Incarto n.
11.2004.120

Lugano

13 dicembre 2007/rgc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2003.192 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 31 ottobre 2003 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall' PA 1)

 

 

e

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall' PA 2),

 

giudicando ora sul decreto cautelare del 22 settembre 2004 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare

                                              emesso il 22 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di provvigione ad litem, in subordine di assistenza giudiziaria, presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello del 3 novembre 2004;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1965) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 15 settembre 1999. Dal matrimonio è nato A__________, il 15 no­vembre 2001. Il marito è agricoltore e durante l'estate lavora nell'azienda del padre, in località __________ a __________, mentre durante inverno dirige una scuola di sci a __________. La moglie, diplomata in marketing e business con formazione universitaria, lavora a tempo pieno per la ditta __________ a __________. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2003: il marito a __________ e la moglie a __________. Il 31 ottobre 2003 i coniugi hanno sottoposto al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza comune di divorzio con accordo parziale, postulando lo scioglimento del matrimonio e demandando al giudice la decisione sulle conseguenze accessorie rimaste litigiose.

 

                                  B.   Il 10 novembre 2003 AP 1 ha chiesto al Pretore in via provvisionale l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre, da

                                         esercitare “cinque giorni al mese dalle ore 9 alle ore 20 durante i giorni non lavorativi”), l'attribuzione dell'autorità parentale e un contributo alimentare per il figlio di fr. 1910.– mensili. All'udienza del 9 dicembre 2003, indetta per la discussione, AO 1 ha postulato l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha consentito all'affidamento di A__________ alla madre (rivendicando un più ampio diritto di visita), ha offerto un contributo alimentare per il figlio di fr. 500.– mensili (l'assegno familiare continuando a essere percepito dalla madre) e ha postulato una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                                  C.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, presentando conclusioni scritte nelle quali hanno confermato le loro pretese. AP 1 ha chiesto di regolare il diritto di visita del padre in una volta la settimana, alternativamente il mercoledì o il giovedì dalle ore 8 alle ore 18, e

                                         AO 1 ha rivendicato tale diritto per due fine settimana ogni mese dal venerdì sera alle ore 18 fino alla domenica sera alle ore 20, più due settimane di vacanze durante l'anno, di cui una in estate, una in inverno e due giorni a Natale.

 

                                  D.   Con decreto cautelare del 22 settembre 2004 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato A__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre (seguendo sostanzialmente le richieste di lui), ha posto a carico del medesimo un contributo alimentare per il figlio di fr. 800.– mensili (in aggiunta agli assegni familiari, percepiti direttamente dalla madre) e ha obbligato AP 1 a versare ad AO 1 una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste per un quarto a carico del convenuto e per il resto a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte (comprese nella provvigione di causa).

 

                                  E.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello del 4 ottobre 2004 per ottenere che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di fissare il diritto di visita in una volta la settimana alternativamente il mercoledì o il giovedì dalle ore 8 alle ore 18, di aumentare il contributo per il figlio a fr. 1910.– mensili (in aggiunta agli assegni familiari, percepiti direttamente da lei) e di respingere la domanda di provvigione ad litem. Nelle sue osservazioni del 3 novembre 2004 AO 1 propone di rigettare il ricorso, instando anche in appello per una provvigione ad litem di fr. 2000.– o, in subordine, per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure provvisionali che disciplinano l'assetto provvisionale delle parti durante una causa di divorzio (art. 137 CC), compreso l'obbligo per un coniuge di stanziare una provvigione di causa all'altro che non ha i mezzi per sostenere le spese del processo (Sutter/Freiburg­haus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 137 CC con numerosi richiami; Gloor in: Basler Kom­mentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 137), sono emanate con la procedura dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   Per quanto riguarda il diritto di visita, l'appellante ne postula la riduzione – come detto – a un giorno la settimana, alternativamente il mercoledì o il giovedì dalle ore 8 alle ore 18. Se non che, in penden­za di appello il Pretore ha modificato la regolamentazione delle visite contenuta nel decreto impugnato, adeguandola il 22 dicembre 2004 senza contraddittorio alle richieste dell'istante. Tale decreto non consta essere stato revocato. L'appello è divenuto così senza interesse giuridico. È vero che un appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe essere esaminato ugualmente – in analogia a quanto fa il Tribunale federale – ove la questione litigiosa, oltre a ripresentarsi in ogni tempo in circostanze identiche o almeno simili, rivesta un'importanza di principio che non potrebbe mai, per il rapido succedersi degli eventi, essere giudicata con tempestività (richia­mi di giurisprudenza in: Kälin, Das Verfahren der staats­rechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261). Nella fattispecie non soccorrono tuttavia estremi del genere (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2002.101 del 16 dicembre 2003, consid. 3). Sul diritto di visita l'appello va pertanto stralciato dai ruoli.

 

                                   3.   Litigioso rimane, nella fattispecie, il contributo di mantenimento provvisionale per il figlio. Dopo avere stimato il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 2200.– mensili, il Pretore ha accertato che in concreto AO 1 dichiara entrate per fr. 1000.– mensili, cui si aggiungono vantaggi in natura per le prestazioni che riceve dal­l'azienda di agriturismo e dalla scuola di sci, mentre la moglie guadagna fr. 8808.– mensili, tredicesima compresa. Ai modesti introiti del marito il Pretore ha creduto poco. Ha soggiunto nondi­meno che, seppure tale cifra fosse veritiera, AO 1 dovrebbe trovarsi un altro impiego dal quale conseguire un reddito sufficiente per far fronte agli oneri di mantenimento della famiglia. Senza indicare quale sarebbe il reddito virtualmente imputabile a quest'ultimo e senza alcun cenno al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice ha ritenuto equo, nelle circostanze descritte, porre il fabbisogno in denaro del figlio nella misura di fr. 800.– a carico del padre e nella misura di fr. 1400.– mensili a carico della madre, cui ha riconosciuto il diritto di riscuotere gli assegni familiari in aggiunta al contributo di mantenimento.

 

                                   4.   L'appellante contesta anzitutto il fabbisogno in denaro del figlio, che reputa di fr. 2467.– mensili. Come il Pretore, essa aggiunge all'importo di fr. 1910.– mensili (compresi fr. 680.– per cura e

                                         educazione) per minorenni fino al 6° compleanno previsto dalla tabella 2003 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si attiene per prassi costante, la retta di fr. 850.– mensili da lei pagata per l'asilo nido. Contrariamente al Pretore, tuttavia, essa reputa che ciò giustifichi una riduzione della posta per il vitto (fr. 295.– mensili) e, appunto, per la cura e l'educazione (fr. 680.– mensili) del 30% al massimo, mentre il Pretore ha ridotto tali voci di oltre la metà. A suo avviso pertanto il fabbisogno in denaro del figlio va stabilito in fr. 2467.– mensili (fr. 1910.– più fr. 850.–, meno il 30% di fr. 975.–).

 

                                         a)   In concreto l'appellante porta il figlio all'asilo nido alle ore 8.30 e lo riprende alle ore 17.30 (interrogatorio formale del 21 gennaio 2004, verbali pag. 19, risposta n. 13), dal lunedì al venerdì. Ciò significa che A__________ consuma all'asilo cinque pasti settimanali su quattordici. La posta per il vitto prevista nella citata tabella (fr. 295.–) va ridotta di conseguenza a fr. 190.– mensili. Diversa è la situazione per quanto attiene alla cura e all'educazione. La nota tabella prevede, come si è accennato, un valore statistico di fr. 680.– mensili per le prestazioni che il coniuge affidatario non può fornire in natura durante l'orario di lavoro. Dandosi una madre attiva professionalmente al 100%, in mancanza di altri dati questa Camera inserirebbe pertanto nel fabbisogno in denaro del bambino tale valore. Ove sia resa verosimile una spesa concreta, per contro, l'esborso effettivo sostituisce l'importo tabellare (identico principio si applica, come si vedrà in appres­so, al costo dell'alloggio). Nella fattispecie la cifra di fr. 680.– prevista dalla tabella va sostituita così con quella effettiva di fr. 850.– mensili.

 

                                         b)   Ciò premesso, occorre ancora adeguare nel fabbisogno del figlio il costo dell'alloggio, che la ripetuta tabella stima in fr. 345.– mensili. Qualora sia noto, invero, il costo effettivo dell'abitazione sostituisce il valore medio della tabella. E, dandosi un figlio unico, il costo effettivo equivale a un terzo della locazione pagata dal coniuge affidatario (Amt für Jugend und Berufsberatung, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Nel caso specifico la madre paga per l'appartamento di Giubiasco una pigione di fr. 1500.– mensili, spese accessorie comprese (doc. A¹). Nel fabbisogno in denaro di A__________ la cifra di fr. 345.– mensili va sostituita così con quella di fr. 500.–. Ciò dà un fabbisogno in denaro di fr. 2130.– mensili. In definitiva, dunque, l'ammontare di fr. 2200.– stimato dal primo giudice appare finanche eccessivo. Contraria­mente all'opinione del convenuto, non v'è invece ragione per modificare nel fabbisogno del figlio la posta che la tabella dedica agli altri costi, i quali costituiscono spese fisse (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 a metà; v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.338/2001 del 5 novembre 2001, consid. 2b in fine).

 

                                   5.   Per quanto riguarda la suddivisione del mantenimento tra le parti, a ragione l'appellante critica invece la totale mancanza di metodo da parte del primo giudice. Come questa Camera ha già avuto modo di ripetere, il fabbisogno del figlio non si ripartisce fra i genitori a beneplacito, tanto meno finché questi sono sposati. Anzi, in una causa di divorzio il giudice delle misure provvisionali applica per analogia le disposizioni a tutela dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 seconda frase CC), soprattutto ove si tratti di fissare “i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa invero quale criterio si applichi per la fissazione di tali contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è ad ogni modo il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami. A tale principio giova attenersi anche nel caso specifico, né AO 1 pretende il contrario.

 

                                   6.   Invano si cercherebbe nel decreto impugnato, per cominciare, un qualsivoglia apprezzamento circa la professione da cui il convenuto potrebbe “conseguire un reddito sufficiente per far fronte agli oneri di mantenimento della famiglia”. L'interessato dichiara che dalla sua attuale attività egli ritrae entrate per circa fr. 20 000.– annui (conclusioni del 7 settembre 2004, pag. 5 penultimo capoverso; osservazioni del 3 novembre 2004, pagina 9 a metà). La tassazio­ne 1999/2000 attesta un reddito medio lievemente più elevato, di fr. 26 474.– annui al netto dei contributi di legge” (doc. 1). Nella dichiarazione d'imposta 2001/2002 (doc. 3), del resto, il convenuto medesimo ha dichiarato introiti annui medi per fr. 34 243.50 lordi (doc. 3). Ciò sembrerebbe suffragare un reddito netto da attività lucrativa attorno ai fr. 2200.– mensili.

 

                                         L'appellante sostiene, in base a una tabella pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, che il convenuto potrebbe guadagnare almeno fr. 5796.– mensili lordi. In realtà essa tenta di equivocare sui dati, giacché secondo quello schema la cifra di fr. 5796.– non si riferisce al reddito lordo medio rilevabile in Svizzera nel settore primario, bensì al reddito lordo medio di tutti e tre i settori ivi con­siderati (si veda l'edizione ufficiale della tabella 2002 in: Ufficio federale di statistica, Annuario statistico della Svizzera, Zurigo 2004, pag. 206, tavola T3.4.1.1). Il reddito più alto nel campo dell'orticoltura, conseguibile solo da uomini con elevate capacità professionali, ammonta a fr. 5084.– lordi mensili, il che equivale nella migliore delle ipotesi a fr. 4850.– netti. Ai fini del presente giudizio ci si può fondare ad ogni modo su quest'ultima cifra, senza che per il convenuto ciò muti – come si vedrà oltre – il risultato finale.

 

                                   7.   Relativamente al fabbisogno minimo del marito, al cui proposito il decreto del Pretore è una volta ancora silente, l'appellante lo indica in fr. 2004.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.– più spese per fr. 904.– mensili) con richiamo a un elenco prodotto dall'interessato in prima sede (doc. 6). Nelle osservazioni all'appello il convenuto non spende una parola sull'argomento. Resta il fatto che la somma delle voci di spesa esposte nell'elenco predetto non è di fr. 904.–, bensì di fr. 988.– (premio della cassa malati fr. 326.–, assicurazione sulla vita fr. 240.–, assicurazione dell'automobile fr. 106.–, imposta di circolazione fr. 58.–, spese d'automobile fr. 140.–, premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile fr. 10.–, imposte fr. 108.–). Il che, con il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1110.–, dà un fabbisogno minimo di fr. 2088.– mensili.

 

                                   8.   Il reddito conseguito dall'appellante, accertato dal Pretore in fr. 8808.– mensili, non è messo in discussione neppure da AO 1. Contestato è il fabbisogno minimo di lei, che il Pretore ha calcolato in fr. 5246.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, loca­zione fr. 1155.–, premio della cassa malati fr. 311.40, assicurazione sulla vita e perdita di guadagno fr. 529.40, assicurazione del­l'economia domestica fr. 17.85, assicurazione RC dell'automobile fr. 137.60, imposta di circolazione fr. 44.75, spese di trasferta fr. 400.–, imposte fr. 1400.–). L'appellante chiede che tale ammontare sia portato a fr. 6996.– mensili, se non addirittura a fr. 7017.– mensili, salvo limitarsi a esporre spese per complessivi fr. 5781.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 1115.–, premio della cassa malati fr. 311.–, spese di trasferta fr. 715.–, pasti fuori casa fr. 250.–, “assicurazioni diverse” fr. 740.–, im­poste fr. 1400.–: appello, pag. 9 in fondo). Ciò non esime, ad ogni modo, dal vagliare le voci controverse.

 

                                         a)   Secondo l'istante le spese di trasferta ammontano a fr. 715.– mensili, considerando un costo d'automobile di fr. –.65/km (riconosciuto dalle autorità fiscali) e tenuto conto che durante i giorni lavorativi essa percorre due volte al giorno il tragitto __________ e __________. Essa rileva inoltre di usare l'automobile per le necessità del figlio, in particolare per le consultazioni dal medico o per le visite ai nonni che risiedono a __________. Così argomentando, l'appellante trascura però che la spesa chilometrica ammessa dall'autorità di tassazione per le trasferte a scopo professionale comprende anche l'assicurazione responsabilità civile del veicolo e l'imposta di circolazione, conteggiate a parte dal Pretore. Per il solo carburante l'indennità di fr. 400.– mensili stimata dal primo giudice appare sufficiente (circa 55 km per 5 giorni la settimana, ossia circa 1100 km/mese). Quanto alle trasferte che riguardano il figlio, nella misura in cui eccedono il normale fabbisogno del ragazzo esse andrebbero calcolate nel fabbisogno in denaro di quest'ultimo. Non risulta tuttavia – né l'appellante asserisce – che in concreto si diano estremi del genere.

 

                                         b)   L'istante rivendica un'indennità di fr. 250.– mensili per pranzi fuori casa, di cui il Pretore non ha tenuto conto. In effetti, già secondo il diritto esecutivo, i costi per pasti fuori domicilio rientrano nelle spese professionali, tranne ove siano assunti dal datore di lavoro (fr. 11.– per pasto: FU 2/2001 pag. 75 cifra II/4 lett. b). Nella fattispecie l'appellante non può manifestamente rientrare a casa per il pranzo, per lo meno cinque giorni su sette, esclusi i periodi di vacanza. Si giustifica dunque di riconoscerle un'indennità di fr. 220.– mensili.

 

                                         c)   La spesa per assicurazioni diverse, di fr. 740.– mensili, si riferisce ai doc. Q, T e U. Il Pretore ha riconosciuto il premio dell'assicurazione sulla vita e contro la perdita di guadagno, di fr. 529.40 mensili (doc. Q), come pure quello per l'assicurazione dell'economia domestica, di fr. 17.85 mensili (doc. T). A ragione egli non ha compreso invece nel fabbisogno minimo dell'appellante il premio per l'assicurazione sulla vita relativo al doc. U, che riguarda non l'appellante, bensì il figlio.

 

                                         d)   Ricondotta d'ufficio a fr. 1000.– mensili la quota per la locazione (sopra, consid. 4b), il fabbisogno minimo dell'appellante risulta in definitiva di fr. 5311.– men­sili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 1000.–, indennità per pasti fuori casa fr. 220.–, premio della cassa malati fr. 311.40, assicurazione sulla vita e perdita di guadagno fr. 529.40, assicurazione del­l'economia domestica fr. 17.85, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 137.60, imposta di circolazione fr. 44.75, spese di trasferta fr. 400.–, onere fiscale fr. 1400.–).

 

                                   9.   Nelle condizioni descritte il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

                                         reddito del marito (consid. 6)                                       fr.   4 850.—

                                         reddito della moglie (non contestato)                            fr.   8 808.—

                                                                                                                         fr. 13 658.—  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (consid. 7)                      fr.   2 088.—

                                         fabbisogno minimo della moglie (consid. 8)                   fr.   5 311.—

                                         fabbisogno in denaro del figlio (consid. 4)                      fr.   2 130.—

                                                                                                                         fr.   9 529.—  mensili

                                         eccedenza                                                                 fr.   4 129.—  mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.   2 064.50  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 2088.– + fr. 2064.50 =                                             fr.   4 152.50  mensili

                                         e deve versare per il figlio:

                                         fr. 4850.– ./. fr. 4152.50 =                                            fr.      697.50  mensili

                                         arrotondati a                                                               fr.      700.—  mensili.

 

                                                      Di per sé il giudizio di questa Camera dovrebbe risolversi quindi in una reformatio in peius per l'istante. Il convenuto non avendo impugnato l'obbligo di versare fr. 800.– mensili per il figlio, non spetta però alla Camera intervenire d'ufficio a detrimento del minorenne. Basti ai fini dell'attuale giudizio respingere l'appello.

 

                                10.   L'appellante contesta altresì la provvigione ad litem di fr. 3000.– che il Pretore le ha imposto di versare al marito. Fa valere che quest'ultimo dispone di sostanza immobiliare e che, considerato il reddito potenziale, costui può contare su un margine utile sufficiente per finanziare i propri costi del processo.

 

                                         a)   Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che questi sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia manifestamente privo sin dall'inizio di esito favorevole o che la condotta processuale dell'istante non sembri temeraria. Tale obbligo discende, per taluni autori, dal dovere coniugale di mutua assistenza (art. 159 cpv. 3 CC) e, per altri, dal dovere coniugale di mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC; citazioni in: Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38 e 38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC).

 

                                         b)   Il Pretore ha ritenuto che in concreto AO 1 per quanto è stato possibile accertare, non dispone di mezzi per sopperire agli oneri di patrocinio legale, mentre la moglie è senz'altro in grado di fornirgli un sussidio. Con entrate nette di fr. 9608.– mensili (reddito da attività lucrativa fr. 8808.– più il contributo per il figlio di fr. 800.– mensili), egli ha soggiunto, l'interessata ha un margine disponibile sul fabbisogno suo e del figlio che eccede fr. 2100.– mensili. È quindi in grado di versare la provvigione ad litem di fr. 3000.– chiesta dal coniuge (decreto impugnato, consid. 8).

 

                                         c)   L'appellante insiste sul reddito virtuale imputabile al marito, dimenticando che per valutare la fondatezza di una richiesta di provvigione ad litem, come per valutare la fondatezza di una richiesta di assistenza giudiziaria, fa stato non il reddito ipotetico, bensì quello effettivo. A nulla rileva che il richiedente versi in grave ristrettezza per sua colpa. L'indigenza può essere negata solo qualora il richiedente abusi dei suoi diritti, in particolare ove abbia rinunciato a un reddito precisamente in vista del processo (RtiD I-2005 pag. 764 in alto). L'appellante non adombra ipotesi del genere. Ora, il marito ha un guadagno effettivo attorno ai fr. 2200.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2088.– mensili. Con un margine di fr. 112.– mensili egli non può seriamente ritenersi in grado di finanziare la sua difesa nel processo. Certo, il convenuto risulta possedere sostanza per complessivi fr. 77 000.–, ma fr. 50 000.– consistono in beni aziendali e macchinari per l'esercizio della professione, mentre i restanti fr. 27 000.– si riferiscono all'automobile e ad altri beni imprecisati, che nemmeno l'appellante sostiene essere rapidamente realizzabili. Sotto questo profilo l'indigenza di AO 1 può dunque dirsi verosimile.

 

                                               L'appellante sottolinea che il 31 agosto 2001 il convenuto ha acquistato la proprietà per piani n. 1427, pari a 16/1000 della particella n. 529 RFD di __________, con diritto d'uso esclusivo sul negozio e sul magazzino che occupano il piano terreno dello stabile. Ivi ha sede la Scuola svizzera di sci, di cui egli è direttore (doc. 12 e 13). Le deposizioni rese al primo giudice concordano però sul fatto che proprietaria economica dell'immobile è – appunto – l'associazione Scuola svizzera di sci (interrogatorio formale del convenuto, del 21 gennaio 2004, verbali, pag. 11, risposte n. 14 e 15; deposizione di __________ del 21 gennaio 2004, verbali, pag. 17, metà inferiore; deposizione di __________, del 19 maggio 2004, verbali, pag. 28 in fondo). A un sommario esame come quello che governa una misura provvisionale non può dirsi pertanto che – come assevera l'appellante – il convenuto possa vendere o ipotecare il fondo a suo profitto. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che le provvigioni ad litem corrisposte in una causa di divorzio vanno per principio restituite (SJ 120/1998 pag. 155 consid. 6b; Rep. 1997 pag. 116). Il convenuto non può quindi fare assegnamento su un capitale ricevuto dalla moglie a fondo perso.

 

                                11.   Con le osservazioni all'appello il convenuto chiede che la moglie sia tenuta a versargli una nuova provvigione di fr. 2000.– o che, in subordine, gli sia conferito il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ora, questa Camera ha già ha avuto modo di spiegare che l'obbligo, per un coniuge, di fornire una provvigione di causa all'altro coniuge si configura processualmente come una misura provvisionale giusta l'art. 137 cpv. 2 CC, sicché la richiesta va diretta – per principio – al Pretore (RtiD I-2006 pag. 669 consid. 6). La giurisprudenza relativa all'art. 377 cpv. 2 CPC ha già precisato nondimeno che, trattandosi di domande cautelari proposte nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice e dalla quale (…) trae il suo fondamento processuale”, la com­petenza non è più quella del Pretore, bensì quella dell'autorità di ricorso (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377). La provvigione ad litem chiesta dal convenuto nel caso specifico si riferisce proprio a una domanda cautelare già decisa dal primo giudice” (il decreto impugnato). L'autorità di ricorso è dunque competente a decidere.

 

                                         Quanto all'ammontare, una provvigione garantisce per sua indole la copertura di costi futuri, non quella di costi già maturati (I CCA, sentenza inc. 11.2001.110 del 24 maggio 2002, consid. 6 menzionato in: RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c). Decisiva non è quindi la mole del lavoro svolto dal patrocinatore, bensì la prevedibile entità del lavoro che al patrocinatore rimane da compiere quando introduce l'istanza. A tal fine il giudice statuisce per apprezzamento, secondo esperienza (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 282 ad art. 145 vCC). In concreto la provvigione era destinata a rimunerare l'onorario e le spese d'avvocato per la stesura delle osservazioni all'appello. L'onorario, calcolato sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 17 TOA (v. BOA n. 10 pag. 25 consid. 2, n. 22 pag. 34 a destra), può ragionevolmente essere stimato in fr. 1500.–. Aggiunte le spese presumibili (art. 3 TOA) e l'IVA, a un prudente criterio come quello che informa la valutazione del tribunale la provvigione ad litem può essere fissata in fr. 1800.–. Che con un margine disponibile sul fabbisogno suo e del figlio superiore a fr. 2100.– mensili (sopra, consid. 10b) l'interessata sia in grado di erogare tale cifra non fa dubbio. Dall'importo andrà dedotta, ad ogni modo, l'indennità per ripetibili riconosciuta ad AO 1. In simili circostanze la domanda di assistenza giudiziaria diventa così senza oggetto.

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                                12.   Gli oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). L'appellante esce sconfitta tanto sul contributo alimentare per il figlio, nel cui ambito ha rischiato finanche una reformatio in peius, quanto sulla provvigione ad litem di prima sede. In tale misura deve assumere quindi la tassa di giustizia e le spese, con obbligo di corrispondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                                         Per quel che è del diritto di visita, l'appello è caduco (consid. 2). E qualora un appello divenga senza oggetto o senza interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC) si applica per analogia, in materia di spese e ripetibili, l'art. 72 PC (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). A tal fine la Camera statuisce dunque con motivazione sommaria, valutando quale sarebbe stato il verosimile esito dell'appello se questo non andasse stralciato dai ruoli. Ora, nell'appello (del 4 ottobre 2004) l'istante sollecitava una riduzione del diritto di visita. Se non che, con decreto cautelare emesso il 22 dicembre 2004 senza contraddittorio il Pretore ha ridotto egli medesimo la cadenza degli incontri fra padre e figlio nella misura chiesta dall'interessata. Avesse statuito la Camera, è lecito supporre che probabilmente avrebbe fatto altrettanto. La soluzione adottata dal Pretore trovava conforto per vero in un certificato del 20 dicembre 2004 nel quale il dott. __________ di __________, psichiatra e psicoterapeuta, attestava una regressione importante del bambino, onde la decisione pretorile di non più far trascorrere ad A__________ notti fuori casa. Avesse preso conoscenza del certificato in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, questa Camera avrebbe verosimilmente seguito un orientamento analogo. Su tal punto si può presumere dunque che l'appello sarebbe stato sostanzialmente accolto. In tale misura la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili vanno perciò poste a carico del convenuto.

 

                                         Ponderando nel complesso la vicendevole soccombenza, appare equo in definitiva che l'appellante sopporti due terzi degli oneri processuali e rifonda al marito un'indennità per ripetibili ridotte. Tanto più ove si consideri che l'istante non solo vede respingere l'appello su due dei tre punti litigiosi, ma che per quanto riguarda il diritto di visita la tassa di giustizia va ridotta in ossequio all'art. 21 LTG, la procedura di secondo grado terminando senza sentenza. Il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo inerente agli oneri processuali e alle ripetibili di prima sede (tre quarti a carico dell'istante, il resto a carico del convenuto). Il verosimile accoglimento dell'appello sulla disciplina del diritto di visita si sarebbe giustificato, invero, grazie al predetto certificato medico, successivo all'emanazione del decreto impugnato. Ci si fosse limitati a statuire sulla scorta del fascicolo processuale, il decreto cautelare avrebbe verosimilmente trovato conferma anche al proposito.

 

                                13.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), davanti a questa Camera rimaneva litigiosa la differenza tra il contributo alimentare preteso dall'appellante (fr. 1910.– mensili) e quello riconosciuto dal Pretore (fr. 800.– mensili) dal 1° agosto 2003 fino alla maggiore età del figlio, cui si aggiungeva l'ammontare della provvigione ad litem per la procedura di prima sede (fr. 3000.–) e quella per la procedura di appello (fr. 2000.–). Il valore litigioso supera abbon­dantemente, così, la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è divenuto senza interesse, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 280.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 330.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   AP 1 è tenuta a versare ad AO 1, per la procedura di appello, una provvigione ad litem di fr. 1800.–, dalla quale sarà dedotta l'indennità per ripetibili a lui accordata.

 

                                   4.   La richiesta di assistenza giudiziaria formulata in subordine è priva d'oggetto.

 

                                   5.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.