Un contributo di mantenimento (art. 125 CC) è dovuto solo qualora non si possa ragionevolmente pretendere che il coniuge interessato provveda da sé al proprio “debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. Se la separazione appare durevole o prelude al divorzio, di conseguenza, il coniuge non autosufficiente deve prepararsi, per quanto possibile, a diventare autonomo.
c) Nella fattispecie i coniugi vivono separati dal settembre del 2002 e nulla rende verosimile un loro riavvicinamento. La moglie deve quindi prepararsi a sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio debito mantenimento. Dagli atti risulta che nel 1981 essa si era iscritta alla facoltà di lettere dell'Uni-versità di __________ e, contemporaneamente, aveva lavorato all'85%, essenzialmente per l'Istituto commerciale di __________. Nel 1994, interrotti gli studi, essa è entrata alle dipendenze a tempo parziale del __________ __________ delle figlia a novembre 1998, oltre a essere ancora alle dipendenze del __________ __________, essa ha svolto attività parziale all'Ospedale __________ di __________ come ausiliaria allo sportello. Tra il 1999 e il 2001 essa ha ripreso gli studi universitari, si è trasferita nel Ticino, è stata iscritta ai ruoli della disoccupazione, ha eseguito traduzioni per la __________ __________ di __________ e per la __________ __________, ha impartito lezioni di tedesco alla scuola __________ di __________ e per gli __________ __________ __________ __________ di __________ (doc. T e U). Nel 2002 l'assemblea genitori di __________ l'ha incaricata di tenere corsi di inglese nell'ambito di proposte per il doposcuola (20 lezioni), gli __________ __________ __________ di __________ le hanno confermato l'incarico di un corso di tedesco per un'ora la settimana a favore dei ragazzi ospitati alla “__________ __________ ” e il __________ __________ di __________ le ha chiesto di impartire lezioni (40) di ricupero di tedesco (interrogatorio formale: verbale del 21 novembre 2002, pag. 2, risposta n. 6). Il suo attuale guadagno, come ha accertato il Pretore, ammonta in media a fr. 250.– mensili.
d) Ciò posto, non si può seriamente contestare che, con la sua attuale formazione e le sue conoscenze, l'appellante sarebbe in grado di riacquisire una propria indipendenza economica. A dispetto di ciò rimane tuttavia il fatto che, attualmente, essa deve accudire a una figlia di 7 anni. E in tali circostanze non si impone – di regola – al coniuge affidatario la ricerca di un'attività lucrativa (sopra, consid. a in fine), salvo che ciò sia necessario per il sostentamento della famiglia. Ne discende che in concreto si sarebbe potuto imporre all'interessata l'esercizio di una professione al 50% solo dal __________ del 2006 (10 anni di __________), tanto più che il reddito del marito basta per assicurare l'accresciuto fabbisogno della famiglia dovuto all'esistenza di due economie domestiche separate.
e) È vero che fino al 1999 l'istante, oltre agli studi, ha esercitato un'attività lucrativa che le permetteva di sopperire al proprio sostentamento e a quello della figlia, senza che il marito versasse nulla. Tuttavia, dal momento in cui la famiglia si è congiunta nel Ticino, essa ha svolto solo attività saltuarie che le hanno permesso di guadagnare in media fr. 250.– mensili, il marito provvedendo al resto. Ciò non basta per imporle, foss'anche a partire dal settembre 2004, un'occupazione a tempo pieno. Si aggiunga che nella causa di merito, in cui il mantenimento dopo il divorzio si fonderà sull'art. 125 CC, la questione potrà essere riesaminata dal Pretore con pieno potere cognitivo. Per il momento non soccorrono le premesse per obbligare l'interessata ad aumentare il grado di occupazione e per computarle un reddito ipotetico. Ne segue che su questo punto l'appello si rivela fondato e dev'essere accolto.
7. Dopo quanto si è precisato il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:
Periodo dalla separazione al 31 dicembre 2002
reddito del marito fr. 9 842.—
reddito della moglie fr. 250.—
fr. 10 092.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 5 170.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 395.—
fabbisogno in denaro della figlia __________ fr. 1 190.—
fr. 9 755.— mensili
eccedenza fr. 337.— mensili
metà eccedenza fr. 168.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 5170.– + fr. 168.50 fr. 5 335.— mensili,
deve versare alla moglie:
fr. 3395.– + fr. 168.50 ./. fr. 250.– fr. 3 315.— mensili
e alla figlia __________ fr. 1 190.— mensili.
Periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2003
reddito del marito fr. 9 842.—
reddito della moglie fr. 250.—
fr. 10 092.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 5 745.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 515.—
fabbisogno in denaro della figlia __________ fr. 1 385.—
fr. 10 645.— mensili
ammanco fr. 553.— mensili
Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 5 745.— mensili,
dovrebbe corrispondere alla moglie:
(fabbisogno minimo./. fr. 250.–) fr. 3 265.— mensili
e alla figlia __________ (assegni familiari compresi) fr. 1 385.— mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno delle beneficiarie, i contributi alimentari vanno ridotti in proporzione (l'uno non è prioritario rispetto all'altro: sentenza inc. __________.__________.__________del 24 luglio 2002, consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi). Ne risulta quanto segue:
somma a disposizione: fr. 9842.– (reddito coniugale)
./. fr. 5745.– (fabbisogno minimo del marito) fr. 4097.— mensili
somma dovuta: fr. 3265.– + fr. 1385.– fr. 4650.— mensili
contributo per la moglie:
fr. 3265.– x 4097.– : 4650.– = fr. 2876.70, arrotondati a fr. 2875.— mensili
contributo per la figlia (assegni familiari compresi):
fr. 1385.– x 4097.– : 4650.– = fr. 1220.30, arrotondati a fr. 1220.— mensili.
Periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2003
reddito del marito fr. 9 842.—
reddito della moglie fr. 250.—
fr. 10 092.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 5 745.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 215.—
fabbisogno in denaro della figlia __________ fr. 1 385.—
fr. 10 345.— mensili
ammanco fr. 253.— mensili
Il marito può conservare per sé fr. 5 745.— mensili,
dovrebbe corrispondere alla moglie:
(fabbisogno minimo./. fr. 250.–) fr. 2 965.— mensili,
e alla figlia __________ (assegni familiari compresi) fr. 1 385.— mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno delle beneficiarie, i contributi alimentari vanno ridotti in proporzione (loc. cit.). Ne risulta quanto segue:
somma a disposizione: fr. 9842.– (reddito coniugale)
./. fr. 5745.– (fabbisogno minimo del marito) fr. 4 097.— mensili
somma dovuta: fr. 2965.– + fr. 1385.– fr. 4 350.— mensili
contributo per la moglie:
fr. 2965.– x 4097.– : 4350.– = fr. 2792.60, arrotondati a fr. 2 790.— mensili
contributo per la figlia (assegni familiari compresi):
fr. 1385.– x 4097.– : 4350.– = fr. 1304.50, arrotondati a fr. 1 305.— mensili.
Periodo dal 1° ottobre 2003 in poi
reddito del marito fr. 9 842.—
reddito della moglie fr. 250.—
fr. 10 092.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3 880.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 215.—
fabbisogno in denaro della figlia __________ fr. 1 385.—
fr. 8 480.— mensili
eccedenza fr. 1 612.— mensili
metà eccedenza fr. 806.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3880.– + fr. 806.– fr. 4 686.— mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 3215.– + fr. 806.–./. fr. 250.– fr. 3 770.— mensili.
L'appello dev'essere accolto, in ultima analisi, entro tali limiti.
8. Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Essi vanno posti di conseguenza per un quarto a carico dell'appellante e per tre quarti a carico della controparte, tenuta a rifondere all'istante un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno impone la corrispondente riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
6. __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________ __________o, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo per la figlia __________:
fr. 1190.– mensili (assegni familiari compresi) dal giorno della separazione al 31 dicembre 2002,
fr. 1220.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° gennaio al 30 giugno 2003,
fr. 1305.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° luglio al 30 settembre 2003 e
fr. 1385.– mensili (assegni familiari compresi) 1° ottobre 2003 in poi.
7. __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo:
fr. 3315.– mensili dal giorno della separazione al 31 dicembre 2002;
fr. 2875.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2003;
fr. 2790.– mensili dal 1° luglio al 30 settembre 2003;
fr. 3770.– mensili dal 1° ottobre 2003 in poi.
8. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono poste per un quarto a carico dell'istante e per tre quarti a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti per un quarto a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte. __________ __________ rifonderà inoltre all'istante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
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–__________;
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria