Incarto n.
11.2004.104

Lugano

29 giugno 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2004.27 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 10 marzo 2004 da

 

 

 AP 1 , e

 AO 1

(già patrocinati dall'avv. PI 1);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello con domanda di revisione presentato il 3 settembre 2004 da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 agosto 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1969) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 5 dicembre 1997. Dal matrimonio è nato N__________, il 17 agosto 1998. Il marito lavora per la __________ a __________, la moglie per __________.

 

                                  B.   Il 10 marzo 2004 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona una richiesta comune di divorzio con accordo completo, allegando una convenzione nella quale figurava – tra l'altro – la seguente clausola:

                                         7. Le prestazioni di libera uscita delle rispettive Casse pensioni, accumulate in costanza di matrimonio, saranno divise conformemente all'art. 122 CC.

                                         All'udienza del 12 maggio 2004 il Pretore, sentiti i coniugi separatamente e poi insieme, ha accertato che questi erano decisi a divorziare per libera scelta, oltre che dopo matura riflessione, ha appurato l'omologabilità della convenzione. Ciò posto, egli ha fissato loro il termine di riflessione di due mesi, invitandoli a produrre le dichiarazioni delle rispettive di casse pensioni attestanti l'ammontare il 30 giugno 2004 delle prestazioni d'uscita da loro accumulate durante il matrimonio. Il 13 maggio 2004 la __________, cui il marito è affiliato, ha comunicato che la citata prestazione sarebbe ammontata a fr. 46 615.29. Il Fondo di Previdenza per il Personale dell'__________ ha dichiarato a sua volta che la prestazione della moglie ascendeva a fr. 60 072.10. Il

                                         12 luglio 2004 i coniugi hanno confermato per scritto la loro volontà di divorziare e il contenuto della convenzione.

 

                                  C.   Statuendo il 9 agosto 2004, il Pretore ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ha affidato il figlio alla madre (riservato il diritto di visita del padre) con esercizio comune dell'autorità parentale, ha omologato la convenzione e ha ordinato il trasferimento di fr. 6728.40 dal conto previdenziale della moglie a quello del marito. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza predetta AP 1 ha presentato un appello del 3 settembre 2004 con domanda di  revisione per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, sia ordinato il trasferimento di fr. 12 756.10 dal conto previdenziale del marito a quello di lei. Il 1° ottobre 2004 AO 1 ha comunicato di aderire all'appello. Con ordinanze del 13 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005 il giudice delegato di questa Camera ha fissato alle parti un termine di trenta giorni per produrre una dichiarazione della rispettiva cassa pensione circa l'attuabilità della regolamentazione pattuita. Le parti hanno prodotto quanto richiesto.

 

                                  E.   Il 15 febbraio 2005 l'avvocato PI 1, già patrocinatore delle parti, ha segnalato alla Camera che, vista la documentazione acquisita, occorreva procedere a un diverso calcolo e che in caso di dubbio sarebbe stato opportuno indire una riunione alla presenza sua e delle parti. Con ordinanza dell'11 marzo 2005 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per precisare l'ammontare della prestazione da trasferire dal conto previdenziale di AO 1 a quello di AP 1 con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il temine, il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata sarebbe stato annullato. L'avvocato PI 1 ha trasmesso alla Camera una nuova dichiarazione della __________, datata 3 maggio 2005, dalla quale risulta l'ammontare della prestazione d'uscita accumulata da AP 1 prima del matrimonio. Le parti personalmente non hanno più reagito.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 341 cpv. 1 CPC la revisione di una sentenza del Pretore (o del Giudice di pace) si propone mediante appello, rispettivamente mediante ricorso per cassazione. Il motivo di revisione invocato dalla moglie nella fattispecie va trattato dunque nell'ambito dell'appello da lei presentato.

 

                                   2.   I nuovi documenti prodotti dall'appellante sono ricevibili in virtù dell'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). A maggior ragione ove si consideri che attengono al riparto dell'avere previdenzia­le, questione governata del principio inquisitorio (DTF 129 III 487 consid. 3.3; Sutter/Freiburg­haus, Kommentar zum Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 21 ad art. 7b tit. fin. CC).

 

                                   3.   Litigioso è, in concreto, l'ordine impartito dal Pretore alla cassa pensione della moglie di trasferire fr. 6728.40 a quella del marito. Il Pretore è giunto a tale risultato dopo avere accertato che la prestazione di libero passaggio accumulata dal marito ammontava a fr. 46 615.30 e quella della moglie a fr. 60 072.10, al che

                                         egli ha diviso la differenza a metà, secondo le intenzioni dei coniugi. L'appellante sostiene che, pur fondandosi sulle dichiarazio­ni delle rispettive casse, il Pretore ha dimenticato di considerare una parte della prestazione d'uscita da lei accumulata prima del matrimonio, di complessivi fr. 38 969.–. Tenuto conto di ciò, se si divide a metà la differenza delle prestazioni d'uscita si ottiene un saldo in suo favore di fr. 12 756.10 (non un saldo in favore del marito di fr. 6728.40), onde la necessità di riformare il giudizio impugnato in tal senso. Nelle sue osservazioni all'appello il marito ammette l'errore e aderisce alle conclusioni della moglie.

 

                                   4.   Giusta l'art. 141 cpv. 1 CC la convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice vincola anche gli istituti di previdenza professionale, sempre che i coniugi si siano accordati sulla divisione delle prestazioni d'uscita, come pure sulle relative modalità di esecuzione, e abbiano prodotto un attestato degli istituti che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata, oltre che l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni da ripartire. Il giudice comunica allora agli istituti le disposizioni della sentenza passata in giudicato che li concernono, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata (art. 141 cpv. 2 CC). Nel caso in esame i coniugi si sono limitati a prevedere, nella convenzione, il riparto delle prestazioni d'uscita “conformemente all'art. 122 CC” (clausola n. 7), senza accennare a somme precise. Il Pretore ha calcolato egli medesimo il conguaglio, senza avvedersi però che nella conferma di attuabilità rilasciata dal Fondo di Previdenza per il Personale dell' __________ (doc. N) non figurava l'intera prestazione accumulata dalla moglie prima del matrimonio (celebrato il 5 dicembre 1997), ma solo quella maturata fino al 31 gennaio 1995. A ragione l'appellante si duole pertanto del risultato.

 

                                   5.   In questa sede le parti concordano sull'ammontare della somma da trasferire da una cassa all'altra. Per quel che è della moglie, dalla documentazione prodotta in appello si evince in effetti che nella prestazione d'uscita complessiva di fr. 60 072.10 sono compresi fr. 48 992.60 provenienti dalla Fondazione di libero passaggio di __________ (doc. IV) e che al momento del matrimonio l'avere maturato era di fr. 38 969.– (dichiarazione __________ del 25 agosto 2004: doc. XVII). Stando così le cose, quanto l'appellante ha accumulato durante il matrimonio ammonta a fr. 21 103.10, che divisi a metà danno fr. 10 551.55, onde un saldo in suo favore – come essa chiede nell'appello – di fr. 12 756.10 (memoriale, pag. 4). È vero che dal complemento istruttorio ordinato dal giudice delegato di questa Camera è sembrato desumersi, a un certo momento, che prima del matrimonio, l'appellante avesse accumulato non fr. 38 969.–, bensì fr. 41 264.– (attestazioni allegate alle osservazioni 15 febbraio 2005 dell'avvocato PI 1). L'ultima certificazione pervenuta dalla __________ (del 5 maggio 2005) riconferma, in ogni modo, la cifra di fr. 38 969.–. Ciò posto, l'appello merita accoglimento e la sentenza impugnata va riformata di conseguenza.

 

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza di AO 1, acquiescente (Rep. 1985 pag. 146 in alto). L'appellante tuttavia non rivendica alcunché dall'ex marito, ma chiede che la tassa di giustizia e le spese siano poste a carico dello Stato, con obbligo per quest'ultimo “di rifondere ai coniugi un'equa indennità”. Se non che, lo Stato del Cantone Ticino non è parte (sulla nozione di “parte” v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159) e non può essere tenuto a versamenti. Nelle circostanze descritte si giustifica, in ultima analisi, di rinunciare al prelievo di tasse o spese e, per converso, dall'assegnare ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         La __________, __________, è invitata a trasferire la somma di

                                         fr. 12 756.10 dal conto di AO 1 presso di lei al conto di AP 1 presso il Fondo di Previdenza per il Personale dell' __________, __________.

                                     

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione a:

 

 –   ;

  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

                                        

 

terzi implicati

  PI 1    

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria