Incarto n.
11.2004.121

Lugano

5 novembre 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2004.588 (modifica di misure provvisionali in procedura di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 aprile 2004 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  PA 1 );

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 ottobre 2004 presentato da AP 1contro il decreto cautelare emesso il 23 settembre 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1(1956) e AO 1(1964) si sono sposati a Lugano il 5 agosto 1982. Dal matrimonio sono nati S__________ (19 dicembre 1984) e D__________ (8 gennaio 1992). Il marito è alle dipendenze del Comune di __________ come operatore ecologico. La moglie dopo il matrimonio non ha più lavorato, salvo riprendere nell'agosto del 1997 un'attività a tempo parziale prima come donna delle pulizie e poi come ausiliaria alla vendita per la __________a __________. l coniugi si sono separati di fatto nell'aprile del 1998, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 14467 del fondo base n. 1526 RFD, appartenente ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi a __________ e in seguito a __________. Dal gennaio del 2003 la moglie è al beneficio di una mezza rendita d'invalidità.

 

                                  B.   Un primo tentativo di conciliazione tenutosi davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è decaduto senza esito l'8 maggio 1998 (inc. DI.1998.341). Lo stesso giorno i coniugi hanno concordato l'assetto provvisionale, in particolare l'affidamento dei figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e l'obbligo per AP 1di versare un contributo di fr. 600.– mensili per la moglie, di fr. 700.– mensili per S__________ e di fr. 500.– mensili per D__________ (inc. DI.1998.429). Scaduto infruttuoso il termine di sei mesi per introdurre l'azione di merito, la moglie ha instato il 12 gennaio1999 per un secondo tentativo di conciliazione, fallito anch'esso il 1° marzo 1999, e per la conferma dell'assetto provvisionale precedente (inc. DI.1999.17). I coniugi hanno deciso poi di mantenere invariato l'accordo cautelare, salvo in relazione al diritto di visita.

 

                                  C.   Il 21 settembre 1999 AO 1ha promosso azione di divorzio, chiedendo l'affidamento dei figli (riservato al padre un ampio diritto di visita), un contributo indicizzato per sé di fr. 1000.– mensili fino al pensionamento, uno per S__________ di fr. 800.– mensili fino al 16° compleanno, aumentato a fr. 1000.– fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale (compreso l'assegno familiare), un contributo di fr. 700.– mensili per D__________ fino al 13° anno, aumentato in seguito come per il fratello (sempre compreso l'assegno familiare), l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale dietro pagamento di un conguaglio imprecisato in liquidazione del regime dei beni e la corresponsione di metà dall'avere di previdenza professionale accumulato dal marito in costanza di matrimonio. Nella sua risposta del 18 novembre 1999 AP 1ha aderito al divorzio, all'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita), all'attribuzione della proprietà per piani alla medesima e al riparto degli averi di cassa pensione, ha offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 600.– mensili fino al gennaio del 2002, di fr. 700.– mensili per S__________ e di fr. 500.– mensili per D__________, chiedendo un conguaglio di fr. 66 576.70 in liquidazione del regime dei beni. Visto che le parti erano intenzionate a raggiungere un accordo sugli effetti del divorzio, il Pretore ha sospeso la procedura dal 27 dicembre 1999 al 30 marzo 2000.

 

                                  D.   Il 20 marzo 2000 i coniugi hanno presentato un'istanza di divorzio comune con accordo parziale, sottoponendo al Pretore una convenzione sull'affidamento dei figli alla madre e sulla regolamentazione del diritto di visita. Quanto ai punti litigiosi essi hanno presentato un memoriale, l'11 settembre 2000, nel quale hanno riaffermato le loro domande. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 16 dicembre 2002 le parti hanno mantenuto i loro punti di vista, la moglie offrendo al marito fr. 30 560.70 in liquidazione del regime dei beni. La causa è tuttora pendente (inc. OA.99.672).

 

                                  E.   L'8 aprile 2004 AO 1ha inoltrato al Pretore un'istanza volta alla modifica dell'assetto provvisionale concordato l'8 maggio 1998, chiedendo di aumentare il contributo alimentare per D__________. Alla discussione del 17 giugno 2004 essa ha precisato la richiesta di contributo in fr. 1559.– mensili. Il convenuto ha proposto di respingere la domanda. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 10 agosto 2004 l'istante ha ridotto la richiesta a fr. 1336.– mensili. Alla discussione finale del 20 agosto 2004 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Statuendo il 23 settembre 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha aumentato dall'aprile del 2004 il contributo per D__________ a fr. 1559.– mensili, accertando che quello per la moglie continuava ad ammontare a fr. 600.– mensili. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 600.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                                  F.   Contro il decreto appena citato AP 1è insorto con un appello del 4 ottobre 2004 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riformare il giudizio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 851.60 mensili e quello per la moglie a fr. 530.– mensili. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenber-ger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). Le misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Gloor in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 15 ad art. 137 CC; Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). Sull'ammontare dei contributi alimentari le parti possono anche accordarsi autonomamente (in materia di contributi alimentari fra coniugi il diritto federale non prescrive l'applicazione del diritto inquisitorio: Gloor, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC con richiami). Qualora si modifichino in maniera rilevante e duratura singoli fattori di reddito o di fabbisogno, spetta in tal caso al richiedente spiegare in che modo sia stato fissato il contributo originario (I CCA, sentenza inc. 11.2002.45 del 4 settembre 2003, consid. 4). A tale esigenza sfugge solo il contributo di mantenimento per minorenni, giacché a tale riguardo si applica – come all'intero diritto di filiazione – il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 414 verso l'alto).

 

                                   2.   Per quanto attiene alla procedura, le misure provvisionali – e la loro modifica – sono trattate con il rito sommario degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito al quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). In appello vige il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili (FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2), riservata l'applicazione del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. In concreto, davanti al Pretore il contributo alimentare di fr. 600.– mensili per la moglie non era litigioso. La richiesta di ridurlo a fr. 530.– mensili si rivela pertanto irricevibile.

 

                                   3.   Secondo il Segretario assessore la maggiore età di S__________, il compimento dei 12 anni da parte di D__________ e l'ottenimento da parte dell'istante di una rendita AI giustifica un riesame dell'assetto cautelare concordato dalle parti l'8 maggio 1998. Egli ha così ritenuto che con la fine dell'obbligo contributivo nei confronti del primogenito, il convenuto ha acquisito una maggiore disponibilità di almeno fr. 700.– mensili. Il primo giudice ha poi accertato il reddito di lui in fr. 4952.15 per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2571.05.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e spese accessorie fr. 630.–, premio della cassa malati fr. 326.60, assicurazione RC auto fr. 75.95, imposta di circolazione fr. 26.75, leasing fr. 211.75, onere fiscale stimato fr. 200.–). Il fabbisogno in denaro della figlia è stato fissato in fr. 1559.– mensili. Donde, secondo il Segretario assessore, la possibilità per il convenuto di versare fr. 1559.– mensili in favore di D__________, oltre a fr. 600.– mensili per la moglie.

 

                                   4.   L'appellante fa valere che il suo reddito non eccede fr. 4843.65 poiché non si giustifica di considerare l'assegno familiare di fr. 183.– mensili in favore del primo figlio. Ora, dagli atti risulta che all'udienza del 17 giugno 2004 il convenuto ha prodotto un certificato di salario per il 2003, dal quale si evince un guadagno (compresa l'indennità per anzianità di servizio) di fr. 5123.– mensili, oltre a una scheda salario del mese di aprile 2004, durante il quale egli ha percepito fr. 4571.25. Sul formulario “reddito personale” presentato contestualmente il convenuto ha indicato un'entrata di fr. 4571.25 e una quota di tredicesima di fr. 380.90, per complessivi fr. 4952.15 (doc. 10 nell'inc. OA.99.672). È vero che tale reddito comprende anche l'assegno familiare destinato a S__________, sicché nella misura in cui il fabbisogno di quest'ultimo non rientra fra le uscite coniugali l'importo di fr. 183.– non deve nemmeno figurare tra le entrate, ma ciò poco importa. Come si vedrà in appresso, quand'anche ci si dipartisse in effetti da un reddito di fr. 4843.65 mensili, l'obbligo contributivo non muterebbe. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento.

 

                                   5.   Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di riconoscergli, nel segno della parità di trattamento, fr. 1212.– mensili a titolo di locazione (lo stesso importo pagato dalla moglie) e di inserirvi inoltre fr. 300.– per spese di viaggio, dovendo egli recarsi quotidianamente per ragioni di lavoro da __________ a __________ 

                                         a)   Il convenuto abita a __________, in un appartamento di un locale e mezzo per il quale versa una pigione di fr. 570.– mensili, oltre a fr. 60.– per spese accessorie (doc. 11 nell'inc. OA.1999.672). Nel fabbisogno minimo della moglie figurano spese per l'alloggio di fr. 1212.– mensili, tuttavia da tale importo occorre scorporare la quota di sette dodicesimi (fr. 707.–) che rientra nel fabbisogno dei due figli (come prevedono le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, edizione 2000, pag. 13 in alto, cui questa Camera si ispira da almeno un ventennio). Non si ravvisa perciò alcuna disuguglianza di trattamento. Anzi, se mai sopporta la moglie un lieve svantaggio. Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

 

                                         b)   In merito alle spese di viaggio non è contestato che l'appellante necessiti di un mezzo privato a fini professionali per recarsi da __________ a __________, tant'è che il Segretario assessore ha riconosciuto al convenuto il costo del leasing, le spese per l'assicurazione RC dell'automobile e l'imposta di circolazione per complessivi fr. 314.45 mensili. Di per sé andrebbero quindi inserite nel fabbisogno minimo anche le spese di trasferta. Se non che, quand'anche si comprendessero nel fabbisogno dell'interessato tali costi, il risultato non muterebbe. In una situazione di ristrettezza come quella in cui si trovano i coniugi, in effetti, il fabbisogno familiare rimane parzialmente scoperto (ciò che l'interessato ammette: appello, pag. 5). Gli oneri d'imposta vanno di conseguenza tralasciati (DTF 127 III 70 in alto). E siccome a fini fiscali il Segretario assessore ha calcolato nelle necessità del convenuto fr. 200.– mensili, si inserissero i costi per l'uso dell'automobile nella misura da lui rivendicata (fr. 300.–), il fabbisogno minimo aumenterebbe di fr. 100.– mensili, per complessivi fr. 2671.05. Con un reddito di fr. 4843.65 mensili netti, l'appellante conserva così una disponibilità di fr. 2172.– mensili, sufficiente per consentirgli di erogare a moglie e figlio complessivi fr. 2159.– senza intaccare il proprio fabbisogno minimo (che ha diritto di conservare anche in condizioni di ammanco: DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Nel suo risultato il contribu­to alimentare fissato dal Segretario assessore resiste dunque alla critica.

 

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Date le ristrettezze in cui versa l'appellante, nondimeno, si prescinde – a titolo eccezionale – dal prelevare spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Non è il caso in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causa­to spese presumibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, essa non può essere accolta, giacché all'appello mancava sin dall'inizio qualsiasi probabilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

–   ;

  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario