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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2000.72 (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 16 novembre 2000 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 , e AP 2 (patrocinati dall' PA 1 ); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 settembre 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 12 agosto 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietaria della particella n. 2364 RFD di __________, lungo la via __________ su cui sorge una casa d'appartamenti. Il fondo confina a nord con la particella n. 2363, proprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5 di AP 2. Il 16 novembre 2000 la compagnia assicuratrice ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché fosse ordinato a AP 1 e AP 2, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva, di allontanare a 50 cm dal confine una siepe posta sulla loro particella, riducendone inoltre l'altezza a 1.25 m. In via subordinata, nell'ipotesi in cui le piante a confine non formassero una siepe, essa ha chiesto che queste fossero arretrate a 8 m dalla sua casa d'appartamenti. Nella loro risposta del 22 marzo 2001 AP 1 e AP 2 hanno postulato il rigetto della petizione. Le parti hanno mantenuto invariate le loro posizioni fino al dibattimento finale, cui hanno rinunciato, riconfermando i loro punti di vista in memoriali conclusivi del 28 e 30
aprile 2004.
B. Con sentenza del 12 agosto 2004 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato ai convenuti di potare fino a 2 m d'altezza
– due ligustri a foglie ovali (Ligustrum ovalifolium),
– un eleagno (Elæagnus pungens),
– un calicanto (Chimonanthus præcox),
– un ligustro giapponese (Ligustrum japonicum),
– una forsizia (Forsythia intermedia) e
– due laurocerasi (Prunus laurocerasus).
Egli ha ordinato altresì di arretrare ad almeno 50 cm dal confine
– l'eleagno,
– il ligustro giapponese e
– uno dei due ligustri a foglie ovali.
Per il resto l'azione è stata respinta. Ai convenuti il Pretore ha fissato un termine di 40 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per ottemperare alle ingiunzioni, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese (comprese quelle peritali) di fr. 13 237.70 sono state poste per due terzi a carico dell’attrice e per il rimanente a carico di AP 1 e AP 2 in solido, con obbligo per l’attrice di rifondere ai convenuti fr. 700.– per ripetibili ridotte.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 6 settembre 2004 per ottenere che dall'ordine di potatura siano tolti
– il calicanto,
– il ligustro giapponese,
– i due laurocerasi
e che il ligustro giapponese non sia toccato dall'ordine di arretramento. Essi chiedono inoltre che non sia fissato loro alcun termine di esecuzione e che gli oneri processuali con le ripetibili siano posti a carico dell'attrice, riformando il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 19 ottobre 2004 la AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. L'appellabilità di una sentenza dipende dal valore della domanda, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle cause relative a servitù e rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC). In concreto il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 14 000.– (sentenza impugnata, consid. 11 e dispositivo n. 2). Le domande dell'attrice essendo rimaste immutate dalla petizione fino al memoriale conclusivo, la proponibilità dell'appello è dunque data (fr. 8000.–: art. 36 cpv. 1 LOG). Non è data invece quella di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale contro l'attuale sentenza (il valore minimo elevandosi in tal caso a fr. 30 000.–: art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), tanto meno ove si pensi che in appello rimane contenziosa solo la potatura di quattro piante e l'arretramento di una.
2. Gli appellanti instano preliminarmente perché questa Camera disponga un nuovo sopralluogo, oltre a quelli già esperiti dal Pretore il 10 luglio 2001 (cartella verde “verbali” con fotografie) e dai due periti giudiziari (cartella gialla “perizia”). La richiesta è di per sé proponibile (art. 322 lett. a, che rinvia all'art. 88 lett. a CPC), ma le fotografie e le planimetrie agli atti chiariscono già in modo eloquente la situazione dei luoghi, di modo che una nuova ispezione non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo ai fini del giudizio. Al memoriale di appello i convenuti accludono inoltre nove fotografie “intese a documentare, come al di là della denominazione scientifica data alle piante, le stesse con il passare dei decenni hanno assunto morfologie e forme proprie di cui bisogna necessariamente tenere conto” (memoriale, pag. 3 in fondo, punto 1). Tali documenti non sarebbero ricevibili, vigendo in appello il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Comunque sia, anche tenendo conto delle fotografie in questione l'esito dell'attuale giudizio – come si vedrà in appresso – non muta. Giova procedere dunque senza indugio all'esame del ricorso.
3. Il Pretore ha accertato, all'appoggio della perizia giudiziaria commissionata al giardiniere __________, che su una fascia di terreno lunga circa 28 m e larga 8 m, a confine con la particella dell'attrice, si trovano sul fondo dei convenuti 20 piante: due nespoli giapponesi, quattro meli, due ligustri a foglie ovali, un eleagno, un calicanto, un ligustro giapponese, tre laurocerasi, un melograno, due prugni, una forsizia, un pesco e un frassino. Ciò premesso, egli ha catalogato tali piante come segue:
– alberi d'alto fusto (art. 155 LAC): frassino;
– alberi da frutta (art. 156 LAC): nespolo giapponese, prugno, pesco, melo, melograno;
– piante da siepe (art. 139 e 140 LAC): ligustri, eleagno, calicanto, lauroceraso, forsizia.
Gli alberi d'alto fusto dovendo tenersi a 8 m “dalle abitazioni, orti, giardini e vigne” e a 6 m “dagli altri fabbricati e fondi coltivi”, il Pretore ha rilevato che il frassino, posto a 30 cm dal confine e a 4.73 m dallo stabile dell'attrice, sarebbe stato da allontanare. Se non che, al momento in cui l'attrice ne aveva chiesto la rimozione, l'albero aveva già dieci anni ed era subentrata ormai la tolleranza decennale dell'art. 160 LAC. Ch'esso fosse all'origine di immissioni eccessive (ombra, umidità), non risultava, di modo che l'allontanamento non poteva entrare in linea di conto nemmeno in applicazione degli art. 679 e 684 CC.
Gli alberi da frutta dovendo tenersi, come i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta, a 4 m da “abitazioni, orti, giardini e vigne” e a 3 m “dagli altri fabbricati e fondi coltivi” (salvo i peschi, per i quali bastano 2 m), il Pretore ha reputato che tutte le piante
elencate dianzi rispettassero in concreto la distanza minima prevista dalla legge. Un loro spostamento non entrava dunque in linea di conto.
Le siepi vive dovendo tenersi (tranne quelle di gelsi) a 50 cm dal fondo vicino e non potendosi erigere più di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto (art. 140 cpv. 3 LAC), il Pretore ha accertato che nella fattispecie tutte le piante da siepe, salvo uno dei tre laurocerasi, superano l'altezza massima fissata dalla legge. Dato però che l'art. 25 cpv. 2 del regolamento edilizio del Comune di __________, applicabile in virtù dell'art. 143 LAC, consente di tenere siepi fino a 2 m d'altezza, il Pretore ha ordinato la potatura fino a 2 m dell'eleagno, dei due ligustri a foglie ovali, del calicanto, del ligustro giapponese, di due laurocerasi e della forsizia, soggiungendo che tale maggiore altezza non risultava provocare immissioni lesive dell'art. 679 o dell'art. 684 CC. Egli ha ordinato inoltre l'allontanamento a 50 cm dal confine di uno dei due ligustri a foglie ovali, dell'eleagno e del ligustro giapponese, posti a distanza insufficiente, ricordando che le siepi non beneficiano della tolleranza decennale prevista dall'art. 160 LAC.
4. Secondo gli appellanti il Pretore avrebbe dovuto respingere la petizione anche per quanto riguarda il calicanto, il ligustro giapponese e i due laurocerasi, giacché in concreto tali piante non formano una siepe, cioè uno schermo arboreo tenuto reciso, ma sono state messe a dimora singolarmente e sono state lasciate crescere naturalmente. Svettarle anche solo a 2 m d'altezza significherebbe eliminarle. Per di più – proseguono i convenuti – il calicanto non è una pianta da siepe, mentre esigere l'arretramento di appena 10 cm dal confine del ligustro giapponese (alto 9 m) sarebbe un provvedimento sproporzionato. Ad ogni buon conto gli appellanti contestano che le siepi non beneficino della tolleranza decennale dell'art. 160 LAC e affermano che il termine di 40 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza loro assegnato dal Pretore per eseguire gli ordini è irragionevole, le piante potendo essere mondate o spostate solo durante alcuni periodi dell'anno, per tacere del fatto che l'attrice nemmeno aveva prospettato termine di sorta. Infine gli appellanti censurano il dispositivo della sentenza impugnata sugli oneri processuali e le ripetibili, rimproverando all'attrice di avere rifiutato in pendenza di causa una transazione proposta dal Pretore (che anticipava ampiamente l'esito del giudizio) e di avere cagionato così spese frustranee, a cominciare da quelle peritali, per poi risultare “in pratica perdente su tutta la linea”.
5. Litigiosi rimangono, in appello, la potatura e l'arretramento di piante che il Pretore ha definito “da siepe”. Gli appellanti non contestano di dover ridurre a 2 m d'altezza l'eleagno, i due ligustri a foglie ovali e la forsizia, né di dover arretrare a 50 cm dal confine l'eleagno medesimo e uno dei due ligustri a foglie ovali (posto a 15 cm dal confine). Contestano – come detto – di dover ridurre all'altezza di 2 m anche il calicanto, un ligustro giapponese e i due laurocerasi, come pure di dover arretrare il ligustro giapponese a 50 cm dal confine. Ora, l'ordine di potatura e di arretramento impartito dal Pretore si fonda non su norme del diritto privato (in particolare l'art. 139 cpv. 1 LAC relativo alle distanze da confine, rispettivamente l'art. 140 cpv. 3 LAC circa l'altezza massima delle siepi), bensì su una disposizione (art. 25 cpv. 2) contenuta nel regolamento edilizio del Comune di __________, del 21 giugno 1982, secondo cui “le siepi sono ammesse con 50 cm di arretramento dal confine fino ad un'altezza di 2 m; ove risultassero di ostacolo alla visibilità l'altezza non può superare 0.90 m” (‹www.locarno.ch/body/Leggi/pdf_leggi/700-1.pdf›). Gli art. 143 e 168 LAC prescrivono in effetti che i regolamenti comunali e le norme dei piani regolatori, così come ogni altra disposizione di polizia edilizia o sanitaria contenuta in regolamenti locali, “prevalgono a qualsiasi disposizione di diritto privato”. La questione è di sapere dunque, in primo luogo, se il Pretore fosse abilitato a emanare ordini ispirati a norme del diritto amministrativo.
Il problema non è stato trattato finora da questa Camera, ma una prassi consolidata esiste in un settore analogo a quello delle distanze di siepi e piantagioni, segnatamente in materia di distanze di nuove fabbriche. Anche in tale ambito le norme contenute in regolamenti edilizi e piani regolatori prevalgono ormai su qualsiasi disposizione del diritto privato (art. 102 LAC e 51 LE). Nondimeno la giurisprudenza riconosce alle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori doppia valenza, pubblica e privata. Trattandosi di far rispettare le distanze minime di nuovi edifici, essa si è sempre attenuta così al principio delle due giurisdizioni parallele: l'una amministrativa e l'altra civile (Rep. 1994 pag. 324 consid. 3 con rinvii, 1996 pag. 180 consid. 1). Adito con un'azione petitoria o possessoria, il giudice civile applica le norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori nello stesso modo e con gli stessi criteri cui fa capo l'autorità amministrativa, non scostandosi senza particolari motivi di natura viciniale da un'eventuale decisione dell'autorità amministrativa, sempre che una decisione di tale autorità già esista (sentenza del Tribunale federale 5C.67/2001 del 4 aprile 2001, consid. 3). Nel caso in rassegna vale lo stesso ragionamento: chiamato a statuire su un'azione petitoria o possessoria, il giudice civile procede alla stessa stregua. In concreto il Pretore era abilitato perciò a statuire. Che l'una o l'altra parte si fosse già rivolta all'autorità amministrativa non risulta, né è preteso nell'appello. A ragione dunque il Pretore ha fatto capo egli medesimo al regolamento edilizio comunale, applicandolo come diritto cantonale privato.
6. Nel merito gli appellanti affermano che le quattro piante litigiose non appartengono ad alcuna siepe, ma sono state “messe a dimora singolarmente” e che non sono mai state coltivate né mantenute recise. Il primo giudice si è fondato effettivamente sul presupposto che le siepi possano solo essere formate da piante “da siepe” (tanto da domandarsi se il calicanto sia tale o no: sentenza impugnata, consid. 3). Il regolamento edilizio del Comune di __________ non prevede tuttavia nulla del genere. E una simile interpretazione degli art. 139 e 140 LAC non è corretta.
a) Questa Camera ha avuto occasione di ricordare, ancora nell'aprile del 2003, che una “siepe viva” (nel senso degli art. 139 e 140 LAC) è una piantagione a sviluppo lineare destinata, pur con possibili varchi e aperture, a circoscrivere o a chiudere fondi, a delimitare terreni o a schermare la vista (RtiD I-2004 pag. 492 consid. 4). Essa non è tale per il genere di piante che la compongono, bensì per la funzione cui è destinata. Certo, una “siepe viva” è formata per lo meno da arbusti. Una semplice fila di vegetali erbacei non è sufficiente sotto questo profilo (e non soggiace dunque a distanze), nemmeno ove fosse destinato a demarcare un fondo (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière délimité par la législation fédérale et comparé à d'autres droits cantonaux, Losanna 1991, pag. 646 n. 1476). D'altro lato una “siepe viva” non dev'essere formata necessariamente da arbusti o da soli arbusti. Può anche essere composta di piante d'alto fusto, come la tuia (RtiD I-2004 pag. 492 consid. 4), il cipresso o il pino (v. Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137 lett. A).
b) Nella fattispecie il Pretore ha accertato che le piante da lui catalogate “da siepe” sono “posate e mantenute in modo tale da costituire un folto schermo divisorio” (sentenza impugnata, consid. 3 in fine). Quest'ultima circostanza non è contestata nemmeno dagli appellanti. Esaminando la planimetria acclusa alla perizia del giardiniere __________ si nota in effetti che a ridosso del confine con la particella n. 2364 sono sostanzialmente allineati, da ovest verso est, un ligustro a foglie ovali, un eleagno (a circa 1 m dal ligustro), un calicanto (a circa 2.5 m dall'eleagno), il ligustro giapponese (a un paio di metri dal calicanto) e un lauroceraso (a un paio di metri dal ligustro). Dopo un'apertura di circa 6 m, per altro coperta da una fila “avanzata” di tre piante da frutta a 4.5 – 5 m dal confine, la serie riprende con un secondo lauroceraso, un terzo lauroceraso (a 1.5 m dal secondo) e una forsizia (a un paio di metri dal terzo lauroceraso). Le quattro piante oggetto dell'appello fanno parte di tale insieme. E si tratta di piante non cresciute spontaneamente, bensì disposte lungo il confine con lo scopo di creare quel “folto schermo divisorio” constatato dal Pretore. Del resto, anche le altre piante (che non fanno parte della siepe) censite dal primo giudice si trovano distribuite sulla sola fascia di terreno a confine con la particella n. 2364, mentre il resto del terreno attiguo allo stabile dei convenuti è libero da vegetazione. Ciò non è manifestamente dovuto a casualità.
c) Nella sua perizia del 2 maggio 2002 il giardiniere __________ opina che solo il ligustro a foglie ovali si presta espressamente per la creazione di siepi, mentre in concreto le altre piante “formano una piantagione di schermo mista, che non veniva potata regolarmente all'infuori di qualche taglio di ringiovanimento e il taglio dei rami sporgenti oltre il confine”. A suo avviso “le piante lasciate crescere in questi anni liberamente vennero piantate non con la funzione di siepe, ma come una cornice di abbellimento con differenti cespugli ornamentali e piante da frutta” (referto, risposta n. 1 in fine). Tale punto di vista non è sostenibile. Contrariamente a quanto crede il perito, una siepe nel senso degli art. 139 e 140 LAC non deve consistere necessariamente di arbusti che si adattino “espressamente” allo scopo, ma può essere composta anche – come si è spiegato – di alberi d'alto fusto. Giuridicamente poi non esiste alcuna “piantagione di schermo mista”: una siepe è tale o non è tale. Se è tale, deve rispettare le norme sulle distanze e le altezze previste dalla legge (anche se il proprietario si rifiuta di mondarla ogni anno, in violazione dell'art. 140 cpv. 1 LAC, rispettivamente dell'art. 30 cpv. 3 del regolamento edilizio del Comune di __________). Se non è tale, le singole piante devono rispettare le norme sulle distanze che le riguardano partitamente. Si seguisse l'opinione del perito, un proprietario potrebbe piantare una siepe e lasciarla crescere liberamente invocando la giustificazione dello “schermo misto”, ciò che non sarebbe ammissibile. Quanto alle funzioni decorative evocate dal perito, basta osservare le fotografie accluse all'appello per notare già di primo acchito che la vegetazione in rassegna non ha nulla di ornamentale, ma assolve la funzione di “folto schermo divisorio” constatata dal Pretore.
d) Accertato che le quattro piante oggetto dell'appello sono parte di quanto sarebbe dovuta essere una siepe, a ragione il Pretore ha ingiunto ai convenuti di attenersi alle norme sulle distanze da confine (0.50 m) e sulle altezze (2 m) cui soggiacciono le siepi nel regolamento edilizio comunale. Gli appellanti reputano sproporzionato dover recidere alberi alti ormai 9 m (come il ligustro giapponese e uno dei laurocerasi), ma di ciò possono solo rimproverare sé medesimi, giacché il proprietario di una siepe non può invocare la sua propria inadempienza nella manutenzione annua per mettere il vicino di fronte al fatto compiuto. I convenuti insorgono anche contro l'ordine di arretrare il ligustro giapponese a 50 cm dal confine, definendolo a sua volta sproporzionato; così argomentando, essi dimenticano tuttavia che non esiste sanatoria in materia di distanze da confine all'infuori della tolleranza decennale regolata dall'art. 160 LAC. La quale non si applica alle siepi, come sottolinea a ragione il Pretore (Rep. 2000 pag. 175 n. 18). Gli appellanti censurano quest'ultima giurisprudenza, menzionando il dissenso di Scolari (op. cit., pag. 663 n. 1479), ma la questione è senza portata pratica, giacché in concreto il ligustro giapponese non aveva dieci anni d'età nemmeno al momento in cui il perito Benicchio ha stilato il proprio referto (tabella a pag. 4). Ne segue che, in definitiva, né l'ordine di potatura né quello di arretramento impartiti dal Pretore risultano criticabili. Onde l'inconsistenza dell'appello.
7. Si aggiunga che l'esito del giudizio non cambierebbe neppure ove si considerassero le quattro piante in contesa come estranee al concetto di siepe, seguendo la tesi esposta dagli appellanti. Tanto per cominciare nessuna di tali piante aveva, nemmeno al momento in cui il giardiniere __________ ha redatto la perizia, dieci anni di età (referto, pag. 4), sicché la tolleranza dell'art. 160 LAC non sarebbe entrata in linea di conto. Ogni pianta avrebbe dovuto rispettare perciò le distanze enunciate dall'art. 30 del regolamento edilizio comunale, il quale è così formulato:
¹ Giusta l'art. 16bis LE le distanze previste dalla LAC (art. 155 e 156) sono così modificate:
a) non è permesso di piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto non fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 6 m dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 4 m dagli altri fabbricati e fondi coltivi;
b) gli altri alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezzo fusto possono essere piantati alla distanza minima di 3 m dalle abitazioni, orti, giardini e vigne e di 2 m dagli altri fabbricati e fondi coltivi.
Per i peschi basta la distanza di 2 m.
c) per il resto si applicano le distanze e le norme della LAC.
² Il Municipio può procedere a delle piantagioni osservando una distanza di almeno 2.50 m dai caseggiati. Quelle esistenti potranno essere rinnovate anche se si trovano a minor distanza.
³ Le piantagioni in genere e le siepi dovranno essere tagliate e rimondate ogni anno, affinché siano conservate nelle distanze ed altezze previste dal presente regolamento.
Il Municipio può ordinare al proprietario il taglio delle siepi o dei rami che invadono l'area pubblica.
Il regolamento non enuncia criteri per distinguere tra “piante ornamentali di mezzo fusto” (cpv. 1 lett. b) e alberi di alto fusto (cpv. 1 lett. a). L'art. 30 testé citato ricalcando nella sua redazione gli art. 155 e 156 LAC, giova ricorrere pertanto ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza in relazione a questi due ultimi articoli. Ora, in una sentenza di principio emanata il 16 giugno 1955 la Camera civile di appello ha stabilito che determinante per distinguere “piante ornamentali di mezz'asta” (art. 156 LAC) da alberi di alto fusto (art. 155 LAC) è l'altezza normalmente raggiungibile dalla pianta nella zona in questione (consid. 6 pubblicato in: Rep. 1955 pag. 391; sentenza menzionata anche da Scolari, op. cit., pag. 670 n. 1486 e pag. 671 n. 1487, oltre che da Jacomella/Lucchini, op. cit., nota 1 di pag. 137). La “mezz'asta” è una misura corta, valutabile in 2 o 3 m al massimo. Ne deriva – ad esempio – che una palma suscettibile di crescere fino a 8 o 10 m d'altezza appartiene alla categoria degli alberi d'alto fusto.
L'art. 30 del citato regolamento comunale non deroga invece all'art. 157 LAC, che riguarda le distanze applicabili agli alberi da frutta di basso fusto e agli “arbusti ornamentali”. Nel solco della giurisprudenza evocata dianzi gli “arbusti ornamentali” si distinguono nondimeno dalle “piante ornamentali di mezz'asta” per il fatto di non eccedere normalmente, nella zona in cui crescono, i 2 m d'altezza (Scolari, op. cit., pag. 671 n. 1488). L'interpretazione dell'art. 157 LAC si scosta così da quella che governa l'art. 892 del Codice civile italiano, secondo cui “agli arbusti non può applicarsi la distanza stabilita per gli alberi, ancorché i rami attingano alle altezze previste per questi ultimi” (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, Milano 1993, nota 1 in fine ad art. 892).
a) Il calicanto è di per sé un arbusto ornamentale. Potrebbe ricadere quindi nelle previsioni dell'art. 157 LAC cui il regolamento edilizio del Comune di __________ – come si è visto – non deroga. Sta di fatto che nel Locarnese un simile vegetale può superare agevolmente 2 m d'altezza, ove appena si consideri che quello in oggetto raggiungeva 3 m già al momento in cui lo ha inventariato il perito __________ (referto, pag. 4). E un calicanto adulto può raggiungere finanche i 5 m d'altezza (‹www.gemeinde.meran.bz.it/giardinerie/piante/p143.htm›). Esso trascende perciò la categoria del mero “arbusto ornamentale” nel senso dell'art. 157 LAC. Può essere equiparato solo a piante ornamentali di mezz'asta, se non ad alberi d'alto fusto.
Il ligustro giapponese e il lauroceraso sono piante ornamentali che possono eccedere senza problemi, da parte loro, i
6 m d'altezza, tant'è che il ligustro giapponese e uno dei laurocerasi censiti dal giardiniere __________ raggiungevano 9 m già al momento della perizia (tabella a pag. 4). Esclusa la loro catalogazione come “arbusti ornamentali”, essi possono essere assimilati solo alle piante ornamentali di mezz'asta o – molto più verosimilmente – agli alberi d'alto fusto.
b) Ne segue che, si considerassero le quattro note piante come messe a dimora singolarmente (estraniandole dal concetto di siepe), la situazione risulterebbe addirittura più svantaggiosa per gli appellanti, i quali dovrebbero arretrare tutte e quattro le piante – nell'ipotesi a loro più favorevole (“piante ornamentali di mezzo fusto”) – fino a 3 m dal confine. L'art. 30 cpv. 1 lett. b del regolamento edilizio comunale prevede infatti che le “piante ornamentali di mezzo fusto” devono tenersi a 3 m da “abitazioni, orti, giardini e vigne”. Trattandosi di zone abitate, si considera “giardino” il terreno libero abitualmente attorno alla casa (Scolari, op. cit., pag. 671 n. 1489). La distanza va misurata perciò dall'estremità del giardino fino al centro del tronco alla base dell'albero (Scolari, op. cit., pag. 672 n. 1490; Jacomella/Lucchini, op. cit., pag. 140 in alto). Il metodo adottato dal Pretore nel caso del frassino e degli alberi da frutta (consid. 7) – al cui proposito la sentenza non è stata appellata – è doppiamente erroneo. Intanto perché alla distanza di alberi d'alto fusto o da frutta si applica a __________ l'art. 30 del regolamento edilizio comunale, non gli art. 155 e 156 LAC. In secondo luogo perché la distanza minima va misurata non dalle abitazioni, ma – ove esista un terreno circostante – dal confine del giardino. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, in materia di potatura e arretramento l'appello dei convenuti si rivela privo di consistenza.
8. I convenuti lamentano inoltre che il termine di 40 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza loro impartito dal Pretore per eseguire gli ordini di potatura e di arretramento è irragionevole, sia perché le piante possono essere mondate o spostate solo durante alcuni periodi dell'anno, sia perché l'attrice nemmeno aveva chiesto l'assegnazione di un termine (art. 86 CPC). La doglianza non manca di sorprendere ove appena si pensi che, non avesse il primo giudice fissato un termine per il rispetto degli ordini, i convenuti dovrebbero ottemperare al pronunciato – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – non 40 giorni, ma immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Privo di qualsiasi interesse giuridico, in proposito l'appello non merita ulteriore approfondimento.
9. Da ultimo gli appellanti insorgono contro il dispositivo della sentenza impugnata sugli oneri processuali e le ripetibili (due terzi a carico dell'attrice, il resto a carico loro, con diritto di riscuotere
un'indennità per ripetibili ridotte). Il Pretore ha motivato tale chiave di riparto con l'argomento “che in merito alle loro domande principale e subordinata, nel loro complesso, le richieste petizionali risultano accolte in misura comunque limitata, sia per quanto attiene al numero di piante interessate, sia per la misura dell'arretramento imposto, sia per la proporzione della mondatura (sino a 2 m anziché sino a 1.25 m come postulato)”. Gli appellanti
obiettano che la controparte ha rifiutato in pendenza di causa una transazione proposta dal Pretore (che anticipava ampiamente l'esito del giudizio), cagionando spese frustranee, a cominciare da quelle peritali, per poi risultare “in pratica perdente su tutta la linea”. Chiedono perciò che la tassa di giustizia (fr. 800.–) e le spese (fr. 13 237.70) siano addebitate interamente all'attrice e che quest'ultima sia condannata a rifondere loro un'indennità di fr. 2100.– per ripetibili.
a) Secondo l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è soccombenza reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può procedere a una suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, a carico di chi le ha provocate (cpv. 3). Nella fissazione e nella suddivisione delle spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce ad ogni modo di notevole latitudine, sicché il suo dispositivo può essere appellato solo per eccesso o abuso di apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel caso in esame i convenuti criticano l'operato del Pretore, ma non accennano a eccesso o abuso di sorta. Ciò basterebbe per dichiarare l'appello carente di motivazione, e come tale irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
b) Si volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. Gli appellanti non si confrontano – come detto – con la motivazione del Pretore (sentenza impugnata, consid. 13). Rimproverano all'attrice di non avere accettato la transazione proposta dal Pretore in esito al sopralluogo del
10 luglio 2001, accordo che avrebbe permesso di comporre la lite evitando anni di processo. Il fatto è che, contrariamente a quanto credono gli appellanti, una parte non può essere sanzionata in materia di spese e ripetibili solo perché ha rifiutato di transigere. Salvo estremi di temerarietà o di manifesta ingiustizia (art. 152 CPC), chi adisce un tribunale esercitando i suoi diritti assume la responsabilità dei propri atti e risponderà per finire dei costi processuali secondo il principio della soccombenza (sopra, lett. a). Non può tuttavia essere penalizzato solo perché ha rifiutato un accordo e ha insistito per ottenere la sentenza. Affermare il contrario significherebbe ledere la garanzia della via giudiziaria consacrata dall'art. 29a Cost.
10. Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.