|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano 2 dicembre 2005/rgc |
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
|
segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2003.297 (modifica sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 1° dicembre 2003 da
|
|
AO 1 (1991),
|
|
|
contro |
|
|
AP 1 (patrocinato da PA 1); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 28 settembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21 dicembre 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1960) e __________ (1965), omologando una convenzione che prevedeva l'affidamento del figlio AO 1 (nato il 31 gennaio 1991) alla madre, con obbligo per il padre di versare un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 800.– mensili complessivi (compreso l'assegno familiare) fino al 12° anno di età, di fr. 900.– mensili fino al 16° anno di età e di fr. 1000.– mensili fino al termine della formazione. Il contributo era stato fissato sulla base di un reddito annuo lordo di fr. 74 193.– (padre), rispettivamente di fr. 35 000.– (madre). Il 21 settembre 2001 __________ si è risposata con __________. AP 1 è tecnico elettronico alle dipendenze della __________ di __________. __________ lavora come cameriera alla “__________” di __________.
B. AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il seguente aumento del contributo alimentare:
fr. 800.– sino al 31 ottobre 2003,
fr. 1500.– sino al compimento del 12° anno di età,
fr. 1690.– mensili dal 12° anno di età fino all’ultimazione della sua formazione.
All'udienza del 4 febbraio 2004, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'azione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, inoltrando conclusioni scritte. Nel suo allegato del 22 giugno 2004 il convenuto ha offerto un contributo di fr. 1100.– mensili fino al 16° anno di età e di fr. 1200.– mensili in seguito. Nel proprio memoriale del 28 giugno 2004 l'istante ha ribadito le sue richieste.
C. Statuendo il 28 settembre 2004, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che ha fissato il contributo litigioso in fr. 1320.– mensili dal 1° novembre 2003 e in fr. 1450.– mensili dal 1° febbraio 2004 fino al termine della formazione del figlio. Le spese, con un tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è stata respinta.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 7 ottobre 2004 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo di mantenimento sia fissato in
fr. 1100.– mensili fino al 16° anno del figlio e in fr. 1200.– mensili fino al termine della formazione. Nelle sue osservazioni del 15 novembre 2004 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello. Con ordinanza del 21 settembre 2005 il giudice delegato di questa Camera ha acquisito agli atti i documenti prodotti con l'appello e ha invitato l'appellante ad aggiornare i dati sul suo reddito. Sulla documentazione prodotta le parti hanno avuto modo di esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio, trattandosi di contributi per il mantenimento del figlio, è retta dalle disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC). La procedura è quella degli art. 425 segg. CPC, governata dal principio inquisitorio illimitato (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC), nella quale il giudice non è vincolato alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). La sentenza è appellabile entro dieci giorni a norma dell'art. 428 CPC.
2. Quanto ai requisiti che giustificano una modifica del contributo, l'art. 286 cpv. 2 CC richiede che le circostanze considerate al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e duratura, senza riguardo alla prevedibilità del cambiamento (DTF 128 III 310 consid. 5b, 120 II 292 consid. 4b, 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC). Nella sua entità il contributo va poi commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, come pure alla sostanza e ai redditi del minorenne, senza trascurare le eventuali prestazioni fornite in natura dal genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 CC). Esso non può eccedere in ogni modo la disponibilità del debitore, il quale non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).
3. In concreto il Pretore ha accertato il guadagno netto del convenuto in fr. 6604.60 mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4335.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 1220.–, spese accessorie fr. 150.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 29.60, premio della cassa malati fr. 206.30, assicurazione RC dell'automobile fr. 84.45, imposta di circolazione fr. 56.70, leasing dell'automobile fr. 570.35, debito bancario fr. 500.–, assicurazioni sulla vita fr. 148.95, imposte fr. 242.25). Quanto a __________, egli ne ha constatato il reddito in fr. 3367.20 a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2685.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, quota di pigione fr. 930.–, premio della cassa malati 227.20, leasing dell'automobile fr. 282.–, imposte 145.–). Dedotti dai redditi i rispettivi fabbisogni minimi, egli ha appurato una disponibilità di fr. 2269.60 mensili da parte del padre e di fr. 682.20 da parte della madre, onde un contributo (ripartito proporzionalmente) a carico del primo di fr. 1320.– mensili dal 1° novembre 2003 al 31 gennaio 2004 e di fr. 1450.– mensili fino al termine della formazione del figlio.
4. Dalla sentenza di divorzio si evince che a quel tempo (dicembre del 2000) il convenuto guadagnava fr. 5385.– netti mensili (certificato di salario allegato alla dichiarazione d'imposta 2001/02, richiamo “I”) e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3670.– mensili (doc. N nell'inc. DI.2000.212, richiamo “II”), che gli lasciava un margine utile di fr. 1715.– mensili. Sulla base di tale situazione egli si era impegnato a versare contributi alimentari per il figlio di fr. 800.– mensili fino al 12° anno di età, di fr. 900.– mensili fino al 16° anno e di fr. 1000.– fino al termine della formazione. La madre del bambino, per contro, non disponeva di alcun agio: anzi, il suo reddito di fr. 2650.– mensili netti non bastava nemmeno a coprire il fabbisogno minimo di fr. 3708.40. Non fa dubbio che da allora la situazione economica dei genitori sia mutata in modo rilevante e duraturo. La questione è di sapere, ciò premesso, se e in che modo la nuova situazione si rifletta sul contributo alimentare per il figlio dovuto dal padre.
5. Per quel che è del suo reddito attuale, l'appellante sostiene che in esso non va computato il supplemento per lavoro straordinario o “di picchetto”, che non solo è irregolare, ma che non dipende nemmeno dalla sua volontà e non può considerarsi garantito. Si volesse ugualmente tener conto di ciò – egli soggiunge – il contributo dovrebbe essere in parte fisso e in parte variabile, permettendo così di conguagliare alla fine di ogni anno le entrate supplementari da lui effettivamente conseguite.
a) Trattandosi di lavoratori dipendenti, il reddito determinante non è – come sembra credere il Pretore – quello medio, calcolato sull'arco di più anni, bensì lo stipendio netto conseguito al momento del giudizio (RtiD 2004-I pag. 595 n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima, le eventuali gratifiche, le indennità per lavori straordinari e gli abbuoni, se costituiscono un'entrata regolare (RtiD 2004-I pag. 596 n. 80c; Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 e 17 ad art. 125 CC). In concreto l'appellante riceve dalla __________, oltre a uno stipendio base di fr. 6000.– lordi mensili, la tredicesima, una gratifica annua, indennità per “picchetti” e ore supplementari, ma non più assegni familiari. Relativamente al 2003 figurano agli atti due riassunti delle sue entrate con totali diversi, l'uno che attesta un reddito annuo di fr. 79 939.70 netti (doc. 1) e l'altro di fr. 77 710.55 (richiamo “IV”). Il certificato di salario allegato alla dichiarazione d'imposta riporta però un guadagno netto di complessivi fr. 80 498.– annui (richiamo “I”). Non vi sono ragioni per scostarsi da quest'ultimo documento, destinato a fini ufficiali. Il reddito dell'interessato risulta, in definitiva, di fr. 6708.– mensili netti.
b) Quanto al lavoro straordinario, dalle schede di stipendio 2000–2004 si desume che esso è svolto con regolarità (richiamo “IV”) e mal si comprende perché andrebbe ignorato. Che tali supplementi di stipendio siano di entità variabile e qualche mese manchino del tutto è pacifico, ma nulla muta alla relativa continuità con cui gli introiti sono stati conseguiti. Analogamente a quanto vale per la quota mensile di tredicesima, la media del supplemento va pertanto aggiunta al reddito fisso (sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del
6 giugno 2002, consid. 2.2 con numerosi rimandi, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 809).
c) Dall'istruttoria esperita in questa sede risulta nondimeno che dal 1° dicembre 2004 l'appellante non è più chiamato – indipendentemente dalla sua volontà – a garantire servizi “di picchetto” (doc. 1 e 2 di appello) o ad assolvere ore supplementari (doc. 5 a 15 di appello) e che dal 1° gennaio 2005 egli non percepisce più neppure la gratifica (doc. 16 di appello). D'altro lato il suo stipendio di base è aumentato nel marzo del 2005 a fr. 6300.– mensili lordi (doc. 7 a 14 di appello). Se ne conclude che nel dicembre del 2004 il reddito
di lui ammontava a fr. 5813.– mensili netti (stipendio di base fr. 5090.85 + quota di tredicesima fr. 457.– + quota di gratifica fr. 265.–), che nel gennaio e febbraio del 2005 tale reddito è diminuito a fr. 5548.– mensili netti (stipendio di base fr. 5090.85 + quota di tredicesima fr. 457.–) e che dal marzo del 2005 in poi esso è lievitato a fr. 5665.– mensili netti (stipendio di base fr. 5187.55 + quota di tredicesima fr. 478.–).
6. Il fabbisogno minimo dell'appellante calcolato dal Pretore non è contestato, ma il principio inquisitorio illimitato che regge la procedura odierna (sopra, consid. 1) impone due correttivi d'ufficio. Anzitutto per quanto riguarda il leasing dell'automobile, che il Pretore ha ammesso nel fabbisogno minimo del convenuto (fr. 570.35 mensili). La necessità per l'appellante di far capo a un veicolo privato per raggiungere il luogo di lavoro appare verosimile, essendo notoriamente disagevole percorrere la tratta __________ con i mezzi pubblici. Dagli atti risulta però che il contratto di leasing finirà nel febbraio del 2006 (doc. 5). Dopo di allora la relativa rata non può più dunque essere riconosciuta, ciò che riduce il fabbisogno minimo di lui a fr. 3765.– mensili (arrotondati).
La seconda rettifica concerne la rata per il rimborso di un mutuo (fr. 500.– mensili) destinata alla restituzione di un prestito acceso dall'appellante in relazione alla sua precedente attività professionale di indipendente (risposta scritta del 4 febbraio 2004, pag. 4). Il sostentamento dei figli è prioritario rispetto ai debiti verso terzi (cfr. DTF 127 III 292 in alto). Si può nondimeno presumere che il debito fosse stato contratto durante il matrimonio, figurando già nel fabbisogno minimo dell'interessato al momento del divorzio (doc. N nell'inc. DI.2000.212, richiamo “II”). Resta il fatto che nel giugno del 2006 l'impegno scadrà (doc. 8 e interrogatorio formale convenuto del 21 aprile 2004, risposta n. 8). Dal 1° luglio 2006 il fabbisogno minimo dell'appellante diminuirà pertanto a fr. 3265.– mensili.
7. Tutto ciò posto, fino al 30 novembre 2004 (giorno in cui questa Camera ha aggiornato i dati sul guadagno del convenuto: consid. 5c) i redditi e i fabbisogni minimi accertati dal Pretore, finanche favorevoli all'appellante, resistono alla critica. Il metodo adottato dal Pretore, visto il cambiamento rilevante e duraturo della situazione (sopra, consid. 4 in fine), per calcolare il nuovo contributo a carico del padre (riparto del fabbisogno in denaro del figlio in proporzione al margine disponibile di ogni genitore) non è in discussione, né appare contrario ai precetti di giustizia ed equità. Ne segue che per il lasso di tempo fino al 30 novembre 2004 la sentenza impugnata merita conferma. Dopo di allora il contributo di mantenimento a carico dell’appellante risulta invece il seguente:
Dicembre del 2004
reddito del padre (consid. 5) fr. 5813.–
fabbisogno minimo (non contestato) fr. 4335.–
disponibilità fr. 1478.– mensili
reddito della madre (non contestato) fr. 3367.–
fabbisogno minimo (non contestato) fr. 2685.–
disponibilità fr. 682.– mensili
disponibilità complessiva fr. 2160.– mensili
fabbisogno in denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili
contributo a carico del padre:
(1880 x 1478 : 2160) fr. 1285.– mensili.
Gennaio e febbraio del 2005
reddito del padre (consid. 5) fr. 5548.–
fabbisogno minimo (non contestato) fr. 4335.–
disponibilità fr. 1213.– mensili
reddito della madre (non contestato) fr. 3367.–
fabbisogno minimo (non contestato) fr. 2685.–
disponibilità fr. 682.– mensili
disponibilità complessiva fr. 1895.– mensili
fabbisogno in denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili
contributo a carico del padre fr. 1200.– mensili.
Da marzo del 2005 a febbraio del 2006
reddito del padre (consid. 5) fr. 5665.–
fabbisogno minimo (non contestato) fr. 4335.–
disponibilità fr. 1330.– mensili
reddito della madre (non contestato) fr. 3367.–
fabbisogno minimo (non contestato) fr. 2685.–
disponibilità fr. 682.– mensili
disponibilità complessiva fr. 2012.– mensili
fabbisogno in denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili
contributo a carico del padre fr. 1240.– mensili.
Dal marzo al giugno del 2006
reddito del padre (consid. 5) fr. 5665.–
fabbisogno minimo ((consid. 6a) fr. 3765.–
disponibilità fr. 1900.– mensili
reddito della madre (non contestato) fr. 3367.–
fabbisogno minimo (non contestato) fr. 2685.–
disponibilità fr. 682.– mensili
disponibilità complessiva fr. 2582.– mensili
fabbisogno in denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili
contributo a carico del padre fr. 1385.– mensili.
Dal luglio del 2006 in poi
reddito del padre (consid. 5) fr. 5665.–
fabbisogno minimo (consid. 6b) fr. 3265.–
disponibilità fr. 2400.– mensili
reddito della madre (non contestato) fr. 3367.–
fabbisogno minimo (non contestato) fr. 2685.–
disponibilità fr. 682.– mensili
disponibilità complessiva fr. 3082.– mensili
fabbisogno in denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili
contributo a carico del padre fr. 1465.– mensili.
Ne segue che l'appello va accolto entro tali limiti.
8. Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo alimentare, ma solo dal novembre del 2004 al giugno del 2006 e non nella misura richiesta. In simili condizioni si giustifica di porre a suo carico tre quarti degli oneri di appello, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo relativo agli oneri e alle ripetibili di prima sede, che può restare invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la clausola n. 4 della convenzione sugli effetti del divorzio omologata con sentenza 21 dicembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna è così modificata:
AP 1 è tenuto a versare all’ex moglie, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento per il figlio AO 1:
fr. 1320.– dal 1° novembre 2003 al 31 gennaio 2004,
fr. 1450.– dal 1° febbraio al 30 novembre 2004,
fr. 1285.– dal 1° al 31 dicembre 2004,
fr. 1200.– dal 1° gennaio al 28 febbraio 2005,
fr. 1240.– dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006,
fr. 1385.– dal 1° marzo al 30 giugno 2006,
fr. 1465.– dal 1° luglio 2006 fino al termine della formazione.
Il resto la clausola n. 4 della convenzione rimane invariata.
Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
da anticipare dall’appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico dell’istante, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
|
|
–; . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
|
terzi implicati |
|
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria