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Incarto n. |
Lugano 29 giugno 2005/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.1998.166 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione dell'8 settembre 1998 da
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AA 1,
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contro |
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AP 1
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 26 agosto 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 2 luglio 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 23 settembre 2004 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;
4. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata con l'appello adesivo;
5. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (5 maggio 1961) e AA 1 (22 gennaio 1966), cittadina slovacca, si sono sposati a __________ l'11 giugno 1994. Dal matrimonio è nato A__________, il 1° dicembre 1994. A quel tempo il marito lavorava quale tecnico di marketing per la __________ di __________. La moglie, di formazione tecnico dell'abbigliamento e interprete, dopo il matrimonio non ha più esercitato attività lucrativa.
B. Il 10 marzo 1997 __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 20 marzo 1997. Quello stesso giorno i coniugi hanno concordato la vita separata, l'affidamento del figlio alla madre (riservato il diritto di visita del padre), l'attribuzione dell'appartamento coniugale di __________ alla moglie, un contributo mensile dal 1° maggio 1997 di fr. 2400.– per la moglie e uno di fr. 700.– per il figlio (compreso l'assegno familiare), oltre una provvigione ad litem di fr. 1500.–. I coniugi si sono poi separati nel maggio del 1997, quando la moglie si è trasferita con il figlio in un appartamento a __________. Il 13 gennaio 1998 si è tenuto senza esito un secondo tentativo di conciliazione promosso dalla moglie.
C. L'8 settembre 1998 AA 1 ha intentato azione di divorzio, postulando – previa concessione di una provvigione ad litem di fr. 3000.– o dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre), un contributo indicizzato per sé di fr. 3000.– mensili fino ai 16 anni del figlio, uno per A__________ (compreso l'assegno familiare) di fr. 700.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 980.– fino al 12° anno, di fr. 1040.– fino al 16° anno e di fr. 1300.– in seguito, come pure l'assegnazione ai coniugi dei beni loro appartenenti o in loro possesso. Con risposta del 28 giugno 1999 AP 1 ha avversato la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto egli medesimo il divorzio, ha prospettato le medesime richieste della moglie circa l'affidamento di A__________, il proprio diritto di visita, il contributo alimentare per il figlio e la liquidazione del regime dei beni, ma ha rifiutato qualsiasi contributo per lei, alla quale ha chiesto anzi di restituire fr. 2000.– prelevati da un conto risparmio gioventù intestato al figlio. Nella replica e risposta riconvenzionale del 16 settembre 1999 AA 1 ha ribadito le sue domande, salvo ridurre a fr. 2700.– mensili la richiesta di contributo alimentare per sé e postulare la suddivisione a metà delle spese straordinarie per il figlio. Con duplica e replica riconvenzionale del 21 ottobre 1999 AP 1 ha riconfermato il suo punto di vista, aderendo alla ripartizione delle spese straordinarie per il figlio.
D. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, la procedura è stata trattata come causa di divorzio comune con accordo parziale. All'udienza dell'11 ottobre 2000 i coniugi hanno poi confermato la volontà di sciogliere il matrimonio, demandando al giudice la decisione sugli effetti litigiosi del divorzio. Tali richieste sono state riaffermate, una volta decorso il termine di riflessione, con scritti del 28 febbraio e del 9 maggio 2001. Nel corso dell'istruttoria, il 31 agosto 2002, AP 1 ha smesso l'attività per la __________ e ha costituito una ditta individuale, la __________, attiva nel campo della consulenza, del marketing editoriale, nell'acquisizione pubblicitaria e delle traduzioni. Già il 16 settembre 2003, nondimeno, tale ditta è stata radiata dal registro di commercio per cessazione dell'attività. Dopo avere riscosso indennità di disoccupazione dall'11 agosto 2003 al 30 marzo 2004, AP 1 è stato assunto il 1° aprile 2004 dalla __________ di __________. , dal canto suo, ha cominciato a lavorare a tempo parziale quale interprete per la __________. Dal 1° gennaio 2004 essa lavora anche per la __________ come ausiliaria a tempo parziale.
E. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 2 marzo 2004 l'attrice ha sostanzialmente ribadito le sue domande, riducendo però la richiesta di contributo per sé a fr. 2591.– mensili e aumentando quella di contributo per il figlio a fr. 1040.– mensili fino al 12° anno di età e a fr. 1350.– in seguito, sollecitando altresì il riparto a metà dell'avere di previdenza professionale accumulato dal marito in costanza di matrimonio e la rifusione di fr. 2250.– per spese straordinarie in favore del figlio. AP 1 ha riconfermato le sue domande e ha offerto un contributo alimentare per il figlio di fr. 1385.– mensili fino al 12° anno di età, rispettivamente di fr. 1670.– dopo di allora, senza opporsi alla suddivisione del suo avere di previdenza professionale.
F. Statuendo con sentenza il 2 luglio 2004, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha riconosciuto a ciascun coniuge la proprietà dei beni in suo possesso, ha ordinato il trasferimento alla moglie di metà della prestazione di libero passaggio accumulata dal marito durante il matrimonio, ha affidato A__________ alla madre (riservato al padre il diritto di visita e quello di essere consultato sulle questioni importanti riguardanti il figlio), ha fissato un contributo alimentare indicizzato per la moglie di fr. 1835.– mensili fino al 31 dicembre 2004 e di fr. 1156.– fino al 31 dicembre 2010, ha stabilito un contributo per il figlio di fr. 1100.– mensili fino al 31 dicembre 2004, di fr. 1385.– fino al 31 dicembre 2007 e di fr. 1670.– fino al 2012 (già compreso l'assegno familiare), da cui dedurre l'eventuale rendita d'invalidità completiva per figli, ha ripartito a metà le spese straordinarie per il figlio e ha condannato l'attrice a riversare fr. 2000.– sul conto di risparmio gioventù intestato al figlio entro la maggiore età del medesimo. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 26 agosto 2004 nel quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il contributo di mantenimento per il figlio sia ridotto a fr. 775.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2004, a fr. 1311.– fino al 31 dicembre 2007 e a fr. 1383.– fino al 31 dicembre 2010, che quello per la moglie sia ridotto a fr. 1115.– mensili fino al 31 dicembre 2004, a fr. 579.– fino al 31 dicembre 2007, a fr. 507.– fino al 31 dicembre 2010 e, nell'ipotesi in cui la beneficiaria dovesse vedersi riconoscere una rendita d'invalidità, che sia soppresso dal 1° gennaio 2005. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2004 AA 1 propone di respingere l'appello, insta anch'essa per l'assistenza giudiziaria, e con appello adesivo chiede che dal 1° gennaio 2011 in poi il contributo alimentare per sé sia portato a fr. 693.75 mensili. AP 1 non ha formulato osservazioni all'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Il principio del divorzio, l'affidamento del figlio, le relazioni personali con quest'ultimo, la suddivisione a metà delle spese straordinarie per lui, la liquidazione del regime dei beni, il riparto a metà della prestazione di libero passaggio accumulata dal marito durante il matrimonio e l'obbligo per l'attrice di restituire al figlio la nota somma di fr. 2000.–, non impugnati, sono passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 9 ad art. 148 CC). Litigiosi rimangono il contributo alimentare per il figlio e quello per la moglie.
I. Sull'appello principale
2. All'appello AP 1 acclude un contratto di leasing del 18 agosto 2004 riguardante una Nissan __________, un verbale di pignoramento del 1° luglio 2004 dell'Ufficio di esecuzione del circolo di __________, una ricevuta di pagamento del 23 agosto 2004 rilasciata dallo stesso Ufficio e un giustificativo del versamento avvenuto il 23 settembre 2004 di fr. 1100.– a favore dell'Ufficio ticinese del sostegno sociale e dell'inserimento. Quantunque nuovi, tali documenti sono ricevibili a norma dell'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). Pure ammissibili sono i documenti prodotti dall'attrice con le osservazioni e l'appello adesivo, ovvero una decisione 27 agosto 2004 dell'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità, un contratto di lavoro del 14 gennaio 2004 con la __________ di __________, quattro conteggi di stipendio del 22 settembre 2004, un certificato di salario del 6 settembre 2004 per l'attività di interprete, una lettera del 18 agosto 2004 per la conferma dell'impiego presso la __________, un certificato di salario 11 agosto 2004 della medesima ditta e una decisione 1° maggio 2004 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
3. Litigiosi in appello rimangono, come si è accennato, i contributi di mantenimento per moglie e figlio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 6042.50 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3110.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, riscaldamento elettrico e spese accessorie fr. 177.–, premio della cassa malati fr. 244.10, assicurazione RC auto e imposta di circolazione fr. 89.50, spese benzina fr. 200.–, imposte correnti fr. 300.–). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha stabilito il reddito in fr. 300.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 2612.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione e spese accessorie fr. 1010.– [da cui dedurre la quota di fr. 345.– rientrante nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 193.–, franchigia e spese mediche fr. 108.–, assicurazione RC ed economia domestica fr. 17.–, spese di automobile fr. 318.50, imposte correnti fr. 61.–). Quanto al fabbisogno in denaro di A__________, egli l'ha valutato in fr. 1385.– fino al 12° compleanno e in fr. 1670.– dopo di allora. Constatato un ammanco, il Pretore ha lasciato al marito l'equivalente del fabbisogno minimo, riconoscendo alla moglie e al figlio la differenza (fr. 2931.90), onde un contributo alimentare di fr. 1835.– mensili per la moglie e di fr. 1100.– mensili per il figlio. E siccome dal 1° gennaio 2005 l'attrice è stata tenuta a intraprendere un'attività lucrativa a tempo parziale, il primo giudice ha ridotto a fr. 1156.– mensili il contributo per lei, aumentando quello per il figlio a fr. 1385.– mensili. Dal 1° gennaio 2011, dovendo essa estendere l'attività a tempo pieno, il contributo è stato soppresso e quello per il figlio aumentato a fr. 1670.– mensili dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.
4. L'appellante contesta anzitutto il reddito della moglie fino al 31 dicembre 2004 (attività a tempo parziale), facendo valere che essa lavora non solo per la __________, ma anche per la __________, e contesta pure il fabbisogno minimo di lei, sostenendo che fino al 31 dicembre 2004 non va riconosciuto il leasing dell'automobile (fr. 318.50 mensili), non necessitando essa di un veicolo per scopi professionali. Di per sé le argomentazioni potrebbero fors'anche essere fondate. Se non che, riguardando esse i contributi alimentari fino al 31 dicembre 2004, la questione è ormai superata. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, in effetti, i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale (Gloor in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio a DTF 120 II 2 consid. 2b). Le censure dell'appellante risultano quindi prive di oggetto.
5. Al Pretore l'appellante rimprovera altresì di non avere fissato il reddito che l'attrice potrà conseguire dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 lavorando a metà tempo. La doglianza è infondata. Il Pretore, dopo avere richiamato i criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio, ha ritenuto che la breve durata della vita in comune (tre anni), l'età dell'attrice (non ancora quarantenne al momento in cui A__________ compirà i dieci anni), la formazione professionale di lei (tecnico dell'abbigliamento), l'attività svolta prima della nascita del figlio e lo stato di salute non impediscano l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo parziale dopo i 10 anni del figlio. Ciò premesso, dal 1° gennaio 2005 egli ha riconosciuto all'attrice un contributo alimentare di soli fr. 1156.– mensili, pari alla metà del fabbisogno minimo di fr. 2312.50 (già dedotti fr. 300.– da lei guadagnati quale interprete), computandole un'entrata virtuale di fr. 1456.– per un lavoro a metà tempo. Nelle circostanze descritte il Pretore ha computato all'interessata, quindi, un reddito di fr. 1756.– mensili.
L'appellante obbietta che, dipartendosi da un salario medio statistico di fr. 3412.10 mensili (41.7 ore di lavoro settimanali) riscontrato nel Ticino durante il 2002 trattandosi di donne che svolgono lavori leggeri e ripetitivi nel settore privato, con un'attività al 50% come interprete o come tecnico nell'industria dell'abbigliamento l'attrice potrebbe guadagnare almeno fr. 2000.– mensili. Ora, un guadagno ipotetico non può essere determinato in astratto sulla sola base di indicazioni statistiche, ma dev'essere alla concreta portata dell'interessata, considerata l'età di lei, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc). Nella fattispecie risulta che dal 14 gennaio 2004 l'interessata lavora per la __________ quale ausiliaria a tempo parziale (15%), svolgendo mansioni come la pulizia degli uffici a __________, il bucato e la vendita telefonica a domicilio, degustazioni nelle sedi “dell'outlet” dietro un salario lordo di fr. 25.45 l'ora (doc. LL). Durante i primi sei mesi del 2004 essa ha percepito così fr. 7372.– netti (doc. SS prodotto in appello). Tenuto conto che “il grosso del lavoro parziale (circa 70%) si concentra nei primi 6 mesi dell'anno, poiché l'attività promozionale nei negozi si svolge in primavera fino ad inizio estate, mentre per il resto dell'anno sono previsti incarichi sporadici” (dichiarazione __________: doc. RR prodotto in appello), il guadagno rapportato sull'arco di un anno per tale attività al 15% ammonta a circa fr. 880.– mensili netti. Basterebbe che l'interessata aumentasse il suo grado d'occupazione a circa il 35% (ciò che essa non pretende impossibile) perché nelle condizioni illustrate il reddito di fr. 2000.– netti mensili prospettato dall'appellante sia alla sua portata. Al riguardo l'appello è provvisto perciò di buon fondamento.
Esigendosi da un coniuge l'estensione o la ripresa di un'attività lucrativa, occorre, invero lasciargli il tempo necessario per adeguarsi (cfr. sentenze del Tribunale federale 5P. 418/2001 del 7 marzo 2002, consid. 5b con rinvii; 5P.460/2002 del 27 febbraio 2003, consid. 3.2; v. anche DTF 127 III 140 consid. 2c in fine), fermo restando che un aumento retroattivo del reddito ipotetico è di regola escluso (sentenza del Tribunale federale 5P.95/2003 del 28 aprile 2003, consid. 2.3). Sta di fatto che in concreto già il Pretore ha lasciato all'interessata un periodo transitorio per
estendere l'attività lucrativa dal 1° gennaio 2005. Per di più, l'incremento è relativamente modesto (da fr. 1756.– a fr. 2000.– mensili) e decorrerà solo con il passaggio in giudicato della presente sentenza. Non si può certo dire quindi che dall'interessata si pretendano sforzi esagerati per rapporto al lasso di tempo a disposizione.
6. Sostiene l'appellante che l'eventuale rendita AI percepita dalla moglie va posta retroattivamente in deduzione del contributo
alimentare fino al 31 dicembre 2004 e dal 1° gennaio 2005 giustifica finanche la soppressione del contributo alimentare. Ora, per quanto attiene il periodo fino al 31 dicembre 2004 la questione è – come si è visto – priva d'oggetto (sopra, consid. 4). Comunque sia, con decisione del 27 agosto 2004 l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità ha respinto la richiesta dell'attrice, la quale ha un grado di invalidità inferiore al 40% e non ha quindi diritto a una rendita (doc. KK, prodotto in appello). Si aggiunga che una deduzione retroattiva del contributo neppure entrerebbe in considerazione, poiché il giudice del divorzio non può modificare retroattivamente le misure provvisionali adottate in pendenza di causa, tranne ove il debitore ottenga una revisione dell'assetto cautelare (DTF 127 III 498 consid. 3a con rimandi, in particolare a Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 445 in fine ad art. 145 vCC con rinvii). Su questo punto l'appello non ha quindi consistenza.
7. L'appellante contesta il proprio fabbisogno minimo accertato dal Pretore, che chiede di aumentare a fr. 4152.60 mensili per tenere conto del maggior consumo di benzina, della spesa per i pasti fuori casa, del canone leasing della nuova autovettura e dell'aumento dei premi di assicurazione RC e casco, così come dell'imposta di circolazione. Le pretese invero sono nuove, ma poiché si fondano su fatti nuovi (il nuovo posto di lavoro a __________), sono ammissibili (art. 423b cpv. 2 CPC, che rinvia all'art. 138 cpv. 1 seconda frase CC). Le singole poste vanno nondimeno esaminate singolarmente.
a) In merito alle spese di viaggio non è contestato che l'appellante necessiti di un mezzo privato a fini professionali per recarsi da __________ e __________, sicché l'indennità rivendicata di fr. 300.– in luogo di fr. 200.– ammessi dal Pretore non appare eccessiva né inadeguata e può essere ammessa.
b) Per i pasti fuori casa l'appellante fa valere una spesa di fr. 434.– mensili (fr. 20.– x 21.7 giorni lavorativi). La richiesta è di per sé legittima, l'interessato non rientrando a casa durante la pausa di mezzogiorno, ma risulta eccessiva poiché il supplemento serve solo a coprire il maggior costo rispetto ai pasti consumati a casa, già compreso nel minimo di base del diritto esecutivo. L'indennità si giustifica pertanto nella misura di fr. 220.– mensili, corrispondenti a quanto prevede la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede (FU 2/2001 pag. 75, cifra II/4 lett. b).
c) Quanto al leasing, la quota mensile va riconosciuta per lo meno fino al termine del contratto, sempre che il coniuge non abbia modo di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e il veicolo non sia inutilmente costoso (I CCA, sentenze inc. 11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 8b e inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid. 8e). In concreto dagli atti si evince che l'interessato ha firmato un contratto di leasing per una Nissan __________, per la quale paga fr. 417.50 mensili. Il problema è che con un canone del genere, date le ristrettezze in cui si trova la famiglia, moglie e figlio si troverebbero con il fabbisogno parzialmente scoperto. Inoltre l'interessato sapeva già prima di sottoscrivere il contratto che, dovendo egli pagare rate simili, i contributi per la moglie e il figlio ne avrebbero risentito. Egli avrebbe dovuto quindi procurarsi un'automobile della medesima categoria rispetto a quella avuta in precedenza (una Lancia __________), come per esempio una Nissan __________. In circostanze del genere avrebbe speso attorno ai fr. 320.– mensili, contenendo i premi di assicurazione e l'imposta di circolazione al livello di prima (fr. 89.50 mensili). Ciò posto, all'interessato non può riconoscersi un fabbisogno minimo eccedente fr. 3750.– mensili (arrotondati).
8. In applicazione delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento di Zurigo il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 1385.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1670.– dopo di allora, senza tener conto del costo per la cura e l'educazione nonostante l'attività lucrativa imposta alla madre. L'appellante non muove critiche, ma in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413), tale fabbisogno va rivalutato d'ufficio. Ora, nel caso di un figlio unico la tabella 2005 delle raccomandazioni (in: ‹www.ajb.zh.ch›) prevede tra il 7° e il 12° anno di età un fabbisogno medio in denaro di fr. 1850.– mensili, inclusi fr. 440.– per cure e educazione. Dovendo lavorare al 50%, la madre non può prestare in natura più del 50% di tale posta (criterio definito ”corretto“ dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b in fine). Anche il costo dell'alloggio va adattato al caso specifico, poiché in concreto esso non è di fr. 355.– mensili (come stimano le raccomandazioni), bensì di fr. 335.–, ossia un terzo di quanto paga la madre (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Il fabbisogno medio in denaro del figlio ammonta perciò, in definitiva, a fr. 1610.– mensili. Il 1° dicembre 2006 A__________ compirà 12 anni ed entrerà nell'ultima fascia d'età prevista dalle raccomandazioni, le quali stimano il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico in fr. 2020.– mensili, inclusi fr. 315.– per cura e educazione. Potendo prestare in natura la metà di quest'ultima posta, e adattando il costo dell'alloggio al caso concreto, il fabbisogno in denaro del figlio ascende così a fr. 1873.– mensili. Dal 1° dicembre 2010 in poi la madre dovrà lavorare a tempo pieno, sicché il fabbisogno di Al__________ aumenterà a fr. 1935.– mensili.
9. Ciò premesso, con un reddito (non contestato) di fr. 6042.50 netti mensili il marito deve far fronte a un fabbisogno minimo mensile di fr. 3750.–, conservando una disponibilità di fr. 2292.– mensili. La moglie ha un'entrata di fr. 2000.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2625.– mensili arrotondati (previo adattamento della quota che rientra nel fabbisogno in denaro del figlio: sopra, consid. 8), onde un disavanzo di fr. 625.–. Dal 1° dicembre 2010 il reddito di lei aumenterà tuttavia a fr. 2900.– mensili, di modo che il disavanzo si azzera. Il figlio non ha introiti e il suo fabbisogno in denaro è di fr. 1610.– mensili fino al 1° dicembre 2006, di fr. 1873.– mensili fino al 1° dicembre 2010 e di fr. 1935.– mensili in seguito. Il convenuto deve quindi far fronte ai seguenti obblighi alimentari:
Fino al 1° dicembre 2006:
fr. 625.– per l'attrice
fr. 1610.– per A__________
fr. 2235.–
Fino al 1° dicembre 2010:
fr. 625.– per l'attrice
fr. 1873.– per A__________
fr. 2498.–
In seguito:
fr. 1935.– per A__________.
I contributi in questioni non ledono il fabbisogno minimo dell'appellante, che rimane garantito (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).
II. Sull'appello adesivo
10. L'attrice rivendica un contributo di mantenimento anche dopo il 16° anno di età di A__________, sostenendo che con un'incapacità lavorativa del 30% il grado di occupazione massimo da lei esigibile è del 70% e non del 100%, come ha ritenuto il Pretore. Essa chiede pertanto un contributo di fr. 693.75 mensili anche dopo il 31 dicembre 2010. Il Pretore invero non si è pronunciato sulla capacità lavorativa dell'attrice, essendosi limitato a rilevare che dopo il 16° compleanno del figlio l'interessata potrà riacquistare l'indipendenza economica e quindi provvedere da sé al proprio fabbisogno minimo (fr. 2612.50 mensili), ciò che ha comportato la soppressione del contributo di mantenimento.
Dagli atti prodotti in appello risulta che sulla base di documentazione medico-specialistica l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità ha riconosciuto l'interessata incapace al lavoro nella misura del 30% per qualsiasi attività, ma non le ha accordato rendite poiché il grado di invalidità è inferiore al 40% (doc. KK). A ragione l'appellante fa valere pertanto che l'aumento dell'attività lucrativa da lei esigibile dal dicembre 2010 corrisponde al 70% effettivo. Resta il fatto che, anche estendendo la sua attuale attività lucrativa al 60-70%, essa riuscirebbe agevolmente a coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2625.– mensili. Pur tenendo conto del fatto che il matrimonio ha comportato un chiaro riparto dei ruoli, che durante la vita in comune la moglie si è dedicata alla cure e all'educazione del figlio, che ciò ha contribuito a tenerla lontana dal mondo professionale (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 16), dopo il 31 dicembre 2010 si può ragionevolmente presumere che l'interessata sarà in grado di far fronte autonomamente al proprio fabbisogno. Non soccorrono dunque le premesse per riconoscerle un contributo alimentare dopo di allora. Ne discende che l'appello adesivo è destinato all'insuccesso.
III. Sulle spese e le ripetibili
11. Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale ottiene causa parzialmente vinta sulla riduzione del contributo alimentare per la moglie, ma soccombe su quello per il figlio. In simili condizioni si giustifica di porre a suo carico due terzi degli oneri d'appello, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'appello adesivo, sprovvisto di buon esito, comporta l'addebito degli oneri processuali all'attrice, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, che è rimasta silente. L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo di prima sede, che può restare invariato.
12. Entrambe le parti postulano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta del convenuto può essere accolta, l'indigenza sua risultando data (art. 3 cpv. 1 Lag), tanto che egli è praticamente costretto a vivere con il fabbisogno minimo. Inoltre la sua posizione poteva dirsi – almeno in parte – provvista di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a e contrario Lag). L'indennità della patrocinatrice sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per una causa analoga, senza indugiare su argomenti che apparivano d'acchito inconferenti.
Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dall'attrice, di per sé l'attribuzione di ripetibili renderebbe senza oggetto la richiesta. Se non che, la relativa indennità appare di difficile, se non di impossibile incasso, di modo che si giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). L'assistenza giudiziaria va limitata nondimeno alle osservazioni introdotte all'appello avversario, l'appello adesivo non denotando sin dall'inizio parvenza di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
5. AP 1 è tenuto a versare a AA 1 a titolo di contributo alimentare per il figlio A__________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti importi mensili:
fr. 1610.– fino al 1° dicembre 2006;
fr. 1873.– fino al 1° dicembre 2010;
fr. 1935.– fino alla maggiore età.
Tutto il resto del dispositivo n. 5 rimane invariato.
6. AP 1 è tenuto a versare a AA 1 a titolo di contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC), anticipatamente entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 625.– mensili fino al 1° dicembre 2010.
Tutto il resto del dispositivo n. 6 rimane invariato.
Per il rimanente l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 460.–
b) spese fr. 50.–
fr. 510.–
sono posti per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AA 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
III. AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'PA 1.
IV. L'appello adesivo è respinto.
V. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico di AA 1. Non si assegnano ripetibili.
VI. AA 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'PA 2 per quanto riguarda le osservazioni introdotte all'appello avversario. Per quanto riguarda l'appello adesivo, la richiesta è respinta.
VII. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria