Incarto n.
11.2004.123

Lugano

5 settembre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 77.1998/R.43-44.2004 (sostituzione di un curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

  AP 1

 (patrocinata dall  PA 1 ) e

  AP 2  

 

 

alla

 

 

 

Commissione tutoria regionale 6, Agno;

 

nell’ambito della curatela istituita in favore di PI 1 (1911), __________;

 

                                         premesso che con risoluzione del 20 febbraio 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito in favore di PI 1 (1911) una curatela amministrativa (art. 393 cpv. 2 CC), designando quale curatrice la figlia di lei, AP 2;

 

                                         ricordato che con risoluzione (dichiarata immediatamente esecutiva) del 21 gennaio 2004 la Commissione tutoria regionale 6 ha rimosso dall'incarico AP 2 e ha designato in sua vece RA 1;

 

                                         osservato che due ricorsi presentati da AP 2 e dal figlio AP 1 contro tale decisione sono stati respinti il 10 settembre 2004 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;

 

                                         preso atto che il 30 settembre e 1° ottobre 2004 AP 2 e AP 1 hanno introdotto appello contro la decisione appena citata;

 

                                         accertato che con lettera del 28 luglio 2005 AP 1 ha annunciato a questa Camera la morte di PI 1, intervenuta il 22 luglio 2005;

 

                                         considerato che il decesso di un curatelato pone fine alla curatela amministrativa (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 3 ad art. 439);

 

                                         stabilito che nelle circostanze descritte gli appelli risultano ormai senza oggetto (art. 351 cpv. 1 CPC), non sussistendo più alcun curatore da designare, sicché la causa va tolta dai ruoli;

 

                                         rilevato che, così invitati dal giudice delegato, gli appellanti hanno comunicato il loro consenso allo stralcio della procedura, impregiudicate le loro posizioni di fatto e di diritto nei confronti dell'autorità tutoria;

 

                                         rammentato che ove una lite diventi priva d'oggetto o di interesse giuridico si applica per analogia – in materia di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 6; v. anche: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 351 CPC);  

 

                                         ritenuto che in tal caso il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite, ovvero secondo il presumibile esito dell'appello nel caso in cui questo non fosse divenuto senza oggetto (DTF 123 II 288 consid. 5, 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a);

 

                                         stabilito che, comunque sia, in concreto il motivo che pone fine alla lite giustifica equitativamente di soprassedere al prelievo di tasse e spese;

 

                                         appurato che in esito allo stralcio gli appellanti più non chiedono l'attribuzione di ripetibili, mentre la Commissione tutoria regionale ha agito nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia, sul piano federale, art. 159 cpv. 2 in fine OG);

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Gli appelli sono diventati privi d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–   ;

– Commissione tutoria regionale 6, Agno.

                                         Comunicazione a:

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         –

 

 

terzi implicati

 PI 1    

rappr. da:   RA 1 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria