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Incarto n. |
Lugano 28 novembre 2003/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa __.____.___ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza dell'8 ottobre 2002 da
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__________ __________
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contro |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 luglio 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
7 luglio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se dev'essere accolto l'appello del 24 luglio 2003 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ con l'appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1935) e __________ __________ (1946) si sono sposati a __________ il __________ 1985. A quel momento __________ __________ era già padre di __________ (1965) e di __________ __________ (1966), nati da un precedente matrimonio. Dalla nuova unione egli non ha avuto figli. Già imprenditore immobiliare, __________ __________ è pensionato, mentre la moglie svolge saltuarie attività come aiuto domiciliare. Il 7 luglio 1998 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 20 agosto successivo.
B. In esito a un'istanza di misure provvisionali presentata da __________ __________, con decreto cautelare del 20 agosto 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie (particella n. __________RFD di __________ __________ __________) e ha obbligato il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili. Un appello presentato da __________ __________ contro tale decreto è stato parzialmente accolto il 14 settembre 1999 da questa Camera, che ha ridotto il contributo alimentare a fr. 1835.– mensili (inc. __________.__________.__________). Frattanto, con decreto cautelare del 26 luglio 1999 il Pretore ha assegnato la dimora coniugale al marito, fissando alla moglie un termine fino al 30 settembre 1999 per trasferirsi altrove. Un appello presentato da __________ __________ contro tale decreto è stato accolto il 14 settembre 1999 da questa Camera, che ha respinto l'istanza (inc. __________.__________.__________).
C. Nel frattempo, il 15 marzo 1999, __________ __________ ha promosso azione di separazione, chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 7000.– e la liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 4 aprile 2000 __________ __________ __________ ha aderito alla domanda di separazione e ha prospettato una sua modalità di liquidazione del regime matrimoniale, opponendosi al versamento di qualsiasi contributo alimentare. La causa è tuttora in fase istruttoria.
D. In seguito a un'istanza di modifica dell'assetto provvisionale introdotta dal marito, con decreto cautelare del 24 luglio 2001 il Pretore ha ridotto a fr. 1527.50 mensili dall'aprile del 2000 il contributo alimentare per la moglie. Un appello presentato da __________ __________ contro tale decreto è stato parzialmente accolto il 14 novembre 2001 da questa Camera, che ha ulteriormente ridotto il contributo a fr. 509.– mensili dal mese di aprile 2001 (inc. __________.__________.__________).
E. L'8 ottobre 2002 __________ __________ si è nuovamente rivolto al Pretore, chiedendo che gli fosse assegnata l'abitazione coniugale di __________ __________ __________. All'udienza del 21 novembre 2002 la moglie ha postulato il rigetto dell'istanza, sollecitando in via subordinata l'aumento del contributo alimentare a fr. 5131.– mensili. Alla discussione finale, che ha avuto luogo seduta stante, le parti si sono confermate nelle rispettive domande. Statuendo il 7 luglio 2003, il Pretore ha accolto l'istanza, ha assegnato la dimora coniugale al marito e ha fissato alla moglie un termine di quattro mesi, a decorrere dalla data in cui la decisione non avrebbe più potuto essere contestata (rispettivamente fosse stata confermata), per trasferirsi altrove.
F. Entrambe le parti sono insorte contro il predetto decreto. Nel suo appello del 22 luglio 2003 __________ __________ chiede che alla moglie sia impartito l'ordine di lasciare immediatamente l'abitazione. Dal canto suo, con appello del 24 luglio 2003 __________ __________ postula il rigetto dell'istanza. Nelle rispettive osservazioni entrambe le parti concludono per la reiezione del gravame avversario.
G. Nel frattempo, con decreto cautelare del 7 luglio 2003 il Pretore, in parziale accoglimento di un'istanza di modifica dell'assetto provvisionale presentata da __________ __________, ha aumentato il contributo alimentare in favore di lei a fr. 1608.– mensili dall'ottobre 2001. Entrambe le parti hanno ricorso in appello, l'una per ottenere l'aumento del contributo a fr. 4381.– mensili e l'altro per veder respingere l'istanza di modifica. I due ricorsi sono tuttora pendenti (inc. ______________________________.__________).
Considerando
in diritto: 1. Nel decreto impugnato il Pretore ha definito esorbitanti i costi di un'abitazione come quella coniugale per le capacità finanziarie della moglie, rilevando che l'inclusione di tali costi e del valore locativo nel contributo alimentare conducevano al risultato paradossale di abilitare una persona ad abitare in una villa signorile, concedendole però un contributo alimentare di soli fr. 509.– mensili. Il Pretore ha accertato inoltre che, per rapporto al 1999, lo stato di incuria in cui si trova l'esterno della casa è evidente. È vero – ha continuato il primo giudice – che la manutenzione dello stabile incombe al marito, ma è altrettanto vero che spettava alla moglie disporre gli interventi necessari. Ciò posto, egli ha ritenuto opportuno assegnare l'abitazione al marito, fissando alla moglie un termine di quattro mesi per trasferirsi altrove.
I. Sull'appello di __________ __________
2. L'appellante contesta che sussistano le premesse per modificare l'attribuzione dell'alloggio coniugale. Essa reputa improvvido un cambiamento, che da un lato la costringerebbe a presentare una nuova istanza per far adeguare il contributo alimentare e dall'altro le cagionerebbe ulteriori spese dovute al trasloco, al versamento di una cauzione e all'acquisto di mobili nuovi, spese che esulano dalle sue possibilità. A suo parere dipoi la manutenzione dell'immobile era compito del marito, mentre da parte sua non le era stato possibile chiamare un giardiniere poiché, avendo il marito proceduto alla compensazione dei contributi ridotti retroattivamente, essa non era in grado di anticipare le spese. Infine l'appellante nega che il marito abbia mai assunto gli oneri correnti della sua economia domestica.
3. Nella sentenza del 14 settembre 1999 questa Camera ha già avuto modo di ricordare a che condizioni una misura provvisionale può essere modificata. Non giova dunque ripetersi. Ora, in concreto, contrariamente a quanto l'interessata pretende, lo stato di abbandono in cui versa l'esterno dell'immobile rispetto al 1999, e in particolare il giardino (doc. L), costituisce già di per sé una circostanza nuova. E tale incuria rischia di danneggiare la proprietà del marito, ciò che non rientra lontanamente negli interessi dei coniugi. Certo, secondo l'accordo firmato dalle parti all'udienza del 16 dicembre 1999 la manutenzione sarebbe stata “di competenza del marito” (doc. 1, clausola n. 6.1). Manifestamente però toccava alla moglie disporre gli interventi necessari, già per il fatto che lei soltanto abitava l'immobile e lei soltanto era in grado di valutarne l'opportunità. Pretendere che il marito dovesse non solo finanziare i lavori, ma anche tenere lo stabile sotto controllo senza neppure essere autorizzato ad accedervi non è serio. Non risulta per altro, né l'appellante pretende, che il marito non abbia dato seguito o abbia rifiutato di provvedere a lavori di manutenzione. È vero che nel 2000 essa medesima ha incaricato un giardiniere di intervenire (doc. 2), ma ciò dimostra tutt'al più che da allora il giardino non è più stato curato.
4. L'appellante evoca il fatto che, in seguito a compensazioni del contributo alimentare, essa si è trovata nell'impossibilità di anticipare la retribuzione del giardiniere. L'argomentazione cade nel vuoto, giacché l'anticipo dei costi non le incombeva. Sarebbe bastato ch'essa invitasse il marito a intervenire. Né l'appellante può valersi della circostanza che con decreto cautelare del 7 luglio 2003 il Pretore ha aumentato il contributo alimentare in suo favore a fr. 1608.– mensili dall'ottobre 2001, contributo che essa chiede in appello di aumentare ulteriormente a fr. 4381.– mensili (sopra, lett. G). Per tacere del fatto che pure il marito ha impugnato tale decreto, la fondatezza dell'appello non può dirsi certa sin d'ora. Quanto alle spese che saranno causate dal trasferimento, sarebbe invero stato opportuno – se non altro per economia processuale – che il contributo di mantenimento fosse stato adeguato subito, in modo da consentire all'interessata la copertura delle spese correlate al trasloco. Se non che, in appello costei non ripropone la domanda, per altro nemmeno cifrata. La questione sfugge perciò a qualsiasi disamina.
5. Per quel che è degli oneri correnti dell'economia domestica, che secondo il noto accordo andavano a carico della moglie (doc. 1, clausola n. 6.2), dagli atti risulta che in realtà essi sono assunti –almeno in parte – dal marito (doc. da B a G). Contrariamente a quanto assevera l'appellante, inoltre, tali costi si riferiscono anche a consumi degli anni 2001 e 2002 e non solo a periodi in cui le fatture erano ancora intestate al coniuge. Non si può escludere che – come asserisce l'appellante – costui abbia provveduto a simili pagamenti per procurarsi la documentazione a sostegno della presente domanda di modifica. Comunque sia, rimane il fatto che l'appellante, conscia dell'esistenza di oneri correnti (elettricità, acqua, riscaldamento), non poteva disinteressarsene solo perché non vedeva giungere le relative fatture. Adagiandosi alla situazione senza nulla domandare, essa medesima ha creato i presupposti perché il marito dimostrasse gli avvenuti pagamenti. Ne segue che l'appello, destituito di buon diritto, è destinato all'insuccesso.
II. Sull'appello di __________ __________
6. Il Pretore ha fissato alla moglie un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno in cui il decreto non avrebbe più potuto essere impugnato (rispettivamente fosse stato confermato) per lasciare lo stabile. L'appellante insiste perché la moglie sia tenuta ad andarsene con effetto immediato, sostenendo che ciò si giustifica per il comportamento gravemente lesivo da lei tenuto nei suoi confronti. La richiesta è infondata. L'interessata si trova a dover modificare la sua situazione logistica dopo aver vissuto nella villa di __________ __________ __________ per anni. È doveroso concederle quindi un lasso di tempo adeguato per adeguarsi. A tal fine il criterio decisivo è la prevedibilità del cambiamento. Ora, che la situazione odierna fosse inattesa per lei non può dirsi. Sin dall'inizio della procedura essa conosceva la posizione del marito e i rischi insiti nell'accoglimento dell'istanza avversaria. D'altro lato ciò non basta a legittimare uno sfratto immediato, né l'assegnazione di un termine va interpretata come una penalità. Né l'appello di lei contro il decreto del Pretore può dirsi improntato a manifesta ingiustizia o ad abuso di diritto. Tutto ponderato, la scadenza di quattro mesi fissata dal primo giudice appare dunque equa e ragionevole. Che nel 1998 il marito si sia visto impartire dal Pretore un termine di soli trenta giorni per lasciare l'abitazione poco giova, ove appena si consideri che a quel tempo egli occupava già un altro appartamento a __________ (sentenza del 14 settembre 1999, consid. 6). Le due situazioni sono dunque equiparabili.
III. Sulle spese e le ripetibili
7. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che l'indennità per ripetibili attribuite a __________ __________ __________ commisurata alla stringatezza delle relative osservazioni. La domanda di assistenza giudiziaria da lei presentata non può essere accolta, pur essendo pacificamente adempiuto il requisito dell'indigenza (art. 3 cpv. 2 Lag). Infondato sin dall'inizio, il suo appello non denotava in effetti alcuna seria probabilità di esito favorevole (art. 14 Lag).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello di __________ __________ è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
4. L'appello di __________ __________ è respinto e il decreto impugnato è confermato.
5. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di __________ __________i, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
6. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria