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Incarto n. |
Lugano, 18 febbraio 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d’appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nelle cause DI.2002.482 (modifica di sentenza di divorzio) e DI.2002.501 (misure provvisionali in pendenza di modifica) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanza (“petizione”) del 10 luglio 2002 da
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__________
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contro |
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__________, __________, __________ (Ontario, Canada) (patrocinata dall'avv. __________) in sostituzione processuale delle figlie __________ (1986) e __________ (1989), |
come pure nelle cause DI.2002.621 e DI.2003.754 (trattenute di stipendio) della medesima Pretura introdotte dalla convenuta nei confronti dell'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 febbraio 2004 presentato da __________ contro il giudizio unico (decreto di stralcio e sentenza) emesso il 21 gennaio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 gennaio 1999 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto in luogo e vece del Pretore il matrimonio contratto il 29 agosto 1981 a __________ (Ontario, Canada) da __________ (1958), cittadino italiano, e __________ (1957), cittadina canadese. Secondo la convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice le figlie __________, nata il __________ 1986, e __________, nata il __________ 1989, sono state affidate alla madre. Il padre si è impegnato a versare per ognuna di loro un contributo alimentare di
fr. 380.– mensili indicizzati, più gli assegni familiari. Il 30 aprile 1999 __________ si è risposato a __________ con __________ (1970), cittadina polacca, dalla quale ha avuto i figli __________, nato il __________, e __________, nato __________.
B. Il 10 luglio 2002 __________ ha convenuto __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché il contributo in favore di __________ e __________ fosse soppresso già in via cautelare, con effetto immediato, sostenendo di non potervi più far fronte. La convenuta ha eccepito anzitutto l'incompetenza per territorio del giudice adito e nel merito ha proposto di respingere l'azione. L'eccezione di incompetenza è stata respinta dal Pretore con decreto dell'11 marzo 2003, passato in giudicato. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 25 luglio 2003 le parti hanno mantenuto le loro conclusioni. Statuendo il 21 gennaio 2004, il Pretore ha respinto l'azione e ha posto la tassa di giustizia di
fr. 500.– con le spese a carico di __________, senza assegnazione di ripetibili alla convenuta, “stante la verosimile impossibilità d'incasso” (inc. __________). Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il procedimento cautelare è stato stralciato dai ruoli (inc. __________).
C. Nel frattempo, il 6 settembre 2002, __________ si è rivolta essa medesima al Pretore per ottenere l'immediata trattenuta di fr. 763.– mensili (pari al contributo alimentare per le due figlie) dallo stipendio dell'ex marito. Con decreto cautelare del 9 settembre 2002, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ AG di __________, datrice di lavoro di __________, di riversare direttamente a __________ la somma di fr. 763.– mensili, deducendola dal salario del dipendente. All'udienza del 15 ottobre 2002 __________ ha chiesto che la trattenuta fosse revocata senza indugio. Statuendo nuovamente in via cautelare “nelle more istruttorie”, con decreto dell'11 marzo 2003 il Pretore ha ridotto l'ammontare della trattenuta a fr. 508.– mensili (inc. __________).
D. Nel maggio del 2003 __________ ha perduto l'impiego presso la __________, sicché con istanza del 13 ottobre successivo __________ ha instato perché la trattenuta di fr. 508.– mensili fosse applicata all'indennità di disoccupazione riscossa dall'ex marito. Con decreto cautelare del 16 ottobre 2003, emesso inaudita parte, il Pretore ha accolto la richiesta e ha ordinato alla Cassa di disoccupazione __________, __________, di riversare l'importo di fr. 508.– mensili direttamente a __________. All'udienza del 6 novembre 2003 __________ ha proposto di revocare subito la trattenuta e alla discussione finale, che ha avuto luogo seduta stante, le parti si sono riconfermate nei rispettivi punti di vista. Giudicando il 21 gennaio 2004 contestualmente all'azione di modifica introdotta da __________ (sopra, lett. B), il Pretore ha accolto la domanda di trattenuta, portandone anzi l'importo a
fr. 760.– mensili con effetto immediato. La procedura parallela è stata stralciata dai ruoli. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico di __________, senza attribuzione di ripetibili a __________, “stante la verosimile impossibilità d'incasso”. Entrambe le parti sono state poste, una volta ancora, al beneficio dell’assistenza giudiziaria (inc. __________).
E. Contro il giudizio unico con cui il Pretore ha respinto l'azione di modifica intentata da __________, stralciando dai ruoli il procedimento cautelare, e ha accolto la trattenuta di stipendio postulata da __________ il 13 ottobre 2003, stralciando dai ruoli l'analoga procedura inoltrata il 6 settembre 2002, __________ ha presentato appello il 2 febbraio 2004. Egli propone che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la sua azione di modifica sia accolta, il contributo alimentare per le figlie __________ e __________ sia soppresso, la trattenuta di stipendio sia revocata e il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Quanto alla trattenuta di stipendio, in specie, egli ne chiede la revoca immediata già in via cautelare. Anche per la procedura di ricorso, infine, egli sollecita il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. La legittimazione di __________ a chiedere la soppressione del contributo alimentare per le figlie nate dal primo matrimonio è pacifica (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 7 in fine ad art. 286). Meno evidente è la legittimazione passiva di __________. Sotto l'egida del vecchio diritto del divorzio questa Camera si atteneva al principio per cui una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio – anche solo sul contributo alimentare per un figlio minorenne – andasse promossa contro l'ex coniuge. Benché al figlio la dottrina riconoscesse la facoltà di intervenire a tutela dei propri interessi, convenuto rimaneva l'ex coniuge, non il figlio. La Camera non aveva mancato di ricordare che, secondo Hegnauer, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul solo contributo per un figlio minorenne, occorreva convenire il figlio stesso. Tale opinione però appariva isolata e senza alcun conforto giurisprudenziale (Rep. 1997 pag. 118 consid. 4).
Con l'entrata in vigore del nuovo diritto – e all'azione in esame si applica la legge nuova (art. 7a cpv. 3 tit. fin. in fine CC) – il quadro giuridico si è chiarito. Per tutto quanto riguarda i figli l'art. 134 cpv. 2 CC rinvia ora alle norme sugli effetti della filiazione, in specie all'art. 286 CC. Di conseguenza, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul contributo alimentare per figli minorenni, il genitore obbligato non deve più convenire l'altro genitore, bensì il figlio stesso (Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 ad art. 286 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 52 ad art. 134 CC). Tutt'al più l'azione può essere diretta contro il genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale sul figlio, ma solo come sostituto processuale del minorenne (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997,
n. 63 ad art. 286 CC). Con tale precisazione, in concreto la legittimazione passiva di __________ può reputarsi data.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che, giusta l'art. 286 CC (cui rinvia, come detto, l'art. 134 cpv. 2 CC), il contributo di mantenimento in favore di un figlio minorenne può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa e se il cambiamento è duraturo. Ciò premesso, egli ha accertato che al momento del divorzio (gennaio del 1999) l'attore riceveva uno stipendio di fr. 3100.– lordi tredici volte l'anno, pari a fr. 3358.– mensili, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1988.–. Al momento del giudizio (gennaio del 2004) egli riscuoteva indennità di disoccupazione per circa fr. 3300.– netti mensili, più gli assegni familiari per __________, __________ e __________ (in media fr. 511.80 mensili), cui si aggiungevano ancora fr. 1011.– mensili di assegno familiare integrativo, onde un'entrata complessiva di oltre fr. 4820.– mensili. A mente del Pretore, inoltre, la seconda moglie avrebbe potuto agevolmente guadagnare, per esempio con un lavoro di portineria, fr. 1800.– netti mensili pur accudendo ai due figli. In tali condizioni il fabbisogno familiare di fr. 4609.– mensili (fabbisogno minimo dei coniugi fr. 3089.–, fabbisogno dei due figli fr. 760.– ciascuno) risultava ampiamente coperto e lasciava ampio margine all'istante per onorare i contributi in favore di __________ e __________ pattuiti nella convenzione sugli effetti del divorzio.
Il Pretore ha continuato rilevando che, in ogni caso, si facesse anche astrazione dall'attività potenziale della seconda moglie, in concreto l'istante è senza dubbio in grado di guadagnare da sé solo fr. 4000.– netti mensili, come quando era alle dipendenze della __________. Nulla lascia supporre infatti – egli ha soggiunto – che a 45 anni l'interessato non abbia modo di trovare un'occupazione analoga, tanto meno ove si consideri che non risulta nemmeno essersi attivato nella ricerca di un lavoro. E con un reddito di fr. 4000.– netti mensili l'istante può, anche rinunciando al guadagno della seconda moglie, far fronte ai suoi impegni verso le figlie del primo matrimonio (fr. 4000.– più fr. 511.80 più fr. 1011.– dedotti fr. 4609.– gli lascerebbero fr. 913.80 mensili). La situazione economica di lui – ha soggiunto il Pretore – non è quindi peggiorata rispetto al momento del divorzio. Quanto a __________ __________, essa percepisce (tra stipendio e indennità di disoccupazione) una media di fr. 1801.– netti mensili. Benché il costo della vita nel Canada sia inferiore di circa il 10% a quello svizzero, essa non ha quindi modo di contribuire al fabbisogno in denaro delle due figlie.
3. I presupposti che disciplinano la modifica di contributi alimentari per figli minorenni stabiliti in sentenze di divorzio (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia il noto art. 134 cpv. 2) sono già stati evocati dal Pretore (giudizio impugnato, pag. 3). In proposito non giova dunque ripetersi. Ora, per quanto riguarda la situazione economica dell'interessato nel gennaio del 1999, l'istante medesimo riconosce quanto ha accertato il primo giudice, ovvero che a quel tempo egli riceveva uno stipendio di fr. 3100.– mensili tredici volte l'anno e aveva un fabbisogno minimo di fr. 1988.–. Egli fa valere, nell'appello, che ciò gli lasciava una disponibilità mensile di fr. 1112.– (memoriale, pag. 9 in basso), ma disconosce che il Pretore ha finanche accertato una disponibilità di fr. 1370.– mensili (fr. 3358.– riportati su dodici mesi, meno fr. 1988.–). Per quel che è della propria condizione economica al momento del giudizio, l'appellante ribadisce che nel gennaio del 2004 le sue entrate assommavano a fr. 3300.– mensili (indennità di disoccupazione), come ha constatato il Pretore. E siccome, egli sostiene, il fabbisogno minimo di lui e della seconda moglie era di fr. 3289.– mensili (i fr. 3089.– calcolati dal Pretore, più fr. 200.– mensili di onere fiscale: appello, pag. 11), a fine mese gli rimarrebbe un saldo attivo di soli fr. 11.– mensili (fr. 3300.– meno fr. 3289.–). La sua situazione sarebbe quindi nettamente peggiorata rispetto al momento del divorzio.
4. In realtà l'appellante non si confronta con la motivazione del Pretore. Nel giudizio impugnato quest'ultimo ha sottolineato che l'istante ha, comunque sia, una capacità di reddito valutabile attorno ai fr. 4000.– mensili netti, cui si aggiungono gli assegni familiari per tre figli (in media fr. 511.80 mensili) e l'assegno integrativo di fr. 1011.– mensili, onde un reddito di fr. 5522.80 mensili. Dedotto da tale reddito il fabbisogno della famiglia (fr. 4609.– mensili), l'istante dispone ancora di fr. 913.80 mensili, sufficienti per erogare alle due figlie del primo matrimonio la somma pattuita di fr. 760.– mensili (fr. 380.– x 2). Certo, nell'appello l'istante asserisce che spettava alla controparte dimostrare la sua capacità di reddito (memoriale, pag. 11 nel mezzo), ma l'argomentazione cade nel vuoto. Dagli atti risulta che fino al giugno del 2003 l'istante guadagnava fr. 4000.– mensili alle dipendenze della __________. Egli non pretende che, a 45 anni, una qualsivoglia affezione o infermità gli precluda in tutto o in parte l'abilità lucrativa. Né dal fascicolo processuale si desume ch'egli abbia intrapreso sforzi apprezzabili per ritrovare un impiego consono. Del resto, in materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da una parte. Se quest'ultima ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare meglio dando prova di ragionevole impegno, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Nella misura in cui asserisce che la sua potenzialità di reddito sia inesistente o vada presunta tale per il solo fatto di essere iscritto ai ruoli della disoccupazione, l'appellante accampa pretesti. In proposito l'appello non merita altra disamina.
5. Per quanto riguarda il fabbisogno della nuova famiglia al momento del giudizio, il Pretore ha spiegato con chiarezza perché le imposte andassero escluse dal calcolo, in conformità a DTF 127 III 70 in alto. L'istante nulla obietta a tale motivazione, di modo che l'appello si rivela inconcludente. Quanto alla disponibilità mensile dell'istante, è vero che nel gennaio del 1999 essa ammontava a fr. 1370.– mensili, mentre nel gennaio del 2004 era scesa a fr. 153.80 (fr. 913.80 mensili, meno fr. 760.–). Si tratta di un peggioramento, tuttavia, che non impedisce il versamento del dovuto a __________ e __________. La questione potrebbe porsi in altri termini ove la convenuta fosse in grado, per reddito e sostanza, di sostentare sé stessa e le due figlie senza far capo a contributi alimentari. Invero l'appellante adombra anche tale eventualità (memoriale, pag. 13), ma la sua affermazione si esaurisce in sé stessa, giacché egli neppure indica quale sarebbe il reddito che la convenuta potrebbe concretamente ritrarre o quale sarebbe il fabbisogno in denaro delle due figlie nell'Ontario (memoriale, pag. 16 in fondo). Dolersi che __________ __________ non abbia documentato a sufficienza le sue entrate (memoriale, pag. 15 seg.) o che il costo della vita nel Canada sia di oltre il 10% inferiore a quello svizzero (memoriale, pag. 13) è pertanto infruttuoso. Quando poi lamenta l'accenno del Pretore alla clausola di indicizzazione prevista nella convenzione sugli effetti del divorzio ricordando che l'ex moglie non ha mai rivendicato alcun adeguamento al rincaro (memoriale, pag. 17), l'appellante trascura che il Pretore stesso, fissando l'importo della trattenuta di stipendio, si è limitato alla cifra originaria (fr. 380.– x 2). Anche su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.
6. La trattenuta di stipendio in sé, formante oggetto dei dispositivi
n. 1, 2, 3 e 4 del giudizio impugnato, non è censurata nei suoi presupposti. L'appellante assevera soltanto ch'essa va annullata poiché egli non ha mezzi sufficienti per versare i contributi litigiosi. Simile opinione, come detto, non può lontanamente essere condivisa. Ciò posto, occorre rilevare nondimeno che la procedura intesa all'emanazione di trattenute di stipendio – in favore di figli minorenni (art. 291 CC) o dell'ex coniuge (art. 132 cpv. 1 CC) – è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC). Essa culmina quindi con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC), non con “decreto”, come indica il Pretore. Anche la menzione delle parti nell'ingresso del giudizio appellato è fallace, poiché se è vero che __________ ha agito in qualità di istante nella causa volta alla modifica della sentenza di divorzio, egli ha avuto veste di convenuto nei procedimenti intesi alle trattenute di stipendio. E in tali procedimenti __________ nemmeno era parte. Convenute nell'azione di modifica o istanti nelle procedure di trattenuta salariale potevano essere solo le figlie (Hegnauer, op. cit., n. 10 ad art. 291 CC). Tutt'al più la madre ha agito, come titolare dell'autorità parentale, in veste di sostituta processuale delle minorenni (sopra, consid. 1). Le imprecisioni citate non hanno recato pregiudizio all'istante, che ha potuto difendersi in appello con piena cognizione di causa. Nondimeno, a futura memoria, una maggiore attenzione redazionale nella stesura dei giudizi appare opportuna.
7. L'emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto le richieste di effetto sospensivo e di provvedimenti cautelari contenute nell'appello.
8. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che a carico dell'istante è già stato emesso almeno un attestato di carenza beni, conviene soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. Né è il caso di assegnare ripetibili a __________, cui l'appello non è stato intimato. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'istante, essa non può essere accolta, dato che all'appello – inutilmente prolisso – mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag). La mancata notifica alla controparte ne è, del resto, ulteriore riscontro.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria