Incarto n.
11.2004.116

Lugano

26 marzo 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa n. 498.2001/R.34.2004 (protezione del figlio: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

 e  AP 1  ()

 (patrocinati dall'  PA 1, )

 

 

a

 

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'  PA 2 )

 

                                         riguardo alle loro relazioni personali con il figlio di lei

 

                                         L__________ (1997);                                         

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 settembre 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione

                                              emessa il 3 settembre 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ (1973) ed __________ (1974) si sono sposati a __________ (__________) l'8 febbraio 1997, ma si sono separati già nel maggio di quell'anno, quando il marito è tornato a vivere dai propri genitori a __________. Il 24 agosto 1997 è nato il figlio L__________. Una causa di divorzio promossa con petizione del 4 feb­braio 1998 da AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è stata stralciata dai ruoli con decreto del 19 maggio 1998, __________ essendo deceduto il 14 marzo 1998.

 

                                  B.   Il 7 settembre 2000 AP 1 e AP 2 si sono rivolti alla Delegazione tutoria di Lamone (ora Commissione tutoria regionale 5, Massagno) per vedersi riconoscere il diritto alle relazioni personali con l'abiatico L__________, richiesta cui AO 1 si è opposta. Con decreto cautelare del 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria ha accordato in via provvisionale il diritto di visita litigioso. Tale decreto è stato annullato tuttavia l'8 aprile 2002, su ricorso di AO 1, dall'autorità di vigilanza, la quale ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ di redigere una “perizia” sugli effetti che avrebbe potuto avere, per la crescita e lo sviluppo di L__________, il diritto di visita in questione. Il rapporto è stato consegnato all'autorità tutoria il 24 maggio 2002.

 

                                  C.   Sollecitata da AP 1 e AP 2, il 30 agosto 2002 la Commissione tutoria regionale ha sottoposto il medesimo quesito alla dott. __________ di __________, la quale ha consegnato il proprio parere il 14 novembre 2002. Un mandato conferito il 23 maggio 2003 dalla Commissione tutoria al Servizio sociale di Lugano perché verificasse la “situazione socio-ambien­tale del nucleo familiare della madre” è rimasto invece senza seguito, rifiutando AO 1 ogni forma di collaborazione. Dai ragguagli che il Servizio sociale ha assunto presso la docente di scuola è risultata in ogni modo l'immagine di un bambino intelligente e curioso, con rendimento e profitto scolastico buoni, pur se in perma­nente agitazione e con una certa aggressività verso i compagni.

 

                                  D.   Con decisione dell'8 aprile 2004 la Commissione tutoria regionale 5 ha conferito ai nonni paterni il diritto di incontrare L__________ per due ore, sotto sorveglianza, ogni ultimo sabato pomeriggio del mese, a decorrere dal 26 giugno 2004, nel punto d'incontro della __________ a __________. Il 22 aprile 2004 AO 1 è insorta contro tale decisione all'autorità di vigilanza, la quale statuendo il 3 settembre 2004 ha accolto il ricorso e annullato la decisione impugnata. La tassa di giustizia e le spese (fr. 200.– complessivi) sono state poste a carico di AP 1 e AP 2, tenuti a rifondere alla ricorrente fr. 400.– per ripetibili.

 

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 hanno presentato un appello del 23 settembre 2004 per ottenere l'annulla­mento della decisione stessa e la conferma di quella presa dalla Commissione tutoria regionale. Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2004 AO 1 propone di respingere l'appello.      

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le peculiarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure se altri motivi lo esigono, l'autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni (art. 273 cpv. 2 CC). In circostanze straordinarie il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a terzi, purché ciò serva al bene del figlio (art. 274a cpv. 1 CC). I limiti del diritto di visita posti ai genitori valgono in tal caso per analogia (art. 274a cpv. 2 CC). Competente per emanare “misure in merito alle relazioni personali” è l'autorità tutoria del domicilio del figlio, rispettivamente quella del luogo di dimora (art. 275 cpv. 1 CC). La decisione con cui tale autorità conferisce ai nonni un diritto alle relazioni personali con l'abiatico è, tecnicamente, una misura a protezione del figlio (SJ 118/1996 pag. 465 consid. 2).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza ha reputato che il caso in esame rientri di per sé nelle previsioni dell'art. 274a CC. Se non che – essa ha continuato – L__________ non ha mai conosciuto il padre e nemmeno ha mai avuto relazioni con i nonni paterni. In concreto non si tratterebbe pertanto di conservare un legame affettivo con la figura del padre scomparso, bensì di instaurare un rapporto nuovo, ciò che la legge non contempla. L'autorità di vigilanza ha osservato altresì che tanto il Servizio medico-psicologico di __________ quanto la dott. __________, incaricati di valutare i presumibili effetti delle visite sulla crescita e lo sviluppo del bambino, si sono dichiarati contrari alla richiesta dei nonni. Anzi, nel suo parere del 14 novembre 2002 la psicoterapeuta __________ ha sottolineato la necessità di tutelare L__________ da “situazioni di lacerazione che verrebbero a crearsi con l'imposizione di incontrare i nonni paterni nonostante la ferma opposizione della madre”. Sulla base di tali motivazioni l'autorità di vigilanza ha reputato così, per il bene del figlio, di annullare il diritto di visita accordato a AP 1 e AP 2 dalla Commissione tutoria regionale.

 

                                   4.   Gli appellanti affermano che l'unico referto da tenere in considerazione, poiché assunto nel rispetto delle norme di procedura, è quello della dott. __________. La quale ha espresso in primo luogo la necessità di aiutare AO 1 a “elaborare ed infine attuare la possibilità per Lorenzo di accedere a tutto quel bagaglio affettivo, cognitivo ed esperienziale che concerne la famiglia paterna”, riconoscendo un interesse preminente del figlio a conoscere i nonni paterni, senza scordare per ciò l'opposizione della madre. Secondo gli appellanti l'autorità di vigilanza ha privilegiato invece, senza sufficiente motivazione, l'atteggiamento ostruzionistico di AO 1, fondandosi sull'opinione della psicoterapeuta __________ solo laddove questa sottolinea la necessità di evitare a L__________ “situazioni di lacerazione quali ad esempio l'imposizione di incontrare i nonni nonostante la ferma opposizione materna”.

 

                                         Per gli appellanti l'autorità di vigilanza, anziché annullare la decisione della Commissione tutoria, avrebbe dovuto valutare l'opportunità di affiancare a AO 1 una figura educativa d'appoggio che aiuti quest'ultima a vincere l'avversione nei loro confronti e che agevoli L__________ nell'acquisire quel bagaglio di affetti e di relazioni da cui è stato finora escluso. Essi fanno notare altresì che le risultanze istruttorie dimostrano come la crescita di Lorenzo, il suo comportamento in casa e fuori e il suo rendimento scolastico siano del tutto normali e non presentino alcuna controindicazione alla conoscenza dei nonni. Gli appellanti chiedono pertanto di annullare la decisione impugnata, emessa senza tener conto del preminente interesse del bambino, in palese contrasto con l'art. 274a CC.

 

                                   5.   L'art. 273 cpv. 1 CC riserva, di principio, ai genitori il diritto alle relazioni personali con il figlio. In circostanze straordinarie tale prerogativa può nondimeno essere estesa anche ad altre persone, sempre che ciò serva al bene del figlio (art. 274a CC). Fra le circostanze straordinarie” la dottrina annovera, ad esempio, la morte di un genitore, circostanza che giustifica di concedere un diritto di visita a membri della famiglia del defunto, in particolare ai nonni, in modo da mantenere i legami di parentela con l'abiatico (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1991, n. 19 ad art. 274a CC). Quanto al bene del figlio, esso può risultare dal desiderio da lui espresso di rimanere in relazione con l'uno o l'altro parente, oppure dal fatto che il rapporto con tale persona gli trasmetta o rafforzi in lui un senso di protezione, fermo restando che ciò non deve avere effetti negativi su di lui (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ª edizione, pag. 110 n. 19.06). Solo il bene del bambino – in effetti – è determinante, non quello del genitore affidatario e nemmeno quello delle persone che desiderano intrattenere relazioni personali con il minorenne (Hegnauer in: Berner Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC).   

 

                                   6.   Nella fattispecie il primo requisito posto dall'art. 274a CC appare dato, ove appena si pensi che L__________ ha perduto il padre pre­maturamente. Più arduo è valutare se le relazioni con i nonni rispondano al bene di lui. La questione è delicata, tant'è che alla discussione del 16 maggio 2001 davanti alla Com­missione tutoria (dopo lo scambio degli atti scritti) i richiedenti medesimi avevano postulato l'assunzione di una perizia “tesa in particolare ad accertare, previo adeguato esame del piccolo, la disponibilità e l'interes­­se di questi secondo i suoi diritti della personalità a stabilire adeguate relazioni personali [con loro], accertando altresì ogni altra questione pertinente che il perito dovesse a tale scopo ritenere” (fascicolo della Commissione in: decisioni e verbali CTR 5). I pareri rilasciati poi dal Servizio medico-psicologico di Lugano, il 24 maggio 2002, e dalla dott. __________, il 14 novembre 2002 (quest'ultimo commissionato dall'autorità tutoria, la quale non aveva elementi sufficienti per decidere: fascicolo della Commissione, risoluzione del 30 agosto 2002 in: decisioni e verbali CTR 5) analizzano solo un aspetto del problema. Entrambi mettono in evidenza la necessità di evitare al bam­bino situazioni di conflitto, come pure pressioni esterne e lacerazioni potenzialmente nocive per il suo sviluppo “psico-affettivo”, ciò che potrebbe verificarsi nell'ipotesi in cui Lorenzo fosse obbligato a incontrare i nonni nonostante la risoluta opposizione della madre (parere del Servizio medico-psicologico, pag. 3; parere della dott. __________, pag. 2). Tale rilievo è evidente, ma non basta per decidere con cognizione di causa.

 

                                   7.   Dovendosi indagare quale sia il bene del figlio, occorre manifestamente tenere presenti – come rilevano il Servizio medico-psicologico e la psicoterapeuta __________ – i fattori suscettibili di compromettere stabilità ed equilibrio (SJ 118/1996 pag. 467 consid. 3d). D'altro lato però occorre inquisire e valutare anche i fattori positivi, che potrebbero contribuire al bene del figlio. Tale è il caso laddove il minorenne esprima il desiderio di conoscere un determinato parente e si constati che le relazioni con quel parente promuovano la stabilità e l'equilibrio di lui. In concreto non si tratta solo di richiamare il ruolo fondamentale che hanno i nonni nel tessere la storia della famiglia e nel conservarne l'identità, nel riallacciare il presente e il futuro al passato o nel trasmettere me­morie e storie vissute. Così come non ci si deve limitare, per altro, a evitare le conseguenze penalizzanti di ostacoli e rischi, realtà con cui le relazioni umane sono spesso confrontate per forza di cose. È invece il complesso di tali elementi, positivi e negativi, che è necessario ponderare per valutare se nelle contingenze specifiche il diritto di visita da parte dei nonni paterni sia, nel suo insieme, compatibile con il bene e l'interesse del ragazzo.

 

                                   8.   Nella fattispecie l'autorità di vigilanza si è limitata a evocare, in sintesi, il conflitto di lealtà cui si troverebbe esposto L__________ nell'ipotesi in cui fosse costretto a incontrare i nonni contro la volontà della madre. Si ragionasse in tal modo, tuttavia, il diritto di visita andrebbe automaticamente negato anche a un genitore che chiedesse di intrattenere relazioni personali con il figlio contro la volontà dell'altro genitore. In realtà il genitore affidatario non dispone di un diritto di veto, né egli è l'unico depositario del bene del minorenne. L'interesse del figlio va apprezzato anzitutto

                                         ascol­tando il figlio stesso. A ciò si aggiunga che, prima di adottare misure a protezione del figlio, un minorenne va sentito già in virtù del  diritto federale, a meno che questioni di età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 314 n. 1 CC; analogo prescritto figura all'art. 35 della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Tale regola vale per tutti i figli che hanno compiuto sei anni (DTF 131 III 553). Quando l'autorità di vigilanza ha statuito nella fattispecie, il 3 settembre 2004, L__________ aveva sette anni compiuti. Andava quindi sentito circa i suoi desideri, le sue aspettative, il suo interesse a conoscere i nonni paterni e i suoi eventuali timori. Né risultano motivi che, per avventura, ostassero all'audizione. Non si vede dunque perché egli non sia stato coinvolto nel processo di decisione, men che meno ove si pensi che il risultato dell'ascolto potrebbe rivelarsi atto a procurare elementi determinanti per il giudizio.

 

                                   9.   Nelle circostanze illustrate gli atti devono essere rinviati all'autorità di vigilanza perché decida di nuovo dopo l'audizione L__________. Dato che l'ascolto sarebbe dovuto avvenire già per opera della Commissione tutoria regionale, la quale ha emanato la propria decisione (l'8 aprile 2004) allorché il ragazzo aveva compiuto i sei anni, deciderà l'autorità di vigilanza se statuire essa medesima sul diritto di visita o se ritornare a sua volta gli atti alla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio. Si ricordi ad ogni modo che, dandosi il caso, l'audizione potrà avvenire anche per il tramite di personale specialistico. Non è compito invece di questa Camera procedere essa medesima all'ascolto del minorenne come se fosse un'autorità di primo grado, sottraendo alle parti un grado – se non addirittura due gradi – di giurisdizione.

 

                                10.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta sul principio, ma è impossibile prevedere già oggi quale sarà

                                         l'esito della decisione finale dopo l'ascolto del figlio. Equitativamente appare giusto perciò suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà fra gli appellanti (in solido, avendo essi agito insieme: art. 10 cpv. 1 LTG) ed AO 1, compensando le ripetibili. Sugli oneri e le ripetibili di secondo grado statuirà l'autorità di vigilanza medesima, al momento in cui emetterà la nuova decisione.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di vigilanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         da anticipare dagli appellanti, sono posti per metà a carico degli stessi appellanti in solido e per l'altra metà a carico di AO 1. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–   ;

–   .

                                         Comunicazione:

                                         – Commissione tutoria regionale 5, Massagno;

                                         – Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.